Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24263/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai n. 22233/2022 e 24263/2022 RGAC e vertenti
TRA
DI , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Greci 36 presso Parte_1
l'avv. Andrea Leanza, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE nel giudizio P.IVA_1
Nonché
, elettivamente domiciliata in Quarto alla Via Pietra Bianca 42 Controparte_1 presso l'avv. Franco F. Grieco, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE nel giudizio P.IVA_2
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato in Portici al Piazzale Brunelleschi 15 presso l'avv. Eduardo Napolitano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in ciascun giudizio pagina 1 di 3
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a delibera condominiale proposta da DI Gianpaolo è fondata e va accolta. DI ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiarare nullo e comunque annullare tutto quanto deliberato
[...] dall'assemblea del convenuto in data 10/3/2022 o subordinatamente solo la CP_2 deliberazione assunta sul punto 5 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la costituzione di un fondo spese, e/o la deliberazione assunta sul punto 4 all'OdG nella parte in cui era stato approvato il piano di riparto o ancor subordinatamente nella parte in cui era stata approvata una transazione, con vittoria delle spese di lite e della mediazione;
la causa è stata iscritta a ruolo col n. 22233/2022; si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare le domande improcedibili, improponibili CP_2 ed inammissibili, o subordinatamente rigettarle nel merito perché infondate, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha a sua volta convenuto in Controparte_1 giudizio il , chiedendo di dichiarare nulla Controparte_2
e/o annullare la deliberazione adottata il 10/3/2022 dall'assemblea del CP_2 convenuto sul punto 5 all'Ordine del Giorno con cui era stato istituito un fondo cassa, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
la causa è stata iscritta a ruolo col n.
24263/2022; si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare la domanda CP_2 perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
le due cause sono state riunite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora le due cause riunite vanno decise. Con un primo motivo d'opposizione, DI sostiene che tutto quanto deliberato dall'assemblea del convenuto in data 10/3/2022 sia nullo o vada annullato, CP_2 avendo l'assemblea deliberato in seconda convocazione 11 giorni dopo la data fissata per la prima convocazione (il 27/2/2022), con ciò violando l'art. 1136.3 cc e l'art. 7 del regolamento dello stesso . L'art. 1136.3 cc stabilisce: “Se l'assemblea in CP_2 prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.”; l'art. 7 del Regolamento del Condominio in Napoli, : “Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, Controparte_2 l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima, ma in ogni caso non oltre il 10° giorno”. In questo caso, l'assemblea si riunì una prima volta in seconda convocazione in data 28/2/2022, ossia il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione;
ma al termine del verbale di quella riunione del 28/2/2022 si legge: “Alle ore 23.00 l'assemblea si scioglie rinviando ogni discussione e decisione alla prossima seduta in seconda convocazione in prosieguo del 10 marzo”. Sulla base di tale successione di eventi, il ritiene di non avere CP_2 violato le norme citate, perché l'assemblea in seconda convocazione si riunì il 28/2/2022, ossia un pagina 2 di 3 giorno dopo la prima convocazione, e la riunione del 10/3/2025 fu solo un prosieguo della seconda convocazione riunitasi appena un giorno dopo la prima. L'argomentazione di parte convenuta non può essere convenuta: l'art. 1136.3 cc stabilisce che l'assemblea in seconda convocazione delibera non oltre 10 giorni dalla prima convocazione – e in questo caso l'assemblea in seconda convocazione ha deliberato 11 giorni dopo la prima. Non importa che la riunione fosse in prosieguo di una seconda convocazione del giorno successivo alla prima: ciò che conta è che l'assemblea ha deliberato in seconda convocazione 11 giorni dopo la prima convocazione. L'art. 1136.3 cc e l'art. 7 Reg. sono stati violati, e la deliberazione impugnata va annullata. Le spese del giudizio CP_2 seguono la soccombenza del convenuto nei confronti dell'opponente DI e si CP_2 liquidano come in dispositivo. A questo punto, è inutile pronunciarsi sull'opposizione svolta da avverso la CP_1 deliberazione adottata dall'assemblea del 10/3/2022 sul quinto punto all'OdG: essendo annullato l'intero deliberato del 10/3/2022, inclusa quindi la deliberazione sul quinto capo all'OdG. Bisogna comunque regolare le spese di lite tra ed il CP_1 CP_2 convenuto in base al principio della soccombenza virtuale. Venne istituito un fondo cassa provvisorio “equivalente agli importi di conguaglio che ciascuno condomino ha a debito …” per rendiconti che non erano stati ancora approvati: e non avrebbero potuto essere poste all'incasso somme dovuta in ultima analisi per rendiconti non ritualmente approvati. L'opposizione proposta per questo motivo da era fondata. Il CP_1
convenuto dovrà quindi rimborsare le spese di lite anche alla opponente CP_2
. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. 22233/2022 e 24263/2022 tra: DI e , attori;
Parte_1 Controparte_1 [...]
, convenuto;
così provvede: Controparte_2
1) Annulla tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea del convenuto in CP_2 data 10/3/2022;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese della fase di CP_2 mediazione, che liquida in favore di ciascun attore in euro 136 per esborsi ed euro 1607 per compenso, oltre accessori come legge;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, CP_2 che liquida in favore di ciascun attore in € 545 per esborsi ed € 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione, per quanto concerne , in CP_1 favore dell'avv. Francesco F. Grieco. Così deciso in Napoli in data 12/3/2025 Il giudice unico
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