TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 323
TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998

    Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, per la conversione del permesso stagionale è necessario aver svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia. In agricoltura, data la discontinuità dell'attività, è richiesto lo svolgimento di almeno 39 giornate lavorative nel trimestre di riferimento, criterio introdotto da circolari applicative per una corretta applicazione della norma. Nel caso di specie, il ricorrente non ha maturato il requisito delle 39 giornate nel periodo considerato, sicché l'Amministrazione ha legittimamente negato il nulla osta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 323
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 323
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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