Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2026, proposto da
Uchechukwu Jude Onu, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - S.U.I. Ancona, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa NA De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., anche avuto riguardo all’infondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino nigeriano entrato in Italia con un visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, faceva domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e veniva assunto, con contratto a tempo determinato, dall’azienda agricola CC, la quale si rendeva disponibile a prolungare il rapporto lavorativo anche dopo la scadenza del contratto;
- in data 27 ottobre 2025, il ricorrente avanzava richiesta di conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato ex art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, rispetto alla quale veniva negato il nulla osta con il provvedimento che qui si impugna, sul motivo che l’istante non risultava aver prestato l’attività di lavoro stagionale (nel settore turistico alberghiero o agricolo) per almeno tre mesi ovvero per almeno 39 giornate nel trimestre;
- a sostegno del gravame, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, assumendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato che il requisito in parola, nel caso del ricorrente, dovrebbe ritenersi soddisfatto in concreto, poiché quest’ultimo, durante tutto il periodo di validità del proprio titolo di soggiorno, al di là del numero di giornate nel trimestre, avrebbe sempre prestato la propria attività lavorativa presso la medesima azienda agricola e dunque in maniera continuativa;
- si è costituito in giudizio, per resistere, l’intimato Ministero;
- all’udienza camerale del 12 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso non sia fondato, dal momento che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, per la conversione del permesso stagionale è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: la presenza di un’offerta di lavoro subordinato e l’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l’ingresso in Italia;
- quanto a tale secondo requisito, poiché, in agricoltura, lo svolgimento dell’attività lavorativa degli operai agricoli è discontinua e, comunque, correlata alle variabili e particolari condizioni climatiche della giornata, è stato richiesto che lo straniero lavori almeno 39 giornate nel trimestre da assumere a riferimento; in altri termini, dovrà risultare una prestazione lavorativa standard pari ad almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi, per una media di 39 giornate nel trimestre, coperti da regolare contribuzione previdenziale. In particolare, il criterio della conversione dei mesi in giornate è stato introdotto con apposite circolari applicative (tra le più recenti: circolare n. 5969 del 17 ottobre 2023) e, lungi dal porsi in contraddizione con il testo di legge, costituisce invece uno strumento di favore necessario per la corretta e ragionevole applicazione del citato art. 24, comma 10, all’agricoltura, proprio per le peculiarità che contraddistinguono tale settore. Assumere come base di riferimento esclusivamente un solo trimestre (e non multipli di trimestre) e pretendere, in tale arco temporale, almeno lo svolgimento di 39 giornate è finalizzato a dimostrare la serietà del rapporto stagionale e ad evitare strumentalizzazioni (TAR Toscana Firenze, sez. II, 11 febbraio 2026, n. 329; TAR Puglia Bari, sez. III, 12 giugno 2025, n. 809; TAR Marche Ancona, sez. I, 8 novembre 2019, n. 688 e 3 settembre 2018, n. 580);
- nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente non abbia maturato il requisito delle 39 giornate nel periodo considerato richiesto per la conversione, sicché legittimamente l’Amministrazione ha negato il relativo nulla osta;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA De TT | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO