Articolo 88 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 87Articolo 89
Versione
15 marzo 1973
Art. 88.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1973, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Entrata in vigore il 15 marzo 1973