Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2019, n. 27315
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Sentenza 19 giugno 2019

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In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" (Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insussistenza delle condizioni formali dettate dall'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2019, n. 27315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27315
    Data del deposito : 19 giugno 2019

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