CASS
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2025, n. 33186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33186 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IC ER UR ES NT ER GR CH EL SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale DEla Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila avverso l'ordinanza DE 01/04/2025 DE TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le memorie depositate in data 30 maggio 2025 e 6 giugno 2025 dall'avvocato LE RI, difensore di LU AN;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini;
letta la memoria di replica depositata in data 23 giugno 2025 dall'Avvocato LE RI. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di LU AN, volta ad ottenere la misura DEla semilibertà di cui all’art. 50 DEla legge DE 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione DEle misure privative e limitative DEla libertà).
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila deducendo la violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 50 Ord. pen. e all’ art. 3, comma 2, DE decreto legge DE 31 ottobre 2022, n. 162(Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione DEle disposizioni DE decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie DEla giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione DE Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, per la insussistenza di elementi tali da fare escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di ripristino di tali collegamenti. In particolare, il ricorrente ha eccepito che gli elementi evidenziati nel parere negativo DEla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli DE 22 novembre 2024, DEla Direzione Nazionale Antimafia DE 09/01/25, dei Carabinieri di Aversa, DEla Questura di Caserta, non sono stati valorizzati compiutamente dal Tribunale di sorveglianza che ha reso una motivazione carente proprio sulla prova DEl'esclusione dei collegamenti DE detenuto, che sta espiando la pena DEl’ergastolo, con la criminalità organizzata. Il ricorrente ha dunque dedotto che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 33186 Anno 2025 Presidente: CC MO Relatore: GR ER Data Udienza: 04/07/2025 Tribunale, a fronte DEle plurime condanne per DEitti estremamente gravi rientranti nel catalogo di cui all’art.
4-bis Ord. pen.,hasvalutato la criticità degli elementi messi in luce dalle sopra indicate autorità competenti, anziché inserirli in un quadro d'insieme che depone per l’impossibilità di giungere a un giudizio di esclusione dall'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e DErischio di ripristino di tali collegamenti.A tal riguardo, nel ricorso si evidenzia che il AN era capozona DE comune di Lusciano, affiliato al clan dei SA, frazione Schiavone, e che egli è autore di numerosi omicidi, di cui uno aggravato dall'art. 7 DEla legge n. 203 DE 1991 e di due tentati omicidi aggravati dalla medesima disposizione;
evidenzia altresì che il clan è ancora attivo e le numerose remissioni in libertà o semilibertà di alcuni affiliati sta producendo una recrudescenza DEfenomeno mafioso e un tentativo di riorganizzarsi come rappresentato dalla Questura che ha riferito DEl'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco al centro DEla città di Casal di Principe, durante lo svolgimento DEle elezioni amministrative di giugno u.s.; e da due recenti ordinanze di applicazione di custodia cautelare in carcere DE GIP DE Tribunale di Napoli anche per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.Il ricorrente ha, poi, dedotto che il AN non ha mai collaborato con la giustizia, a parte alcune spontanee dichiarazioni rese con riferimento alla sentenza DE 18 ottobre 2011, emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli), né tantomeno si è mai adoperato per assicurare prove di reati e per sottrarre all'associazione criminale risorse decisive, ben potendo per la posizione di capozona perda lui rivestita. A tal fine nel ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, si è evidenziato come con riferimento all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di cui all’art. 416- bis, cod. pen., la permanenza DEla partecipazione degli affiliati al sodalizio viene meno solo nel caso oggettivo DEla cessazione DEl’associazione, ovvero, sul piano soggettivo, nelle ipotesi accertate di recesso o esclusione DE singolo associato, DEle quali migliore causa è la collaborazione DEla giustizia, evidenziando altresì che un criterio guida valido è fornito dalla massima di esperienza secondo la quale l’appartenenza ad una associazione di stampo mafioso implica una adesione stabile al sodalizio di norma fortemente radicato nel territorio e caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali. Ad avviso DE ricorrente, nella decisione impugnata manca una corretta valutazione degli elementi messi in luce dalle autorità procedenti, sicché il Tribunale ha omesso di considerare il presupposto indefettibile introdotto dall’art. 3, comma 2, DE decreto legge n. 162 DE 2022, ovvero che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, avendo calibrato la motivazione su un criminale di medio spessore e non su quello di un elevato e feroce livello come è quello di LU AN. A tal riguardo, il ricorrente ha rilevato che la DDA ha giustamente posto in rilievo come dall'accertata mancata percezione di redditi da parte DE detenuto e dei suoi familiari deve dedursi che il nucleo familiare DE AN sia ancora "sostenuto" dal clan e che, dunque, il condannato non abbia affatto reciso i suoi legami con il sodalizio dl appartenenza, clan dei SA. Il Tribunale di Sorveglianza, ad avviso DE ricorrente, avrebbe svilito la circostanza dopo aver appurato che nel 2023 la IE DE AN ha percepito dall'INPS l'importo di 6000 euro, ritenendo che la somma non fosse tale da far ritenere che la donna sia sostenuta dal clan, senza null'altro argomentare sul punto, nonostante si tratti di una somma pari a 500,00 euro mensili. In tale direzione depone anche l'avvenuta remissione DE debito per le cartelle esattoriali relative alle spese processuali in favore DE AN. Inoltre il ricorrente rileva che, a partire dalla sentenza DEla Corte costituzionale n. 253 DE 2019, la valutazione in concreto di elementi idonei a superare la presunzione dei collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore, graduati a seconda DE ruolo e DEla forza DE vincolo 2 imposto dal sodalizio criminale di appartenenza DE quale si esige l'abbandono definitivo. Pertanto, ad avviso DE Procuratore generale ricorrente, con riferimento al AN, sanguinario esponente DE clan, deve rilevarsi che difetta nel caso in esame l'acquisizione di congrui e specifici elementi di prova, diversi ovviamente dalla sola regolare condotta carceraria, dalla mera partecipazione al percorso rieducativo e dalla mera dissociazione – nella fattispecie sussistenti in uno al riconoscimento DEla collaborazione impossibile e DEl’esito positivo DE Progetto RI.ME – tali da escludere l'attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata ed il rischio DE loro ripristino una volta semilibero. È per questo – sostiene il ricorrente - che il legislatore richiede che sia il detenuto ad allegare elementi specifici e ulteriori tali da consentire un certo giudizio di esclusione dei collegamenti e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché DE pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti, allegazioni ulteriori che nella fattispecie non ci sarebbero. Il ricorrente evidenzia che il detenuto ha affermato la propria presa di distanza dalle logiche e dai principi malavitosi, in uno con la rivisitazione critica DE proprio agito criminale, la propria disponibilità ad incontrare i familiari DEle vittime pur nella consapevolezza che non accetterebbero l'incontro, ma si tratta di elementi che non provano la recisione sicura e certa dalla compagine mafiosa o il rischio di ripristino. Parimenti, il ricorrente ha dedotto che non risulta che il detenuto abbia riparato le conseguenze derivate ai familiari DEle vittime dei numerosi omicidi e tentati omicidi commessi che vada oltre alla suddetta "intenzione" e che per altro verso testimonino la recisione dei collegamenti. Si è, pertanto, dedotto la carenza motivazionale DE provvedimento di concessione DEla semilibertà fondata sui soli risultati DEl'osservazione, come se gli stessi fossero da soli sufficienti a far ritenere cessata ogni forma di collegamento con la consorteria mafiosa di appartenenza. Il ricorrente ha, poi, evidenziato che il Tribunale non ha affrontato in modo adeguato il tema DEl'attività lavorativa che intende svolgere il condannato atteso che nella relazione DEla DDA DE 22.11.2024, si evidenziava che essa veniva espletata presso un soggetto gravato da numerosissime segnalazioni di polizia esoprattutto risultante provenire dalla medesima area geografica in cui il clan dei SA (frazione Schiavone) esercita il proprio predominio criminale (e con sede, provincia di Viterbo, vicina ai territori DEla provincia di Caserta). Nell'ordinanza impugnata, osserva il ricorrente, si dà atto che AN lavorerebbe presso società di ristorazione in Fiano Romano doveall'interno DElo staff vi sono persone gravate da numerosi precedenti di polizia che vanno dai reati contro il patrimonio, reati contro la persona e reati inerenti agli stupefacenti ciò nondimeno il Tribunale si ritiene rassicurato dal solo casellario giudiziale dei tre soggetti che risultano pregiudicati per reati non legati al contesto di criminalità organizzata. In conclusione, mancando le prove positive di un giudizio di esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata e DE rischio DE loro ripristino risulta, ad avviso DE ricorrente sarebbe evidente la violazione di legge unitamente ad una motivazione erronea sulla tematica fondamentale DEla esclusione dei collegamenti e DE rischio di ripristino, con la conseguente errata concessione DEla misura alternativa DEla semilibertà.
3. In data 30 maggio 2025 e 6 giugno 2025, il difensore di fiducia, avv. LE RI, ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto DE ricorso. A tal fine ha evidenziato che la posizione penitenziaria DEl’interessato è stata correttamente effettuata con riferimento all’art. 3 DEla legge n. 199 DE 2022 e si caratterizza per alcuni elementi fattuali di indubbia portata “antagonista” sul piano logico rispetto alla presunzione relativa di permanenza di collegamenti;
infatti si è rilevato che in riferimento al AN è intervenuto un giudizio di impossibilità e di inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia per tutti i 3 titoli DEittuosi per i quali vi è condanna;
un primo giudizio di ritenuta non sussistenza di collegamenti criminosi già effettuato dal magistrato di sorveglianza in sede di concessione DE primo permesso premio, poi confermato dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo e reiterato 9 volte in sede di concessione dei successivi permessi già fruiti, tutti concessi alla luce DEle informative sempre rinnovate trimestralmente ex art.
4-bis, comma 2-bis.1, o.p. senza che nessun Pubblico Ministero abbia mai impugnato i decreti concessivi;
- i costanti risultati positivi, appunto, DEl’esperienza premiale in corso;
- la conferma DE giudizio di ritenuta non sussistenza di collegamenti criminosi al momento DEl’ammissione al regime art. 21 Ord. pen. - l’accertato “…lungo e profondo percorso di individuale di revisione critica…”: l’accertata partecipazione “…con costanza a tutti i corsi promossi dall’Amministrazione penitenziaria in occasione di eventi si sensibilizzazione contro la violenza di genere…”; l’esito positivo DE percorso di giustizia riparativa conclusosi con incontro con vittime aspecifiche “…con esito più che positivo;
nonché che il gruppo di trattamento, alla luce DEl’osservazione complessiva, ha ritenuto sussistenti “…le premesse per considerare opportuna la proposta di declassificazione DE detenuto dal circuito di alta sicurezzaa quello di media sicurezza, fatto salvo il parere DEla DDA…”; l’essere stato il detenuto declassificato con provvedimento DE D.A.P. ed assegnato al circuito media sicurezza. Nella memoria, inoltre, si evidenzia che il ricorso non si confronta con l’articolata motivazione DEl’ordinanza impugnata.
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l’annullamento DEl’ordinanza.
5. In data 23 giugno 2023, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni DE PG insistendo per il rigetto DE ricorso o in subordine per l’inammissibilità DElo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
1.1 Va, preliminarmente, evidenziato che con l’articolato unico motivo di ricorso, il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, ha censurato l’ordinanza DE Magistrato di sorveglianza evidenziando la violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 50 Ord. pen. e all’ art. 3, comma 2, DE decreto legge DE 31 ottobre 2022, n. 162 nonché la carente motivazione in punto di valutazione degli elementi per il riconoscimento DEla misura alternativa DEla semilibertà, ai sensi DEle citate disposizioni, in conformità al consolidato principio affermato da Sez. U, n. 31461 DE 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione DEla sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza DE tribunale di sorveglianza, per effetto DEl'art. 236, comma secondo, DEle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie DE vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, «continuano ad osservarsi le disposizioni DEla L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis DE titolo II DEla stessa legge», capo nel quale è appunto compreso l'art. 71- ter.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che le censure DE ricorrente, fondatamente, colpiscono l’ordinanza censurata che ha ammesso LU AN alla misura alternativa DEla semilibertà sulla base di un prevalente giudizio di valorizzazione DE positivo percorso trattamentale.Infatti, dopo aver dato atto dei gravissimi reati per i quali il AN sta espiando la pena DEl’ergastolo, dopo aver evidenziato che gli è stata riconosciuta la cd. 4 collaborazione impossibile, in virtù DEl’esigenza di tutelare la figlia e la IE, la motivazione è imperniata, per la maggior parte, sulla condotta carceraria, che viene indicata senz’altro come positiva. Non si connota però per congruità, sul piano DEla recisione dei collegamenti con il clan dei casalesi,l’impianto argomentativo DEla decisione impugnata, la quale si limita a riportare la nota DEla DDA senza criticamente confrontarsi con il dato secondo cui il clan è ancora attivo;
né si confronta criticamente con i dati forniti dalla Questura di Caserta secondo cui non risultano nuovi elementi che facciano ipotizzare la recisione con il sodalizio mafioso menzionato. L’ ordinanza omette di prendere in considerazione che non risulta che il detenuto abbia riparato il danno alle famiglie DEle vittime dei quattro omicidi commessi, né affronta criticamente le ragioni dei pareri negativi espressi dalle autorità competenti, valorizzando, invece, in chiave positiva, ovvero ai fini DEla prova DEl’insussistenza DE perdurante legame con il sodalizio camorristico, la circostanza DEla ricezione da parte DEl’INPS DEla somma di 500 euro al mese. Si deve, dunque, rilevare che se da un lato l’ordinanza censurata è adeguatamente motivata in ordine alla valutazione DE percorso trattamentale, dall’altro non lo è in relazione alla valutazione DEla sussistenza di elementi rappresentativi DEla recisione DE legame con il clan camorristico per il quale, in virtù DEla norma transitoria di cui all’art. 3 DEla legge n. 162 DE 2022, opera pur sempre una presunzione di collegamento, che va superata con valutazioni rigorose e approfondite che, nel provvedimento censurato, non risultano, essendosi l’ordinanza confrontata solo genericamente con gli elementi evidenziati nel parere DEla DDA di Napoli DE 22 novembre 2024 , DEla DNA DE 9 gennaio 2025, e DEla Questura di Caserta. In particolare, l’ordinanza mostra argomentazioni inadeguate lì dove ha indicato le informazioni DEla Questura di Caserta dalle quali risulta che non sono stati acquisiti nuovi elementi che facciano ipotizzare un allontanamento o dissociazione DE AN dal contesto criminale di appartenenza, dando successivamente atto DEla circostanza che il clan è ancora attivo, per poi affermare l’avvenuto distacco DE AN dai collegamenti criminali, senza indicare a tal proposito specifici elementi per smentire eventualmente le informazioni DEla Questura di Caserta. In conclusione, le carenze argomentative evidenziate richiedono di essere colmate rientrando, infatti, nell'ambito valutativo DE Tribunale di sorveglianza superare la presunzione di collegamenti con la criminalità organizzata, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo DE ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma DEl'art.
4-bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 DE 2022. 3. Alla luce DEle esposte considerazioni si impone l’annullamento DEl’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di l'aquila Così è deciso, 04/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ER GR MO CC 5
lette le memorie depositate in data 30 maggio 2025 e 6 giugno 2025 dall'avvocato LE RI, difensore di LU AN;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini;
letta la memoria di replica depositata in data 23 giugno 2025 dall'Avvocato LE RI. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di LU AN, volta ad ottenere la misura DEla semilibertà di cui all’art. 50 DEla legge DE 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione DEle misure privative e limitative DEla libertà).
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila deducendo la violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 50 Ord. pen. e all’ art. 3, comma 2, DE decreto legge DE 31 ottobre 2022, n. 162(Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione DEle disposizioni DE decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie DEla giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione DE Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, per la insussistenza di elementi tali da fare escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di ripristino di tali collegamenti. In particolare, il ricorrente ha eccepito che gli elementi evidenziati nel parere negativo DEla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli DE 22 novembre 2024, DEla Direzione Nazionale Antimafia DE 09/01/25, dei Carabinieri di Aversa, DEla Questura di Caserta, non sono stati valorizzati compiutamente dal Tribunale di sorveglianza che ha reso una motivazione carente proprio sulla prova DEl'esclusione dei collegamenti DE detenuto, che sta espiando la pena DEl’ergastolo, con la criminalità organizzata. Il ricorrente ha dunque dedotto che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 33186 Anno 2025 Presidente: CC MO Relatore: GR ER Data Udienza: 04/07/2025 Tribunale, a fronte DEle plurime condanne per DEitti estremamente gravi rientranti nel catalogo di cui all’art.
4-bis Ord. pen.,hasvalutato la criticità degli elementi messi in luce dalle sopra indicate autorità competenti, anziché inserirli in un quadro d'insieme che depone per l’impossibilità di giungere a un giudizio di esclusione dall'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e DErischio di ripristino di tali collegamenti.A tal riguardo, nel ricorso si evidenzia che il AN era capozona DE comune di Lusciano, affiliato al clan dei SA, frazione Schiavone, e che egli è autore di numerosi omicidi, di cui uno aggravato dall'art. 7 DEla legge n. 203 DE 1991 e di due tentati omicidi aggravati dalla medesima disposizione;
evidenzia altresì che il clan è ancora attivo e le numerose remissioni in libertà o semilibertà di alcuni affiliati sta producendo una recrudescenza DEfenomeno mafioso e un tentativo di riorganizzarsi come rappresentato dalla Questura che ha riferito DEl'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco al centro DEla città di Casal di Principe, durante lo svolgimento DEle elezioni amministrative di giugno u.s.; e da due recenti ordinanze di applicazione di custodia cautelare in carcere DE GIP DE Tribunale di Napoli anche per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.Il ricorrente ha, poi, dedotto che il AN non ha mai collaborato con la giustizia, a parte alcune spontanee dichiarazioni rese con riferimento alla sentenza DE 18 ottobre 2011, emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli), né tantomeno si è mai adoperato per assicurare prove di reati e per sottrarre all'associazione criminale risorse decisive, ben potendo per la posizione di capozona perda lui rivestita. A tal fine nel ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, si è evidenziato come con riferimento all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di cui all’art. 416- bis, cod. pen., la permanenza DEla partecipazione degli affiliati al sodalizio viene meno solo nel caso oggettivo DEla cessazione DEl’associazione, ovvero, sul piano soggettivo, nelle ipotesi accertate di recesso o esclusione DE singolo associato, DEle quali migliore causa è la collaborazione DEla giustizia, evidenziando altresì che un criterio guida valido è fornito dalla massima di esperienza secondo la quale l’appartenenza ad una associazione di stampo mafioso implica una adesione stabile al sodalizio di norma fortemente radicato nel territorio e caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali. Ad avviso DE ricorrente, nella decisione impugnata manca una corretta valutazione degli elementi messi in luce dalle autorità procedenti, sicché il Tribunale ha omesso di considerare il presupposto indefettibile introdotto dall’art. 3, comma 2, DE decreto legge n. 162 DE 2022, ovvero che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, avendo calibrato la motivazione su un criminale di medio spessore e non su quello di un elevato e feroce livello come è quello di LU AN. A tal riguardo, il ricorrente ha rilevato che la DDA ha giustamente posto in rilievo come dall'accertata mancata percezione di redditi da parte DE detenuto e dei suoi familiari deve dedursi che il nucleo familiare DE AN sia ancora "sostenuto" dal clan e che, dunque, il condannato non abbia affatto reciso i suoi legami con il sodalizio dl appartenenza, clan dei SA. Il Tribunale di Sorveglianza, ad avviso DE ricorrente, avrebbe svilito la circostanza dopo aver appurato che nel 2023 la IE DE AN ha percepito dall'INPS l'importo di 6000 euro, ritenendo che la somma non fosse tale da far ritenere che la donna sia sostenuta dal clan, senza null'altro argomentare sul punto, nonostante si tratti di una somma pari a 500,00 euro mensili. In tale direzione depone anche l'avvenuta remissione DE debito per le cartelle esattoriali relative alle spese processuali in favore DE AN. Inoltre il ricorrente rileva che, a partire dalla sentenza DEla Corte costituzionale n. 253 DE 2019, la valutazione in concreto di elementi idonei a superare la presunzione dei collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore, graduati a seconda DE ruolo e DEla forza DE vincolo 2 imposto dal sodalizio criminale di appartenenza DE quale si esige l'abbandono definitivo. Pertanto, ad avviso DE Procuratore generale ricorrente, con riferimento al AN, sanguinario esponente DE clan, deve rilevarsi che difetta nel caso in esame l'acquisizione di congrui e specifici elementi di prova, diversi ovviamente dalla sola regolare condotta carceraria, dalla mera partecipazione al percorso rieducativo e dalla mera dissociazione – nella fattispecie sussistenti in uno al riconoscimento DEla collaborazione impossibile e DEl’esito positivo DE Progetto RI.ME – tali da escludere l'attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata ed il rischio DE loro ripristino una volta semilibero. È per questo – sostiene il ricorrente - che il legislatore richiede che sia il detenuto ad allegare elementi specifici e ulteriori tali da consentire un certo giudizio di esclusione dei collegamenti e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché DE pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti, allegazioni ulteriori che nella fattispecie non ci sarebbero. Il ricorrente evidenzia che il detenuto ha affermato la propria presa di distanza dalle logiche e dai principi malavitosi, in uno con la rivisitazione critica DE proprio agito criminale, la propria disponibilità ad incontrare i familiari DEle vittime pur nella consapevolezza che non accetterebbero l'incontro, ma si tratta di elementi che non provano la recisione sicura e certa dalla compagine mafiosa o il rischio di ripristino. Parimenti, il ricorrente ha dedotto che non risulta che il detenuto abbia riparato le conseguenze derivate ai familiari DEle vittime dei numerosi omicidi e tentati omicidi commessi che vada oltre alla suddetta "intenzione" e che per altro verso testimonino la recisione dei collegamenti. Si è, pertanto, dedotto la carenza motivazionale DE provvedimento di concessione DEla semilibertà fondata sui soli risultati DEl'osservazione, come se gli stessi fossero da soli sufficienti a far ritenere cessata ogni forma di collegamento con la consorteria mafiosa di appartenenza. Il ricorrente ha, poi, evidenziato che il Tribunale non ha affrontato in modo adeguato il tema DEl'attività lavorativa che intende svolgere il condannato atteso che nella relazione DEla DDA DE 22.11.2024, si evidenziava che essa veniva espletata presso un soggetto gravato da numerosissime segnalazioni di polizia esoprattutto risultante provenire dalla medesima area geografica in cui il clan dei SA (frazione Schiavone) esercita il proprio predominio criminale (e con sede, provincia di Viterbo, vicina ai territori DEla provincia di Caserta). Nell'ordinanza impugnata, osserva il ricorrente, si dà atto che AN lavorerebbe presso società di ristorazione in Fiano Romano doveall'interno DElo staff vi sono persone gravate da numerosi precedenti di polizia che vanno dai reati contro il patrimonio, reati contro la persona e reati inerenti agli stupefacenti ciò nondimeno il Tribunale si ritiene rassicurato dal solo casellario giudiziale dei tre soggetti che risultano pregiudicati per reati non legati al contesto di criminalità organizzata. In conclusione, mancando le prove positive di un giudizio di esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata e DE rischio DE loro ripristino risulta, ad avviso DE ricorrente sarebbe evidente la violazione di legge unitamente ad una motivazione erronea sulla tematica fondamentale DEla esclusione dei collegamenti e DE rischio di ripristino, con la conseguente errata concessione DEla misura alternativa DEla semilibertà.
3. In data 30 maggio 2025 e 6 giugno 2025, il difensore di fiducia, avv. LE RI, ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto DE ricorso. A tal fine ha evidenziato che la posizione penitenziaria DEl’interessato è stata correttamente effettuata con riferimento all’art. 3 DEla legge n. 199 DE 2022 e si caratterizza per alcuni elementi fattuali di indubbia portata “antagonista” sul piano logico rispetto alla presunzione relativa di permanenza di collegamenti;
infatti si è rilevato che in riferimento al AN è intervenuto un giudizio di impossibilità e di inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia per tutti i 3 titoli DEittuosi per i quali vi è condanna;
un primo giudizio di ritenuta non sussistenza di collegamenti criminosi già effettuato dal magistrato di sorveglianza in sede di concessione DE primo permesso premio, poi confermato dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo e reiterato 9 volte in sede di concessione dei successivi permessi già fruiti, tutti concessi alla luce DEle informative sempre rinnovate trimestralmente ex art.
4-bis, comma 2-bis.1, o.p. senza che nessun Pubblico Ministero abbia mai impugnato i decreti concessivi;
- i costanti risultati positivi, appunto, DEl’esperienza premiale in corso;
- la conferma DE giudizio di ritenuta non sussistenza di collegamenti criminosi al momento DEl’ammissione al regime art. 21 Ord. pen. - l’accertato “…lungo e profondo percorso di individuale di revisione critica…”: l’accertata partecipazione “…con costanza a tutti i corsi promossi dall’Amministrazione penitenziaria in occasione di eventi si sensibilizzazione contro la violenza di genere…”; l’esito positivo DE percorso di giustizia riparativa conclusosi con incontro con vittime aspecifiche “…con esito più che positivo;
nonché che il gruppo di trattamento, alla luce DEl’osservazione complessiva, ha ritenuto sussistenti “…le premesse per considerare opportuna la proposta di declassificazione DE detenuto dal circuito di alta sicurezzaa quello di media sicurezza, fatto salvo il parere DEla DDA…”; l’essere stato il detenuto declassificato con provvedimento DE D.A.P. ed assegnato al circuito media sicurezza. Nella memoria, inoltre, si evidenzia che il ricorso non si confronta con l’articolata motivazione DEl’ordinanza impugnata.
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l’annullamento DEl’ordinanza.
5. In data 23 giugno 2023, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni DE PG insistendo per il rigetto DE ricorso o in subordine per l’inammissibilità DElo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
1.1 Va, preliminarmente, evidenziato che con l’articolato unico motivo di ricorso, il Procuratore Generale DEla Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, ha censurato l’ordinanza DE Magistrato di sorveglianza evidenziando la violazione di legge in relazione agli artt.
4-bis e 50 Ord. pen. e all’ art. 3, comma 2, DE decreto legge DE 31 ottobre 2022, n. 162 nonché la carente motivazione in punto di valutazione degli elementi per il riconoscimento DEla misura alternativa DEla semilibertà, ai sensi DEle citate disposizioni, in conformità al consolidato principio affermato da Sez. U, n. 31461 DE 27/06/2006, Passamani, Rv. 234147 – 01, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti dei tribunali di sorveglianza, ivi compreso quello militare, non è soggetto alla limitazione DEla sola violazione di legge prevista dall'art. 71 ter L. 26 luglio 1975 n. 354, atteso che tale disposizione normativa è da ritenere non più operante, per le materie di competenza DE tribunale di sorveglianza, per effetto DEl'art. 236, comma secondo, DEle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie DE vigente codice di procedura penale, secondo cui, in dette materie, «continuano ad osservarsi le disposizioni DEla L. 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis DE titolo II DEla stessa legge», capo nel quale è appunto compreso l'art. 71- ter.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che le censure DE ricorrente, fondatamente, colpiscono l’ordinanza censurata che ha ammesso LU AN alla misura alternativa DEla semilibertà sulla base di un prevalente giudizio di valorizzazione DE positivo percorso trattamentale.Infatti, dopo aver dato atto dei gravissimi reati per i quali il AN sta espiando la pena DEl’ergastolo, dopo aver evidenziato che gli è stata riconosciuta la cd. 4 collaborazione impossibile, in virtù DEl’esigenza di tutelare la figlia e la IE, la motivazione è imperniata, per la maggior parte, sulla condotta carceraria, che viene indicata senz’altro come positiva. Non si connota però per congruità, sul piano DEla recisione dei collegamenti con il clan dei casalesi,l’impianto argomentativo DEla decisione impugnata, la quale si limita a riportare la nota DEla DDA senza criticamente confrontarsi con il dato secondo cui il clan è ancora attivo;
né si confronta criticamente con i dati forniti dalla Questura di Caserta secondo cui non risultano nuovi elementi che facciano ipotizzare la recisione con il sodalizio mafioso menzionato. L’ ordinanza omette di prendere in considerazione che non risulta che il detenuto abbia riparato il danno alle famiglie DEle vittime dei quattro omicidi commessi, né affronta criticamente le ragioni dei pareri negativi espressi dalle autorità competenti, valorizzando, invece, in chiave positiva, ovvero ai fini DEla prova DEl’insussistenza DE perdurante legame con il sodalizio camorristico, la circostanza DEla ricezione da parte DEl’INPS DEla somma di 500 euro al mese. Si deve, dunque, rilevare che se da un lato l’ordinanza censurata è adeguatamente motivata in ordine alla valutazione DE percorso trattamentale, dall’altro non lo è in relazione alla valutazione DEla sussistenza di elementi rappresentativi DEla recisione DE legame con il clan camorristico per il quale, in virtù DEla norma transitoria di cui all’art. 3 DEla legge n. 162 DE 2022, opera pur sempre una presunzione di collegamento, che va superata con valutazioni rigorose e approfondite che, nel provvedimento censurato, non risultano, essendosi l’ordinanza confrontata solo genericamente con gli elementi evidenziati nel parere DEla DDA di Napoli DE 22 novembre 2024 , DEla DNA DE 9 gennaio 2025, e DEla Questura di Caserta. In particolare, l’ordinanza mostra argomentazioni inadeguate lì dove ha indicato le informazioni DEla Questura di Caserta dalle quali risulta che non sono stati acquisiti nuovi elementi che facciano ipotizzare un allontanamento o dissociazione DE AN dal contesto criminale di appartenenza, dando successivamente atto DEla circostanza che il clan è ancora attivo, per poi affermare l’avvenuto distacco DE AN dai collegamenti criminali, senza indicare a tal proposito specifici elementi per smentire eventualmente le informazioni DEla Questura di Caserta. In conclusione, le carenze argomentative evidenziate richiedono di essere colmate rientrando, infatti, nell'ambito valutativo DE Tribunale di sorveglianza superare la presunzione di collegamenti con la criminalità organizzata, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo DE ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma DEl'art.
4-bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 DE 2022. 3. Alla luce DEle esposte considerazioni si impone l’annullamento DEl’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di l'aquila Così è deciso, 04/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ER GR MO CC 5