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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Viale Mameli 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 082 2025 00004160 09 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione totale del giudizio con condanna alle spese. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' pacifico che in corso di giudizio l'Agenzia delle Entrate ha annullato il carico tributario per 800 €, insistendo per la residua pretesa di 96 €.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria illustrativa successiva all'atto di "sgravio" la Difesa segnala alla Corte che la cessazione della materia del contendere è totale e che l'Agenzia dovrà essere condanna al pagamento delle spese processuali in quanto disponeva già prima della proposizione del ricorso di tutti gli elementi per non perseguire il contribuente.
La Corte riscontra che il provvedimento sopravvenuto contiene un residuo a debito della parte privata che, ictu oculi, non può essere considerato ultroneo rispetto alla originaria materia di contesa.
Non si rinvengono ragioni per affermare la cosiddetta soccombenza virtuale dell'ufficio prendendo in considerazione che la situazione di incertezza è stata innescata comunque da errori plurimi del dichiarante di non immediata eliminazione anche per ragioni legate al sistema informatizzato di gestione delle dichiarazioni annuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione parziale del giudizio come da motivazione e compensa le spese processuali. Pesaro 18.12.2025 Giudice monocratico Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
GASPARINI GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Viale Mameli 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 082 2025 00004160 09 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione totale del giudizio con condanna alle spese. Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' pacifico che in corso di giudizio l'Agenzia delle Entrate ha annullato il carico tributario per 800 €, insistendo per la residua pretesa di 96 €.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria illustrativa successiva all'atto di "sgravio" la Difesa segnala alla Corte che la cessazione della materia del contendere è totale e che l'Agenzia dovrà essere condanna al pagamento delle spese processuali in quanto disponeva già prima della proposizione del ricorso di tutti gli elementi per non perseguire il contribuente.
La Corte riscontra che il provvedimento sopravvenuto contiene un residuo a debito della parte privata che, ictu oculi, non può essere considerato ultroneo rispetto alla originaria materia di contesa.
Non si rinvengono ragioni per affermare la cosiddetta soccombenza virtuale dell'ufficio prendendo in considerazione che la situazione di incertezza è stata innescata comunque da errori plurimi del dichiarante di non immediata eliminazione anche per ragioni legate al sistema informatizzato di gestione delle dichiarazioni annuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione parziale del giudizio come da motivazione e compensa le spese processuali. Pesaro 18.12.2025 Giudice monocratico Giacomo Gasparini