Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 241/2023 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco CARDONE (C.F. C.F._1
–pec e Selena Chiara C.F._2 Email_1
GALLETTA (C.F. –pec , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in AL alla Via Cesare Battisti n. 41 fax 096625084 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._4 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Contr Anna sede legale dell' fax 0964/399526– pec Email_3 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Contr Con ricorso depositato il 24.06.2022 , dipendente dell' dal 1992 Parte_1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, profilo professionale di Infermiere Categoria 7 D4, esponeva di aver ricoperto, ininterrottamente fin dall'anno 2009, la funzione organizzativa e di coordinamento dell'Area Infermieristica del Servizio
[...]
(c.d. ADI) presso l'Area Tirrenica, Sede di Cinquefrondi. L'attività Controparte_2 consisteva nello svolgere la mansione di infermiere coordinatore delle attività infermieristiche, di verifica e di controllo dei piani terapeutici specialistici, del caricamento dei dati sul Software Sigemona, di verifica e controllo delle cartelle cliniche infermieristiche e di cura dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (MMG). L'esercizio di tale attività, seppure non contrattualmente prevista, era stata esercitata in un contesto di vacatio del posto di coordinatore dell'ADI ( ) Controparte_2
e risultava dal riscontro fornito dal Dirigente dell'unità operativa (ADI) in risposta alla missiva del direttore sanitario pro tempore (recante prot. n. 64235) del giorno 01.12.2017. In tale occasione, infatti, la ricorrente era stata indicata tra il personale operante, per il Distretto Area Tirrenica, nel servizio ADI con le mansioni di coordinamento. Tra l'altro, con nota prot. 1951 del 25.11.2021, a firma del Dirigente medico dott. le erano state affidate le Per_1 medesime attività di coordinamento per l'Area di AL.
A dispetto del formale inquadramento (Cat. 7, D4), aveva esercitato la funzione di infermiere coordinatore dell'Area Infermieristica del Servizio ADI – Area Tirrenica con sede in Cinquefrondi, in aggiunta alle mansioni sue proprie;
funzione da ricondursi nell'ambito della categoria superiore (Ds) e non semplicemente alla categoria D. La scriminante tra le due categorie era costituita proprio dall'attività di gestione e coordinamento delle risorse umane afferenti alla verifica ed al controllo dei piani terapeutici specialistici, al caricamento dei dati sul Software Sigemona, alla verifica ed al controllo delle cartelle cliniche infermieristiche e di cura dei rapporti con i MMG Chiedeva, previo accertamento di aver svolto dal 16.01.2009 all'attualità mansioni superiori (proprie della categoria Ds) rispetto a quelle della categoria D nella quale era inquadrata, accertare e dichiarare che, in virtù delle mansioni superiori svolte aveva maturato il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente pari a € 37.469,85
[e/o della somma inferiore calcolata espungendo dal totale l'annualità 2008], per le differenze retributive lorde, ed € 2.578,44 [e/o della somma inferiore calcolata espungendo dal totale l'annualità 2008], per quanto riguardava le quote di TFR maturate per le mansioni superiori svolte, con condanna dell' al Controparte_3 relativo pagamento. Accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità di coordinamento per complessivi Euro 20.141,81 (€ 1.549,37 per n. 13 anni – dal 2009 al 2022 -) oltre tredicesima mensilità per ciascun anno ed oltre interessi dalla data di decorrenza della invocata indennità al soddisfo, ovvero nella maggiore e/o minore misura che dovesse Contr risultare in corso di giudizio, anche in esito alla invocata c.t.u., condannando, quindi, l a corrispondere, per l'indennità di coordinamento, l'importo di € 20.141,81 (€ 1.549,37 per n. 13 anni – dal 2009 al 2022 -) oltre tredicesima mensilità per ciascun anno ed oltre interessi dalla data di decorrenza della invocata indennità al soddisfo, ovvero nella maggiore e/o minore misura risultata in corso di giudizio. Contr Costituitasi l eccepiva preliminarmente, la prescrizione delle somme richieste dal 2009 al 12.07.2016 in assenza di altro atto interruttivo che la missiva a mezzo pec del 2021. Nel merito, eccepiva che l'assegnazione della ricorrente all'ADI non ne avesse mutato le mansioni, anzi era stata assegnata a tale attività proprio perché in possesso dei requisiti previsti per il profilo D. Tra l'altro, data la peculiarità del rapporto di pubblico impiego, l'attività svolta dal si avrebbe dovuto essere caratterizzata per alcune peculiarità previste Pt_1 dall'art. 52, c. 3, D. Lgs. 165/2001, tra cui il requisito della prevalenza temporale, quantitativa e qualitativa della mansione per cui si richiedeva la liquidazione delle differenze retributive. La ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico con riguardo a tale cruciale aspetto, anzi, si era limitata ad una comparazione delle declaratorie contrattuali D e Ds senza tuttavia descrivere nel dettaglio l'attività svolta e le differenze, per appartenenza ad un livello superiore, rispetto a quella nella quale risultava contrattualmente inquadrata. Alla ricorrente non spettava neppure la richiesta indennità di coordinamento per carenza dei presupposti sanciti nel citato art. 10, c. 3, CCNL comparto sanità del 2000/2001, poiché il presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo era l'assunzione di responsabilità del proprio operato che poteva conseguire solo ad un incarico formale e non anche ad un ruolo di fatto in sé che era insito nelle mansioni proprie della categoria D svolte dalla . Pt_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1674/2022 pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale di AL rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata, da ultimo, dall'art. 52 D. L.gs. 165/2001 (e, prima, dall'art. 56 del D.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 del D.lgs. n. 80/1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.lgs. n. 387/1998) e, precisato che lo svolgimento di mansioni superiori, nel pubblico impiego, poteva dare luogo solamente 3
alla corresponsione delle differenze retributive, il riconoscimento era condizionato alla prova, da parte del lavoratore, che le mansioni di fatto svolte rispecchiassero in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello, consentendo al giudicante di svolgere a pieno il giudizio trifasico finalizzato all'accertamento, in concreto, dell'attività svolta dal lavoratore. La lavoratrice non aveva fornito gli elementi per apprezzare “l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni superiori inquadrabili nella categoria Ds. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge la in Pt_1 talune occasioni ha svolto funzioni in parte riconducibili alla qualifica superiore di infermiere coordinatore delle attività infermieristiche, dal momento che ha svolto attività di verifica e di controllo dei piani terapeutici specialistici, del caricamento dei dati sul Software Sigemona, di verifica e controllo delle cartelle cliniche infermieristiche e di cura dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (MMG), tuttavia ciò non dimostra lo svolgimento prevalente ad opera della stessa di mansioni superiori in quanto tali attività sono riconducibili anche nell'ambito del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario “categoria D” come previsto da declaratoria contrattuale. Non viene pertanto indicato e provato il quid pluris che dia titolo al riconoscimento delle asserite mansioni superiori svolte”. La ricorrente si era limitata alla generica affermazione di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di coordinatore, livello economico Ds, ma non aveva operato la necessaria comparazione tra le mansioni come da declaratoria contrattuale né si era soffermata sulla loro consistenza e frequenza, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza, sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento. Di conseguenza, proseguiva il tribunale, “lo svolgimento di tali mansioni non può essere retribuito in quanto difetta la prova della prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale delle stesse rispetto a quella contrattualmente prevista”. Tale vulnus non poteva essere colmato attraverso l'esperimento della prova testimoniale risultando i capitoli articolati nel ricorso introduttivo generici o documentali, essendo limitate alla circostanza che la avesse svolto le mansioni indicate nella Pt_1 documentazione già prodotta. Quanto all'indennità di coordinamento di cui all'art.10, co. 1 del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001, giusta enunciazione del disposto contrattuale, rilevava come difettasse il requisito fondamentale dell'incarico di coordinamento o del riconoscimento dello stesso se preesistente al 31 agosto 2001, non risultando in atti alcun formale incarico di coordinamento attribuito alla ricorrente, la quale, peraltro, non possedeva neppure gli ulteriori requisiti soggettivi di cui all'art. 10 CCNL per i casi di prima applicazione del contratto collettivo: è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall' ai sensi dell'art. 3, comma 8 del CP_4 regolamento di cui al Decreto del Controparte_5
3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
del 22.10.2004, n. 270, nonché Controparte_6 un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. n. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. Difettavano, quindi, i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della indennità di coordinamento e la domanda non poteva trovare accoglimento.
3. Il giudizio in grado di appello. 4
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma. Reiterava la richiesta di mezzi istruttori così come già formulata in primo grado: prova testimoniale e c.t.u. contabile. Lamentava l'insufficiente e contraddittoria motivazione quanto al mancato riconoscimento delle differenze retributive non avendo il giudice adeguatamente valutato il compendio probatorio, giungendo ad una decisione errata. Pur avendo riconosciuto che la aveva svolto mansioni appartenenti alla categoria DS, il Tribunale aveva ritenuto Pt_1 non provato il requisito della prevalenza e, non ammettendo la prova testimoniale, aveva negato alla ricorrente un diritto che aveva riconosciuto. L'allegazione documentale era stata sufficiente a provare lo svolgimento delle mansioni superiori e la circostanza relativa alla prevalenza sarebbe facilmente emersa a fronte dell'espletamento della prova testimoniale che, invece, non era stata ammessa, così compromettendo il diritto di difesa. Parimenti viziato era il capo della sentenza che non aveva riconosciuto l'indennità di coordinamento, nella misura in cui il giudice non aveva considerato valevoli gli atti formali che ne qualificavano il riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CCNL comparto sanità 2001. La documentazione allegata era sufficiente al fine di dimostrare la sussistenza di tale diritto. Contr Si costituiva l'appellata resistendo all'appello. Il Tribunale aveva correttamente inquadrato la fattispecie normativa di riferimento (art. 52, c. 3, d.lgs. 165/2001) e, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e valutato le circostanze formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, aveva giustamente fondato il rigetto sulla assenza di prova circa le riferite mansioni assegnate e, in particolare, sull'indimostrato requisito della pienezza delle mansioni, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte dalla dipendente ed alle responsabilità attribuite. Infatti, proseguiva l'appellante, le circostanze riferite non specificavano le modalità e l'assiduità dell'attività asseritamente svolta dalla ricorrente cosicché neppure la escussione dei testi su dette circostanze generiche avrebbe potuto dimostrare il requisito della prevalenza e della esclusività. L'espletamento della prova testimoniale non avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, non emergendo da essa alcuna delle determinanti circostanze contemplate dall'art. 52, c. 3, D. Lgs 165/2001. Le istanze istruttorie, quindi, erano reiterate ed inutili. Parimenti infondata era la censura relativa all'indennità di coordinamento. Dagli atti emergeva chiaramente, infatti, l'assenza dei requisiti per l'esercizio del diritto al riconoscimento delle spettanze retributive a titolo di svolgimento di fatto. L'individuazione, nel provvedimento dirigenziale, della sig.ra , tra altre figure, escludeva a priori un Pt_1 riconoscimento dell'incarico, in via esclusiva e preminente, alla predetta. Nella stessa misura in cui, era chiara l'insussistenza, in capo alla , del requisito coincidente con il Pt_1 titolo abilitante.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. La sentenza è stata avversata per aver rigettato delle domande, ritenendo non provato il requisito della prevalenza temporale, quantitativa e qualitativa delle superiori mansioni svolte dall'appellante e di non aver ritenuto sussistenti i presupposti per la liquidazione della c.d. “indennità di coordinamento”. Quanto alla prima censura, va richiamato che, come correttamente osservato dal Tribunale, nel rapporto di pubblico impiego, in ragione della peculiare posizione giuridica del 5
datore di lavoro e degli interessi coinvolti, affinché il lavoratore possa giovarsi delle differenze retributive per avere esercitato mansioni superiori, deve dimostrare non solo di avere concretamente svolto le attività corrispondenti alla mansione superiore secondo il c.d.
