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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona dei magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere relatore ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 877/2023 tra
(C.F , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda De Bonis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Siena (SI), via Paolo Frajese n. 33;
Appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_2
Guiducci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Murri n. 48;
Appellata
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte depositate per l'udienza del 08/07/2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 6/2023 pubblicata il 09/01/2023, rigettava l'opposizione proposta dalla società (di Parte_2 seguito per brevità avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2020 emesso dallo Parte_1 stesso Tribunale – con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 11.762,15, oltre interessi e spese, in favore di a saldo delle fatture Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica n. 411709452329 del 28.11.2017 dell'importo di €. 8.917,24, n. 411709452356 del 28.11.2017 dell'importo di €. 2.796,41, n. 411805410513 del 26.06.2018 dell'importo di €. 41,93, n. 411805410514 del 26.06.2018 dell'importo di €. 6,57 – e condannava l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell'art 96 terzo comma c.p.c., CP_1 oltre alla rifusione a delle spese di lite. proponeva appello avverso tale pronuncia, lamentando l'infondatezza del Parte_1 credito azionato in via monitoria da in quanto basato su un Controparte_1 accertamento tecnico, ritenuto illegittimo, condotto in data 4.04.2017 da E- Distribuzione S.p.A., nel corso del quale sarebbe stata rilevata una manomissione del contatore di energia elettrica nella disponibilità dell'appellante. Si doleva, inoltre, del fatto che nell'emettere le fatture oggetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo, “a seguito di ricalcolo per lettura precedentemente errata”, si fosse riportata pedissequamente alla ricostruzione dei consumi eseguita dalla menzionata società di distribuzione in maniera arbitraria ed irragionevole. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della Controparte_1 notifica dell'atto di impugnazione, la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio della vocatio in ius, nonché l'inammissibilità del gravame per violazione dell'onere di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
***
Anzitutto risultano infondate le eccezioni preliminari in rito. Infatti, la eccepita nullità della notifica dell'atto di impugnazione, in quanto effettuata alla parte personalmente e non presso il domicilio del procuratore costituito come previsto dall'art 330 c.p.c., deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c, essendosi la parte intimata regolarmente costituita in giudizio. (Cass. Ord. 10500/18). Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità̀ dell'atto introduttivo del giudizio per l'asserita mancanza dell'esatto avvertimento di cui all'art. 163 co 3 n. 7 c.p.c., tenuto conto che nell'atto di citazione in appello è stato correttamente formulato l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata. Difatti, a fronte di una interpretazione sistematica e teleologica, si deve ritenere che in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 il termine per la costituzione dell'appellato sia rimasto immutato e, dunque, di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c, benchè l'art. 347 c.p.c (prima del correttivo D.Lgs. n. 164/2024), continuasse a rinviare, per la costituzione in appello, alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, con evidente difetto di coordinamento normativo. In tal senso depone l'art. 342 cpc, ultimo comma, che, come novellato dal d.lgs. 149/2022, prevede che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto legislativo menzionato, ha chiarito che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato pag. 2/6 per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Memorie che sono invece estranee al procedimento di appello. Ebbene, se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni, sarebbe irragionevole, nonché gravemente lesivo del diritto di difesa, invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando a quest'ultimo poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. Termine di settanta giorni che invece ben si confà al rito di primo grado così come ristrutturato. Va considerato, altresì, che l'art. 343, comma 1, c.p.c, nella formulazione esistente al momento della notifica dell'atto, prevedeva che l'appello incidentale dovesse essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, e sarebbe assurdo ritenere che l'appellato debba costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, possa proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Peraltro, l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – le cui disposizioni, ove non diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 – il quale ha parzialmente modificato l'art. 347 c.p.c, prevedendo, in modo espresso, che l'appellato si debba costituire nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c. Non può essere accolta nemmeno l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. La vicenda tra origine dall'accertamento tecnico eseguito in data 4.4.2017 dalla società E-distribuzione (società localmente competente sul territorio, che si occupa della distribuzione di energia elettrica, nonché della gestione, manutenzione e lettura dei contatori), presso la sede della società nel corso del quale i tecnici Parte_1 rilevavano una manomissione del contatore elettrico intestato e nella disponibilità di quest'ultima. In particolare, veniva rinvenuto sul contatore in questione un dispositivo esterno che, provocando un virus magnetico, consentiva una sottostima dell'energia e della potenza prelevata, di circa il 90%. Nel verbale redatto dai tecnici era specificato che il vano del contatore era chiuso a chiave e che quest'ultima era in possesso di , Controparte_2 legale rappresentante della società. Sul posto, al momento di apertura del vano era presente, su richiesta dei tecnici della società di distribuzione, anche personale dei Carabinieri di Pistoia.
pag. 3/6 In relazione a tali fatti E-Distribuzione, in data 07.04.2020, sporgeva denuncia di reato per prelievi irregolari di energia elettrica. La manomissione, che l'appellante disconosce, risulta provata anche sulla base di specifici riscontri fotografici, allegati al verbale tecnico redatto dalla società di distribuzione (che non costituisce atto di parte) e non può dubitarsi dell'imputabilità del fatto alla società posto che l'alterazione ha interessato un punto di prelievo Parte_1
a lei intestato e nella sua disponibilità e che, come già detto, il vano del contatore risultava chiuso a chiave, la quale era in possesso del rappresentante legale della società. Né la società ha fornito spiegazioni alternative. La società di distribuzione rilevava che l'irregolarità nella misurazione aveva avuto inizio nell'ottobre 2013, momento a partire del quale era possibile osservare un flesso dei consumi, e si concludeva in data 03/04/2017, giorno in cui veniva rimosso il dispositivo esterno. Dal contratto di fornitura in atti, risulta che ha provveduto alla Controparte_1 somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato alla società Parte_1 dal 01/03/2016 fino al 28/02/2018.
[...]
Dunque, il periodo di alterazione delle rilevazioni di consumo che ha interessato
[...]
va dal 01/03/2016 al 03/04/2017. Pertanto, la fattura n. 4118051410513 CP_1 del 26.06.2018 e relativa al periodo che va dal 01.02.2018 al 28.02.2018 si basa su un conteggio dei consumi effettivamente sostenuti e non calcolati presuntivamente in rettifica. Quanto alle rimanenti tre fatture, relative al periodo di manomissione, esse sono state emesse in ricalcolo da riportandosi alla ricostruzione presuntiva dei Controparte_1 consumi eseguita da E-distribuzione, in applicazione delle condizioni generali di contratto, richiamate ed allegate al contratto di fornitura sottoscritto dall'appellante, e che dunque si devono ritenere conosciute da quest'ultima, la quali prevedono (agli artt. 12 e 13) che in caso di manomissione del gruppo di misura, il cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente, il quale è determinato dal Distributore competente sulla base di accertamenti tecnici. Infine, non meritano accoglimento le contestazioni in ordine al conteggio operato dalla società di distribuzione, che l'appellante assume sproporzionato, arbitrario e parametrato alla capacità elettrica massima prevista per la società. Difatti dal verbale di verifica redatto da E-distribuzione s.p.a., al quale è allegato un prospetto in cui sono riportati i quantitativi di energia e potenza ricostruiti, risulta che il ricalcolo è stata effettuato facendo riferimento ai consumi storici della fornitura in esame per periodi corrispondenti a quello oggetto di ricostruzione e, dunque, secondo una modalità che non appare irragionevole o arbitraria. Né, d'altra parte, l'appellante ha allegato alcunché da cui poter desumere uno storico dei consumi differente. Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza anche in punto condanna ex art.96 co.3 c.p.c. avendo la parte agito -come affermato dal giudice di prime cure- pur consapevole della palese infondatezza della domanda e delle pag. 4/6 eccezioni spiegate, prive di supporti probatori, 'così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione'.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014, novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori prossimi ai medi tabellari quanto alla fase di studio e introduttiva e di valori prossimi ai minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Atteso l'esito, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Ricorrono i presupposti -anche in questo grado- per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che la proposizione dell'appello si è basata su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, con iniziativa integrante un abuso della potestas agendi; cfr. cass.34693/22: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsione contenute nelle cd Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibili della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo, del valore della causa e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Bologna, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello.
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.933,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
- condanna l'appellata alla somma equitativamente determinata di euro € 1.966,50 ex art 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Bologna il 05.12.2025.
pag. 5/6 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
pag. 6/6
Corte D'Appello di Bologna Seconda Sezione civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona dei magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere relatore ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. R.G. 877/2023 tra
(C.F , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda De Bonis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Siena (SI), via Paolo Frajese n. 33;
Appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 P.IVA_2
Guiducci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Murri n. 48;
Appellata
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte depositate per l'udienza del 08/07/2025.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 6/2023 pubblicata il 09/01/2023, rigettava l'opposizione proposta dalla società (di Parte_2 seguito per brevità avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2020 emesso dallo Parte_1 stesso Tribunale – con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 11.762,15, oltre interessi e spese, in favore di a saldo delle fatture Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica n. 411709452329 del 28.11.2017 dell'importo di €. 8.917,24, n. 411709452356 del 28.11.2017 dell'importo di €. 2.796,41, n. 411805410513 del 26.06.2018 dell'importo di €. 41,93, n. 411805410514 del 26.06.2018 dell'importo di €. 6,57 – e condannava l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell'art 96 terzo comma c.p.c., CP_1 oltre alla rifusione a delle spese di lite. proponeva appello avverso tale pronuncia, lamentando l'infondatezza del Parte_1 credito azionato in via monitoria da in quanto basato su un Controparte_1 accertamento tecnico, ritenuto illegittimo, condotto in data 4.04.2017 da E- Distribuzione S.p.A., nel corso del quale sarebbe stata rilevata una manomissione del contatore di energia elettrica nella disponibilità dell'appellante. Si doleva, inoltre, del fatto che nell'emettere le fatture oggetto del Controparte_1 decreto ingiuntivo, “a seguito di ricalcolo per lettura precedentemente errata”, si fosse riportata pedissequamente alla ricostruzione dei consumi eseguita dalla menzionata società di distribuzione in maniera arbitraria ed irragionevole. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità della Controparte_1 notifica dell'atto di impugnazione, la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio della vocatio in ius, nonché l'inammissibilità del gravame per violazione dell'onere di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
***
Anzitutto risultano infondate le eccezioni preliminari in rito. Infatti, la eccepita nullità della notifica dell'atto di impugnazione, in quanto effettuata alla parte personalmente e non presso il domicilio del procuratore costituito come previsto dall'art 330 c.p.c., deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c, essendosi la parte intimata regolarmente costituita in giudizio. (Cass. Ord. 10500/18). Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità̀ dell'atto introduttivo del giudizio per l'asserita mancanza dell'esatto avvertimento di cui all'art. 163 co 3 n. 7 c.p.c., tenuto conto che nell'atto di citazione in appello è stato correttamente formulato l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata. Difatti, a fronte di una interpretazione sistematica e teleologica, si deve ritenere che in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 il termine per la costituzione dell'appellato sia rimasto immutato e, dunque, di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c, benchè l'art. 347 c.p.c (prima del correttivo D.Lgs. n. 164/2024), continuasse a rinviare, per la costituzione in appello, alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale, con evidente difetto di coordinamento normativo. In tal senso depone l'art. 342 cpc, ultimo comma, che, come novellato dal d.lgs. 149/2022, prevede che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto legislativo menzionato, ha chiarito che è stata inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato pag. 2/6 per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Memorie che sono invece estranee al procedimento di appello. Ebbene, se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni, sarebbe irragionevole, nonché gravemente lesivo del diritto di difesa, invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando a quest'ultimo poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. Termine di settanta giorni che invece ben si confà al rito di primo grado così come ristrutturato. Va considerato, altresì, che l'art. 343, comma 1, c.p.c, nella formulazione esistente al momento della notifica dell'atto, prevedeva che l'appello incidentale dovesse essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma, e sarebbe assurdo ritenere che l'appellato debba costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, possa proporre il proprio appello incidentale fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Peraltro, l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – le cui disposizioni, ove non diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 – il quale ha parzialmente modificato l'art. 347 c.p.c, prevedendo, in modo espresso, che l'appellato si debba costituire nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c. Non può essere accolta nemmeno l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dalla norma, risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. La vicenda tra origine dall'accertamento tecnico eseguito in data 4.4.2017 dalla società E-distribuzione (società localmente competente sul territorio, che si occupa della distribuzione di energia elettrica, nonché della gestione, manutenzione e lettura dei contatori), presso la sede della società nel corso del quale i tecnici Parte_1 rilevavano una manomissione del contatore elettrico intestato e nella disponibilità di quest'ultima. In particolare, veniva rinvenuto sul contatore in questione un dispositivo esterno che, provocando un virus magnetico, consentiva una sottostima dell'energia e della potenza prelevata, di circa il 90%. Nel verbale redatto dai tecnici era specificato che il vano del contatore era chiuso a chiave e che quest'ultima era in possesso di , Controparte_2 legale rappresentante della società. Sul posto, al momento di apertura del vano era presente, su richiesta dei tecnici della società di distribuzione, anche personale dei Carabinieri di Pistoia.
pag. 3/6 In relazione a tali fatti E-Distribuzione, in data 07.04.2020, sporgeva denuncia di reato per prelievi irregolari di energia elettrica. La manomissione, che l'appellante disconosce, risulta provata anche sulla base di specifici riscontri fotografici, allegati al verbale tecnico redatto dalla società di distribuzione (che non costituisce atto di parte) e non può dubitarsi dell'imputabilità del fatto alla società posto che l'alterazione ha interessato un punto di prelievo Parte_1
a lei intestato e nella sua disponibilità e che, come già detto, il vano del contatore risultava chiuso a chiave, la quale era in possesso del rappresentante legale della società. Né la società ha fornito spiegazioni alternative. La società di distribuzione rilevava che l'irregolarità nella misurazione aveva avuto inizio nell'ottobre 2013, momento a partire del quale era possibile osservare un flesso dei consumi, e si concludeva in data 03/04/2017, giorno in cui veniva rimosso il dispositivo esterno. Dal contratto di fornitura in atti, risulta che ha provveduto alla Controparte_1 somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato alla società Parte_1 dal 01/03/2016 fino al 28/02/2018.
[...]
Dunque, il periodo di alterazione delle rilevazioni di consumo che ha interessato
[...]
va dal 01/03/2016 al 03/04/2017. Pertanto, la fattura n. 4118051410513 CP_1 del 26.06.2018 e relativa al periodo che va dal 01.02.2018 al 28.02.2018 si basa su un conteggio dei consumi effettivamente sostenuti e non calcolati presuntivamente in rettifica. Quanto alle rimanenti tre fatture, relative al periodo di manomissione, esse sono state emesse in ricalcolo da riportandosi alla ricostruzione presuntiva dei Controparte_1 consumi eseguita da E-distribuzione, in applicazione delle condizioni generali di contratto, richiamate ed allegate al contratto di fornitura sottoscritto dall'appellante, e che dunque si devono ritenere conosciute da quest'ultima, la quali prevedono (agli artt. 12 e 13) che in caso di manomissione del gruppo di misura, il cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente, il quale è determinato dal Distributore competente sulla base di accertamenti tecnici. Infine, non meritano accoglimento le contestazioni in ordine al conteggio operato dalla società di distribuzione, che l'appellante assume sproporzionato, arbitrario e parametrato alla capacità elettrica massima prevista per la società. Difatti dal verbale di verifica redatto da E-distribuzione s.p.a., al quale è allegato un prospetto in cui sono riportati i quantitativi di energia e potenza ricostruiti, risulta che il ricalcolo è stata effettuato facendo riferimento ai consumi storici della fornitura in esame per periodi corrispondenti a quello oggetto di ricostruzione e, dunque, secondo una modalità che non appare irragionevole o arbitraria. Né, d'altra parte, l'appellante ha allegato alcunché da cui poter desumere uno storico dei consumi differente. Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza anche in punto condanna ex art.96 co.3 c.p.c. avendo la parte agito -come affermato dal giudice di prime cure- pur consapevole della palese infondatezza della domanda e delle pag. 4/6 eccezioni spiegate, prive di supporti probatori, 'così rivelando le finalità strumentali e dilatorie dell'opposizione'.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex d.m. 55/2014, novellato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione di valori prossimi ai medi tabellari quanto alla fase di studio e introduttiva e di valori prossimi ai minimi per le restanti, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Atteso l'esito, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Ricorrono i presupposti -anche in questo grado- per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., posto che la proposizione dell'appello si è basata su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, con iniziativa integrante un abuso della potestas agendi; cfr. cass.34693/22: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsione contenute nelle cd Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibili della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo, del valore della causa e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 6/2023 del Tribunale di Bologna, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello.
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.933,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
- condanna l'appellata alla somma equitativamente determinata di euro € 1.966,50 ex art 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Bologna il 05.12.2025.
pag. 5/6 Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
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