CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
GI Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
ER Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 174/2024 R.G.L. riassunta da:
, c.f. , anche in qualità di mandatario della Pt_1 P.IVA_1
Parte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche
[...] P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Lilia Bonicioli, Pietro Capurso,
IA LI e CH Lo CA, in virtù di procura notarile allegata al ricorso in riassunzione
RIASSUMENTE
CONTRO
, c.f. , , Controparte_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv.to BOZZO RODOLFO, per procura alle liti allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, depositato in data 4 marzo
2015, la (di seguito Controparte_2
) ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 348 2014 00054734 33 notificatole in data 15 febbraio 2015 da avente ad oggetto il pagamento di €. 1.520.062,38 a titolo Pt_1
di differenze contributive recuperate per il periodo dal febbraio
2012 al novembre 2012 e relative sanzioni accessorie.
L'avviso di addebito opposto è stato successivamente in buona parte sgravato dall' , come da note di rettifica nelle quali il CP_3
credito è stato rideterminato in €. 58.576,34.
La Cooperativa ricorrente ha insistito tuttavia nel sostenere la non debenza di alcuna differenza contributiva, avendo correttamente esercitato, anche dopo il 1° gennaio 2007, il proprio diritto alla dilazione degli aumenti dell'aliquota contributiva di cui all'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto
1995 n. 335, prevista dall'art. 27, comma 2 bis, L. n. 30/1997, non potendo compensare tale aumento con la riduzione della contribuzione dovuta per la contribuzione minore a causa della fruizione di altri esoneri contributivi, quale quello previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n.388 per la CUAF.
L' si è costituito in giudizio sostenendo che, a partire dal 1° Pt_1
2
gennaio 2007, tale dilazione non era più fruibile dalla
Cooperativa, essendosi a tale data realizzata la totale equiparazione del trattamento contributivo dei soci lavoratori di cooperative a quello dei dipendenti di altri datori di lavoro, avviata con la Legge delega n. 142/2001 e successivamente completata con il D.Lgs. n. 423/2001 che aveva progressivamente eliminato la c.d. contribuzione convenzionale.
A partire da tale data, era dunque venuto meno il pregiudizio effettivo della per compensare il quale era stata CP_1
introdotta la dilazione di cui la stessa aveva illegittimamente continuato a fruire.
Il Tribunale, sentito il funzionario , con sentenza n. Pt_1
33/2017, ha accolto l'opposizione, ritenendo che il beneficio in questione dovesse applicarsi anche dopo tale equiparazione, qualora, come nel caso in esame, non fosse possibile la compensazione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335, a causa della fruizione di altre agevolazioni previste ad altro titolo.
La sentenza del primo giudice è stata confermata dalla Corte di
Appello di Genova con sentenza n.11/2018, che ha respinto l'appello di . Pt_1
Entrambi i giudici di merito hanno infatti sostenuto che la avesse diritto ad usufruire della predetta dilazione in CP_1
quanto, a causa dell'esonero parziale dalla contribuzione CUAF disposto dalla L. n. 388/2000, non era possibile compensare integralmente l'aumento delle aliquote relative alla contribuzione
3
IVS con la riduzione delle aliquote minori.
L' ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta CP_3
pronuncia, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nello svincolare il beneficio della dilazione dal sistema di aumento e riduzione delle aliquote contributive attuato dalla L. n.
335 del 1995, a nulla rilevando la fruizione di una agevolazione diversa quale quella prevista dalla L. 388/2000.
Con ordinanza n. 7382/2024, depositata in data 19.3.2024, la
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell' cassando la Pt_1
sentenza d'appello e rinviando alla medesima Corte per riesaminare la fattispecie alla luce del seguente principio di diritto: “l'agevolazione prevista dall'art.27, comma 2 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n.669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997 n.30, spetta, in via esclusiva, per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995
n.335. Il beneficio in esame, pertanto, può essere riconosciuto solo quando l'innalzamento dell'aliquota contributiva del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sia compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n.88, nei termini in cui tale riduzione risulta stabilita dal citato decreto ministeriale 21
4
febbraio 1996. Il beneficio non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai “contributi minori”, come quelle previste dall'art.120 della legge 23 dicembre 2000 n.388, al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995.”
riassume il giudizio, a seguito del rinvio operato dalla Pt_1
Suprema Corte, chiedendo - previa eventuale audizione del funzionario che ha istruito la pratica o CTU contabile – la conferma dell' avviso di addebito come sgravato, oltre le successive sanzioni di legge dalla data di emanazione dell'atto impositivo al saldo;
ciò in quanto la non aveva potuto CP_1
beneficiare della compensazione prevista dalla legge proprio a causa della fruizione del beneficio introdotto dalla L. n. 388/2000 che aveva ridotto l'aliquota CUAF.
La resiste sostenendo che il principio espresso della CP_1
Corte di Cassazione, al quale il giudice del rinvio deve attenersi, aveva invece irrimediabilmente compromesso la pretesa dell' , che si era basata in via esclusiva sullo jus Pt_1
superveniens, ossia su una normativa susseguente al DM
21.2.1996 e alla legge n. 30/1997. Chiede quindi la reiezione del ricorso in riassunzione con vittoria delle spese.
In sede di note scritte inizialmente depositate nel termine fissato per la discussione della causa ex art. 127 ter c.cp.c., l' Pt_1
eccepisce la inammissibilità della nuova argomentazione difensiva introdotta dalla in questa sede di rinvio, il CP_4
5
cui oggetto deve ritenersi limitato all'applicazione del principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione.
La Corte, disposta CTU per accertare le eventuali differenze contributive a carico della , in applicazione dei criteri di CP_1
equiparazione stabiliti dal D.Lgs. n. 423/2001 e del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, decide come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 4/11/2025 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte nuovamente depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335 ha stabilito che “con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.24 della legge 9 marzo 1989 n.88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione.
La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n.153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema
6
previdenziale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.”
In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il
Decreto Interministeriale del 21.2.1996, con il quale è stata elevava al 32% (27,57+4,43) l'aliquota contributiva di finanziamento del FPLD gestito dall' e contestualmente sono Pt_1
state ridotte, in una misura pari al 4,43, le aliquote contributive dovute per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria
contro
TBC, Controparte_5
e CUAF (rispettivamente 0,14 per TBC, 0,57 per
3,72 per . CP_5 CP_6
Tuttavia, per evitare possibili aggravi derivanti da un simile innalzamento contributivo, è intervenuta la L. 28 febbraio 1997
n. 30, che all' art. 27, comma 2-bis, ha stabilito che “nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997”.
La , nel periodo oggetto di causa (febbraio 2012 – Pt_3
novembre 2012) - non potendo operare la predetta
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compensazione per effetto della fruizione di un parziale esonero contributivo previsto dall'art. 120 della L. n. 388/2000 che aveva ridotto l' aliquota CUAF - ha versato la contribuzione maggiore sulla base della minor aliquota del 34,05%, in luogo di quella pari al 34,48%, come invece applicata da nel conteggio di Pt_1
cui alle note di rettifica.
La tesi della , prospettata in questa sede di rinvio da CP_1
Cassazione, secondo cui la pretesa di non può accogliersi Pt_1
perché basata esclusivamente sullo ius superveniens (D.Lgs. n.
423/2001) che aveva progressivamente equiparato gli imponibili contributivi delle cooperative a quelli delle altre imprese datoriali, non è fondata.
In effetti, tale disciplina sopravvenuta non rileva nel caso in esame, posto che, come evidenziato dalla stessa nelle CP_1
proprie difese mai contestate da , la predetta Cooperativa, Pt_1
seppur facoltizzata dall'art. 4 D.P.R. n. 602/1970 a versare tutti i contributi previdenziali sugli imponibili convenzionali di volta in volta stabiliti, ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 6, co. 7, della predetta legge di calcolare i contributi IVS (e non quelli minori: CUAF, TBC, etc.) sulle retribuzioni effettive erogate ai propri soci lavoratori.
Tuttavia, come correttamente rilevato da nelle proprie note Pt_1
scritte, è stata la stessa a sostenere di aver diritto alla CP_1
dilazione degli aumenti delle aliquote contributive in applicazione del correttivo introdotto dall'art. 27, comma 2 bis, del DL n. 669/1996, inserito dalla legge di conversione n.
8
30/1997, non essendo possibile addivenire alla compensazione prevista dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995 a causa della riduzione dell'aliquota CUAF fruita dalla cooperativa stessa ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Tale disciplina è stata invece interpretata dalla Suprema Corte nel senso che il beneficio della dilazione non spetta nel caso in cui non sia possibile applicare il meccanismo compensativo delineato dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995 per effetto di altre agevolazioni che, ad altro titolo, siano state successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai
“contributi minori”, come quelle previste dall'art.120 della legge
23 dicembre 2000 n.388.
Viene quindi meno tutto l'impianto difensivo portato avanti da nei tre gradi di giudizio, avendo la stessa sempre CP_1
riconosciuto che la cd. “incapienza” della contribuzione minore derivava appunto dalla riduzione della contribuzione CUAF prevista dall'art. 120 della legge 23.12.2000 n.388.
In ogni caso, la Corte ha ritenuto di demandare al CTU la ricostruzione contabile delle differenze contributive dovute dalla nel periodo oggetto di causa (febbraio 2012 – novembre CP_1
2012) in applicazione dei criteri di equiparazione stabiliti dal
D.Lgs. n. 423/2001 e tenuto conto del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7382/2024.
Il CTU nominato, dott. , ha risposto al quesito Persona_1
confermando la correttezza dei conteggi di cui alle note di rettifica prodotte agli atti, accertando la debenza dei seguenti
9
importi: €. 51.627,11 a titolo di differenze contributive e €.
6.949,23 a titolo di sanzioni sino al 13/02/2015 (data di
“infasamento” dell' avviso di addebito), pari a complessivi €.
58.576,34.
Ne deriva che la C.U.L.M.V. dev'essere condannata al pagamento a favore di del complessivo importo di €. Pt_1
58.576,34, oltre le successive sanzioni maturate e maturande dal
13/02/2015 sino all'effettivo pagamento.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione, sussistono le condizioni previste dalla legge per compensare integralmente le spese di lite di ogni grado di giudizio.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., decidendo in sede di rinvio, dichiara tenuta e conseguentemente condanna la C.U.L.M.V. al pagamento a favore di del Pt_1
complessivo importo di €. 58.576,34, oltre le successive sanzioni maturate e maturande dal 13/02/2015 sino all'effettivo pagamento.
Compensa integralmente le spese di lite di ogni grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/11/2025.
IL PRESIDENTE est.
GI Melandri
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
GI Melandri PRESIDENTE rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
ER Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 174/2024 R.G.L. riassunta da:
, c.f. , anche in qualità di mandatario della Pt_1 P.IVA_1
Parte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche
[...] P.IVA_2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Lilia Bonicioli, Pietro Capurso,
IA LI e CH Lo CA, in virtù di procura notarile allegata al ricorso in riassunzione
RIASSUMENTE
CONTRO
, c.f. , , Controparte_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv.to BOZZO RODOLFO, per procura alle liti allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, depositato in data 4 marzo
2015, la (di seguito Controparte_2
) ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 348 2014 00054734 33 notificatole in data 15 febbraio 2015 da avente ad oggetto il pagamento di €. 1.520.062,38 a titolo Pt_1
di differenze contributive recuperate per il periodo dal febbraio
2012 al novembre 2012 e relative sanzioni accessorie.
L'avviso di addebito opposto è stato successivamente in buona parte sgravato dall' , come da note di rettifica nelle quali il CP_3
credito è stato rideterminato in €. 58.576,34.
La Cooperativa ricorrente ha insistito tuttavia nel sostenere la non debenza di alcuna differenza contributiva, avendo correttamente esercitato, anche dopo il 1° gennaio 2007, il proprio diritto alla dilazione degli aumenti dell'aliquota contributiva di cui all'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto
1995 n. 335, prevista dall'art. 27, comma 2 bis, L. n. 30/1997, non potendo compensare tale aumento con la riduzione della contribuzione dovuta per la contribuzione minore a causa della fruizione di altri esoneri contributivi, quale quello previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n.388 per la CUAF.
L' si è costituito in giudizio sostenendo che, a partire dal 1° Pt_1
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gennaio 2007, tale dilazione non era più fruibile dalla
Cooperativa, essendosi a tale data realizzata la totale equiparazione del trattamento contributivo dei soci lavoratori di cooperative a quello dei dipendenti di altri datori di lavoro, avviata con la Legge delega n. 142/2001 e successivamente completata con il D.Lgs. n. 423/2001 che aveva progressivamente eliminato la c.d. contribuzione convenzionale.
A partire da tale data, era dunque venuto meno il pregiudizio effettivo della per compensare il quale era stata CP_1
introdotta la dilazione di cui la stessa aveva illegittimamente continuato a fruire.
Il Tribunale, sentito il funzionario , con sentenza n. Pt_1
33/2017, ha accolto l'opposizione, ritenendo che il beneficio in questione dovesse applicarsi anche dopo tale equiparazione, qualora, come nel caso in esame, non fosse possibile la compensazione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335, a causa della fruizione di altre agevolazioni previste ad altro titolo.
La sentenza del primo giudice è stata confermata dalla Corte di
Appello di Genova con sentenza n.11/2018, che ha respinto l'appello di . Pt_1
Entrambi i giudici di merito hanno infatti sostenuto che la avesse diritto ad usufruire della predetta dilazione in CP_1
quanto, a causa dell'esonero parziale dalla contribuzione CUAF disposto dalla L. n. 388/2000, non era possibile compensare integralmente l'aumento delle aliquote relative alla contribuzione
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IVS con la riduzione delle aliquote minori.
L' ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta CP_3
pronuncia, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nello svincolare il beneficio della dilazione dal sistema di aumento e riduzione delle aliquote contributive attuato dalla L. n.
335 del 1995, a nulla rilevando la fruizione di una agevolazione diversa quale quella prevista dalla L. 388/2000.
Con ordinanza n. 7382/2024, depositata in data 19.3.2024, la
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell' cassando la Pt_1
sentenza d'appello e rinviando alla medesima Corte per riesaminare la fattispecie alla luce del seguente principio di diritto: “l'agevolazione prevista dall'art.27, comma 2 bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n.669, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997 n.30, spetta, in via esclusiva, per quegli aumenti contributivi effettivi che siano effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995
n.335. Il beneficio in esame, pertanto, può essere riconosciuto solo quando l'innalzamento dell'aliquota contributiva del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sia compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n.88, nei termini in cui tale riduzione risulta stabilita dal citato decreto ministeriale 21
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febbraio 1996. Il beneficio non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai “contributi minori”, come quelle previste dall'art.120 della legge 23 dicembre 2000 n.388, al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995.”
riassume il giudizio, a seguito del rinvio operato dalla Pt_1
Suprema Corte, chiedendo - previa eventuale audizione del funzionario che ha istruito la pratica o CTU contabile – la conferma dell' avviso di addebito come sgravato, oltre le successive sanzioni di legge dalla data di emanazione dell'atto impositivo al saldo;
ciò in quanto la non aveva potuto CP_1
beneficiare della compensazione prevista dalla legge proprio a causa della fruizione del beneficio introdotto dalla L. n. 388/2000 che aveva ridotto l'aliquota CUAF.
La resiste sostenendo che il principio espresso della CP_1
Corte di Cassazione, al quale il giudice del rinvio deve attenersi, aveva invece irrimediabilmente compromesso la pretesa dell' , che si era basata in via esclusiva sullo jus Pt_1
superveniens, ossia su una normativa susseguente al DM
21.2.1996 e alla legge n. 30/1997. Chiede quindi la reiezione del ricorso in riassunzione con vittoria delle spese.
In sede di note scritte inizialmente depositate nel termine fissato per la discussione della causa ex art. 127 ter c.cp.c., l' Pt_1
eccepisce la inammissibilità della nuova argomentazione difensiva introdotta dalla in questa sede di rinvio, il CP_4
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cui oggetto deve ritenersi limitato all'applicazione del principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione.
La Corte, disposta CTU per accertare le eventuali differenze contributive a carico della , in applicazione dei criteri di CP_1
equiparazione stabiliti dal D.Lgs. n. 423/2001 e del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, decide come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 4/11/2025 sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte nuovamente depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335 ha stabilito che “con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.24 della legge 9 marzo 1989 n.88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione.
La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n.153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema
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previdenziale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento.”
In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il
Decreto Interministeriale del 21.2.1996, con il quale è stata elevava al 32% (27,57+4,43) l'aliquota contributiva di finanziamento del FPLD gestito dall' e contestualmente sono Pt_1
state ridotte, in una misura pari al 4,43, le aliquote contributive dovute per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria
contro
TBC, Controparte_5
e CUAF (rispettivamente 0,14 per TBC, 0,57 per
3,72 per . CP_5 CP_6
Tuttavia, per evitare possibili aggravi derivanti da un simile innalzamento contributivo, è intervenuta la L. 28 febbraio 1997
n. 30, che all' art. 27, comma 2-bis, ha stabilito che “nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n.335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997”.
La , nel periodo oggetto di causa (febbraio 2012 – Pt_3
novembre 2012) - non potendo operare la predetta
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compensazione per effetto della fruizione di un parziale esonero contributivo previsto dall'art. 120 della L. n. 388/2000 che aveva ridotto l' aliquota CUAF - ha versato la contribuzione maggiore sulla base della minor aliquota del 34,05%, in luogo di quella pari al 34,48%, come invece applicata da nel conteggio di Pt_1
cui alle note di rettifica.
La tesi della , prospettata in questa sede di rinvio da CP_1
Cassazione, secondo cui la pretesa di non può accogliersi Pt_1
perché basata esclusivamente sullo ius superveniens (D.Lgs. n.
423/2001) che aveva progressivamente equiparato gli imponibili contributivi delle cooperative a quelli delle altre imprese datoriali, non è fondata.
In effetti, tale disciplina sopravvenuta non rileva nel caso in esame, posto che, come evidenziato dalla stessa nelle CP_1
proprie difese mai contestate da , la predetta Cooperativa, Pt_1
seppur facoltizzata dall'art. 4 D.P.R. n. 602/1970 a versare tutti i contributi previdenziali sugli imponibili convenzionali di volta in volta stabiliti, ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 6, co. 7, della predetta legge di calcolare i contributi IVS (e non quelli minori: CUAF, TBC, etc.) sulle retribuzioni effettive erogate ai propri soci lavoratori.
Tuttavia, come correttamente rilevato da nelle proprie note Pt_1
scritte, è stata la stessa a sostenere di aver diritto alla CP_1
dilazione degli aumenti delle aliquote contributive in applicazione del correttivo introdotto dall'art. 27, comma 2 bis, del DL n. 669/1996, inserito dalla legge di conversione n.
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30/1997, non essendo possibile addivenire alla compensazione prevista dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995 a causa della riduzione dell'aliquota CUAF fruita dalla cooperativa stessa ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Tale disciplina è stata invece interpretata dalla Suprema Corte nel senso che il beneficio della dilazione non spetta nel caso in cui non sia possibile applicare il meccanismo compensativo delineato dall'art.3, comma 23, della legge n.335 del 1995 per effetto di altre agevolazioni che, ad altro titolo, siano state successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai
“contributi minori”, come quelle previste dall'art.120 della legge
23 dicembre 2000 n.388.
Viene quindi meno tutto l'impianto difensivo portato avanti da nei tre gradi di giudizio, avendo la stessa sempre CP_1
riconosciuto che la cd. “incapienza” della contribuzione minore derivava appunto dalla riduzione della contribuzione CUAF prevista dall'art. 120 della legge 23.12.2000 n.388.
In ogni caso, la Corte ha ritenuto di demandare al CTU la ricostruzione contabile delle differenze contributive dovute dalla nel periodo oggetto di causa (febbraio 2012 – novembre CP_1
2012) in applicazione dei criteri di equiparazione stabiliti dal
D.Lgs. n. 423/2001 e tenuto conto del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7382/2024.
Il CTU nominato, dott. , ha risposto al quesito Persona_1
confermando la correttezza dei conteggi di cui alle note di rettifica prodotte agli atti, accertando la debenza dei seguenti
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importi: €. 51.627,11 a titolo di differenze contributive e €.
6.949,23 a titolo di sanzioni sino al 13/02/2015 (data di
“infasamento” dell' avviso di addebito), pari a complessivi €.
58.576,34.
Ne deriva che la C.U.L.M.V. dev'essere condannata al pagamento a favore di del complessivo importo di €. Pt_1
58.576,34, oltre le successive sanzioni maturate e maturande dal
13/02/2015 sino all'effettivo pagamento.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione, sussistono le condizioni previste dalla legge per compensare integralmente le spese di lite di ogni grado di giudizio.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., decidendo in sede di rinvio, dichiara tenuta e conseguentemente condanna la C.U.L.M.V. al pagamento a favore di del Pt_1
complessivo importo di €. 58.576,34, oltre le successive sanzioni maturate e maturande dal 13/02/2015 sino all'effettivo pagamento.
Compensa integralmente le spese di lite di ogni grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/11/2025.
IL PRESIDENTE est.
GI Melandri
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