“criterio trifasico”, ma deve altresì fornire prova di averle svolte in maniera prevalente sotto i profili temporali, quantitativi e qualitativi (v. Cass. civ. n. 23741/08), gravando sul lavoratore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda, e cioè che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (ex plurimis Cass. 8025/2003). In tema di pubblico impiego, la norma di riferimento è l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, il cui 3, dispone che “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Nel dettaglio, la declaratoria contrattuale della Categoria 7, D4 (CCNL comparto sanità 2016 – 2018), prevede che vi rientrino “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione a titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, mentre la declaratoria contrattuale Ds del medesimo contratto dispone che: “appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (Ds) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. I due profili differiscono sostanzialmente per gli aspetti relativi alla gestione ed al controllo delle risorse umane. L'appellante ha prodotto in giudizio tre documenti: la Nota prot. 64235 Distretto Area Tirrenica;
il riscontro a tale nota da parte del Dirigente ADI;
la Nota prot. 1951 del 25.11.2021. La prima nota consta di una richiesta, inviata al Direttore dei Servizi per l'Area Tirrenica (cui appartiene la ) a firma del Direttore Sanitario, Dott. di conoscere Pt_1 Persona_2 quali fossero i dipendenti addetti al servizio dedicato alle cure domiciliari integrate. Tale richiesta era stata riscontrata dal Dirigente dell'ADI e la era stata indicata come colei Pt_1 che coordina le attività infermieristiche degli operatori a domicilio, sportello utenti, verifica e controllo dei piani specialistici, caricamento dati software Sigemona, cura dei rapporti con i medici di famiglia. Con la nota prot. n. 1951/2021 il Dirigente medico dell'unità operativa ADI disponeva che, per tre giorni lavorativi a settimana, in via immediata e provvisoria, la svolgesse Pt_1 servizio presso la postazione ADI dell'area di AL. Orbene, secondo la Suprema Corte, la differenza tra i due profili, D e Ds, è costituita dalla maggiore ampiezza del grado di discrezionalità, la responsabilità dei risultati conseguiti, la direzione e il controllo delle risorse umane, i poteri di programmazione e di proposta” tipiche della seconda e non della prima categoria (Cass. civ., sez. lav., n. 21258/2018). Occorre, dunque, verificare se le mansioni a svolte dall'appellante, rientrassero nella declaratoria contrattuale di appartenenza oppure no. L'unità operativa ADI di AL è una unità operativa semplice (dapprima denominata struttura) e, presso questa unità, la ha dichiarato di essersi occupata del Pt_1 coordinamento delle attività infermieristiche, di verifica e di controllo dei piani terapeutici specialistici, del caricamento dei dati sul Software Sigemona, di verifica e controllo delle 6
cartelle cliniche infermieristiche e di cura dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (MMG). Tali attività appaiono riconducibili alla declaratoria contrattuale di provenienza della
, rientrandovi proprio le attività di coordinamento e gestionali inerenti all'unità Pt_1 operativa semplice. Diverso sarebbe stato se fossero emerse, dal compendio probatorio prodotto, attività riconducibili in senso stretto alla direzione della suddetta unità, ad una più ampia autonomia organizzativa e gestionale, ad una maggiore responsabilità di funzione. Sul punto, va posto in rilievo che, come correttamente osservato dal Tribunale, l'espletamento della prova testimoniale non avrebbe potuto condurre ad esiti diversi, poiché non idonei a consentire al giudice di effettuare la valutazione, in concreto, dell'attività professionale svolta e/o la riconducibilità della stessa all'uno o all'altro inquadramento professionale con i caratteri della prevalenza temporale, quantitativa e qualitativa. Tanto più in ragione del provvedimento n. 1951/2021 che disponeva la collocazione provvisoria, per tre giorni a settimana, della presso la suddetta unità operativa. Pt_1 Invero, in ragione della peculiarità che caratterizza l'accertamento della mansione nel pubblico impiego, dove viene attribuito uno speciale rilievo al citato requisito della prevalenza (l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio quantitativo, qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle connesse responsabilità, cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/09/2024, n.25772, vedi anche Cassazione civile sez. lav., 25/09/2024, n. 25650) il compendio probatorio prodotto dall'appellante non risulta adeguatamente dimostrativo di tale circostanza. Gravando sul lavoratore l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, questi ha l'onere di allegarli prima e provarli poi e, nel dettaglio, è tenuto ad indicare in maniera chiare ed esplicita quali siano i relativi aspetti caratterizzanti, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che deduce di avere concretamente svolto. Nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8025/2003), siffatto onere di allegazione e prova involge in particolare i profili spiccatamente caratterizzanti le mansioni della qualifica di provenienza da confrontare con quelli concernenti le diverse mansioni che si asserisce esser state concretamente svolte. Siffatta conclusione costituisce applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, cfr. n 80252003, laddove è stato ravvisato il "difetto di allegazione" nelle ipotesi in cui la parte ricorrente aveva omesso di indicare con precisione le mansioni effettivamente espletate ed aveva omesso, poi, di comparare la declaratoria contrattuale rivestita con quella pretesa, essendo stato affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (conforme Cass. 21457/13). Si è premesso che il lavoratore che asserisce di aver svolto mansioni rientranti in una superiore qualifica professionale ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica è stata rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03). Deve essere aggiunto, infine, che nel procedimento diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore, il giudice deve procedere all'accertamento in fatto delle 7
attività lavorative in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed infine al raffronto delle mansioni svolte con le caratteristiche fondamentali indicate nella classificazione contrattuale relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (in tal senso Cass., sent. 2016 n. 18943; Cass. 4791/04; 3446/04). Con riferimento, poi, allo svolgimento di mansioni promiscue la Cassazione ha precisato che, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre tener conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale che, peraltro, deve essere espletata non in via sporadica od occasionale (cfr. Cass. 2744/99, 2637/00,1106/00 e 6501/03). Né l'insufficienza dell'allegazione può esser emendata dalla capitolazione di una prova orale, posto che, cfr. Cass., Sez. lav., sent. n. 24198/2020: “costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. - 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11353/2004 cit., cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n. 8202). In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso…. Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti
o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. ex multis Cass. 24/2/2003 n. 2802, Cass. S.U. n. 11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n. 25148). Il che equivale ad affermare che i fatti posti a fondamento della domanda devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). Consegue da quanto sopra che la carenza di allegazione, nel ricorso introduttivo, dei fatti storici posti a fondamento del diritto invocato, non avrebbero potuto consentire l'ammissione della prova orale, né contrariamente all'assunto dell'appellante, i fatti costitutivi della domanda, non esplicitati e dettagliati in ricorso, avrebbero potuto essere introdotti al giudizio, in via suppletiva, con la prova testimoniale.
5. Quanto al secondo motivo di gravame, con cui è stato avversato il diniego di corresponsione dell'indennità di coordinamento, va richiamato che l'art.10, co. 1 del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001 prevede: “
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità 8
per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile. 2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. 4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa. 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5. 8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”. Tale previsione va integrata con il disposto dell'art 4 Ccnl comparto sanità del 10 aprile 2008 a norma del quale “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del
3.11.1999, n. 509 e dell'art. Controparte_5
3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Controparte_6
del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella
[...] categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.) Il Tribunale ha negato la corresponsione di tale indennità in ragione della insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. 9
L'indennità di coordinamento, per espressa previsione normativa, appartiene anche a coloro che esercitano mansioni rientranti nella categoria D e, a norma delle citate disposizioni, la corresponsione è subordinata ad alcuni requisiti, in particolare nel caso di
“prima nomina”; questi sono, già a far data dal 2001, il possesso di una anzianità professionale di almeno 3 anni, il possesso di un titolo di studio di durata almeno triennale, l'affidamento certo della funzione di coordinamento ed il reale esercizio di tali attività fin dal 2001. Nel caso di specie, la , possedeva, già alla data del 2001 il requisito relativo Pt_1 alla anzianità professionale. Non risulta, invece, dalla documentazione versata in atti, il possesso degli altri requisiti. Infatti, dalle missive in atti (Nota prot. 64235 Distretto Area Tirrenica;
riscontro a tale nota da parte del Dirigente ADI;
Nota prot. 1951 del 25.11.2021) non vi è prova né di un provvedimento espresso alla data del 2001, emesso dall'organo contrattualmente competente, di assegnazione alla funzione di coordinamento, né del possesso, da parte della , del requisito relativo al titolo di studio. Pt_1 Non essendovi allegazione alcuna rispetto a queste circostanze determinanti ai fini del riconoscimento della suddetta indennità, anche la seconda doglianza dell'appellante non può trovare accoglimento. Per i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 14.559,99, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.906,00 oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_7 sentenza n. 1674/2022 emessa dal Tribunale di AL, pubblicata in data 29.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi, € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti