TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 406
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il Comune, pur avendo apparentemente avviato il procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, non ha concesso alcun termine per la presentazione di memorie e ha emesso direttamente un ordine di inibitoria, frustrando così la funzione di garanzia della partecipazione procedimentale. La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui l'indicazione di un termine per le osservazioni è elemento essenziale per qualificare un atto come preavviso di rigetto.

  • Altro
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto del presupposto e arbitrarietà

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla violazione dell'art. 10 bis L. 241/90.

  • Altro
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposto

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla violazione dell'art. 10 bis L. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 406
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 406
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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