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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 577/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/ 2024 R.G., promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Pachino in C.Da Fondo Melone s.n.c., elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA
LANZA N. 31, presso lo studio dell'avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pachino in via F. Garrano n. 71, elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA MENOTTI N. 15, presso lo studio dell'avv. NICASTRO TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 27.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (30.9.2013), nato Per_1 dalla relazione intrattenuta more uxorio con , riconosciuto da entrambi i CP_1 genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo. In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura mensile di €
200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con memoria depositata in data 17.9.2024 si costituiva , aderendo alla CP_1 domanda di affido condiviso e di collocamento del minore presso la madre, chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita secondo le modalità indicate in comparsa e rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 26.11.2024 le parti riferivano di aver raggiunto il seguente accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore:
1. Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente con la madre dove vive stabilmente;
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore collocatario e figlio come di seguito: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dopo le 17.00 nei giorni feriali (due giorni a settimana da concordare) compatibilmente con le sue esigenze di studio e a tenere con sé il piccolo dal venerdi pomeriggio alla domenica sera, a settimane alternate. Il padre avrà con se il figlio nel periodo delle ferie da concordare con congruo anticipo con la madre. Per le festività del
Santo Natale e Capodanno e per le feste Pasquali ad anni alternati. I turni di visita sopra stabiliti potranno essere diversamente fissati secondo liberi accordi tra le parti, per meglio essere adattati alle esigenze lavorative o altre contingenti delle parti e del minore;
Il minore trascorrerà, altresì, il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile starà mezza giornata con ciascun genitore;
3. Il genitore non collocatario potrà comunicare telefonicamente o via tablet con il figlio, con ampia flessibilità e nel rispetto del diritto di riservatezza;
4. Disporre che Entrambe le parti dovranno contribuire al mantenimento del figlio Per_1 ciascuna in proporzione alle proprie capacità economiche.
Il signor provvederà al mantenimento del figlio con la corresponsione alla signora CP_1
della somma mensile di €. 200,00 entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese su Parte_1 carta postepay evolution intestata alla sig.ra codice IBAN: Parte_2
[...]; Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. Per evitare contrasti nascenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti richiamano in questo atto le linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Siracusa del 3/12/2019;
L'assegno unico sarà percepito nell'intero dalla madre , ragione per la Parte_2 quale la stessa resta espressamente autorizzata sin dalla data di sottoscrizione del presente atto ad avanzare annualmente la richiesta di fruizione del suddetto assegno unico nella misura del 100%.
All'udienza dell'10.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero in data
24.11.2024, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 577/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 17.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/ 2024 R.G., promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Pachino in C.Da Fondo Melone s.n.c., elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA
LANZA N. 31, presso lo studio dell'avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Pachino in via F. Garrano n. 71, elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA MENOTTI N. 15, presso lo studio dell'avv. NICASTRO TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 27.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (30.9.2013), nato Per_1 dalla relazione intrattenuta more uxorio con , riconosciuto da entrambi i CP_1 genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo. In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura mensile di €
200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con memoria depositata in data 17.9.2024 si costituiva , aderendo alla CP_1 domanda di affido condiviso e di collocamento del minore presso la madre, chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita secondo le modalità indicate in comparsa e rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 26.11.2024 le parti riferivano di aver raggiunto il seguente accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore:
1. Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente con la madre dove vive stabilmente;
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore collocatario e figlio come di seguito: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dopo le 17.00 nei giorni feriali (due giorni a settimana da concordare) compatibilmente con le sue esigenze di studio e a tenere con sé il piccolo dal venerdi pomeriggio alla domenica sera, a settimane alternate. Il padre avrà con se il figlio nel periodo delle ferie da concordare con congruo anticipo con la madre. Per le festività del
Santo Natale e Capodanno e per le feste Pasquali ad anni alternati. I turni di visita sopra stabiliti potranno essere diversamente fissati secondo liberi accordi tra le parti, per meglio essere adattati alle esigenze lavorative o altre contingenti delle parti e del minore;
Il minore trascorrerà, altresì, il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile starà mezza giornata con ciascun genitore;
3. Il genitore non collocatario potrà comunicare telefonicamente o via tablet con il figlio, con ampia flessibilità e nel rispetto del diritto di riservatezza;
4. Disporre che Entrambe le parti dovranno contribuire al mantenimento del figlio Per_1 ciascuna in proporzione alle proprie capacità economiche.
Il signor provvederà al mantenimento del figlio con la corresponsione alla signora CP_1
della somma mensile di €. 200,00 entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese su Parte_1 carta postepay evolution intestata alla sig.ra codice IBAN: Parte_2
[...]; Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. Per evitare contrasti nascenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti richiamano in questo atto le linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Siracusa del 3/12/2019;
L'assegno unico sarà percepito nell'intero dalla madre , ragione per la Parte_2 quale la stessa resta espressamente autorizzata sin dalla data di sottoscrizione del presente atto ad avanzare annualmente la richiesta di fruizione del suddetto assegno unico nella misura del 100%.
All'udienza dell'10.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero in data
24.11.2024, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 577/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 17.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone