Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/09/2023, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00432/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini n. 14;
contro
Ufficio Speciale per la Ricostruzione USRA L'Aquila, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Aggregato -OMISSIS-, in persona del suo procuratore speciale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Marinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio via -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
del provvedimento del -OMISSIS- con cui l’USRA ha rigettato l’istanza presentata dall’esponente per accedere agli atti della domanda di contributo n. -OMISSIS-del Consorzio Via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione USRA L'Aquila e di Aggregato -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ingegner -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha curato la progettazione e la direzione dei lavori post sisma del fabbricato del Condominio Via -OMISSIS-, operando fino alla demolizione a conclusione della quale è stato sollevato dall’incarico.
Il sopra menzionato fabbricato condominiale era posto a confine con un edificio a due piani di proprietà dei signori -OMISSIS-i quali, sostenendo che la loro proprietà sarebbe stata danneggiata dalle modalità con cui era stata eseguita la demolizione, hanno citato dinanzi al Tribunale de L’Aquila il Condominio -OMISSIS-, le imprese esecutrici e il ricorrente quale direttore dei lavori.
Nello specifico, tra le varie voci di danno i signori -OMISSIS- hanno chiesto che l’ingegner -OMISSIS-fosse condannato al pagamento de:
i) il costo della riparazione con miglioramento sismico del muro della loro proprietà posto a confine con il fabbricato condominiale;
ii) il costo del miglioramento sismico dell’intero loro edificio.
Con sentenza n. 80/2022 il Tribunale de L’Aquila ha parzialmente accolto la domanda dei signori -OMISSIS-, condannando l’ingegner -OMISSIS-a corrispondere agli attori la complessiva somma di € -OMISSIS- ma, per quanto qui di interesse, non ha riconosciuto il risarcimento del danno per l’adeguamento sismico stabilendo che “ il C.T.U., come detto, ha sancito la possibilità per -OMISSIS-di richiedere, per il compimento di tale attività, il contributo pubblico, con la conseguenza per la quale allo stato non sussiste alcun danno in capo a essi. Ove, infatti, il Tribunale procedesse all’accertamento e alla liquidazione della posta patrimoniale richiesta, sarebbe evidente l’indebita locupletazione da parte di -OMISSIS-, i quali avrebbero potuto o potrebbero altresì richiedere il relativo contributo pubblico. Pertanto, il Tribunale condivide le conclusioni del C.T.U. per le quali siffatto danno sussisterà solo in caso di rigetto da parte dell’Ente comunale della domanda di finanziamento pubblico delle descritte attività. In tal caso (rigetto), i relativi costi potranno formare oggetto di autonomo e separato giudizio ”.
Sulla base dell’accertamento svolto dal CTU nel giudizio civile, il ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, deducendone tra l’altro l’irragionevolezza della decisione di porgli a carico il costo di interventi di riparazione del muro di confine della proprietà -OMISSIS-che:
a) riguardavano danni antecedenti al terremoto del 6 aprile 2009;
b) avrebbero potuto beneficiare del contributo pubblico post-sisma.
Anche i signori -OMISSIS-hanno proposto appello insistendo in particolare affinché il ricorrente venisse condannato al pagamento del costo del miglioramento sismico del loro edificio nonché al pagamento di ulteriori -OMISSIS- euro sempre a titolo di miglioramento sismico della parete di confine.
Nella fase conclusiva del giudizio dinanzi al Tribunale de L’Aquila, l’ingegner -OMISSIS-veniva casualmente a sapere che il Condominio -OMISSIS- e i signori -OMISSIS-avevano presentato una nuova domanda di contributo che aveva ad oggetto anche l’edificio di questi ultimi e che avevano costituito allo scopo il Consorzio Via -OMISSIS-.
Tale domanda, secondo la disciplina vigente in materia, oltre ai lavori di riparazione deve contemplare anche gli interventi di miglioramento sismico del fabbricato dei signori -OMISSIS- e pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la stessa risulta, per tale motivo, avere una obiettiva connessione con l’azione civile che questi ultimi hanno svolto nei confronti dell’ingegner -OMISSIS-.
In altri termini, parte ricorrente ha ritenuto che sussista una potenziale sovrapponibilità della domanda di contributo presentata dal Consorzio Via -OMISSIS- con l’azione civile svolta dallo stesso ricorrente (se non altro dal punto di vista oggettivo riguardando lo stesso compendio immobiliare e i medesimi interventi di riparazione) e, dunque, lo stesso, al fine di rinvenire eventuali elementi utili per la propria difesa nel giudizio civile, ha presentato istanza di accesso agli atti in data 19 luglio 2022; in particolare, con la predetta istanza l’ingegner -OMISSIS-ha chiesto di accedere alla domanda di contributo presenta dal Condominio Via -OMISSIS-, esponendo allo scopo quanto segue: “ La pratica di contributo -OMISSIS-ha ad oggetto la riparazione dei danni causati all’aggregato -OMISSIS--OMISSIS- da parte del Consorzio -OMISSIS- costituito dall’edificio del Condominio -OMISSIS- 5 e dal confinante immobile di proprietà dei signori -OMISSIS-. Il sottoscritto è stato direttore dei lavori di demolizione dell’edificio del Condominio -OMISSIS- 5 ed è stato citato in giudizio (causa pendente in appello al -OMISSIS-) dai signori -OMISSIS-per il risarcimento deli danni che avrebbe causato alla loro proprietà e segnatamente al pagamento del costo dell’adeguamento sismico. Gli atti della pratica -OMISSIS-mi occorrono al fine di svolgere adeguatamente le difese nel giudizio pendente e controdedurre rispetto alle richieste avanzate nei miei confronti dai signori -OMISSIS-e specificamente per dimostrare l’infondatezza delle accuse rivoltemi, l’illegittimità della istanza -OMISSIS-e la correttezza del mio operato di progettista per le pratiche -OMISSIS-. Ricordo allo scopo che ai sensi della Legge 241/90, art. 24., comma 7 “Deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. ”.
Con provvedimento del -OMISSIS-, di cui in epigrafe, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA) ha rigettato l’istanza dell’esponente con la seguente motivazione: “ l’ing. -OMISSIS-, interpellato, nella sua qualità di controinteressato (…) ha motivatamente opposto il proprio rifiuto a che le venisse accordato l’accesso agli atti Amministrativi, depositati presso il nostro Ufficio ed afferenti l’esposto avanzato nei confronti dello stesso. Concordando con quanto sostenuto dall’ing. -OMISSIS-, le comunichiamo che la sua richiesta non può essere accolta in quanto non ha dimostrato la sussistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale richiesto l’Accesso” così come previsto dall’art. 22, lett. B) L. 241/1990. Infatti, non risulta comprovato alcun diritto di proprietà e tantomeno alcuna attività professionale in merito -OMISSIS-”. Il suo operato in qualità di progettista è relativo ad altre pratiche (-OMISSIS-) ”.
Alla nota dell’USRA era allegato l’atto di opposizione dell’ing. -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento di diniego ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 settembre 2022 e depositato in data 11 ottobre 2022, l’ingegner -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento deducendo il seguente articolato motivo:
1) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta ed errata valutazione dei presupposti della domanda. Violazione dell’art. 24 della L. 241/90. Violazione del diritto alla difesa, come posto dall’art. 24 Costituzione.
Si è costituito in giudizio, in data 14 ottobre 2022, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USRA), depositando poi relativa documentazione in data 25 ottobre 2022 e relativa memoria in data 22 giugno 2023.
Si è costituito in giudizio, in data 20 ottobre 2022, l’Aggregato -OMISSIS-, -OMISSIS-, con relativa memoria.
In vista dell’udienza, il ricorrente e l’USRA hanno depositato memorie finali e, infine, all’udienza in camera di consiglio del 12 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di accesso sostenendo che “ nella specie, costituisce un dato obiettivo che l’esponente ha in corso un rilevante contenzioso con i signori -OMISSIS-avente ad oggetto i danni arrecati all’immobile di loro proprietà sito in Via -OMISSIS-. Costituisce sempre un dato obiettivo che tale immobile è incluso nell’Aggregato di cui il Consorzio Via -OMISSIS- è ente esponenziale e che la domanda presentata da quest’ultimo ha ad oggetto i lavori necessari per la sua riparazione. Appare perciò incontestabile che gli atti della domanda di contributo presentata dal Consorzio Via -OMISSIS- potrebbe contenere informazioni rilevanti ai fini della predisposizione della difesa dell’esponente ” e, pertanto, “ Ne consegue che, qualora emergessero dalla domanda di contributo del Consorzio Via -OMISSIS- documenti rilevanti ai fini della sua difesa, il ricorrente sarebbe ancora legittimato alla sua produzione nel giudizio in appello pendente avverso i signori -OMISSIS- ”.
2.2. - Il motivo è fondato.
2.2.1. - Il Collegio osserva che l’interesse all’accesso del ricorrente è un interesse defensionale, interesse che lo stesso ha in relazione ad un contenzioso civile attualmente pendente in sede di appello relativamente al risarcimento dei danni richiesto al ricorrente per le spese di adeguamento sismico, danni negati dal giudice civile di primo grado e richiesti nuovamente in appello dai signori -OMISSIS-.
Tale interesse era chiaramente indicato nella domanda di accesso, ove il ricorrente ha affermato che “ Il sottoscritto è stato direttore dei lavori di demolizione dell’edificio del Condominio -OMISSIS- 5 ed è stato citato in giudizio (causa pendente in appello al -OMISSIS-) dai signori -OMISSIS-per il risarcimento deli danni che avrebbe causato alla loro proprietà e segnatamente al pagamento del costo dell’adeguamento sismico. Gli atti della pratica -OMISSIS-mi occorrono al fine di svolgere adeguatamente le difese nel giudizio pendente e controdedurre rispetto alle richieste avanzate nei miei confronti dai signori -OMISSIS-e specificamente per dimostrare l’infondatezza delle accuse rivoltemi… ”; nell’istanza del -OMISSIS-, dunque, l’ingegner -OMISSIS-aveva esplicitato chiaramente il proprio interesse difensivo relativo al contenzioso civile in essere.
Risulta, dunque, condivisibile sul punto quanto affermato da parte ricorrente relativamente al proprio interesse con riferimento al ricorso in appello dei signori -OMISSIS-, atteso che il ricorrente ha dedotto, da ultimo nella memoria finale, che “ l’esponente ha fornito la prova che la domanda giudiziale dei signori -OMISSIS-potrebbe essere sovrapponibile alla pratica di contributo del Consorzio Via -OMISSIS-, come attesta il fatto che i primi si sono impegnati a restituire al Comune eventuali somme pagate dall’esponente che costituissero una duplicazione degli importi compresi nel beneficio pubblico ”.
Dalla sopra evidenziata circostanza emerge, dunque, chiaramente che il ricorrente ha un concreto ed attuale interesse all’esame della domanda di contributo presentata dal Consorzio Via -OMISSIS- la quale coincide parzialmente con l’azione giudiziale pendente in appello avendo ad oggetto i medesimi interventi di riparazione.
2.2.2. - Né al riguardo risulta fondato quanto affermato nel provvedimento impugnato secondo cui l’ingegner -OMISSIS-non avrebbe alcun interesse concreto ed attuale in quanto “ non risulta comprovato alcun diritto di proprietà e tantomeno alcuna attività professionale in merito -OMISSIS-”. Il suo operato in qualità di progettista è relativo ad altre pratiche (-OMISSIS-)”. ”.
Il Collegio rileva, difatti, che, come già sopra rilevato, l’interesse del ricorrente non consiste nell’essere proprietario o nell’aver svolto attività professionale ma nel contenzioso civile in essere con i signori -OMISSIS-, pienamente evidenziato nella domanda di accesso cui è seguito il diniego impugnato.
Per quanto concerne, poi, le ulteriori due ragioni poste alla base dell’accesso espresse nella predetta domanda, ossia “ l’illegittimità dell’istanza -OMISSIS-e la correttezza del mio operato di progettista per le pratiche -OMISSIS- fino alla revoca degli incarichi ”, il Collegio rileva che tali ragioni non risultano utili a sostenere l’istanza di accesso del ricorrente ma, come condivisibilmente dedotto sul punto dal medesimo ricorrente, “ Il Consorzio omette tuttavia di considerare che questa non era l’unica motivazione addotta dall’esponente, il quale aveva chiaramente indicato che la sua domanda veniva presentata a fini difensivi, ossia “al fine di svolgere adeguatamente le difese nel giudizio pendente e controdedurre rispetto alla richiesta avanzata nei miei confronti dai signori -OMISSIS-e specificamente per dimostrare l’infondatezza delle accuse rivoltemi …”. Si discute, perciò, di una domanda fondata su una pluralità di motivi, di cui uno (quello difensionale) è certamente idoneo a legittimare l’esponente all’esercizio dell’accesso. ”.
2.2.3. - Per quanto attiene, poi, la circostanza, rappresentata dal controinteressato, che “ una pratica di ricostruzione contiene, tra gli altri, i seguenti dati sensibili: i dati personali di ogni titolare di diritto reale sugli immobili oggetto di intervento e dei loro nuclei familiari, ivi comprese generalità, recapiti e stato di famiglia; i dettagli circostanziati sulla consistenza dei cespiti ” e, dunque, “ L’ing. -OMISSIS-intenderebbe quindi acquisire ed utilizzare, in modo disinvolto, codesto materiale in forma cumulativa senza affatto circostanziare in quali specifiche parti del fascicolo emergerebbe il suo interesse e, conseguentemente indicarlo. ”, il Collegio osserva, sul punto, che l’Amministrazione deve concedere l’accesso alla domanda di contributo richiesta limitatamente all’interesse dedotto dal ricorrente che, come detto sopra, è quello defensionale e, dunque, l’Amministrazione dovrà procedere all’oscuramenti di tutti i dati personali che non risultino utili ai fini della difesa nel giudizio civile dell’ingegner -OMISSIS-.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, disponendo l’annullamento del diniego di accesso impugnato e ordinando all’Amministrazione resistente di esibire tutti i documenti relativi alla domanda di contributo del Consorzio di che trattasi con le modalità sopra esposte rispetto ai dati sensibili in essi contenuti rispetto alla loro rilevanza per il contenziose civile in essere entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato e ordina all’USRA l’esibizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dal ricorrente nei sensi e nei limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.