CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 381/2023 Rg promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Realdo Colombo e Claudia Balocchini appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Laura Bertagna appellata/appellante incidentale
CP_2
con gli avv.ti Alessandro Funari, Marco Fallaci, Silvano Imbriaci appellato avente ad oggetto: appello sentenza n. 395/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 21.12.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva chiesto al Tribunale di Pisa, in via principale, di accertare l'omessa notifica degli Controparte_1
CP_ avvisi di addebito opposti relativi a crediti (n. 38720130000131980000; n. 38720130000859812000; n.
38720130001362618000; n. 38720130001880481000; n. 38720140000119835000) ovvero la loro nullità/inesistenza o inefficacia;
in subordine, per l'ipotesi di accertata notifica, di accertare l'intervenuta
1 estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale ex art 3 L. n. 335/1995; in via ulteriormente subordinata, di accertare la prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi applicati ovvero l'illegittimità degli interessi come determinati.
A fondamento di dette richieste assumeva che i cinque avvisi di addebito, di cui era venuta a conoscenza a seguito di una ricognizione della sua situazione personale, non gli erano mai stati notificati;
che CP_ successivamente aveva fatto istanza in autotutela per il loro annullamento, istanza non riscontrata da che anche laddove fosse stata accertata la loro avvenuta notifica, sussisteva l'interesse a far valere la prescrizione;
che sussisteva un interesse ad agire, dato che la ricorrente era stata destinataria di una procedura ipotecaria e di pignoramento presso terzi.
La sentenza del Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso, condannava alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente;
compensando le spese di lite tra le altre parti.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva ammissibile il ricorso sotto il profilo dell'interesse ad agire, stante la sussistenza di procedure attive di esecuzione nei confronti della ricorrente;
qualificava il ricorso quale opposizione ex art 615 cpc, contestando la ricorrente l'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella e
CP_ quindi l'esistenza di un titolo. In merito al disconoscimento della documentazione prodotta da sulla notifica dei titoli, ossia sulla conformità della copia fotostatica all'originale, la giurisprudenza di legittimità escludeva rilievo significativo ad un disconoscimento generico, onde sotto tale profilo il ricorso non era fondato.
Per contro, il ricorso era fondato poiché gli avvisi notificati a mezzo PEC non erano firmati digitalmente, né in formato CADES né in formato PADES, dunque la notifica era nulla.
Quanto alla notifica a mezzo PEC della cartella n. 08720140009882319000 e del preavviso di ipoteca, tali atti erano stati trasmessi all'indirizzo PEC che corrispondeva pacificamente ad un'impresa Email_1
individuale ricollegabile alla attività commerciale della ricorrente;
tuttavia, gli allegati alle comunicazioni
PEC non recavano una firma digitale tipo CADES o PADES. Né poteva attribuirsi efficacia interruttiva alle istanze di rateizzazione e ai pagamenti parziali provenienti dalla come ritenuto dalla giurisprudenza CP_1
di legittimità che richiamava.
La sentenza viene appellata da che chiede la riforma della Controparte_4
sentenza sotto i seguenti profili:
1) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità di un giudizio ordinario pendenti due procedure di pignoramento: invero, poiché era iniziata l'esecuzione ex art 615, comma 2, cpc,
l'opposizione andava proposta contro la pignorabilità dei beni e davanti al giudice dell'esecuzione, non al
Tribunale giudice del lavoro;
2 2) era inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo da parte di una ricorrente che aveva ricevuto gli avvisi
(come dedotto dal Tribunale), aveva fatto pagamenti parziali, presentato istanza di autotutela, senza fare opposizione alla procedura ipotecaria e ai pignoramenti, rilevando così un difetto di interesse ad agire;
3) era poi da emendarsi la sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, laddove argomentava in relazione ad una cartella di pagamento (08720140009882319000) non oggetto del presente giudizio, trattandosi evidentemente di un refuso. In ogni caso, era errata la pronuncia se interpretata in termini di erroneità della notifica all'indirizzo PEC della CP_1
4) quanto all'affermazione che gli allegati alle comunicazioni PEC non contenevano una firma digitale
CADES o PADES, una tale censura non era stata oggetto di alcuna difesa in primo grado ex art 3, comma 2,
D.l.vo n. 39/1993. In ogni caso, il giudice si era pronunciato in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità che aveva rilevato come la notifica della cartella potesse avvenire indifferentemente sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che fosse il duplicato del documento originale sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento cartaceo in originale;
come nessuna norma imponesse che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea poi trasmessa via PEC venisse sottoscritta in forma digitale;
in ogni caso, rilevava il fatto del raggiungimento dello scopo, ossia della conoscenza dell'atto comunicato. La documentazione in atti attestava la corretta notifica del preavviso di ipoteca e la sua idoneità ad interrompere la prescrizione;
5) era stata omessa dal Tribunale la decisione sulla valenza degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla istanza di rateizzazione e dai pagamenti parziali che, unitamente al fatto che non era stata impugnata l'iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento, costituivano riconoscimento di debito. Non era stata poi considerata dal Tribunale la sospensione del termine di prescrizione di 165 giorni ex L. 147/2013 (dal
1.1.2014 al 15.6.2014). In sostanza, non era stato considerato il complesso degli altri atti interruttivi costituito dai due preavvisi di fermo, dalla procedura di ipoteca, dall'intimazione di pagamento, dai pignoramenti presso terzi.
Infine, doveva riproporsi la questione del mancato decorso (per gli stessi motivi) della prescrizione per interessi e sanzioni.
Si è costituita l'appellata , assumendo che: Controparte_1
-in via preliminare, sussisteva l'interesse ad agire all'impugnativa dei ruoli, in eccezione della normativa di cui all'art 3 bis del DL n. 146/2021 e per quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn
26283/2022 e 34720/2022), stante la pendenza di procedure esecutive (ipotecaria e di pignoramento presso terzi);
-in via principale, doveva riproporsi ex art 346 cpc: la questione della tardiva costituzione in giudizio di e della inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta (su cui il Tribunale non si era CP_3
3 pronunciato), questione eccepita più volte in primo grado nonché sull'altra questione afferente la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito, su cui il giudice non si era ugualmente pronunciato;
-in ogni caso, contestava i documenti interruttivi della prescrizione, assumendo l'inidoneità dei pagamenti parziali e delle istanze di rateizzazione a fini interruttivi e richiamando la giurisprudenza di legittimità in merito. Così come erano inidonei: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (senza firma di tipo
CADES o PADES); l'iscrizione ipotecaria, a cui non era stata allegata alcuna notifica;
i pignoramenti notificati nel 2019 ad un familiare della senza l'invio della CAN e comunque notificati dopo cinque CP_1
anni; i due preavvisi di fermo, notificati invalidamente tramite posta privata Nexive e senza l'invio della raccomandata informativa di cui all'art 140 cpc;
l'intimazione di pagamento, priva del testo e comunque intervenuta oltre il quinquennio;
- erano comunque nulle le notifiche via PEC, come accertato dal Tribunale in quanto non recanti una firma digitale di tipo CADES o PADES
- in subordine, laddove la Corte avesse ritenuto che l'esame da parte del Tribunale sulla ritualità degli atti interruttivi della prescrizione costituisse un rigetto implicito dell'eccezione di inutilizzabilità dei relativi documenti per tardiva costituzione, proponeva appello incidentale sul punto. Appello incidentale veniva proposto anche nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto nulle le notifiche degli avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito l' che ha rilevato, quanto ai motivi di appello proposti da che si trattava di questioni CP_3 per cui era legittimata la stessa parte e quindi si rimetteva alla decisione della Corte;
quanto all'appello CP_ incidentale di aveva depositato in primo grado tutte la documentazione a supporto della CP_1
avvenuta notifica degli avvisi di addebito, ribadendo tutte le sue difese in merito e chiedendo termine per il deposito originali da cui evincere meglio l'effettività dei timbri postali.
*****
Si esaminano di seguito le questioni oggetto di appello nonché le questioni rimaste assorbite/oggetto di appello incidentale della CP_1
Preliminarmente, le due questioni di asserita inammissibilità del ricorso sollevate da (sub primo e CP_3
secondo motivo) e che possono essere trattate congiuntamente.
L'appellante sostiene l'incompetenza del giudice del lavoro ex art 615, comma 2, cpc (secondo cui quando è iniziata l'esecuzione, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione); sostiene altresì
l'inammissibilità di un giudizio ordinario di cognizione, pendenti pignoramenti presso terzi.
Sul punto, non sembra sussistere una questione di inammissibilità, intendendo la parte introdurre un giudizio per la contestazione del ruolo e dei titoli, ossia dei crediti pretesi, su cui i pignoramenti si fondavano.
4 Si rileva altresì l'infondatezza della questione sulla asserita inammissibilità sotto il profilo della carenza di interesse ad agire del ricorso in opposizione: la aveva impugnato gli avvisi di addebito attraverso CP_1
l'impugnativa dell'estratto di ruolo, dando atto dell'esistenza di procedure esecutive a suo carico, ossia: la procedura di iscrizione ipotecaria del 7.5.2018 e i due pignoramenti presso terzi che le erano stati notificati il
15.11.2019. Pertanto, tale impugnativa fuoriusciva dall'ambito di applicazione dell'art 3 bis del DL n.
136/2021 che, secondo Cass. SS.UU n. 26283/2022, riguarda i soli casi nei quali il debitore sostiene di avere scoperto causalmente l'esistenza di titoli esattoriali nei suoi confronti che non gli sarebbero stati notificati, senza avere ricevuto la notifica di successivi atti esattoriali per la riscossione del credito: nella specie, sussiste quindi un interesse ad impugnare per l'esistenza di procedure esecutive.
Ciò premesso, l'appello è innanzitutto fondato nel terzo motivo, dovendosi ritenere estranee al CP_3
contendere le questioni relative alla cartella indicata in sentenza (08720140009882319000), cartella che non faceva parte dei titoli oggetto di impugnativa nel ricorso di primo grado: onde, deve rilevarsi l'estraneità della pronuncia laddove argomentava in merito ad un titolo non oggetto di impugnazione.
Prima di trattare il quarto e quinto motivo di appello (entrambi relativi agli atti interruttivi della CP_3
prescrizione), deve esaminarsi la questione che la ripropone in questo grado, quale questione assorbita CP_1
o, in subordine, sotto forma di appello incidentale, relativa alla validità delle notifiche di alcuni avvisi di addebito;
questione che era stata assorbita nella decisione del Tribunale comunque favorevole alla parte.
Nella sentenza di primo grado le questioni afferenti ai titoli erano state trattate sotto il profilo del disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali (ritenendosi la genericità del medesimo disconoscimento): tuttavia, tale questione non era stata oggetto di contestazione da parte della nella CP_1 nota per trattazione scritta depositata per la prima udienza del 25.11.2021, all'esito della produzione delle CP_ notifiche da parte di (primo momento utile successivo alla costituzione dell' ), onde non si trattava CP_5
di tema controverso.
Nella nota in questione, la aveva contestato soltanto il fatto che le notifiche degli avvisi di addebito CP_1
CP_ CP_ sub doc. 5 (avviso n. 387 2013 00008598 12 000) e doc. 6 (387 2013 00013626 18 000) erano state restituite al mittente senza alcuna indicazione e/o timbro di compiuta giacenza, diversamente da quanto
CP_ CP_ sostenuto da mentre l'avviso di addebito allegato quale doc. 8 (avviso n. 387 2014 00001198 35
000) era stato consegnato nelle mani di persona diversa dal destinatario (e non alla interessata), senza il successivo invio della raccomandata informativa.
Per contro, non sussistevano questioni sulla notifica degli ulteriori avvisi: ossia, l'avviso n.
38720130000131980000, notificato il 16.4.2013 a mani della né l'avviso n. 38720130001880481000, CP_1 notificato il 3.2.2014 sempre a mani dell'interessata.
5 Preliminarmente, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte in fattispecie similari in cui, eccepita dalla parte interessata in primo grado l'inesistenza della notifica dei titoli da parte degli enti previdenziali,
a seguito della produzione da parte dei medesimi enti della relativa documentazione attestante l'avvenuta notifica, la medesima parte poneva questioni in punto di validità della medesima notifica.
In merito, si è sostenuto che quando in primo grado si è affermato di non avere ricevuto la notifica di alcuno dei titoli di cui è causa, non “…..può ritenersi acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione
"eccezione di inesistenza" della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte” (così testualmente, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-04-2013, n. 8398) (si veda, sent. Corte Appello Firenze nel proc. n. 809/2020).
Nel ricorso di cui al primo grado di giudizio, l'odierna appellata si era difesa soltanto affermando di CP_1
non avere mai ricevuto le notifiche degli atti, onde tutte le considerazioni in termini di invalidità sollevate nella nota depositata successivamente alla produzione delle notifiche in questione, sono del tutto precluse.
Quale quarto motivo, l'appellante contesta l'affermazione contenuta in sentenza, laddove si affermava CP_3
che gli allegati alle comunicazioni PEC non contenevano una firma digitale CADES o PADES, questione che non era stata oggetto del giudizio davanti al Tribunale;
in ogni caso, il giudice aveva adottato una decisione con cui si era ingiustificatamente discostato da quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, risultando quindi correttamente notificato il preavviso di ipoteca a fini interruttivi.
Tale motivo può essere trattato congiuntamente al quinto motivo, che censura la sentenza sotto il profilo della mancata considerazione della sussistenza degli interruttivi della prescrizione, idonei a tal fine (nel senso che entrambi i motivi afferiscono agli atti interruttivi e al tema prescrizione).
Innanzitutto, non vi è dubbio che la questione della firma digitale CADES o PADES non era stata oggetto di contestazione in primo grado, come evincibile dalle note per la trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2021, primo e solo momento utile per la contestazione della documentazione depositata da CP_3
Quanto alla rilevanza degli altri atti interruttivi della prescrizione, l'appellata censurava il fatto che il
Tribunale non aveva trattato la preliminare questione della tardività della costituzione di in primo CP_3 grado e l'inutilizzabilità conseguente della documentazione prodotta afferente agli atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria, intimazione di pagamento, pignoramenti presso terzi, istanze di rateizzazione e pagamenti parziali), questione che la aveva effettivamente sollevato nelle CP_1
6 note per l'udienza 25.11.2021 e che ha riproposto nel presente giudizio come questione assorbita o, subordinatamente, sotto forma di appello incidentale.
Il Tribunale nulla aveva argomentato in proposito, semplicemente escludendo in diritto il riconoscimento dell'efficacia interruttiva alle istanze di rateizzazione e ai pagamenti parziali, adottando una decisione favorevole alla parte, con conseguente assorbimento della questione.
Sulla asserita tardiva costituzione, da esaminarsi come questione assorbita, si osserva che: il Tribunale aveva fissato la prima udienza in data 2.12.2020; la stessa udienza era stata poi spostata per emergenza sanitaria e
CP_ per carico del ruolo all'udienza del 25.11.2021: rispetto a tale udienza, l' si era costituito il 15.11.2021, il 17.11.2021 e quindi tardivamente. CP_3
Quanto alla conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta da si osserva che un diverso CP_3
discorso si pone per la documentazione relativa alle istanze di rateizzazione e alle attestazioni dei pagamenti parziali: istanze e pagamenti che la comunque non contesta avere compiuto, difendendosi soltanto in CP_1
diritto, ossia sulla loro rilevanza come atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione: per tale ragione la
Corte ritiene di potere acquisire e valutare la medesima documentazione ex art 421 cpc.
In proposito, si osserva che, secondo recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9221/2024), la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944
c.c ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.
Altra giurisprudenza (Cass. n. 14991/2022) aveva affermato che “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimento di debito, come tale interruttivo della prescrizione (Cass. 26 aprile 2017, n. 10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall'art. 1, comma 2 ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in l.
176/1998); sicché, esso integra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, essendo rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se (come nel caso di specie, seppur succintamente, all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) congruamente motivata (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. 22 maggio 2014, n.
11350; Cass. 27 marzo 2017, n. 7820). ……”.
Nel caso di specie, la (come evincibile dalla produzione aveva proposto due istanze di CP_1 CP_3 rateizzazione;
una, il 15.9.2014, l'altra il 1.10.2015 e, in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa, aveva effettuato i pagamenti parziali negli anni 2014-2015-2016, come da relative attestazioni: pertanto,
7 ritiene il Collegio che siano integrati i presupposti dedotti dalla Cassazione, a nulla ostando il carattere parziale del pagamento che era stato fatto a seguito della presentazione delle istanze di rateizzazione in cui veniva indicata la data a partire dal quale si potevano effettuare i relativi pagamenti.
Ciò premesso, al momento in cui la ebbe ad introdurre il giudizio di primo grado (15.12.2019), CP_1
considerata la data di notifica degli avvisi di addebito, le date delle istanze di rateizzazione del 15.9.2014 e del
1.10.2015, gli avvenuti pagamenti come certificati da attestazioni emesse su richiesta del contribuente, CP_3
in cui sono riportate le date delle quietanze di pagamento, nessuna prescrizione si era verificata per contributi, interessi e sanzioni.
In particolare:
-l'avviso n. 387 2013 00008598 12 000 era stato notificato il 28.11.2013; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016;
-l'avviso n. 387 2013 00013626 18 000 era stato notificato il 6.2.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016;
-l' avviso n. 387 2014 00001198 35 000 era stato notificato il 27.5.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 1.10.2015; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 17.11.2015; 29.12.2015;
26.2.2016; 3.5.2016; 10.6.2016; 27.7.2016;
-l'avviso n. 38720130000131980000 era stato notificato il 16.4.2013; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016; 6.6.2016; 7.7.2016;
-l'avviso n. 38720130001880481000 era stato notificato il 3.2.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 21.6.2014; 14.10.2014;
17.11.2014; 15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016.
Pertanto, anche considerando soltanto le istanze di rateizzazione e i relativi pagamenti, può affermarsi che la prescrizione fu correttamente interrotta.
Concludendo: in parziale accoglimento dell'appello per le considerazioni che precedono, la sentenza deve essere riformata con rigetto della domanda proposta dalla in primo grado (assorbita ogni altra CP_1
questione).
Quanto al regime delle spese del doppio grado di giudizio, le stesse devono essere poste a carico della parte privata, soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute (nei valori minimi, stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per i seguenti importi: € 1.865,00, per compensi del primo
8 grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti ed € 1.984,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti, con condanna della al pagamento dei suddetti CP_1
CP_ importi in favore di ciascuna parte (appellante e appellata . CP_3
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale, respinge la domanda proposta da in primo Controparte_1
grado; condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: Controparte_1
-in favore di , in € 1.865,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre Controparte_4
15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti ed in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti;
CP_
-in favore di in € 1.865,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e
Cap se dovuti ed in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti.
Firenze, 4 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
9
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 381/2023 Rg promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Realdo Colombo e Claudia Balocchini appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Laura Bertagna appellata/appellante incidentale
CP_2
con gli avv.ti Alessandro Funari, Marco Fallaci, Silvano Imbriaci appellato avente ad oggetto: appello sentenza n. 395/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 21.12.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva chiesto al Tribunale di Pisa, in via principale, di accertare l'omessa notifica degli Controparte_1
CP_ avvisi di addebito opposti relativi a crediti (n. 38720130000131980000; n. 38720130000859812000; n.
38720130001362618000; n. 38720130001880481000; n. 38720140000119835000) ovvero la loro nullità/inesistenza o inefficacia;
in subordine, per l'ipotesi di accertata notifica, di accertare l'intervenuta
1 estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale ex art 3 L. n. 335/1995; in via ulteriormente subordinata, di accertare la prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi applicati ovvero l'illegittimità degli interessi come determinati.
A fondamento di dette richieste assumeva che i cinque avvisi di addebito, di cui era venuta a conoscenza a seguito di una ricognizione della sua situazione personale, non gli erano mai stati notificati;
che CP_ successivamente aveva fatto istanza in autotutela per il loro annullamento, istanza non riscontrata da che anche laddove fosse stata accertata la loro avvenuta notifica, sussisteva l'interesse a far valere la prescrizione;
che sussisteva un interesse ad agire, dato che la ricorrente era stata destinataria di una procedura ipotecaria e di pignoramento presso terzi.
La sentenza del Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso, condannava alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente;
compensando le spese di lite tra le altre parti.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva ammissibile il ricorso sotto il profilo dell'interesse ad agire, stante la sussistenza di procedure attive di esecuzione nei confronti della ricorrente;
qualificava il ricorso quale opposizione ex art 615 cpc, contestando la ricorrente l'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella e
CP_ quindi l'esistenza di un titolo. In merito al disconoscimento della documentazione prodotta da sulla notifica dei titoli, ossia sulla conformità della copia fotostatica all'originale, la giurisprudenza di legittimità escludeva rilievo significativo ad un disconoscimento generico, onde sotto tale profilo il ricorso non era fondato.
Per contro, il ricorso era fondato poiché gli avvisi notificati a mezzo PEC non erano firmati digitalmente, né in formato CADES né in formato PADES, dunque la notifica era nulla.
Quanto alla notifica a mezzo PEC della cartella n. 08720140009882319000 e del preavviso di ipoteca, tali atti erano stati trasmessi all'indirizzo PEC che corrispondeva pacificamente ad un'impresa Email_1
individuale ricollegabile alla attività commerciale della ricorrente;
tuttavia, gli allegati alle comunicazioni
PEC non recavano una firma digitale tipo CADES o PADES. Né poteva attribuirsi efficacia interruttiva alle istanze di rateizzazione e ai pagamenti parziali provenienti dalla come ritenuto dalla giurisprudenza CP_1
di legittimità che richiamava.
La sentenza viene appellata da che chiede la riforma della Controparte_4
sentenza sotto i seguenti profili:
1) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità di un giudizio ordinario pendenti due procedure di pignoramento: invero, poiché era iniziata l'esecuzione ex art 615, comma 2, cpc,
l'opposizione andava proposta contro la pignorabilità dei beni e davanti al giudice dell'esecuzione, non al
Tribunale giudice del lavoro;
2 2) era inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo da parte di una ricorrente che aveva ricevuto gli avvisi
(come dedotto dal Tribunale), aveva fatto pagamenti parziali, presentato istanza di autotutela, senza fare opposizione alla procedura ipotecaria e ai pignoramenti, rilevando così un difetto di interesse ad agire;
3) era poi da emendarsi la sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, laddove argomentava in relazione ad una cartella di pagamento (08720140009882319000) non oggetto del presente giudizio, trattandosi evidentemente di un refuso. In ogni caso, era errata la pronuncia se interpretata in termini di erroneità della notifica all'indirizzo PEC della CP_1
4) quanto all'affermazione che gli allegati alle comunicazioni PEC non contenevano una firma digitale
CADES o PADES, una tale censura non era stata oggetto di alcuna difesa in primo grado ex art 3, comma 2,
D.l.vo n. 39/1993. In ogni caso, il giudice si era pronunciato in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità che aveva rilevato come la notifica della cartella potesse avvenire indifferentemente sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che fosse il duplicato del documento originale sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento cartaceo in originale;
come nessuna norma imponesse che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea poi trasmessa via PEC venisse sottoscritta in forma digitale;
in ogni caso, rilevava il fatto del raggiungimento dello scopo, ossia della conoscenza dell'atto comunicato. La documentazione in atti attestava la corretta notifica del preavviso di ipoteca e la sua idoneità ad interrompere la prescrizione;
5) era stata omessa dal Tribunale la decisione sulla valenza degli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla istanza di rateizzazione e dai pagamenti parziali che, unitamente al fatto che non era stata impugnata l'iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento, costituivano riconoscimento di debito. Non era stata poi considerata dal Tribunale la sospensione del termine di prescrizione di 165 giorni ex L. 147/2013 (dal
1.1.2014 al 15.6.2014). In sostanza, non era stato considerato il complesso degli altri atti interruttivi costituito dai due preavvisi di fermo, dalla procedura di ipoteca, dall'intimazione di pagamento, dai pignoramenti presso terzi.
Infine, doveva riproporsi la questione del mancato decorso (per gli stessi motivi) della prescrizione per interessi e sanzioni.
Si è costituita l'appellata , assumendo che: Controparte_1
-in via preliminare, sussisteva l'interesse ad agire all'impugnativa dei ruoli, in eccezione della normativa di cui all'art 3 bis del DL n. 146/2021 e per quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn
26283/2022 e 34720/2022), stante la pendenza di procedure esecutive (ipotecaria e di pignoramento presso terzi);
-in via principale, doveva riproporsi ex art 346 cpc: la questione della tardiva costituzione in giudizio di e della inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta (su cui il Tribunale non si era CP_3
3 pronunciato), questione eccepita più volte in primo grado nonché sull'altra questione afferente la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito, su cui il giudice non si era ugualmente pronunciato;
-in ogni caso, contestava i documenti interruttivi della prescrizione, assumendo l'inidoneità dei pagamenti parziali e delle istanze di rateizzazione a fini interruttivi e richiamando la giurisprudenza di legittimità in merito. Così come erano inidonei: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (senza firma di tipo
CADES o PADES); l'iscrizione ipotecaria, a cui non era stata allegata alcuna notifica;
i pignoramenti notificati nel 2019 ad un familiare della senza l'invio della CAN e comunque notificati dopo cinque CP_1
anni; i due preavvisi di fermo, notificati invalidamente tramite posta privata Nexive e senza l'invio della raccomandata informativa di cui all'art 140 cpc;
l'intimazione di pagamento, priva del testo e comunque intervenuta oltre il quinquennio;
- erano comunque nulle le notifiche via PEC, come accertato dal Tribunale in quanto non recanti una firma digitale di tipo CADES o PADES
- in subordine, laddove la Corte avesse ritenuto che l'esame da parte del Tribunale sulla ritualità degli atti interruttivi della prescrizione costituisse un rigetto implicito dell'eccezione di inutilizzabilità dei relativi documenti per tardiva costituzione, proponeva appello incidentale sul punto. Appello incidentale veniva proposto anche nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto nulle le notifiche degli avvisi di addebito.
CP_ Si è costituito l' che ha rilevato, quanto ai motivi di appello proposti da che si trattava di questioni CP_3 per cui era legittimata la stessa parte e quindi si rimetteva alla decisione della Corte;
quanto all'appello CP_ incidentale di aveva depositato in primo grado tutte la documentazione a supporto della CP_1
avvenuta notifica degli avvisi di addebito, ribadendo tutte le sue difese in merito e chiedendo termine per il deposito originali da cui evincere meglio l'effettività dei timbri postali.
*****
Si esaminano di seguito le questioni oggetto di appello nonché le questioni rimaste assorbite/oggetto di appello incidentale della CP_1
Preliminarmente, le due questioni di asserita inammissibilità del ricorso sollevate da (sub primo e CP_3
secondo motivo) e che possono essere trattate congiuntamente.
L'appellante sostiene l'incompetenza del giudice del lavoro ex art 615, comma 2, cpc (secondo cui quando è iniziata l'esecuzione, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione); sostiene altresì
l'inammissibilità di un giudizio ordinario di cognizione, pendenti pignoramenti presso terzi.
Sul punto, non sembra sussistere una questione di inammissibilità, intendendo la parte introdurre un giudizio per la contestazione del ruolo e dei titoli, ossia dei crediti pretesi, su cui i pignoramenti si fondavano.
4 Si rileva altresì l'infondatezza della questione sulla asserita inammissibilità sotto il profilo della carenza di interesse ad agire del ricorso in opposizione: la aveva impugnato gli avvisi di addebito attraverso CP_1
l'impugnativa dell'estratto di ruolo, dando atto dell'esistenza di procedure esecutive a suo carico, ossia: la procedura di iscrizione ipotecaria del 7.5.2018 e i due pignoramenti presso terzi che le erano stati notificati il
15.11.2019. Pertanto, tale impugnativa fuoriusciva dall'ambito di applicazione dell'art 3 bis del DL n.
136/2021 che, secondo Cass. SS.UU n. 26283/2022, riguarda i soli casi nei quali il debitore sostiene di avere scoperto causalmente l'esistenza di titoli esattoriali nei suoi confronti che non gli sarebbero stati notificati, senza avere ricevuto la notifica di successivi atti esattoriali per la riscossione del credito: nella specie, sussiste quindi un interesse ad impugnare per l'esistenza di procedure esecutive.
Ciò premesso, l'appello è innanzitutto fondato nel terzo motivo, dovendosi ritenere estranee al CP_3
contendere le questioni relative alla cartella indicata in sentenza (08720140009882319000), cartella che non faceva parte dei titoli oggetto di impugnativa nel ricorso di primo grado: onde, deve rilevarsi l'estraneità della pronuncia laddove argomentava in merito ad un titolo non oggetto di impugnazione.
Prima di trattare il quarto e quinto motivo di appello (entrambi relativi agli atti interruttivi della CP_3
prescrizione), deve esaminarsi la questione che la ripropone in questo grado, quale questione assorbita CP_1
o, in subordine, sotto forma di appello incidentale, relativa alla validità delle notifiche di alcuni avvisi di addebito;
questione che era stata assorbita nella decisione del Tribunale comunque favorevole alla parte.
Nella sentenza di primo grado le questioni afferenti ai titoli erano state trattate sotto il profilo del disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali (ritenendosi la genericità del medesimo disconoscimento): tuttavia, tale questione non era stata oggetto di contestazione da parte della nella CP_1 nota per trattazione scritta depositata per la prima udienza del 25.11.2021, all'esito della produzione delle CP_ notifiche da parte di (primo momento utile successivo alla costituzione dell' ), onde non si trattava CP_5
di tema controverso.
Nella nota in questione, la aveva contestato soltanto il fatto che le notifiche degli avvisi di addebito CP_1
CP_ CP_ sub doc. 5 (avviso n. 387 2013 00008598 12 000) e doc. 6 (387 2013 00013626 18 000) erano state restituite al mittente senza alcuna indicazione e/o timbro di compiuta giacenza, diversamente da quanto
CP_ CP_ sostenuto da mentre l'avviso di addebito allegato quale doc. 8 (avviso n. 387 2014 00001198 35
000) era stato consegnato nelle mani di persona diversa dal destinatario (e non alla interessata), senza il successivo invio della raccomandata informativa.
Per contro, non sussistevano questioni sulla notifica degli ulteriori avvisi: ossia, l'avviso n.
38720130000131980000, notificato il 16.4.2013 a mani della né l'avviso n. 38720130001880481000, CP_1 notificato il 3.2.2014 sempre a mani dell'interessata.
5 Preliminarmente, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte in fattispecie similari in cui, eccepita dalla parte interessata in primo grado l'inesistenza della notifica dei titoli da parte degli enti previdenziali,
a seguito della produzione da parte dei medesimi enti della relativa documentazione attestante l'avvenuta notifica, la medesima parte poneva questioni in punto di validità della medesima notifica.
In merito, si è sostenuto che quando in primo grado si è affermato di non avere ricevuto la notifica di alcuno dei titoli di cui è causa, non “…..può ritenersi acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione
"eccezione di inesistenza" della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte” (così testualmente, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-04-2013, n. 8398) (si veda, sent. Corte Appello Firenze nel proc. n. 809/2020).
Nel ricorso di cui al primo grado di giudizio, l'odierna appellata si era difesa soltanto affermando di CP_1
non avere mai ricevuto le notifiche degli atti, onde tutte le considerazioni in termini di invalidità sollevate nella nota depositata successivamente alla produzione delle notifiche in questione, sono del tutto precluse.
Quale quarto motivo, l'appellante contesta l'affermazione contenuta in sentenza, laddove si affermava CP_3
che gli allegati alle comunicazioni PEC non contenevano una firma digitale CADES o PADES, questione che non era stata oggetto del giudizio davanti al Tribunale;
in ogni caso, il giudice aveva adottato una decisione con cui si era ingiustificatamente discostato da quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, risultando quindi correttamente notificato il preavviso di ipoteca a fini interruttivi.
Tale motivo può essere trattato congiuntamente al quinto motivo, che censura la sentenza sotto il profilo della mancata considerazione della sussistenza degli interruttivi della prescrizione, idonei a tal fine (nel senso che entrambi i motivi afferiscono agli atti interruttivi e al tema prescrizione).
Innanzitutto, non vi è dubbio che la questione della firma digitale CADES o PADES non era stata oggetto di contestazione in primo grado, come evincibile dalle note per la trattazione scritta per l'udienza del 25.11.2021, primo e solo momento utile per la contestazione della documentazione depositata da CP_3
Quanto alla rilevanza degli altri atti interruttivi della prescrizione, l'appellata censurava il fatto che il
Tribunale non aveva trattato la preliminare questione della tardività della costituzione di in primo CP_3 grado e l'inutilizzabilità conseguente della documentazione prodotta afferente agli atti interruttivi della prescrizione (preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria, intimazione di pagamento, pignoramenti presso terzi, istanze di rateizzazione e pagamenti parziali), questione che la aveva effettivamente sollevato nelle CP_1
6 note per l'udienza 25.11.2021 e che ha riproposto nel presente giudizio come questione assorbita o, subordinatamente, sotto forma di appello incidentale.
Il Tribunale nulla aveva argomentato in proposito, semplicemente escludendo in diritto il riconoscimento dell'efficacia interruttiva alle istanze di rateizzazione e ai pagamenti parziali, adottando una decisione favorevole alla parte, con conseguente assorbimento della questione.
Sulla asserita tardiva costituzione, da esaminarsi come questione assorbita, si osserva che: il Tribunale aveva fissato la prima udienza in data 2.12.2020; la stessa udienza era stata poi spostata per emergenza sanitaria e
CP_ per carico del ruolo all'udienza del 25.11.2021: rispetto a tale udienza, l' si era costituito il 15.11.2021, il 17.11.2021 e quindi tardivamente. CP_3
Quanto alla conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta da si osserva che un diverso CP_3
discorso si pone per la documentazione relativa alle istanze di rateizzazione e alle attestazioni dei pagamenti parziali: istanze e pagamenti che la comunque non contesta avere compiuto, difendendosi soltanto in CP_1
diritto, ossia sulla loro rilevanza come atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione: per tale ragione la
Corte ritiene di potere acquisire e valutare la medesima documentazione ex art 421 cpc.
In proposito, si osserva che, secondo recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9221/2024), la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944
c.c ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.
Altra giurisprudenza (Cass. n. 14991/2022) aveva affermato che “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimento di debito, come tale interruttivo della prescrizione (Cass. 26 aprile 2017, n. 10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall'art. 1, comma 2 ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in l.
176/1998); sicché, esso integra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, essendo rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se (come nel caso di specie, seppur succintamente, all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) congruamente motivata (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. 22 maggio 2014, n.
11350; Cass. 27 marzo 2017, n. 7820). ……”.
Nel caso di specie, la (come evincibile dalla produzione aveva proposto due istanze di CP_1 CP_3 rateizzazione;
una, il 15.9.2014, l'altra il 1.10.2015 e, in relazione agli avvisi di addebito per cui è causa, aveva effettuato i pagamenti parziali negli anni 2014-2015-2016, come da relative attestazioni: pertanto,
7 ritiene il Collegio che siano integrati i presupposti dedotti dalla Cassazione, a nulla ostando il carattere parziale del pagamento che era stato fatto a seguito della presentazione delle istanze di rateizzazione in cui veniva indicata la data a partire dal quale si potevano effettuare i relativi pagamenti.
Ciò premesso, al momento in cui la ebbe ad introdurre il giudizio di primo grado (15.12.2019), CP_1
considerata la data di notifica degli avvisi di addebito, le date delle istanze di rateizzazione del 15.9.2014 e del
1.10.2015, gli avvenuti pagamenti come certificati da attestazioni emesse su richiesta del contribuente, CP_3
in cui sono riportate le date delle quietanze di pagamento, nessuna prescrizione si era verificata per contributi, interessi e sanzioni.
In particolare:
-l'avviso n. 387 2013 00008598 12 000 era stato notificato il 28.11.2013; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016;
-l'avviso n. 387 2013 00013626 18 000 era stato notificato il 6.2.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016;
-l' avviso n. 387 2014 00001198 35 000 era stato notificato il 27.5.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 1.10.2015; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 17.11.2015; 29.12.2015;
26.2.2016; 3.5.2016; 10.6.2016; 27.7.2016;
-l'avviso n. 38720130000131980000 era stato notificato il 16.4.2013; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 14.10.2014; 17.11.2014;
15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016; 6.6.2016; 7.7.2016;
-l'avviso n. 38720130001880481000 era stato notificato il 3.2.2014; era stata presentata istanza di rateizzazione il 15.9.2014; le quietanze di pagamento riportavano le seguenti date: 21.6.2014; 14.10.2014;
17.11.2014; 15.7.2015; 13.8.2015; 15.9.2015; 15.10.2015; 1.2.2016.
Pertanto, anche considerando soltanto le istanze di rateizzazione e i relativi pagamenti, può affermarsi che la prescrizione fu correttamente interrotta.
Concludendo: in parziale accoglimento dell'appello per le considerazioni che precedono, la sentenza deve essere riformata con rigetto della domanda proposta dalla in primo grado (assorbita ogni altra CP_1
questione).
Quanto al regime delle spese del doppio grado di giudizio, le stesse devono essere poste a carico della parte privata, soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute (nei valori minimi, stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per i seguenti importi: € 1.865,00, per compensi del primo
8 grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti ed € 1.984,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti, con condanna della al pagamento dei suddetti CP_1
CP_ importi in favore di ciascuna parte (appellante e appellata . CP_3
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale, respinge la domanda proposta da in primo Controparte_1
grado; condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: Controparte_1
-in favore di , in € 1.865,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre Controparte_4
15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti ed in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti;
CP_
-in favore di in € 1.865,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e
Cap se dovuti ed in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovuti.
Firenze, 4 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
9