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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 985/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEREGO MICHELLE del Foro di Lecco, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 19.5.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale di udienza dell'1.10.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Tradate (VA) in data 14.12.1971, iscritto nei Controparte_1 Parte_1
registri dello Stato civile del Comune di Tradate all'atto n. 89, parte II, serie A, anno 1971, sussistendone i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile in Parte_1
favore della signora la somma di euro 600 mensili, oltre rivalutazione annuale Controparte_1
Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
3. La signora rinuncia agli importi dovuti a titolo di rivalutazione sul Controparte_1
pregresso;
4. Le parti rinunciano fin d'ora alla impugnazione della emandanda sentenza;
5. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Tradate (VA) Parte_1 Controparte_1 in data 14.12.1971, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate dell'anno
1971, atto n. 89, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Como del 23.12.2004, n. 150/2005, passata in giudicato.
Con ricorso depositato in data 5.5.2025, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di accertare e dichiarare che,
pagina 2 di 4 essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, non sussistono i requisiti per porre a suo carico un assegno divorzile in favore della resistente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1
chiedendo di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore pari all'importo di euro
850,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti, presenti personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di divorzio.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Como del 23.12.2004, n. 150/2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 5.5.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto con rito concordatario in Tradate (VA) in data 14.12.1971 Controparte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (VA) dell'anno 1971, atto n. 89,
Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tradate (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate;
4. Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEREGO MICHELLE del Foro di Lecco, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 19.5.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale di udienza dell'1.10.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Tradate (VA) in data 14.12.1971, iscritto nei Controparte_1 Parte_1
registri dello Stato civile del Comune di Tradate all'atto n. 89, parte II, serie A, anno 1971, sussistendone i presupposti di legge di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile in Parte_1
favore della signora la somma di euro 600 mensili, oltre rivalutazione annuale Controparte_1
Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
3. La signora rinuncia agli importi dovuti a titolo di rivalutazione sul Controparte_1
pregresso;
4. Le parti rinunciano fin d'ora alla impugnazione della emandanda sentenza;
5. Spese di lite compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Tradate (VA) Parte_1 Controparte_1 in data 14.12.1971, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate dell'anno
1971, atto n. 89, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Como del 23.12.2004, n. 150/2005, passata in giudicato.
Con ricorso depositato in data 5.5.2025, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di accertare e dichiarare che,
pagina 2 di 4 essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, non sussistono i requisiti per porre a suo carico un assegno divorzile in favore della resistente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1
chiedendo di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore pari all'importo di euro
850,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti, presenti personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di divorzio.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Como del 23.12.2004, n. 150/2005.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 5.5.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto con rito concordatario in Tradate (VA) in data 14.12.1971 Controparte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (VA) dell'anno 1971, atto n. 89,
Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tradate (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate;
4. Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4