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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1157/2024
R.G
Promosso da
nato in [...] in data [...] c.f. Parte_1
domiciliato in Montecchio, Viale Roma n. 22/b C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ina Begici del Foro di Pesaro
- Appellante
Contro
pagina 1 di 9 (C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_2 difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
-appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1888/24 pronunciata dal
Tribunale di Ancona e pubblicata il 7.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1888/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott.
Di Tano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2380/2024 depositata in cancelleria in data 07.11.2024, notificata il 07.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento del ricorso, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Questura di n. Div. Pas Cat. CP_2
pagina 2 di 9 12/198/2023/Imm/mr nei confronti del Sig. con Parte_1 provvedimento del 23.09.2023 notificato in data 02.04.2024
accertare e dichiarare il diritto del Sig. nato in [...] in Parte_1 data 12.04.2005 c.f. domiciliato in Montecchio, C.F._1
Viale Roma n. 22/b di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o motivi di lavoro stante anche la proposta di lavoro che si allega per quanto di necessità (nel corso del giudizio è stato depositato contratto di lavoro)
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”
Per la Procura Generale intervenuta:
“…rigetto dell'appello presentato”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore Parte_1 della Provincia di emesso in data 12.9.2023, con il quale Controparte_2 veniva respinta l'istanza presentata da esso appellante finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, sul pagina 3 di 9 presupposto dell'assenza di un pregresso permesso di soggiorno da convertire sia di una stabile residenza in Italia durante la minore età.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento del predetto provvedimento del Questore con conseguente accertamento del proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per motivi di lavoro, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui all'art 32 Dlgs 286/98.
Il Questura di si è costituito Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del gravame, contestando, nel merito, le doglianze mosse avverso la sentenza impugnata di cui ha chiesto la conferma.
La Procura Generale intervenuta, parimenti costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto di esso appellante ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, pur avendone i requisiti, essendo stato affidato, ex art 9 comma 4 lg
184/83 al fratello maggiore ed avendo con esso coabitato in Per_1
Italia, salvo dover far ritorno per brevi periodi in Albania per conseguire il diploma di scuola media superiore.
L'appello è infondato.
pagina 4 di 9 Occorre preliminarmente ricostruire la posizione dell'appellante al fine di verificare la ricorrenza o meno dei presupposti per l'operatività degli invocati artt 31 e 32 dlgs 286/98.
Orbene, in data 24.02.2023, il Sig. fratello dell'appellante, Per_1 richiedeva al Tribunale di Pesaro l'affidamento familiare, ex art 9 comma
4 L. 184/1983, del minore , nato in [...] il [...], in Parte_1 quanto parente entro il quarto grado del suddetto minore e a detta richiesta non conseguiva alcun provvedimento.
In data 20.6.2023 l'appellante, già maggiorenne, all'atto di fare ingresso in Italia, richiedeva un primo permesso di soggiorno per conversione da motivi familiari ad attesa occupazione.
L'art.31 del D.Lgs 286/98, prevede che “Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.” e l' art.32 comma 1 del D.Lgs 286/98 dispone che “al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura”.
Orbene, nel caso in esame, manca un formale provvedimento di affidamento, ma, ad ogni buon conto, la Corte Costituzionale, con sentenza 2003 n. 198, pronunciandosi sull'art 32 comma 1 dlgs 286/98, ha ritenuto che "questa disposizione viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche l'organo remittente, come relativa ad
pagina 5 di 9 ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art.
4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso art. 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge", dando, quindi, rilevanza anche all'affidamento di fatto, come peraltro sostenuto dall'appellato, che, però, in ogni caso, implica una convivenza stabile di un minore con uno o più parenti entro il quarto grado.
Dal passaporto di titolarità dell'odierno appellante emerge chiaramente che, durante la minore età, questi non era residente, né aveva soggiornato in territorio nazionale insieme al fratello a cui era stato affidato, ma aveva trascorso in territorio nazionale solo brevi periodi: dal
24/12/2022 al 03/01/2023 (circa 10 giorni), dal 06/03/2023 al
10/03/2023 (4 giorni), facendo poi nuovamente ingresso il giorno
20.6.2023 allorquando presentava l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno.
Appare allora evidente che non ci si trova al cospetto di una convivenza stabile tra l'appellante ed il fratello nel territorio dello Stato, ma di una presenza occasionale del minore in Italia, di talchè non si può in alcun modo parlare neppure di affidamento di fatto dell'appellante al fratello che, come detto, legittimerebbe l'applicazione dell'art 32 dlgs 286/98, né, ad abundantiam, l'appellante risulta aver trascorso un periodo di soggiorno apprezzabile e tale da determinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.31 co 1.
A ciò va aggiunto che il minore non ha mai ottenuto alcun permesso di soggiorno, ragion per cui non aveva alcun titolo da convertire ai sensi del citato art.32.
pagina 6 di 9 Per quanto attiene, poi, all'ulteriore deduzione di cui alle note scritte per l'udienza del 10.12.2025, secondo la quale il allo stato, è titolare Pt_1 di contratto a tempo indeterminato, costituisce pacifico principio giurisprudenziale che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza delle circostanze sopravvenute o di quelle esistenti al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, ma non allegate e documentate nell'ambito del relativo procedimento, bensì eventualmente dimostrate come nel caso di specie nel corso del giudizio;
circostanze le quali non possono in alcun caso inficiare ex post precedenti atti amministrativi (cfr. ex multis, TRGA
Bolzano, 26.9.2018, n. 282; 28.2.2018, n. 68; 10.2.2017, n. 56; Cons.
Stato, Sez. III, 16.1.2018, n. 221; Sez. VI, 28.8.2008, n. 4088).
Tale principio è stato affermato anche con riferimento a provvedimenti di rigetto di domande di permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari, la cui legittimità va verificata alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, come allegata e documentata, con la conseguenza che, quindi, eventuali circostanze successive o solo successivamente allegate e provate non possono costituire un parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 18.4.2011, n. 2384), ma solo consentire allo straniero
"di presentare all'Amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi" (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29.4.2019, n.
2706; 13.6.2018, n. 3654; 24.4.2018, n. 2463; 6.2.2018, n. 764;
10.9.2014, n. 4611).
pagina 7 di 9 Ne discende che l'appello andrà respinto, con ogni conseguente provvedimento in materia di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la particolare semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1888/24 Pt_1 pubblicata il 7.11.2024;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2906.00 per compensi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 1157/2024
R.G
Promosso da
nato in [...] in data [...] c.f. Parte_1
domiciliato in Montecchio, Viale Roma n. 22/b C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ina Begici del Foro di Pesaro
- Appellante
Contro
pagina 1 di 9 (C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_2 difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
-appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1888/24 pronunciata dal
Tribunale di Ancona e pubblicata il 7.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1888/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott.
Di Tano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2380/2024 depositata in cancelleria in data 07.11.2024, notificata il 07.11.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento del ricorso, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Questura di n. Div. Pas Cat. CP_2
pagina 2 di 9 12/198/2023/Imm/mr nei confronti del Sig. con Parte_1 provvedimento del 23.09.2023 notificato in data 02.04.2024
accertare e dichiarare il diritto del Sig. nato in [...] in Parte_1 data 12.04.2005 c.f. domiciliato in Montecchio, C.F._1
Viale Roma n. 22/b di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o motivi di lavoro stante anche la proposta di lavoro che si allega per quanto di necessità (nel corso del giudizio è stato depositato contratto di lavoro)
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”
Per la Procura Generale intervenuta:
“…rigetto dell'appello presentato”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore Parte_1 della Provincia di emesso in data 12.9.2023, con il quale Controparte_2 veniva respinta l'istanza presentata da esso appellante finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, sul pagina 3 di 9 presupposto dell'assenza di un pregresso permesso di soggiorno da convertire sia di una stabile residenza in Italia durante la minore età.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento del predetto provvedimento del Questore con conseguente accertamento del proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per motivi di lavoro, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui all'art 32 Dlgs 286/98.
Il Questura di si è costituito Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del gravame, contestando, nel merito, le doglianze mosse avverso la sentenza impugnata di cui ha chiesto la conferma.
La Procura Generale intervenuta, parimenti costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il diritto di esso appellante ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, pur avendone i requisiti, essendo stato affidato, ex art 9 comma 4 lg
184/83 al fratello maggiore ed avendo con esso coabitato in Per_1
Italia, salvo dover far ritorno per brevi periodi in Albania per conseguire il diploma di scuola media superiore.
L'appello è infondato.
pagina 4 di 9 Occorre preliminarmente ricostruire la posizione dell'appellante al fine di verificare la ricorrenza o meno dei presupposti per l'operatività degli invocati artt 31 e 32 dlgs 286/98.
Orbene, in data 24.02.2023, il Sig. fratello dell'appellante, Per_1 richiedeva al Tribunale di Pesaro l'affidamento familiare, ex art 9 comma
4 L. 184/1983, del minore , nato in [...] il [...], in Parte_1 quanto parente entro il quarto grado del suddetto minore e a detta richiesta non conseguiva alcun provvedimento.
In data 20.6.2023 l'appellante, già maggiorenne, all'atto di fare ingresso in Italia, richiedeva un primo permesso di soggiorno per conversione da motivi familiari ad attesa occupazione.
L'art.31 del D.Lgs 286/98, prevede che “Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.” e l' art.32 comma 1 del D.Lgs 286/98 dispone che “al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura”.
Orbene, nel caso in esame, manca un formale provvedimento di affidamento, ma, ad ogni buon conto, la Corte Costituzionale, con sentenza 2003 n. 198, pronunciandosi sull'art 32 comma 1 dlgs 286/98, ha ritenuto che "questa disposizione viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche l'organo remittente, come relativa ad
pagina 5 di 9 ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art.
4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso art. 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge", dando, quindi, rilevanza anche all'affidamento di fatto, come peraltro sostenuto dall'appellato, che, però, in ogni caso, implica una convivenza stabile di un minore con uno o più parenti entro il quarto grado.
Dal passaporto di titolarità dell'odierno appellante emerge chiaramente che, durante la minore età, questi non era residente, né aveva soggiornato in territorio nazionale insieme al fratello a cui era stato affidato, ma aveva trascorso in territorio nazionale solo brevi periodi: dal
24/12/2022 al 03/01/2023 (circa 10 giorni), dal 06/03/2023 al
10/03/2023 (4 giorni), facendo poi nuovamente ingresso il giorno
20.6.2023 allorquando presentava l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno.
Appare allora evidente che non ci si trova al cospetto di una convivenza stabile tra l'appellante ed il fratello nel territorio dello Stato, ma di una presenza occasionale del minore in Italia, di talchè non si può in alcun modo parlare neppure di affidamento di fatto dell'appellante al fratello che, come detto, legittimerebbe l'applicazione dell'art 32 dlgs 286/98, né, ad abundantiam, l'appellante risulta aver trascorso un periodo di soggiorno apprezzabile e tale da determinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art.31 co 1.
A ciò va aggiunto che il minore non ha mai ottenuto alcun permesso di soggiorno, ragion per cui non aveva alcun titolo da convertire ai sensi del citato art.32.
pagina 6 di 9 Per quanto attiene, poi, all'ulteriore deduzione di cui alle note scritte per l'udienza del 10.12.2025, secondo la quale il allo stato, è titolare Pt_1 di contratto a tempo indeterminato, costituisce pacifico principio giurisprudenziale che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza delle circostanze sopravvenute o di quelle esistenti al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, ma non allegate e documentate nell'ambito del relativo procedimento, bensì eventualmente dimostrate come nel caso di specie nel corso del giudizio;
circostanze le quali non possono in alcun caso inficiare ex post precedenti atti amministrativi (cfr. ex multis, TRGA
Bolzano, 26.9.2018, n. 282; 28.2.2018, n. 68; 10.2.2017, n. 56; Cons.
Stato, Sez. III, 16.1.2018, n. 221; Sez. VI, 28.8.2008, n. 4088).
Tale principio è stato affermato anche con riferimento a provvedimenti di rigetto di domande di permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari, la cui legittimità va verificata alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, come allegata e documentata, con la conseguenza che, quindi, eventuali circostanze successive o solo successivamente allegate e provate non possono costituire un parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 18.4.2011, n. 2384), ma solo consentire allo straniero
"di presentare all'Amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi" (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29.4.2019, n.
2706; 13.6.2018, n. 3654; 24.4.2018, n. 2463; 6.2.2018, n. 764;
10.9.2014, n. 4611).
pagina 7 di 9 Ne discende che l'appello andrà respinto, con ogni conseguente provvedimento in materia di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la particolare semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1888/24 Pt_1 pubblicata il 7.11.2024;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2906.00 per compensi, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 9 di 9