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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 5895/24 vertente tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carla Lucia Landri
parte ricorrente e
Torino con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
parte resistente costituita avente ad oggetto: ricorso avverso il rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 25.9.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10 d.lgs. 30/2007 a seguito del matrimonio avvenuto con la cittadina spagnola Del Carmen. Persona_1
pagina 1 di 7 In particolare, il ricorrente allega la condizione di matrimonio con la signora Per_1
e il fatto che non sia necessario avere in pregresso visto di ingresso o comunque una condizione di regolarità sul territorio italiano. Inoltre, la difesa evidenziava l'integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente. Conseguentemente, la difesa chiedeva in primo luogo il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, in subordine il rilascio del permesso per protezione speciale. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso stante l'irregolarità del CP_1 ricorrente in Italia, a prescindere dal vincolo matrimoniale. All'udienza del 25.9.2025 deputata alle precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta – rispetto alla quale la difesa chiedeva di essere autorizzata a depositare giurisprudenza – depositate le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione. La prima domanda va rigettata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, non si autorizza il deposito di quanto richiesto dalla difesa. Pur essendo mera giurisprudenza, conoscibile anche diversamente dal giudice e dalle parti, la produzione è tardiva, la cui tardività, peraltro, in quanto fatta in sede di precisazione delle conclusioni, non consente alla controparte costituita di prendere posizione sulla stessa. Venendo al merito, il quadro normativo di riferimento, come recentemente ricostruito da una pronuncia della S.C. nr. 11033 del 2024, è costituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30/2007, emanato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, il quale recita: "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ... 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio. L'art. 2 del D.Lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per "cittadino dell'Unione", qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per "familiare", il coniuge ovvero "il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante". Deve rilevarsi che il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cosi recita: "Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere pagina 2 di 7 esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. La direttiva 2004/38/CE è stata emanata per favorire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e -in via derivata- dei loro familiari sul presupposto che la libertà di circolazione, nucleo essenziale della cittadinanza europea, esige “affinché possa essere esercitata in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”. Quanto al campo di applicazione della direttiva, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e le disposizioni della direttiva 2004/38 non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini dalle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza dell'Unione sono diritti derivati dall'esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell'Unione (...) La direttiva 2004/38 prevede quindi un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale direttiva, soltanto quando quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza”. (Corte di Giustizia UE, causa C-456/12). La direttiva 2004/38/CE, come già detto, è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 30/2007. Tale testo normativo si applica "а qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo" (art. 3 d.lgs. 30/2007). Deve rilevarsi, a tal proposito, che il legislatore intende così includere sia i familiari che viaggiano insieme al cittadino UE fin dall'inizio ("accompagnino"), sia quelli che arrivano in un secondo momento per raggiungerlo ("raggiungano"). Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla questione del visto di ingresso, risulta qui precedente e dirimente la questione se il ricorrente possa ritenersi “un familiare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo". Se infatti è pacifica la qualità di coniuge del ricorrente al contrario non risulta che il medesimo abbia sin dall'inizio accompagnato o, successivamente, raggiunto la moglie spagnola residente in Italia. È pacifico infatti che il ricorrente sia in Italia dal 2016, anno in cui è entrato irregolarmente nel territorio italiano e che si vedeva rigettata la domanda di protezione internazionale presentata alla Commissione Territoriale nel 2017, rigetto confermato in sede di impugnazione dal Tribunale nel 2019. È altresì pacifico che veniva rintracciato nel maggio 2021 ed essendo ancora irregolare era destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine del Questore di allontanarsi dall'Italia. In data 12.3.2022 sposava la cittadina spagnola e solo in Persona_2 data 30.10.2023 presentava la domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadine dell'UE ex art. d.lgs. 30/2007 di cui oggi si discute. Ebbene, dagli elementi sopra riassunti, si ritiene che il ricorrente, in Italia dal 2016 e sposatosi solo nel 2022, a distanza, dunque, di molti anni, non possa considerarsi un familiare che abbia sin dall'inizio accompagnato in Italia la moglie spagnola o che l'abbia raggiunta successivamente.
pagina 3 di 7 Pertanto, si ritiene che non sussista il requisito previsto dalla norma in esame (art. 3 d.lgs. 30/2007) e che la domanda vada rigettata. Merita invece accoglimento la domanda di rilascio di permesso di protezione speciale. Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
pagina 4 di 7 o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_3
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono pagina 5 di 7 indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021).
pagina 6 di 7 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa ha depositato diversa documentazione sia come allegati al ricorso che con successiva memoria comprovando come il ricorrente svolga attività lavorativa negli anni 2021, 2022, 2023 e che il 6.2.2024 sia stato assunto con contratto a tempo determinato come aiuto cuoco fino al 5.2.2025. Il ricorrente ha anche effettuato un corso di lingua italiana. (cfr. doc. allegati). Ed invero, il tempo di permanenza in Italia unitamente al fatto che il medesimo ha creato un nucleo familiare in Italia sposandosi con una cittadina spagnola con cui ha creato una comunione di affetti e di vita (circostanze non contestate) e ha svolto con continuità diverse attività lavorative come da documenti allegati al ricorso induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per il permesso richiesto. Nella comparazione tra la vita condotta in Italia e quella che tornerebbe a condurre nel paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta la domanda principale;
-accoglie la domanda subordinata e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L. 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 5895/24 vertente tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carla Lucia Landri
parte ricorrente e
Torino con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
parte resistente costituita avente ad oggetto: ricorso avverso il rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 25.9.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10 d.lgs. 30/2007 a seguito del matrimonio avvenuto con la cittadina spagnola Del Carmen. Persona_1
pagina 1 di 7 In particolare, il ricorrente allega la condizione di matrimonio con la signora Per_1
e il fatto che non sia necessario avere in pregresso visto di ingresso o comunque una condizione di regolarità sul territorio italiano. Inoltre, la difesa evidenziava l'integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente. Conseguentemente, la difesa chiedeva in primo luogo il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007, in subordine il rilascio del permesso per protezione speciale. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso stante l'irregolarità del CP_1 ricorrente in Italia, a prescindere dal vincolo matrimoniale. All'udienza del 25.9.2025 deputata alle precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta – rispetto alla quale la difesa chiedeva di essere autorizzata a depositare giurisprudenza – depositate le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione. La prima domanda va rigettata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, non si autorizza il deposito di quanto richiesto dalla difesa. Pur essendo mera giurisprudenza, conoscibile anche diversamente dal giudice e dalle parti, la produzione è tardiva, la cui tardività, peraltro, in quanto fatta in sede di precisazione delle conclusioni, non consente alla controparte costituita di prendere posizione sulla stessa. Venendo al merito, il quadro normativo di riferimento, come recentemente ricostruito da una pronuncia della S.C. nr. 11033 del 2024, è costituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30/2007, emanato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, il quale recita: "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ... 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio. L'art. 2 del D.Lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per "cittadino dell'Unione", qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per "familiare", il coniuge ovvero "il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante". Deve rilevarsi che il considerando 5 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cosi recita: "Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere pagina 2 di 7 esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. La direttiva 2004/38/CE è stata emanata per favorire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e -in via derivata- dei loro familiari sul presupposto che la libertà di circolazione, nucleo essenziale della cittadinanza europea, esige “affinché possa essere esercitata in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza”. Quanto al campo di applicazione della direttiva, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e le disposizioni della direttiva 2004/38 non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi. Infatti, gli eventuali diritti conferiti a tali cittadini dalle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza dell'Unione sono diritti derivati dall'esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell'Unione (...) La direttiva 2004/38 prevede quindi un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale direttiva, soltanto quando quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza”. (Corte di Giustizia UE, causa C-456/12). La direttiva 2004/38/CE, come già detto, è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 30/2007. Tale testo normativo si applica "а qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo" (art. 3 d.lgs. 30/2007). Deve rilevarsi, a tal proposito, che il legislatore intende così includere sia i familiari che viaggiano insieme al cittadino UE fin dall'inizio ("accompagnino"), sia quelli che arrivano in un secondo momento per raggiungerlo ("raggiungano"). Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla questione del visto di ingresso, risulta qui precedente e dirimente la questione se il ricorrente possa ritenersi “un familiare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo". Se infatti è pacifica la qualità di coniuge del ricorrente al contrario non risulta che il medesimo abbia sin dall'inizio accompagnato o, successivamente, raggiunto la moglie spagnola residente in Italia. È pacifico infatti che il ricorrente sia in Italia dal 2016, anno in cui è entrato irregolarmente nel territorio italiano e che si vedeva rigettata la domanda di protezione internazionale presentata alla Commissione Territoriale nel 2017, rigetto confermato in sede di impugnazione dal Tribunale nel 2019. È altresì pacifico che veniva rintracciato nel maggio 2021 ed essendo ancora irregolare era destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine del Questore di allontanarsi dall'Italia. In data 12.3.2022 sposava la cittadina spagnola e solo in Persona_2 data 30.10.2023 presentava la domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadine dell'UE ex art. d.lgs. 30/2007 di cui oggi si discute. Ebbene, dagli elementi sopra riassunti, si ritiene che il ricorrente, in Italia dal 2016 e sposatosi solo nel 2022, a distanza, dunque, di molti anni, non possa considerarsi un familiare che abbia sin dall'inizio accompagnato in Italia la moglie spagnola o che l'abbia raggiunta successivamente.
pagina 3 di 7 Pertanto, si ritiene che non sussista il requisito previsto dalla norma in esame (art. 3 d.lgs. 30/2007) e che la domanda vada rigettata. Merita invece accoglimento la domanda di rilascio di permesso di protezione speciale. Venendo al merito, va premesso, in via preliminare, che nel 2018 è entrato in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale. La fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dal D.L. n. 130/2020, stabiliva: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Successivamente, la legge di conversione 173/2020 nell'apportare delle modifiche ha previsto in relazione al comma 1.1 dell'art. 19 citato, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». In sostanza, per un verso, il dl n. 130/2020 , aveva ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 precedentemente abrogato (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali
pagina 4 di 7 o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Successivamente, in sede di conversione, la legge 173/2020 aveva nuovamente eliminato l'inciso “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” ma aveva lasciato il riferimento al fatto che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” riferendosi cosi, pur senza fare espresso richiamo all'art. 8 Cedu, manifestatamente ad esso ed indicando compiutamente i criteri per il suo accertamento. Per altro verso, il dl n. 130/2020 ha reintrodotto il doppio canale attraverso cui chiedere il riconoscimento della protezione speciale secondo gli ampi presupposti delineati nei sopra citati commi 1 e 1.1: nell'ambito della procedura di protezione internazionale oppure, alternativamente, con domanda presentata direttamente al questore, con onere di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della commissione territoriale (art. 19, comma 1.2, TU 286/98). Con la riforma del 2023, legislatore è intervenuto in due fasi. In primo luogo, con l'art. 7 dl n. 20, entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha «soppresso» il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 TU n. 286/98, sopra citati (laddove stabilivano che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Nella seconda fase, in sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1-bis, lett. a, TU 286/98, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008. Ciò premesso venendo al merito, si ritiene che, nonostante l'intervenuta modifica dell'art. 19 co.
1.1 del D.lgs. 286/98 dal D.L. 20/2023 (che ha soppresso come già detto il terzo e quarto periodo) al momento in cui il ricorrente ha presentato la domanda in esame, occorra continuare a dare preminente rilevanza alla tutela della vita privata, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8, par. 1 della CEDU. Secondo l'orientamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo infatti, i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (ex multis, pronuncia del 2 agosto 2001, c. Svizzera). Per_3
La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono pagina 5 di 7 indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Si ritiene dunque che, in relazione alla citata abrogazione dal D.L. 30/2023, la situazione del ricorrente e la conseguente sua condizione di inespellibilità trova il fondamento normativo nel rispetto del suo diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, dall'art. 7 Carta UE, oltre che dall'art. 2 Cost;
le norme della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nel significato loro attribuito dalla Corte Europea, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato, come disposto dall'art. 117 Cost. ed impongono la compatibilità con la Convenzione;
occorre quindi evidenziare che Contr l'art. 19, comma 1.1. anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023, tuttora richiama, quale limite all'espulsione dello straniero, anche se non esplicitato espressamente, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali (così Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.05.2023). Coerente con quanto sopra è la giurisprudenza formatasi anteriormente all'addendum operato dal d.l. con l'introduzione del comma 1.1 dell'art. 19 cit.. Ed invero, nella sentenza n. 24413 del 2021, sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento” (così Corte di cassazione, con ordinanza n. 3336 del 3.2.2022). Secondo le Sezioni Unite, dunque, l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilmente radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 d.lgs 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, tenuto conto della “comparazione attenuata” tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse nel suo paese di origine. Comparando infatti le situazioni dei due Paesi, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei 7 diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021).
pagina 6 di 7 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la difesa ha depositato diversa documentazione sia come allegati al ricorso che con successiva memoria comprovando come il ricorrente svolga attività lavorativa negli anni 2021, 2022, 2023 e che il 6.2.2024 sia stato assunto con contratto a tempo determinato come aiuto cuoco fino al 5.2.2025. Il ricorrente ha anche effettuato un corso di lingua italiana. (cfr. doc. allegati). Ed invero, il tempo di permanenza in Italia unitamente al fatto che il medesimo ha creato un nucleo familiare in Italia sposandosi con una cittadina spagnola con cui ha creato una comunione di affetti e di vita (circostanze non contestate) e ha svolto con continuità diverse attività lavorative come da documenti allegati al ricorso induce a ritenere la sussistenza dei presupposti per il permesso richiesto. Nella comparazione tra la vita condotta in Italia e quella che tornerebbe a condurre nel paese di origine emerge una evidente sproporzione tra i due contesti di vita da essere lesivo del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame. La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-rigetta la domanda principale;
-accoglie la domanda subordinata e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs 286/98, così come modificato dal D.L. 130/20 convertito in legge 173/23 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
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