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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0763/23 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 0763/23 R.G.
ter cpc nel termine del giorno 14.10.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito”; e vertente CRONOLOGICO tra
[...]
in persona del Presidente Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Pelella del Foro di Nocera
Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
[...]
domiciliato presso lo studio del difensore in Pagani (Sa), Corso Parte_2
n. 123/2025 R.B.
Padovano, n. 80;
Ricorrente Discusso nel termine
e del 14.10.2025 con scambio di note scritte
, in persona Parte_3 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S. Serrelli in
Deposito minuta virtù di procura generale del 23.01.2023 per notar di Per_1
_________________ Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 1 Parte_1 Pt_3 e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C.B. Di Mauro del Foro di Napoli in forza di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Colli Aminei, n. 38/c;
Resistente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, CP_2
Largo Chigi, n. 5;
Resistente contumace
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.10.2025, le parti costituite hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.02.2023, la Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed
[...]
impugnava l'avviso di addebito n. 400 2022 00056872 11 000, notificato dall' in data 31.12.2022, col quale veniva intimato il pagamento Pt_3
della somma di euro 411.290,00 per omesso pagamento dei contributi inerenti la Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, periodo 03/2019
– 01/2021, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) la nullità dell'avviso di addebito;
2) la mancata allegazione degli atti presupposti;
3) la genericità
e l'indeterminatezza dei titoli posti a base dell'atto impugnato;
4)
l'estinzione del debito;
5) la compensazione con crediti previdenziali
. CP_3
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc.
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 2 Parte_1 Pt_3 civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec in data 05.07.2023, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti e , i quali Pt_3 CP_4
impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti tecnici), nel termine fissato del giorno 14.10.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società . CP_2
Infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella Pt_3
previsione dell'art. 13 della legge 23.12.1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre
1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n.
138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al giorno
01.10.2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso per cui erroneamente il ricorrente ha evocato in giudizio la società CP_2
essendo i crediti contributivi oggetto del presente giudizio relativi agli anni dal 2019 in poi.
III. Egualmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Infatti, tutte le eccezioni sollevate dalla Comunità ricorrente sono
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 3 Parte_1 Pt_3 riferibili all'attività di recupero del credito contributivo posta in essere dall' previdenziale, non già ad atti riferibili all Pt_3 [...]
(cfr., tra le altre, Cass. n. 18972/2007; Cass. n. Controparte_1
14669/2005).
IV. Il ricorso proposto dalla è Parte_1
infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente Invero, l'avviso di addebito è stato Pt_3
notificato in data 31.12.2022 a mezzo pec e il ricorso giudiziario è stato proposto nel termine di giorni 40, cioè è stato depositato in data
08.02.2023 (39o giorno).
Ciò posto, in relazione alle doglianze sollevate dalla ricorrente
Comunità, in primo luogo è palesemente destituita di fondamento
l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito. Infatti, a parte l'estrema genericità di tale doglianza, l'atto impugnato, come si evince dalla lettura dello stesso, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e tali da consentire al contribuente di venire a completa conoscenza dell'iter logico seguito dall' nella determinazione dell'importo dei Pt_3
contributi non versati e di potere, di conseguenza, proporre l'impugnazione dell'avviso.
Egualmente è palesemente infondata l'eccezione di omessa allegazione degli atti presupposti. Infatti, trattandosi di avviso di addebito, l'atto impugnato è il primo atto formato dall' per Pt_3
procedere al recupero dei contributi non versati: altro atto precedente all'avviso non vi è e non può esistere, se non gli stessi atti posti in essere alla Comunità ricorrente, cioè le denunce trimestrali DMAG.
Del tutto generica, poi, si appalesa l'eccezione di indeterminatezza dei titoli posti a base dell'avviso di impugnato, configurandosi la stessa come eccezione di mero stile, come tale del tutto inammissibile. In ogni caso, come evidenziato dal resistente nella memoria di Pt_3
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 4 Parte_1 Pt_3 costituzione, “La - - Parte_1 P.IVA_1
impugna l'ava n. 40020220005687211000 (allegato).
Quest'ultimo afferisce al mancato versamento della contribuzione dovuta nella gestione per gli OT e Parte_4
OT dichiarata con le Denunce trimestrali – DMAG.
Per la precisione trattasi della Riscossione / Competenze - dal 2019/1 al
2021/1 di seguito evidenziata.
RISCOSSIONE COMPETENZA Tipo manodopera Trimestre / anno Trimestre / anno
3/2019 1/2019 OT
4/2019 2/2019 OT
4/2019 3/2019 OT
4/2019 4/2019 OT
4/2019 2/2019 OT
4/2019 3/2019 OT
4/2019 4/2019 OT
4/2020 1/2020 OT
1/2021 2/2020 OT
1/2021 3/2020 OT
1/2021 1/2021 OT
1/2021 2/2020 OT
1/2021 3/2020 OT
1/2021 4/2020 OT
Si premette, per chiarezza espositiva, che TUTTE le anticipazioni effettuate dai Datori di lavoro agricolo vengono dagli stessi dichiarate nei DMAG principali e la tariffazione successiva tiene conto di questa ai fini della riduzione del carico contributivo. Tra queste anticipazioni rientra anche la (cig in agricoltura). CP_3
Se il recupero non viene fatto con i DMAG principali può essere fatto dall'azienda anche con i DMAG di variazione.
Nel caso di specie l'ava opposto corrisponde esattamente al carico contributivo generatosi con la tariffazione dei mesi di riferimento, tariffazione scaturita dai DMAG presentati dalla Comunità.
I vari “Dmag di variazione” per la competenza 2018 (presentati e
Giudizio n. 0763/23 R.G. c/o + 2 pag. 5 Pt_5 Pt_1 Parte_1 Pt_3 reiterati dall'azienda nell'intento di recuperare le Anticipazioni corrisposte) parrebbero aver generato, in automatico, dei carichi
“duplicati” con l'esercizio 2021/4; esercizio però ancora in fase amministrativa, non iscritto a ruolo e, pertanto, non in questione.
Da una ulteriore verifica su eventuali pagamenti post consegna, si è Parte rilevato che riguardano le sole trattenute a carico dei lavoratori er
i trim 2 e 3 2017 e 2/2018, ma concernono altro ava, il n.
40020190010238505000 (già sgravato per questi importi).
Vedasi report sottostante.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che per gli anni oggetto del ricorso,
NON sono stati effettuati recuperi per conguagli e sono dovute CP_3
tutte le partite contenute nell' Avviso di Addebito opposto.
Rimane dovuta da parte dell'Ufficio la necessità di approfondimenti su eventuali “duplicazioni” di carico;
duplicazioni che potrebbero comunque riguardare altri trimestri estranei al giudizio in corso”.
Ebbene, ciò detto, si ribadisce che l'ava opposto è stato, quindi, generato dalle denunzie DMAG presentate proprio dall'azienda per i propri dipendenti OT E OT (operai a tempo indeterminato e a tempo determinato) e a causa del mancato versamento delle somme dichiarate dalla stessa, per cui se l'azienda ha errato nell'indicare gli importi dovuti oppure non ha richiesto le compensazioni CI (per quale anno?) è l'azienda che deve dimostrarlo, cosa che non ha fatto se non in maniera del tutto confusa e generica senza produrre alcuna documentazione a sostegno di quanto genericamente asserito. Da quanto ex adverso prodotto, infatti, non è dato comprendere in alcun modo di quali versamenti si tratti, a cosa si riferissero e a quale periodo. Nè risulta depositata richiesta di compensazione ” (cfr. memoria CP_3
difensiva, pagg. 2-4).
In proposito, sotto tale ultimo profilo è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 6 Parte_1 Pt_3 osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò
(a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse
l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Infine, quanto alle eccezioni di estinzione del debito e di compensazione con controcrediti , va evidenziato che la CP_3
Comunità ricorrente non ha fornito in proposito alcuna prova documentale, limitandosi a semplici e generiche asserzioni prive di riscontro, pur ricadendo sulla stessa, a norma dell'art. 2697, comma II, cod, civ, l'onere di dimostrare puntualmente l'avvenuto pagamento ovvero l'esistenza dei richiamati controcrediti : l'esistenza di CP_3
pagamenti ovvero di controcrediti non si evince dai documenti allegati
(all. nn. 2 e 3 del fascicolo telematico di parte ricorrente), non riferibili
Giudizio n. 0763/23 R.G. c/o + 2 pag. 7 Parte_7 Pt_3 con certezza alla debitoria oggetto dell'avviso impugnato, bensì (come sostenuto e contestato dall' alle sole trattenute a carico dei Pt_3
Parte_ lavoratori er i trimestri 2/2017, 3/2017 e 2/2018, attinenti ad altro avviso di addebito, n. 400 2019 00102385 05 000, già oggetto di sgravio per tali importi (cfr. relazione amministrativa, allegata alla memoria dell' , e il relativo report con i dati di riferimento). Pt_3
Per quanto attiene, poi, alla documentazione depositata dalla
Comunità ricorrente nel corso delle operazioni peritali demandate al
Ctu nominato, dott. , la produzione della stessa è oltremodo Persona_2
tardiva e, quindi, inammissibile, alla stregua dei principi fissati in materia dagli artt. 415 e ss. cpc, come tale inutilizzabile, non potendo essere posta a base della presente decisione: sicché ben ha fatto il Ctu nominato a non tenere conto della stessa nell'elaborazione dei conteggi di cui alla relazione peritale depositata.
D'altra parte, la ricorrente pur avendo addotto a Pt_1
giustificazione cause di forza maggiore per tale deposito tardivo della richiamata documentazione (n. 68 files, ricevute di rettifica DMAG anni
2020, 2021 e 2023), non ha fornito prova alcuna delle cause che hanno reso impossibile il tempestivo deposito della stessa, essendosi limitata ad evidenziare che “La richiesta di integrazione si palesa oggi ancor più necessaria ed imprescindibile alla luce della nuova e decisiva documentazione che, con le presenti note, si produce in allegato. Si tratta, nello specifico, di ricevute di rettifica Dmag relative agli anni
2020-2021-2023, recuperate solo nel settembre 2025 grazie all'intervento del nuovo gestore del servizio paghe, Inaz paghe. Tali documenti provano un controcredito della , per un Parte_1
importo di circa € 200.000,00, afferente al TFR anticipato dall'Ente per conto del Fondo Tesoreria Pt_3
La tardiva produzione, si ribadisce, è dovuta unicamente alle complesse operazioni di bonifica e migrazione dei dati derivanti dal cambio del sistema gestionale, come già dedotto nella precedente istanza, a causa di
Giudizio n. 0763/23 R.G. c/o + 2 pag. 8 Pt_5 Parte_1 Pt_3 pregresse problematiche di funzionamento del programma che hanno determinato grosse perdite di documentazione” (cfr., tra l'altro, le note scritte in data 13.10.2025).
In ultimo, quanto all'importo della contribuzione non versata, vanno richiamati gli importi indicati nei conteggi sviluppati dal Ctu nominato, dott. : i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono Persona_2
conformi alle indicazioni fornite dal GdL e alle disposizioni normative vigenti e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione (cfr. relazione peritale depositata in data 25.05.2025).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
V. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti costituite e , le quali vengono liquidate in dispositivo, in Pt_3 CP_4
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I (causa di valore da euro 260.000,01 a euro 520.000,00), nonché al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto;
invece, nessuna statuizione va adottata sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente società , in quanto questa non si è costituita in CP_2
giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
nei confronti dell' dell Parte_1 Pt_3 [...]
e della società con ricorso depositato in Controparte_1 CP_2
data 08.02.2023 e ritualmente notificato in data 05.07.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 9 Parte_1 Pt_3 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
e della società ;
[...] CP_2
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la parte ricorrente e la società resistente;
CP_2
4) Condanna la Comunità ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti e delle spese di lite, che vengono liquidate, per Pt_3 CP_4
ciascuna di esse parti resistenti costituite, in euro 9.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%;
5) Condanna la Comunità ricorrente al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Salerno in data 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0763/23 R.G. Com. c/o + 2 pag. 10 Parte_1 Pt_3