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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2233/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2024
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annelise Filz ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisa Bruni resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 11 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra a Trento in CP_1 data 3 febbraio 1996, dalla cui unione sono nati a Trento i figli (il 10 agosto 1996, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (il 26 marzo 2004, Per_2 maggiorenne, studente universitario), alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, il sig. ha chiesto disporsi l'assegnazione Parte_1 dell'appartamento coniugale (ad eccezione della soffitta) alla sig.ra fino al CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , l'obbligo a carico del Per_2 sig. di corrispondere € 700,78 mensili per sino al suo raggiungimento Parte_1 Per_2 dell'autosufficienza economica oltre alle relative spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, la percezione da parte della sig.ra di ogni sussidio per , nessun CP_1 Per_2 assegno divorzile a favore della resistente.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 3097/2022 di data 8 luglio 2022, pubblicato l'11 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 21 giugno 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi. Il sig. ha allegato che in sede di accordi di separazione è stata Parte_1 assegnata la casa coniugale alla moglie ad eccezione della soffitta, è stato posto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio pari ad € 618,00 mensili, le spese Per_2 straordinarie del figlio sono state suddivise al 50% tra i genitori (ad eccezione di Per_2 quelle universitarie e per l'Accademia del Conservatorio, a carico del padre per la quota di
2/3) ed è stato disposto un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 1.500,00 mensili.
La parte ricorrente ha dato atto che la sig.ra lavora come terapista occupazionale con CP_1 reddito mensile di circa € 1.500,00, mentre egli è medico ortopedico in pensione e percepisce mensilmente € 3.500,00; il sig. ha dedotto, altresì, che entrambe le parti sono Parte_1 proprietarie di immobili e che la sig.ra vive assieme ai figli nella casa coniugale di CP_1 proprietà del sig. sita a Trento in via Grazioli n. 100. Parte_1
2 Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando il ricorso avversario quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, sul presupposto di un'esistente disparità reddituale tra le parti. La sig.ra ha, quindi, chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale con CP_1 soffitta alla resistente, l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente € Parte_1
1.000,00 per il figlio sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica Per_2 oltre alla spese straordinarie per suddivise al 50% tra i genitori (ad eccezione di Per_2 quelle universitarie e per l'Accademia del Conservatorio, integralmente a carico del padre), la percezione degli assegni per da parte della madre, un assegno divorzile a carico Per_2 del sig. in favore della moglie pari ad € 2.000,00. Parte_1
Con note scritte depositate in data 11 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Trento il 03.02.1996
e statuire riguardo ai contestuali incombenti di trascrizione
2) A titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio il signor Per_2 [...] si obbliga l'importo mensile di euro 700,78, rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, sino alla raggiunta autosufficienza dello stesso;
3) Ciascun genitore si farà carico al 50% delle spese straordinarie per il figlio , Per_2 da intendersi secondo il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, mentre il padre, sempre per il figlio , si farà carico nella misura di 2/3 delle spese universitarie e Per_2 per l'Accademia del Conservatorio, come già statuito in sede di separazione.
4) L'assegno unico per e qualsiasi altro sussidio sociale verranno percepiti dalla Per_2 madre.
5) a definitiva e transattiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 comma VIII L. n. 898/1970 e successive modifiche, il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà Parte_1 del sub 23 e 28 - e sub 25 in comunione tra le parti -della p.ed. 1655/2, PM 20, 21 in CC
Trento PT 4251, come identificata in Allegato A, ai figli e Controparte_2 CP_3
per il 50% ciascuno, con riserva di usufrutto sull'intera porzione a favore della
[...] signora CP_1
3 6) Il predetto trasferimento avverrà entro 10 giorni dall'intavolazione del frazionamento con cui sono state create le sub 23 e 28 e 24 e 27, con il subalterno 25 comune ad entrambe le parti.
7) Le spese notarili necessarie per il frazionamento dell'immobile nelle due porzioni materiali e per la cessione gratuita dei sub 23 e 28 – e sub 25 in comunione - ai figli
[...]
e con usufrutto della sig.ra saranno a carico del CP_2 Controparte_3 CP_1 sig. e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno, fermo Parte_1 CP_1 restando che trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali alla composizione dei rapporti patrimoniali della famiglia nell'ambito del divorzio, le parti intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali.
8) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi tecnici e rimarranno a carico del sig. le spese strutturali /edili per la divisione della ex casa coniugale nelle Parte_1 unità sub sub 23 e 28, 25 e 24 e 27, della p.ed. 1655/2 p.m. 20/21 in CC Trento.
9) La signora si impegna a versare al signor al rogito notarile la somma CP_1 Parte_1 di € 9.668,00 quale compartecipazione fino alla data del rogito alle spese condominiali per rifacimento facciate già approvate dall'assemblea dei condomini tenuto conto che il signor beneficerà del recupero fiscale e detrazioni/deduzioni di Legge sull'intero importo Parte_1 delle medesime.
10) Il signor potrà prelevare dall'immobile attualmente assegnato alla signora Parte_1
non appena le due unità immobiliari saranno divise, i seguenti beni: giropanca e CP_1 tavolo in legno (da lui costruiti), tappeti come da fotografie che si allegano, quadri come da fotografie che si allegano, lampadario situato in soggiorno, armadio bar situato in soggiorno
11) Dare atto che con il frazionamento e successivo rogito di cui al punto 5 verrà meno
l'assegnazione dell'attuale immobile fu coniugale alla signora CP_1
12) Il signor e la signora dichiarano e danno atto che, con il corretto e Parte_1 CP_1 puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche dipendenti dal matrimonio
e dal divorzio e/o da reciproche partite di debito/credito e/o, comunque, da ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi. 13) A far data da marzo 2025 le parti
4 concordano che verrà meno l'obbligo del signor di versare alla signora Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento previsto in sentenza di separazione.
14) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.
15) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di divorzio che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al presente atto che verranno trascritte nel verbale di udienza”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 21 giugno 2022) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 3097/2022 di data 8 luglio 2022, pubblicato l'11 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti è meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative al mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente) corrispondenti al suo interesse e per lo stesso non pregiudizievoli, essendo equa la condizione relativa all'assegno divorzile una tantum ed essendo le ulteriori questioni economiche lasciate alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato a Trento in data 3 febbraio 1996, alle condizioni accessorie di cui alle
[...] note depositate in data 11 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
5 Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2024
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annelise Filz ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisa Bruni resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate in data 11 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra a Trento in CP_1 data 3 febbraio 1996, dalla cui unione sono nati a Trento i figli (il 10 agosto 1996, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (il 26 marzo 2004, Per_2 maggiorenne, studente universitario), alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, il sig. ha chiesto disporsi l'assegnazione Parte_1 dell'appartamento coniugale (ad eccezione della soffitta) alla sig.ra fino al CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , l'obbligo a carico del Per_2 sig. di corrispondere € 700,78 mensili per sino al suo raggiungimento Parte_1 Per_2 dell'autosufficienza economica oltre alle relative spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%, la percezione da parte della sig.ra di ogni sussidio per , nessun CP_1 Per_2 assegno divorzile a favore della resistente.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 3097/2022 di data 8 luglio 2022, pubblicato l'11 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 21 giugno 2022, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi. Il sig. ha allegato che in sede di accordi di separazione è stata Parte_1 assegnata la casa coniugale alla moglie ad eccezione della soffitta, è stato posto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio pari ad € 618,00 mensili, le spese Per_2 straordinarie del figlio sono state suddivise al 50% tra i genitori (ad eccezione di Per_2 quelle universitarie e per l'Accademia del Conservatorio, a carico del padre per la quota di
2/3) ed è stato disposto un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 1.500,00 mensili.
La parte ricorrente ha dato atto che la sig.ra lavora come terapista occupazionale con CP_1 reddito mensile di circa € 1.500,00, mentre egli è medico ortopedico in pensione e percepisce mensilmente € 3.500,00; il sig. ha dedotto, altresì, che entrambe le parti sono Parte_1 proprietarie di immobili e che la sig.ra vive assieme ai figli nella casa coniugale di CP_1 proprietà del sig. sita a Trento in via Grazioli n. 100. Parte_1
2 Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e contestando il ricorso avversario quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, sul presupposto di un'esistente disparità reddituale tra le parti. La sig.ra ha, quindi, chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale con CP_1 soffitta alla resistente, l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente € Parte_1
1.000,00 per il figlio sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica Per_2 oltre alla spese straordinarie per suddivise al 50% tra i genitori (ad eccezione di Per_2 quelle universitarie e per l'Accademia del Conservatorio, integralmente a carico del padre), la percezione degli assegni per da parte della madre, un assegno divorzile a carico Per_2 del sig. in favore della moglie pari ad € 2.000,00. Parte_1
Con note scritte depositate in data 11 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Trento il 03.02.1996
e statuire riguardo ai contestuali incombenti di trascrizione
2) A titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio il signor Per_2 [...] si obbliga l'importo mensile di euro 700,78, rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, sino alla raggiunta autosufficienza dello stesso;
3) Ciascun genitore si farà carico al 50% delle spese straordinarie per il figlio , Per_2 da intendersi secondo il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, mentre il padre, sempre per il figlio , si farà carico nella misura di 2/3 delle spese universitarie e Per_2 per l'Accademia del Conservatorio, come già statuito in sede di separazione.
4) L'assegno unico per e qualsiasi altro sussidio sociale verranno percepiti dalla Per_2 madre.
5) a definitiva e transattiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 comma VIII L. n. 898/1970 e successive modifiche, il signor si impegna a trasferire la nuda proprietà Parte_1 del sub 23 e 28 - e sub 25 in comunione tra le parti -della p.ed. 1655/2, PM 20, 21 in CC
Trento PT 4251, come identificata in Allegato A, ai figli e Controparte_2 CP_3
per il 50% ciascuno, con riserva di usufrutto sull'intera porzione a favore della
[...] signora CP_1
3 6) Il predetto trasferimento avverrà entro 10 giorni dall'intavolazione del frazionamento con cui sono state create le sub 23 e 28 e 24 e 27, con il subalterno 25 comune ad entrambe le parti.
7) Le spese notarili necessarie per il frazionamento dell'immobile nelle due porzioni materiali e per la cessione gratuita dei sub 23 e 28 – e sub 25 in comunione - ai figli
[...]
e con usufrutto della sig.ra saranno a carico del CP_2 Controparte_3 CP_1 sig. e della sig.ra nella misura del 50% ciascuno, fermo Parte_1 CP_1 restando che trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali alla composizione dei rapporti patrimoniali della famiglia nell'ambito del divorzio, le parti intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali.
8) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi tecnici e rimarranno a carico del sig. le spese strutturali /edili per la divisione della ex casa coniugale nelle Parte_1 unità sub sub 23 e 28, 25 e 24 e 27, della p.ed. 1655/2 p.m. 20/21 in CC Trento.
9) La signora si impegna a versare al signor al rogito notarile la somma CP_1 Parte_1 di € 9.668,00 quale compartecipazione fino alla data del rogito alle spese condominiali per rifacimento facciate già approvate dall'assemblea dei condomini tenuto conto che il signor beneficerà del recupero fiscale e detrazioni/deduzioni di Legge sull'intero importo Parte_1 delle medesime.
10) Il signor potrà prelevare dall'immobile attualmente assegnato alla signora Parte_1
non appena le due unità immobiliari saranno divise, i seguenti beni: giropanca e CP_1 tavolo in legno (da lui costruiti), tappeti come da fotografie che si allegano, quadri come da fotografie che si allegano, lampadario situato in soggiorno, armadio bar situato in soggiorno
11) Dare atto che con il frazionamento e successivo rogito di cui al punto 5 verrà meno
l'assegnazione dell'attuale immobile fu coniugale alla signora CP_1
12) Il signor e la signora dichiarano e danno atto che, con il corretto e Parte_1 CP_1 puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa, avendo risolto, in via transattiva e con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche dipendenti dal matrimonio
e dal divorzio e/o da reciproche partite di debito/credito e/o, comunque, da ogni pretesa dedotta e/o deducibile dai rapporti tra loro intercorsi. 13) A far data da marzo 2025 le parti
4 concordano che verrà meno l'obbligo del signor di versare alla signora Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento previsto in sentenza di separazione.
14) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.
15) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di divorzio che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al presente atto che verranno trascritte nel verbale di udienza”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 21 giugno 2022) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 3097/2022 di data 8 luglio 2022, pubblicato l'11 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dalle parti è meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative al mantenimento del figlio (maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente) corrispondenti al suo interesse e per lo stesso non pregiudizievoli, essendo equa la condizione relativa all'assegno divorzile una tantum ed essendo le ulteriori questioni economiche lasciate alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato a Trento in data 3 febbraio 1996, alle condizioni accessorie di cui alle
[...] note depositate in data 11 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
5 Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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