Sentenza 19 giugno 2019
Massime • 1
In tema di fascicolo informatizzato inserito nel sistema "TIAP" (Trattamento informatico degli atti processuali), nel caso di insussistenza delle condizioni formali dettate dall'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. o di inosservanza delle indicazioni dei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, le parti devono fare affidamento e fondare le proprie richieste sul fascicolo processuale cartaceo e sugli atti ivi contenuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2019, n. 27315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27315 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2019 |
Testo completo
27315-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLO ZAZA Presidente Sent. n. sez. 951/2019 UP 07/03/2019- MARIA TERESA BELMONTE MICHELE ROMANO R.G.N. 21041/2018 ELISABETTA MARIA MOROSINI MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED RA nato a [...] il [...] PR LV nato a [...] il [...] LA EP nato a [...] il [...] AT CO nato a [...] il [...] RA EP nato a [...] il [...] PR TO nato a [...] il [...] UM TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito i Sostituto Procuratore Generale SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo: l'inammissibilita' per AB, ER e BO;
il rigetto per DA, AT e OF NI;
l'annullamento senza rinvio per morte del reo OF AL. Udito l'avv. D'Agostino, per AT, che si riporta ai motivi, e udito altresì l'avv. Bonsignore, per OF NI, che chiede l'accoglimento del ricorso euß RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, datato 16.11.2017, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 11.11.2016, all'esito di rito abbreviato: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AT EP in relazione al - reato di cui al capo B, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., per mancanza di querela, e, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza emessa nei confronti dello stesso AT dalla Corte d'Appello di Palermo in data 23.1.2008, irrevocabile il 28.10.2008, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 13 di reclusione ed euro 666,66 di multa;
-ha ridotto la pena inflitta a OF NI ad anni sette, mesi dieci, giorni venti di reclusione;
-ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando AB EN, ER EP, BO NI, DA CO e OF AL al pagamento delle ulteriori spese processuali. Si è dichiarata, altresì, inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Palermo. Nelle more della trattazione dei ricorsi dinanzi a questa Corte di legittimità, è stata trasmessa in atti nota anagrafica dell'ufficiale dello Stato civile del comune di Tolmezzo da cui risulta che OF AL è morto il 18.9.2018 nel suddetto comune. La sentenza di primo grado, sostanzialmente confermata nelle sue parti essenziali dai giudici d'appello, fatta salva la parziale riforma di cui si è già detto, aveva ritenuto responsabili gli imputati AB EN, AT EP, ER EP, BO NI, DA CO, OF NI e OF AL per i reati loro ascritti. In particolare, all'esito dei due giudizi di merito, OF AL, OF NI e AT EP risultano essere stati condannati per il reato di associazione mafiosa, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., in continuazione, il solo OF NI, con quello di estorsione aggravata dalle modalità e finalità mafiose (capo D, stante, invece, la riqualificazione ed il proscioglimento in appello per AT in relazione al capo B, oggetto di condanna in primo grado e ritenuto, in quella sede, in continuazione con il capo A). Si contesta ai predetti di aver fatto parte, in concorso con numerose altre persone, dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", organizzandone le relative attività illecite;
di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere i delitti tipici configuranti i reati fine, secondo l'indicazione normativa (delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale ed il patrimonio), diretti ad acquisire la 2 MUB gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri, per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione. In particolare, OF AL avrebbe avuto il ruolo di partecipe della famiglia cd. di Santa RI di Gesù, con ruolo di coordinamento delle attività illecite (in particolare estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali nella zona della Guadagna), occupandosi, altresì, del sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, della cassa comune del clan e dei rapporti con altri esponenti mafiosi. OF NI - figlio di AL e AT EP avrebbero svolto, invece, ruoli esecutivi di attività criminali nella medesima famiglia mafiosa;
il primo, a capo di un gruppo dedito ad attività criminali per conto del clan;
il secondo, in posizione subalterna a AL OF, si sarebbe adoperato per commettere una serie di reati-fine quali estorsioni, il controllo delle attività economiche, la pratica cd. del "ribordo" (furto con conseguente estorsione alla medesima persona offesa per farle riottenere il bene). AT EP è stato condannato, altresì, anche per il reato a lui ascritto al capo C) di tentata rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., della somma di euro 17.490 ai danni del titolare dell'agenzia di posta privata "La Nuova Posta-26", in concorso con ER EP, BO NI e AB EN, condannati anch'essi per tale reato, nell'unica contestazione a loro carico nel presente processo. DA CO, infine, stato riconosciuto colpevole del reato contestato al capo D in concorso con OF NI (e con altri soggetti, uno dei quali - NA GA - separatamente giudicato, altri non identificati), in relazione all'estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, cui si è già fatto cenno, commessa ai danni di OV NI, costretto a consegnare loro una somma di danaro pari ad euro 1500. 2. Avverso il provvedimento citato propongono ricorso per cassazione gli imputati, compreso OF AL, della cui morte, intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, tuttavia, si è già dato atto ed il cui ricorso verteva su quattro motivi per una buona parte analoghi a quelli proposti dal figlio OF NI, sia quanto ai lamentati vizi processuali, che quanto ai difetti di motivazione in punto di accertamento della responsabilità per la partecipazione e direzione dell'organizzazione mafiosa nota come cosca di S.RI di Gesù, desunta da indizi non sintomatici del reato ma che hanno diverse e lecite spiegazioni, contraddittoriamente ammesse anche dalla stessa Corte d'Appello di Palermo. Tali motivi, peraltro, costituiscono la pedissequa riproposizione di quelli d'appello. 3 eus Ricorso di OF NI (Avvocati Raffaele Bonsignore e Angelo Formuso).
1. L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A e D della contestazione e, pertanto, condannato alla pena di anni sette, mesi dieci e giorni venti di reclusione, all'esito del giudizio d'appello. I difensori propongono quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 416, comma 2, 430 e 438 e ss. cod. proc. pen., nonché all'art. 111 Cost., per aver la sentenza impugnata ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità della informativa dei ROS dei Carabinieri del 9.11.2015 (denominata "Falco"), sollevata con atto di appello. La difesa aveva chiesto al giudice d'appello la revoca dell'ordinanza del GUP di Palermo del 6.10.2016 con la quale era stata rigettata l'eccezione difensiva di inutilizzabilità della suddetta informativa di polizia giudiziaria, trattandosi di atto non risultante dagli indici TIAP (l'applicativo informatico ministeriale per il Trattamento Informatico degli Atti Processuali) tra quelli messi a disposizione delle difese al momento della richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero. Il GUP ha svolto un accertamento al riguardo, per verificare la presenza effettiva dell'atto di polizia giudiziaria al momento della richiesta di giudizio immediato e tuttavia, constatatane la mancanza nell'indice TIAP, ha fondato il proprio convincimento sulla sua regolare presenza nel fascicolo basandosi su un indice cartaceo depositato all'udienza del 23.9.2016 dal pubblico ministero. La difesa lamenta che in ogni caso, invece, l'esercizio dei diritti difensivi dell'imputato è stato leso, soprattutto quanto alla scelta in merito all'accesso al rito abbreviato, poiché la discovery era stata indirizzata solo dall'indice TIAP nel quale la predetta informativa non era menzionata ed aveva riguardato solo gli atti consultabili nella versione informatica del fascicolo processuale, nei quali ovviamente detta informativa non era ricompresa. Anche la motivazione del GUP riferita al fatto che nella richiesta di giudizio immediato del p.m. vi fosse espressa menzione, tra le fonti di prova, dell'esito dell'attività di indagine del ROS di Palermo era illogica, non potendo tale riferimento generico essere indicativo proprio dell'informativa "Falco"; neppure potrebbe dirsi che vi sia stata sostanziale non utilizzazione dei contenuti di detta informativa da parte del GUP ai fini della decisione, poiché alcuni dati sono stati proprio da essa attinti. Anche la Corte d'Appello ha illogicamente motivato sul punto, rispondendo ai motivi d'appello e rigettandoli sul presupposto che alla difesa è stato concesso un termine al fine di consultare il fascicolo cartaceo del p.m. e che, all'esito, alcuna richiesta di rivedere l'istanza di trattazione del processo con rito abbreviato è stata proposta;
invero, obietta il ricorso, il termine concesso per la consultazione degli atti era finalizzato alla richiesta di eventuali prove contrarie e non al fine indicato, poiché, come 4 euß è noto, la scelta del rito abbreviato rappresenta una opzione irretrattabile, tranne che nel caso previsto dall'art. 441-bis cod. proc. pen., non configurabile nella fattispecie.
1.2. Il secondo motivo di ricorso adduce violazione di legge nonchè vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 3, 533, comma 1 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La sentenza d'appello ha confermato quella di primo grado in violazione del principio che impone l'affermazione di responsabilità solo “al di là ogni ragionevole dubbio”. In particolare, si contestano i risultati delle intercettazioni poste alla base della dichiarazione di colpevolezza del ricorrente - figlio del capo clan, AL OF -al quale viene ascritto, quale condotta rilevante ai fini della dimostrazione della sua partecipazione mafiosa, di essersi adoperato per "dirimere una controversia tra imprese", finalità che non necessariamente sottende intraneità mafiosa, potendosi riferire a vicende estranee all'organizzazione criminale. Analoga contestazione di insufficienza probatoria si deduce nei riguardi delle intercettazioni dalle quali il GUP e la Corte d'Appello avrebbero desunto il ruolo del ricorrente indicato dall'imputazione, e cioè l'essere a capo di un gruppo di soggetti al servizio delle attività criminali del clan capeggiato da AL OF. La motivazione del provvedimento impugnato, infine, sarebbe solo apparentemente improntata al rispetto dei criteri interpretativi e ricostruttivi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite "Mannino" per la configurabilità del reato di partecipazione mafiosa, ma poi, in concreto, non li avrebbe messi in pratica nell'esame dei dati probatori in suo possesso.
1.3. Il terzo motivo argomenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 629 cod. pen., 192, 530, comma 2, 546 cod. proc. pen. La motivazione del GUP sulla responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione contestato al capo D) dell'imputazione è stata fondata sulla pedissequa ripetizione degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, senza una propria autonoma valutazione riferita, peraltro, a materiale probatorio favorevole al ricorrente messo in evidenza dalla difesa. I giudici d'appello si sono appiattiti su tali argomentazioni richiamando gli elementi probatori già indicati dal giudice di primo grado (servizi di osservazione delle forze dell'ordine; esiti delle intercettazioni ambientali;
dichiarazioni della persona offesa;
arresto in flagranza del complice NA GA, già giudicato in altro processo quale autore materiale) e ritenendoli idonei a confermare la dichiarazione di responsabilità del ricorrente. La motivazione ricostruisce erroneamente, invece, i risultati probatori ed è frutto di travisamento delle prove per omissione. 5 еиз Inoltre, non si sono analizzate compiutamente le eccezioni difensive proposte nell'atto di appello ed il richiamo alle ragioni logico-argomentative della sentenza di primo grado è operato senza vaglio critico autonomo. Si individuano, quindi, nel ricorso le lacune motivazionali predette, riferite: alla contestazione difensiva del contenuto della intercettazione del 24.10.2014, ore 17:58, per l'incertezza riscontrata sulla identità degli interlocutori, nonché in relazione al contenuto, afflitto esso stesso da incertezze e contraddizioni;
- al collegamento insufficiente tra il ricorrente, DA CO e NA GA, come soggetti legati da frequentazioni criminali comuni, limitato ad un unico procedimento penale che vede questi ultimi due in epoca risalente coinvolti in reati di violazione della legge sugli stupefacenti;
- alla valutazione critica delle dichiarazioni dei testi SQ e OV. Infine, non stata fornita dal provvedimento impugnato idonea risposta all'eccezione difensiva sulla insufficienza della prova del contributo causale fornito dal ricorrente quale concorrente morale nel reato estorsivo, emergendo solo condotte passive dell'imputato.
1.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosi, nonché illogicità e carenza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate ed al trattamento sanzionatorio. Il riconoscimento dell'aggravante sarebbe stato desunto dalle dichiarazioni della persona offesa, ma con giudizio indimostrato e con argomenti autoreferenziali, fondandosi su automatismi e non su dati probatori certi. Ricorso DA CO (Avv. Angelo Formuso).
2. L'imputato, come detto, è stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo D) della contestazione e, pertanto, condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1886 di multa, all'esito del giudizio d'appello. Il difensore propone tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 416, comma 2, 430 e 438 e ss. cod. proc. pen., nonché all'art. 111 Cost., per aver la sentenza impugnata ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità della informativa dei ROS dei Carabinieri del 9.11.2015 (denominata "Falco"), sollevata con atto di appello. Il motivo ripropone in tutto gli argomenti già illustrati per l'analoga eccezione formulata dal medesimo difensore nel ricorso proposto nell'interesse di OF NI, pertanto, si richiama l'esposizione del par.
1.1. di detto ricorso.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 111 Cost.; 110, 629 cod. pen.; 192, 530, comma 2, 6 из 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dei criteri di valutazione della prova liberatoria ed al travisamento della prova in relazione al capo D). Come anche si è sottolineato per la posizione del coimputato OF NI, la motivazione del GUP sulla responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione contestato al capo D) dell'imputazione è stata fondata sulla pedissequa ripetizione degli elementi posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare, senza una propria autonoma valutazione, né analisi del materiale probatorio favorevole al ricorrente messo in evidenza dalla difesa. La Corte d'Appello si è adeguata a tale motivazione senza alcuna valutazione delle norme sul concorso di persona nel reato ed omettendo di considerare le prove acquisite a favore dell'imputato DA, richiamando gli elementi probatori già indicati dal giudice di primo grado (servizi di osservazione delle forze dell'ordine; esiti delle intercettazioni ambientali;
dichiarazioni della persona offesa;
arresto in flagranza del complice NA GA, già giudicato in altro processo quale autore materiale) e ritenendoli erroneamente idonei a confermare la responsabilità del ricorrente. Invece, non sussiste prova certa del mandato delittuoso conferito dal ricorrente al NA, autore materiale dell'estorsione, e si sottolineano alcune incongruenze dei risultati probatori, nonché la mancata risposta alle eccezioni difensive proposte con i motivi d'appello. La doglianza - come per il ricorso OF NI - è svolta in ordine alle lacune motivazionali che si assumono riferite alla valutazione del contenuto della intercettazione del 24.10.2014, ore 17:58 (per l'incertezza riscontrata sulla identità degli interlocutori ed in relazione al contenuto, afflitto da incertezze e contraddizioni), nonché al collegamento, ritenuto insufficientemente provato, tra il ricorrente e NA GA, come soggetti legati da frequentazioni criminali comuni: esso sarebbe limitato ad un unico procedimento penale che li vede in epoca risalente coinvolti in reati di violazione della legge sugli stupefacenti e, pertanto, è del tutto inidoneo a fornire elementi a conforto della loro frequentazione criminale (si sottolinea, altresì, in chiave difensiva, che in possesso di NA sono stati trovati al momento dell'arresto 7 numeri di telefono e che nessuno di essi fosse quello del ricorrente;
medesima osservazione era stata svolta anche nel ricorso nell'interesse di OF NI). Nella sentenza d'appello, infine, non vi sarebbe stato alcun vaglio critico delle dichiarazioni dei testi SQ e OV, né sarebbe adeguatamente descritto il contributo causale posto in essere per la realizzazione del reato, quanto meno in forma morale, emergendo solo condotte passive dell'imputato.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è del tutto analogo al corrispondente (quarto) motivo del ricorso proposto dal medesimo avvocato nell'interesse di OF NI e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza 7 AUB dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosi, nonché illogicità e carenza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate ed al trattamento sanzionatorio. Il riconoscimento dell'aggravante sarebbe stato desunto dalle dichiarazioni della persona offesa, ma con giudizio indimostrato e con argomenti autoreferenziali, fondandosi su automatismi e non su dati probatori certi. Ricorso OF AL (Avv. AL Petronio).
3. Il ricorrente era stato condannato, all'esito della conferma della sentenza in appello, alla pena di anni otto di reclusione per il reato di associazione mafiosa contestato al capo A); successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuto certificato di morte del predetto. Il ricorso propone quattro motivi.
3.1. Il primo motivo argomenta illegittimità dell'ordinanza del 6.10.2016 del GUP del Tribunale di Palermo e inutilizzabilità dell'informativa dei ROS dei Carabinieri datata 9.11.2011 (denominata "Falco") per violazione di legge in relazione agli artt. 191, 438, comma 1, 442, comma 1-bis, 416, comma 2, e 419, comma 3, cod. proc. pen. Si eccepisce, così come negli altri due precedenti ricorsi, la inutilizzabilità di detta informativa nel rito abbreviato, poiché mai messa a disposizione dei difensori in quanto non inserita nell'indice TIAP relativo agli atti depositati, e l'inidoneità del deposito all'udienza del 23.9.2016 dell'indice cartaceo da parte del p.m. a superare l'eccezione ed a dare atto della presenza dell'informativa nel fascicolo del procedimento, come invece ritenuto dal GUP nell'ordinanza impugnata;
si sottolinea, peraltro, che detto indice cartaceo non attesta la data di redazione ma solo quella del deposito in udienza dinanzi al GUP. Il vulnus ai diritti difensivi è evidente: l'imputato ha scelto di richiedere il rito abbreviato senza conoscere un atto rilevante come la suddetta informativa ed ha fatto una scelta irretrattabile, quale è quella del rito abbreviato, sulla base di tale errata e incompleta conoscenza. La motivazione utilizzata dal giudice d'appello per confermare l'ordinanza del GUP al riguardo è incongrua là dove argomenta l'assenza di lesioni del diritto di difesa sulla base della concessione del termine per consultare gli atti del fascicolo cartaceo da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, nonché della assenza di qualsiasi questione relativa alla eventuale ritrattazione della scelta del rito. Si ripercorrono le stesse argomentazioni già poste a fondamento del ricorso di OF NI, riguardo alla illogicità della motivazione d'appello, riportando i brani dell'informativa ampiamente utilizzati sia in primo che in secondo grado dai giudici, chiedendo la declaratoria di nullità delle sentenze di merito. 8 WB Inoltre, si chiede l'inutilizzabilità in via subordinata dei brani di intercettazioni riportate in sentenza e riprese dall'informativa, poiché non risultano allegati né i decreti autorizzativi di tali operazioni di intercettazione né le versioni integrali delle loro trascrizioni.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed all'art. 192 cod. proc. pen. per contraddittorietà delle prove;
nonché omessa ed illogica motivazione. Le intercettazioni in atti sono l'unica fonte di prova delle indagini veicolate in elementi di prova dalle sentenze in ragione della scelta del rito;
le motivazioni dei giudici di merito si limitano a compilare il quadro indiziario emerso nella fase delle indagini preliminari. La tecnica redazionale per relationem utilizzata dal primo giudice è insufficiente dal punto di vista dell'obbligo di motivazione poiché meramente ripetitiva della ordinanza cautelare. Nelle parti di motivazione autonoma le ragioni utilizzate sono illogiche ed apodittiche, poiché desumono dalla cripticità delle conversazioni gli elementi per sostenere che il loro contenuto verta su attività illecite. La sentenza d'appello reitera l'illogicità argomentativa di quella di primo grado, rispondendo alle doglianze difensive con una motivazione del tutto non condivisibile, poiché, pur ammettendo che le singole conversazioni intercettate siano inidonee a comprendere le attività ipotizzate illecite delle quali si parla, tuttavia afferma che esse, nell'insieme e rapportate al contesto ambientale, fondano un quadro gravemente indiziario di sussistenza del reato associativo. La motivazione d'appello è altresì illogica là dove ritiene elementi indiziari gli incontri del ricorrente con soggetti pregiudicati, mentre invece in atti vi sono solo incontri con parenti (il figlio ed il genero) che sono incensurati, nonché là dove apoditticamente afferma che il ricorrente avesse un ruolo attivo ed operativo di leadership senza collegarlo ad atti del processo e senza specificare quali attività criminali si programmassero. Si contestano, poi, specifici brani motivazionali della sentenza d'appello che si caratterizzano per l'apoditticità, non spiegando perché si ritengano le conversazioni intercettate relative a singole vicende ad oggetto illecito (numerose estorsioni non meglio individuate, raccolte di fondi per i detenuti in carcere), piuttosto che a questioni a carattere meramente familiare ovvero amicale. L'intera motivazione sembra costruita secondo un inaccettabile canone di colpevolezza per "tipologia d'autore", sicchè qualsiasi vicenda viene ricondotta ad una matrice illecita o diventa manifestazione di partecipazione mafiosa;
anche la gestione della attività delittuosa cd. del "ribordo" (forse più conosciuta come "cavallo di ritorno" n.d.r.), e cioè un furto di autoveicolo, cui segua un'estorsione con consegna di denaro, mediante la quale il derubato rientra in possesso del mezzo, è sempre ferma al livello di mera 9 лиз ipotesi, non essendo stato individuato mai alcun riferimento a vicende concrete effettivamente verificatesi. Egualmente si contesta la lettura che compie la Corte d'Appello delle intercettazioni in carcere tra i fratelli Di OM (pag. 15 sentenza d'appello), dalla quale emergerebbe un ruolo defilato del ricorrente rispetto a personaggi mafiosi di spicco suoi parenti, nonché di altri brani della motivazione d'appello del tutto insignificanti ed invece utilizzati in chiave accusatoria, ovvero aventi ad oggetto vicende chiaramente lecite, che vengono lette in ogni caso come sintomatiche della partecipazione mafiosa (il riferimento in particolare è alla controversia tra i soci di alcune palestre: pag. 35 del ricorso e successive). Infine, anche la parte di motivazione del provvedimento impugnato dedicata ad alcuni episodi che la stessa Corte di merito ritiene sintomatici del reato, anche se non illeciti, si presenta illogica, là dove li eleva al primario rango indiziario di indici di indiscussa autorità mafiosa, pur dando atto, in altra parte dell'argomentare, del loro significato non univocamente criminale e tutto sommato secondario (il riferimento nel ricorso è agli episodi valorizzati nella sentenza d'appello e riferiti all'organizzazione della processione nel quartiere di riferimento della cosca ed alla relativa raccolta del danaro;
alla scelta della "scaletta" delle canzoni dei cantanti;
alla sosta della statua della Madonna, durante la processione, davanti all'abitazione della moglie malata del ricorrente). In sintesi, si ritiene il complessivo quadro indiziario posto a fondamento della sentenza impugnata del tutto insufficiente a fondare la affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a carico del ricorrente, anche alla luce della scarsa chiarezza dei contenuti delle intercettazioni che costituiscono la prova essenziale del processo. Si citano la giurisprudenza e gli orientamenti interpretativi sia in materia di valutazione delle intercettazioni, sia in tema di prova della partecipazione al reato di associazione mafiosa.
3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla dosimetria della pena in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alle circostanze di durata della condotta partecipativa attribuita al ricorrente.
3.4. Il quarto motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione di legge in relazione alla istanza di revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies del d.l. n. 356 del 1992 della somma di euro 5.036 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente al momento del suo arresto in casa. Ricorso AT EP (Avv. Vincenzo Giambruno).
4. L'imputato, all'esito del giudizio d'appello, è stato dichiarato responsabile in relazione ai reati a lui ascritti ai soli capi A) e C) della rubrica e, applicata la continuazione tra il delitto di cui al capo A ed il reato associativo di cui alla sentenza passata in giudicato 10 лиз emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 23.1.2008, nonché aggiunta la pena per il reato di cui al capo C9, non in continuazione, è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 666,66 di multa. Il difensore propone ricorso deducendo dieci motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo argomenta nullità della sentenza per indeterminatezza della contestazione di cui al capo A) nei confronti del ricorrente. La contestazione è stata formulata riproducendo, nella prima parte, la disposizione normativa;
nella seconda parte, facendo generico richiamo ai reati fine realizzati, senza alcuna precisazione delle condotte effettivamente poste in essere. La risposta fornita dalla Corte d'appello alla eccezione analoga esposta nell'impugnazione di merito è insufficiente: da un lato, infatti, essa si richiama alla chiarezza della stessa esposizione letterale del capo d'imputazione; dall'altro adduce che nessuna nullità deriverebbe dalla generica formulazione della imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio.
4.2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione. La Corte d'Appello erroneamente riteneva corretta la motivazione del GUP formulata con il richiamo all'ordinanza cautelare del GIP, riportata con la tecnica del copia-incolla, senza l'aggiunta di una reale autonoma valutazione dei risultati logico-ricostruttivi di tale provvedimento, dimenticando, altresì, anche che, nelle poche pagine nelle quali non si operava un integrale rinvio all'ordinanza cautelare, il GUP motivava solo con mere clausole di stile, con motivazione apodittica, dunque, ed autoreferenziale. I giudici d'appello ritenevano sufficienti le valutazioni autonome svolte dal GUP in relazione a ciascun imputato ed ai diversi capi d'imputazione, anche sulla base della constatazione che questi si fosse discostato in alcuni casi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice cautelare, nonché citando la giurisprudenza che consente la motivazione per relationem. Tuttavia, nel caso di specie, secondo la difesa del ricorrente, non vi sarebbe motivazione per relationem ma omessa motivazione tout court.
4.3. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonchè motivazione graficamente assente e in parte illogica e contraddittoria. Gli indizi della partecipazione mafiosa del AT non sarebbero gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente è stato detenuto per un lungo periodo di tempo, oggetto della contestazione del reato associativo, e precisamente dal 9.12.2004 al 13.6.2009, sicchè la sua partecipazione andava contestualizzata e rinsaldata da elementi che non possono essere presuntivamente tratti dalla pregressa partecipazione;
invece, i collaboratori di giustizia, come ammette la stessa sentenza di primo grado a pag. 117, non riferivano nulla della partecipazione del AT. 11 luz La prova è ricavata, nelle sentenze di primo e secondo grado, da asserite plurime conversazioni intercettate, servizi di osservazione e dall'intervento diretto in attività criminali tipiche del sodalizio mafioso;
tuttavia, la sentenza d'appello ha prosciolto l'imputato dal reato fine di cui al capo B, mentre ha decontestualizzato dall'ambito mafioso la rapina di cui al capo C) per la quale vi è stata condanna del ricorrente unitamente al capo A: tali esiti decisori e i contenuti motivazionali sarebbero, pertanto, tra loro contraddittori. Altro elemento che denota vizio motivazionale è l'argomento incerto utilizzato per valorizzare le frequentazioni del AT, osservate dagli inquirenti, con gli esponenti del clan facente capo a AL OF e con lo stesso capocosca: per i giudici d'appello questi elementi rappresentano, al tempo stesso, veri e propri dati di prova, ovvero riscontri ad ulteriori, diversi elementi di colpevolezza. In ogni caso, essi, secondo la difesa non posseggono i caratteri necessari della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza degli indizi), né tanto meno si comprende a quali ulteriori elementi probatori si riferirebbero se fossero ritenuti solo dati di riscontro. Infine, il contenuto degli incontri tra OF AL, i componenti del clan ed il ricorrente è solo desunto dai provvedimenti di merito, poiché in relazione ad essi l'attività investigativa svolta è stata limitata alle videoriprese, ma non si è effettuata attività di intercettazione delle conversazioni;
in ogni caso, mancherebbe graficamente la motivazione, non essendo stati riportati i dialoghi che si sarebbero svolti tra il ricorrente ed i suoi interlocutori durante gli incontri. Emblematica della carenza di motivazione appare alla difesa la vicenda descritta come relativa ad una controversia insorta tra due palestre della zona, in relazione alla quale AT si sarebbe adoperato: ebbene, dalle ambientali in atti, esaminate in motivazione, non emerge la prova certa che vi sia riferimento a fatti di carattere mafioso, né da esse si può ricavare prova del contributo associativo apportato dal ricorrente. Neppure decisiva può essere ritenuta la pur valorizzata intercettazione tra OF AL e OF NI, nella quale i due discutevano di un incendio ad una pasticceria del quale poteva essere a conoscenza il ricorrente (chiamato nella conversazione Pino l'Americano): il contenuto non prova che il ricorrente conoscesse gli autori del reato, ma solo che fosse a conoscenza del fatto in sé. Infine, né la motivazione dei giudici d'appello riferita al capo B) della contestazione, né quella riferita al capo C), risultano decisive, utili né tantomeno determinanti per attribuire al ricorrente il ruolo di associato nel clan mafioso di cui si discute, mancando da tale ricostruzione i caratteri richiesti necessariamente dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della partecipazione mafiosa. La valutazione frammentaria degli indizi operata dalla Corte d'Appello ha condotto ad una affermazione di responsabilità per il reato associativo che doveva essere invece 12 лив esclusa ad una lettura unitaria della prova indiziaria, coerente con i canoni interpretativi dettati dalla Corte di cassazione.
4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce illogicità ed omessa motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 125, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al contributo causale in relazione al capo C). Il AT è stato riconosciuto organizzatore e "mente" della tentata rapina contestata al capo C), ma gli elementi a suo carico non consentono di superare la soglia della connivenza non punibile, poiché risulta provato unicamente che egli si limitò ad assistere alla esecuzione del delitto ed a commentare con suo nipote le fasi preparatorie ed esecutive: le deduzioni della Corte d'Appello sulla prova risultante dalle intercettazioni sono dubbie e inidonee a sostenere l'affermazione di colpevolezza. Il ricorrente non ha partecipato ad alcuna azione esecutiva né ha fornito alcun contributo al proposito criminoso altrui: egli al più era a conoscenza del reato da commettersi dovendo concorrervi suo nipote, ma la sua condotta è stata meramente passiva. La motivazione impugnata non supera la soglia dell'incertezza riguardo alla prova della sua colpevolezza, non spiegando sufficientemente il contributo causale al reato apportato dal ricorrente.
4.5. Il quinto motivo di ricorso argomenta nullità della sentenza per inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra il fatto di cui al capo C) e il reato associativo. La Corte d'Appello ha utilizzato l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di rapina ascritto al ricorrente al capo C) per sostenere la sua affiliazione al clan OF e tuttavia, contraddittoriamente, ha escluso la continuazione tra detto reato e quello associativo contestatogli al capo A), perché tale rapina ha costituito un reato fine non programmabile sin dall'inizio ma legato a circostanze occasionali di accadimento, non immaginabili nel momento iniziale di ideazione dell'associazione mafiosa di riferimento. Invero, la Corte d'appello, per giungere a tale conclusione, ha valorizzato erroneamente il dato che la rapina fosse stata commessa fuori dal territorio gestito dal clan OF sicchè non poteva essere frutto della ideazione criminale associativa di - quel gruppo mafioso di appartenenza dimenticando che proprio lo spessore criminale del ricorrente, dalla Corte stessa affermato, poteva legittimamente far sì che egli svolgesse un ruolo di garante a tutela degli esecutori materiali della rapina nei confronti del clan, e ciò proprio in esecuzione del ruolo di associato primariamente ideato ed assunto.
4.6. Il sesto motivo deduce nullità della sentenza in relazione alla incertezza assoluta sulla effettiva e concreta contestazione della aggravante del reato di rapina, di cui all'art. 628 n. 1 cod. pen. 13 eus Né dalla imputazione né dalla sentenza impugnata si comprende se la aggravante configurata sia stata ritenuta in ragione della violenza o minaccia commessa con armi;
da persona travisata ovvero da più persone riunite.
4.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della aggravante di cui al capo C). Qualunque sia stata la contestazione di aggravante pensata dall'imputazione iniziale, della sua sussistenza non è stata fornita adeguata motivazione nel provvedimento impugnato, rispetto a ciascuno degli elementi necessari per la loro configurabilità.
4.8. L'ottavo motivo di ricorso argomenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo C). Il difensore lamenta che non sia stata data risposta nella sentenza allo specifico motivo d'appello riferito alla eccessiva dosimetria della pena inflitta al ricorrente ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena inflitta si attesta sulla media edittale sicchè la sola spiegazione riferita alla gravità delle condotte non è sufficiente a configurare una idonea motivazione alle ragioni d'appello proposte dall'imputato.
4.9. Un ulteriore motivo di ricorso (il nono) è dedicato alla errata determinazione del reato più grave da porre a base del calcolo per la continuazione effettuato tra il reato associativo oggetto della sentenza passata in giudicato e il reato associativo per cui è in corso l'odierno processo: sarebbe stato erroneamente considerato più grave quest'ultimo, laddove, invece, il più grave delitto associativo sarebbe quello contestato nella sentenza già oggetto di definitiva condanna, in ragione del ben più ampio lasso temporale di contestazione della partecipazione mafiosa (fino al 2004) rispetto al tempo di partecipazione desumibile per la contestazione più recente (che a giudizio della difesa riguarderebbe solo gli anni 2012 2013). Inoltre, nel presente processo, non sono state ritenute le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., a differenza che nel processo già definitivamente chiuso.
4.10. L'ultimo motivo deduce illegalità della pena sotto due profili. Il primo profilo, invero non ben chiarito nel ricorso, afferma che l'aumento per la continuazione con la sentenza passata in giudicato a carico del ricorrente sarebbe stato realizzato utilizzando erroneamente come parametro base la pena già inflitta in primo grado per i reati di cui ai capi A e B avvinti dalla continuazione (pare erroneo infatti il riferimento del ricorso alla estorsione, della quale AT non è mai stato imputato, laddove invece egli è stato prosciolto dal capo B della contestazione), dimenticando l'esclusione del reato di cui al capo B in sede di appello. Il secondo profilo attiene al fatto che la pena sarebbe stata determinata erroneamente applicando la diminuzione per il rito prima dell'aumento per la continuazione. 14 лив Ricorso BO NI (Avv. Debora Speciale).
5. Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al capo C) dell'imputazione alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa. Il difensore deduce un unico motivo con cui lamenta difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione utilizzata per il diniego nei confronti del ricorrente è identica a quella degli altri coimputati, dimenticando il suo ruolo secondario. Ricorso AB EN e ER EP (Avv. Melchiorre Piscitello).
6. I ricorrenti sono stati condannati in relazione al reato di cui al capo C), ciascuno alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa. Il difensore deduce un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 628 cod. pen., invocando una diversa ricostruzione degli elementi istruttori, stante la evidente insufficienza delle valutazioni del provvedimento impugnato. Deve sottolinearsi che il ricorso risulta depositato il giorno 8.5.2017 e che, dalle annotazioni della cancelleria in calce alla sentenza impugnata, la stessa viene indicata come irrevocabile il 2.4.2018 nei confronti di AB EN e ER EP, per mancata proposizione del ricorso;
corrispondentemente, con successiva annotazione in calce, si dà atto che il ricorso è stato depositato nell'interesse dei suddetti imputati in data 8.5.2018 ed esso viene indicato come "fuori termine". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Anzitutto deve essere dichiarata l'estinzione del reato in relazione alla posizione di OF AL per morte dell'imputato, accertata in atti grazie alla trasmissione del certificato di morte proveniente dall'ufficiale dello stato civile di Tolmezzo che attesta il decesso del predetto in data 18.9.2018 nel citato comune. L'estinzione del reato di associazione mafiosa per morte del reo determina una decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti. D'altra parte il ricorso, sia quanto ai lamentati vizi processuali, che quanto ai difetti di motivazione in punto di accertamento della responsabilità per la partecipazione e direzione dell'organizzazione mafiosa nota come cosca di S.RI di Gesù, si presentava in fatto e aspecifico, costruito sulla pedissequa riproposizione dei motivi d'appello. 15 лив 2. I rimanenti ricorsi sono tutti infondati ovvero inammissibili per diverse e plurime ragioni, per questo se ne impone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, secondo una trattazione specifica, distinta per ricorrente.
3. Ricorso di OF NI (avvocati Bonsignore e Formuso) e di DA CO (avv. Formuso). L'imputato OF è stato condannato per i reati di associazione mafiosa (capo A), in particolare per aver guidato un gruppo di affiliati alla consorteria mafiosa dediti alla commissione di reati fine per conto del sodalizio criminale facente riferimento a OF AL (del quale egli è il figlio), nonché di estorsione aggravata dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, commesso ai danni di OV NI (capo D) e propone quattro motivi di ricorso. L'imputato DA è stato condannato per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo D, in concorso con OF NI e propone tre motivi di ricorso del tutto analoghi, altresì nella forma espositiva, al primo, terzo e quarto motivo dell'atto di impugnazione proposto (anche) dal medesimo difensore per conto del citato OF, di cui è complice in posizione identica nel delitto di estorsione. E' possibile, pertanto, trattare congiuntamente i due ricorsi.
3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OF NI ed il primo motivo del ricorso di DA, di contenuto identico, sono infondati. Si è dedotta l'inutilizzabilità di una informativa di polizia giudiziaria (individuata come quella dei ROS dei Carabinieri del 9.11.2015, denominata "Falco", successiva all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare) per il mancato suo inserimento nell'indice TIAP (l'applicativo informatico ministeriale per il Trattamento Informatico degli Atti Processuali) e, di conseguenza, per la circostanza che in tal modo essa non sarebbe stata messa a disposizione delle difese al momento della richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico ministero, impedendo, altresì, una scelta compiuta e consapevole in relazione al rito abbreviato richiesto, avvenuta sulla base di una discovery parziale, indirizzata da un indice TIAP incompleto e fondata su un accesso agli atti disponibili informaticamente altrettanto parziale. Si è dedotta, inoltre, la insufficienza della verifica operata dal GUP sulla disponibilità della stessa informativa al fascicolo cartaceo, attestata da un indice depositato all'udienza del 23.9.2016 dal pubblico ministero, e l'inidoneità, a sanare il vulnus difensivo complessivo, della decisione del GUP di concedere un termine alla difesa per consultare l'informativa non inserita al TIAP ed eventualmente formulare una richiesta di prove a discarico. E' bene premettere che, nell'ambito del procedimento penale, il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo processuale che cura la progressiva formazione dei 16 шо contenuti delle varie fasi processuali, procedendosi man mano alla sua integrazione con atti, documenti e supporti multimediali. L'applicativo, dunque, nasce come strumento per seguire (e registrare) informaticamente il flusso del processo e dovrebbe, in sostanza, costituire la copia informatizzata del fascicolo processuale cartaceo. Le modalità con le quali procedere alla regolamentazione dell'accesso e della formazione del fascicolo TIAP possono essere precisate dagli uffici giudiziari, attraverso solitamente la stipula di appositi protocolli sia con le organizzazioni forensi e sia tra gli uffici giudiziari interessati al flusso. La visualizzazione degli atti, con modalità regolamentate di accesso, è consentita agli indagati/imputati e ai loro difensori. Anche le modalità di visualizzazione e di indicizzazione possono essere oggetto del contenuto del protocollo, così come le condizioni di attestazione alle quali l'ufficio fa conseguire la corrispondenza formale tra il fascicolo cartaceo e quello informatizzato al TIAP. Nel caso di specie, dalla motivazione della Corte d'Appello (che ha trattato per prima proprio detta eccezione di ordine processuale), si evincono alcuni dati di fatto accertati: -il fascicolo processuale era stato trasmesso in via cartacea all'ufficio GIP/GUP il 12.2.2016 e recava l'indice in cui veniva espressamente inserito il faldone n. 6 contenente l'informativa di polizia giudiziaria in contestazione;
- è stato inserito in atti e valutato dai giudici di merito il Protocollo sottoscritto dalla Camera Penale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, insieme agli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Palermo, dal quale risulta una chiara indicazione circa il fatto che la corrispondenza tra il fascicolo informatizzato al TIAP e quello "fisico e cartaceo" può essere presunta solo mediante una espressa attestazione di conformità apposta sul frontespizio del fascicolo cartaceo dal cancellerie assegnato a tale incarico, il quale firma la specifica dizione "TIAP" con cui sola si attesta la corrispondenza;
-una tale attestazione non risulta essere stata apposta sul fascicolo processuale di interesse, che, verosimilmente, proprio per questo era stato fisicamente trasmesso al GUP in data 12.2.2016 (altrimenti, secondo il Protocollo, avrebbe potuto/dovuto rimanere depositato in Procura). Alla luce di tali dati, il GUP e la Corte d'Appello, quindi, hanno correttamente valutato il contenuto del fascicolo cartaceo come l'unico regolarmente formato ed altrettanto avrebbero dovuto fare anche le difese, sulla base dell'ordinaria diligenza, avvedendosi della mancanza di detta attestazione, nè potendo, di conseguenza, invocare l'insorgere di alcuna convinzione in buona fede o, di più, la violazione di alcuna norma protocollare di significato diverso da quanto è stato accertato. Dunque, certamente appare corretta l'indicazione dei giudici d'appello secondo i quali alcuna irregolarità od omissione nella formazione del fascicolo cartaceo e nella sua trasmissione al GUP si è verificata, essendo attestata la esatta composizione di esso 17 шв attraverso gli indici (sempre cartacei) dei quali non si contesta la veridicità, i quali comprovano che anche l'informativa "dimenticata" dal TIAP vi fosse contenuta. L'affidamento posto dalla difesa sulla esatta composizione del fascicolo informatizzato presente al TIAP, e sulla sua corrispondenza con quello cartaceo già trasmesso in data 12.2.2016, si è fondata, pertanto, su di una erronea valutazione: e ciò emerge chiaramente dalla motivazione d'appello, in tale parte non contestata dal motivo di ricorso, che, dunque, sotto tale aspetto, si presenta ai limiti della aspecificità. Sul punto, occorre chiarire, peraltro, che la Corte di cassazione, nella sentenza Sez. 3, n. 53986 del 25/6/2018, Caputo, Rv. 274427, ha già precisato - in una fattispecie dove la contestazione difensiva è opposta a quella oggi proposta al Collegio e riguarda la inutilizzabilità degli atti contenuti al TIAP che gli atti processuali contenuti nel sistema - ministeriale TIAP, se comunicati ai sensi dell'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., e visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d'intesa stipulati tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo processuale e s'intendono conosciuti dalle parti. Ad integrazione di tale affermazione, questo Collegio intende tuttavia precisare la seguente affermazione di principio: in tema di valenza del fascicolo informatizzato contenuto nel sistema TIAP, qualora le condizioni formali relative alle comunicazioni ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. ovvero alla esatta osservanza delle indicazioni contenute nei Protocolli d'Intesa tra gli uffici giudiziari e gli ordini degli avvocati interessati non ricorrano come nel caso di specie, in cui manca la prevista - attestazione formale di corrispondenza tra il contenuto del fascicolo procedimentale cartaceo e quello del fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP, indispensabile ad attestare la conformità del secondo al primo - le parti non possono che far fede sul fascicolo processuale cartaceo e di quello devono tenere conto per le loro richieste. In ogni caso, non si rinviene nell'attuale sistema processuale una espressa previsione relativa alla perfetta sostituibilità formale tra fascicolo informatizzato presente al TIAP e fascicolo cartaceo, formato in osservanza alle regole del codice di procedura penale (principalmente, art. 416, comma 2, cod. proc. pen.; art. 130 disp. att. cod. proc. pen. e fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 disp. att. cod. proc. pen. per le misure cautelari), sicchè è a quest'ultimo che deve farsi riferimento per il contenuto degli atti posti alla base del processo. Quanto all'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa che sarebbe stata determinata dalla non esatta conoscenza degli atti sulla base dei quali si è optato per il rito abbreviato ed alla irretrattabilità di tale scelta, è sufficiente ricordare che l'imputato, il quale presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e, pertanto, non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso 18 лив al GUP, per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiaratamente concernenti le imputazioni contestate, né, una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, può lamentare il mancato esercizio del relativo potere (Sez. 2, n. 25659 del 15/5/2009, Marincola, Rv. 244163). Nessuna nullità, infine, è prevista in un sistema, come noto, caratterizzato dalla tassatività per il caso in cui vi sia stata la mancata trasmissione del fascicolo del pubblico ministero alla Corte d'Appello (nel caso in esame, peraltro, i giudici di secondo grado ne hanno disposto l'acquisizione prima della decisione, con ordinanza del 15.9.2017).
3.2. Il secondo motivo del ricorso "OF NI" (esposto dettagliatamente nel ritenuto in fatto, cui ci si riporta) attiene a valutazioni di merito, per ciò solo sottratte al sindacato del giudice di legittimità che vede l'orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate. Invero, costituisce giurisprudenza consolidata quella che afferma l'insindacabilità da parte di questa Corte di profili ricostruttivi della prova e della versione dei fatti articolata dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Nel caso di specie, là dove si argomentano violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", pur adducendosi formalmente un difetto della struttura ricostruttiva in fatto e processuale della sentenza, si propongono, piuttosto, diversi approdi delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimità, in ultima analisi, non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensì di valutarne l'esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. In ogni caso, a prescindere dalla inammissibilità dei motivi per le ragioni suddette, la contestazione della verifica indiziaria della intraneità mafiosa attuata dalla Corte d'Appello appare anche manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata - attraverso argomentazioni logiche ineccepibili che si saldano a quelle condotte dal giudice di primo grado, componendo lo schema motivazionale rafforzato della doppia pronuncia conforme ben ricostruisce gli elementi gravemente indiziari della - partecipazione di OF NI alla associazione mafiosa di riferimento. 19 лив Tra gli argomenti più forti utilizzati, e che val la pena richiamare, rispondendo così definitivamente alle ragioni del motivo di ricorso, vi sono (come emerge dalle intercettazioni inequivoche, riportate in ampi stralci dalle sentenze di merito): le evidenti manifestazioni di partecipazione all'esercizio del potere mafioso nel contesto socio-territoriale di riferimento, attraverso il proporsi, per conto del padre, quale garante della soluzione "bonaria" di controversie private tra commercianti della zona (in almeno due occasioni specificamente ricostruite dalla Corte di merito); il concorso e la supervisione nelle attività estorsive "di ritorno" dalla commissione di furti, attuate sul territorio di proprio dominio mafioso, finalizzate a lucrare il denaro richiesto per la restituzione dei veicoli oggetto di furto (la cd. pratica del ribordo); la partecipazione del ricorrente all'incontro tenutosi il 22.9.2012 al quartiere Zen di Palermo tra molti esponenti di spicco delle diverse famiglie mafiose componenti la "cupola" siciliana, cui egli partecipa insieme al coimputato DA CO, quale rappresentante della famiglia di Santa RI di Gesù; suo pieno coinvolgimento e l'accertamento di responsabilità per l'esecuzione dei reati fine, evincibile dal concorso per l'estorsione aggravata ai danni di OV NI (capo D) e la costruzione di un proprio "gruppo operativo" o "banda", fatto di alcuni uomini di sua fiducia che presenta con orgoglio al padre - il boss AL OF. Dunque, vi è piena rispondenza tra le verifiche concrete svolte dalla sentenza impugnata, il suo argomentare ed i principi giurisprudenziali oramai consolidati, a partire soprattutto dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, secondo quali, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (conf. Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839; Sez. 1, n. 39543 del 24/6/2013, Fontana, Rv. 257447 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta partecipativa a carico del figlio del capo di una cosca della 20 MUB 'ndrangheta che aveva assunto il ruolo di gestore di un'impresa familiare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, ritenuta uno strumento fondamentale per l'attuazione del programma criminoso dell'organizzazione). Il principio è stato costantemente ribadito negli anni, anche con la specificazione di come non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, Caccamo, Rv. 266064; cfr. altresì, per una recente e peculiare fattispecie: Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180). Non vi è dubbio che, nel caso di specie, le numerose vicende esemplificative della partecipazione mafiosa del ricorrente abbiano quei caratteri di concretezza, organica stabilità nella compenetrazione mafiosa e continuità nella disponibilità verso il sodalizio per il perseguimento dei suoi fini criminosi che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiede per la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolar modo significativo appare, al di là della chiara partecipazione ai delitti scopo (ed all'estorsione caratterizzata dall'aggravante mafiosa ascritta all'imputato al capo B), il ruolo "rappresentativo" del potere del padre, AL OF, capo-clan di S. RI di Gesù e, successivamente, come risulta dalla sentenza impugnata, anche del successore di questi, RE EP, che ha assunto, mediante designazione del primo, la guida del sodalizio dalla metà dell'anno 2014 (vedi, sul punto, pag. 28 della sentenza impugnata). Tale ruolo emerge dalla partecipazione del ricorrente al "summit" mafioso del 22.9.2012 allo Zen di Palermo per conto della sua famiglia criminale, nonché dal continuo, capillare controllo delle vicende anche di ordinaria vita sociale ed economica della realtà territoriale di riferimento, ergendosi gli esponenti di spicco del sodalizio ed il ricorrente, per quel che qui interessa - a garanti di una sorta di ordine - sociale mafioso capace di prevenire e risolvere i conflitti di interessi tra commercianti della zona, pacificandoli mediante la forza persuasiva che alla cosca deriva dal suo potere criminale di intimidazione. In questo quadro, si rammenta solo che la Corte d'Appello fa riferimento, per l'affermazione di responsabilità del ricorrente quale partecipe dell'associazione mafiosa contestatagli, anche al fatto che dalla già citata informativa del novembre 2015 dei ROS dei Carabinieri emergono non soltanto ulteriori elementi gravemente indiziari della partecipazione mafiosa del ricorrente (e di DA CO, cui nel presente processo non è contestato il reato), ma anche un coacervo probatorio che acclara il concorso nell'omicidio NO da parte di OF NI, quale reato fine associativo, sebbene non oggetto del presente procedimento. 21 MB 3.3. Il terzo motivo del ricorso OF ed il secondo motivo del ricorso DA egualmente si rivelano manifestamente infondati, oltre che inammissibili perché formulati in fatto e, dunque, insindacabili in sede di legittimità come esposto al 3.2.. Le ragioni difensive riferite alla insussistenza della prova per il reato di estorsione aggravata a carico dei ricorrenti sono rivolte solo ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, scollegata dalle risultanze probatorie, senza tenere conto delle motivazioni della sentenza impugnata, peccando così anche di aspecificità e genericità estrinseca. La Corte d'Appello prende in esame le dichiarazioni della persona offesa OV NI (che dopo l'arresto in flagranza dei due esecutori materiali, al momento della consegna della somma provento di estorsione, ha raccontato le intimidazioni subite ed ha fornito particolari individualizzanti degli autori); quelle del nipote SQ EN, teste "chiave" che ha fatto da tramite tra gli imputati e un altro complice NA - GA per il pagamento del profitto dell'estorsione e la determinazione finale della somma, nonché le intercettazioni disposte nei confronti della vittima del reato. Rilevanti poi il servizio di osservazione il giorno 18.4.2014, in cui NA si è presentato al negozio di OV, e le intercettazioni che confortano lo stato d'intimidazione della vittima, nonché le intercettazioni di OF NI con il padre AL, nel corso delle quali il primo discorre ed aggiorna il capoclan sulla situazione di controllo del territorio riguardo al racket delle estorsioni, sulla apertura di nuove attività commerciali, sulla divisione tra zone di influenza per famiglie mafiose (cfr., nel provvedimento impugnato, sia la parte motivazionale dedicata al ricorrente, sia anche quella che prende in esame la posizione di AL OF); egli, inoltre, conversa con altri partecipi al sodalizio delle questioni di controllo estorsivo del territorio, evidenziando la propria caratura criminale proprio in questo ambito. La contestazione dei ricorrenti quanto alla loro certa individuazione come autori del reato è del tutto infondata e non tiene conto anzitutto del riconoscimento fotografico effettuato da SQ EN di entrambi gli imputati nonché delle indicazioni individualizzanti (anche nominative) effettuate dalla persona offesa e dal fratello nelle sommarie informazioni rese dopo l'arresto di NA. L'arresto in flagranza del complice, autore materiale del reato, NA GA, costituisce, infatti, la chiusura del cerchio della vicenda estorsiva, seguita passo per passo nelle indagini e puntualmente riferita in sentenza.
3.4. Il quarto motivo del ricorso OF ed il terzo motivo del ricorso DA sono manifestamente infondati. L'aggravante dell'uso del metodo mafioso e del perseguimento della finalità mafiosa è ben descritta nella specifica quota motivazionale dedicata al reato in esame (pagg. 73 e ss, in particolare pag. 80 - del provvedimento impugnato). 22 WB Ed infatti, si evidenzia, da un lato, la circostanza dell'evidente finalità di perseguire l'interesse della cosca di appartenenza nella condotta estorsiva contestata al ricorrente, il quale si rivolge al nipote del OV NI SQ EN proprio - rappresentando che la provenienza della richiesta di "pizzo" era da collegarsi a "gente di là sopra", inequivocamente facendo riferimento al clan mafioso dominante in zona di S. RI di Gesù; dall'altro, la manifestazione fenomenica della richiesta estorsiva, secondo le consuete e note forme di prevaricazione mafiosa che costituiscono la metodologia criminale tipica prevista dall'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991: intimidazioni preventive e richieste di "aiuto ai carcerati", in particolare. Sul punto, il Collegio ribadisce che, in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati", non rilevando neppure che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive (cosa invece accaduta sia pure allusivamente nel caso di specie), in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 2, n. 7558 del 6/2/2014, Miranda, Rv. 258545; Sez. 6, n. 31385 del 4/7/2011, Carrubba, Rv. 250554; Sez. 5, n. 3101 del 6/10/2010, dep. 2011, Citro, Rv. 249080). Quanto alla porzione di motivo dedicata al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento prevalente ed alla complessiva dosimetria della pena, non può che rilevarsi la assoluta genericità della deduzione, solo enunciata e nient'affatto sviluppata, sicchè essa deve ritenersi senza dubbio inammissibile, tanto più che già la Corte d'Appello aveva valutato la genericità del motivo analogamente proposto nell'impugnazione di merito.
3.5. Entrambi i ricorsi, pertanto, per quanto sinora esposto, devono essere rigettati.
4. Ricorso AT EP (avv. Giambruno). Il ricorrente è stato condannato per i reati di associazione mafiosa e di tentata rapina aggravata in concorso con i coimputati ER, BO e AB (capi A e C). Ha proposto dieci motivi di ricorso già precedentemente esposti in dettaglio.
4.1. Il primo motivo argomenta nullità della sentenza per indeterminatezza della contestazione di cui al capo A) nei confronti del ricorrente, poiché essa è stata formulata riproducendo, nella prima parte, la disposizione normativa e, nella seconda parte, facendo generico richiamo ai reati fine realizzati, senza alcuna precisazione delle condotte effettivamente poste in essere. Il motivo è inammissibile. 23 Лив E' esatta l'osservazione della Corte d'Appello circa il fatto che, a differenza delle espresse previsioni per il caso di decreto di citazione a giudizio o di decreto che dispone il giudizio, alcuna nullità si verifica per l'indeterminatezza dell'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio rivolta al giudice dell'udienza preliminare. Del resto, le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239, hanno stabilito che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, è da ritenersi addirittura abnorme e come tale ricorribile per cassazione (da ultimo, anche Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, Bianchini, Rv. 250494, nonché Sez. 4, n. 51521 del 18/7/2013, Genuin, Rv. 257874, in motivazione). In ogni caso, ed il principio appare risolutivo rispetto al superamento della deduzione difensiva, una volta instaurato il giudizio abbreviato (condizionato o incondizionato), senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/9/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252854; Sez. 6, n. 13133 del 23/2/2011, Alfiero, Rv. 249897; Sez. 6, n. 32363 del 20/5/2009, F., Rv. 245191). Difatti, la richiesta di giudizio abbreviato, determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi, dalla quale consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza (Sez. 5, n. 33870 del 7/4/2017, Crescenzo, Rv. 270475, che tuttavia pone una condizione, non meglio approfondita pervero poiché irrilevante nel caso di specie, sulla possibile eccezione nel caso in cui si dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione abbiano impedito all'imputato di esercitare la sua difesa). Il Collegio ribadisce il principio consolidato suddetto, che è coerente con la libera scelta dell'imputato di optare per il rito premiale abbreviato, in relazione al quale egli accetta anche la formulazione della contestazione che gli è mossa. -Sia chiaro, infine, che la mera lettura della contestazione come pure osservato dalla Corte d'Appello - conduce a ritenere che la eccezione difensiva sia anche, in ogni caso, manifestamente infondata, poiché l'imputazione reca chiaramente la sintetica specificazione della condotta di partecipazione mafiosa ascritta al AT, con la nota precipua della sua diretta subordinazione a OF AL e della "zona" di competenza, oltre che dei principali aspetti del suo mandato criminale.
4.2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza di primo grado per omessa autonoma motivazione. Sulla relativa eccezione correttamente i giudici d'appello hanno 24 мив ritenuto sufficienti le valutazioni autonome svolte dal GUP in relazione a ciascun imputato ed ai diversi capi d'imputazione, anche sulla base della constatazione che questi si fosse discostato in alcuni casi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice cautelare, nonché citando la giurisprudenza che consente la motivazione per relationem (vedi Sez. U, n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403). La sentenza impugnata, inoltre, descrive con adeguata chiarezza le ragioni motive che inducono alla conferma del provvedimento di primo grado e che, pertanto, lo integrano ulteriormente.
4.3. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonchè motivazione graficamente assente e in parte illogica e contraddittoria. Gli indizi della partecipazione mafiosa del AT non sarebbero gravi, precisi e concordanti, anche in ragione del suo lungo periodo di detenzione (dal 9.12.2004 al 13.6.2009). Il motivo è inammissibile, in parte perché nuovo rispetto alla omessa motivazione, essendo stato impugnato in appello soltanto il profilo della mancanza della gravità indiziaria, e, nel complesso, perché svolto in fatto e, al tempo stesso, manifestamente infondato. Sulla insindacabilità del vizio di motivazione che sfoci in richiesta di rivalutazioni di merito in presenza di non manifeste illogicità già si è ampiamente detto, con richiami giurisprudenziali ai quali ci si riporta. La proposizione di un motivo "nuovo", sotto un rilevante aspetto, quello della omessa motivazione, egualmente trova ostacolo di inammissibilità nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029). In ogni caso, il ricorso deduce carenze motivazionali inesistenti e denuncia punti critici in realtà non confrontandosi con la sentenza impugnata, da cui emerge un'ampia ricostruzione del percorso criminale di AT, già condannato per associazione mafiosa in relazione alla cosca oggetto del processo, cui era affidato il compito di raccogliere il "pizzo", avvicinando le imprese edili, e di imporre i videopoker negli esercizi commerciali della zona, agendo nell'interesse del sodalizio di riferimento. Anche dopo la detenzione, e dunque per il periodo successivo, oggetto di contestazione, il ricorrente viene collocato come associato mafioso dai giudici d'appello in ragione di plurime emergenze processuali, tra queste: conversazioni intercettate e servizi di osservazione con esponenti del clan e con lo stesso AL OF, che hanno rivelato il continuo, mai sopito, suo attivismo mafioso in alcuni significativi episodi dettagliatamente 25 leB ricostruiti in maniera logicamente ineccepibile dalla Corte d'Appello e, per questo, insindacabile (cfr. pag. 34 e 35, dove si ricostruiscono alcune vicende in cui AT si è posto come diretto artefice e garante di una sorta di "pacificazione sociale mafiosa", prevenendo conflitti privatistici tra commercianti della zona;
pagg. 38 e ss. per la pratica estorsiva del cd. ribordo;
pagg. 41-53, dedicate all'analisi degli elementi di fatto a carico del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata, i quali tuttavia vengono riqualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sebbene connotato dall'aggravante mafiosa, e, in assenza di querela, dichiarati improcedibili). -4.4. Anche il quarto motivo di ricorso che deduce illogicità ed omessa motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 125, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ma questa volta in relazione al contributo causale per la condotta contestata al capo C) - è inammissibile perché rivolto a chiedere una diversa ricostruzione delle prove risultanti dalle intercettazioni, tanto più che queste, invece, si rivelano ampiamente ripercorse dal giudice d'appello, il quale, sulla base di un argomentare logico e privo di iati motivazionali, ha chiarito come sussistano i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per la tentata rapina contestata (cfr. pagg. 53 3 ss. del provvedimento impugnato). Prive di alcun pregio, pertanto, sono in ogni caso le eccezioni sulla carenza motivazionale in relazione al concorso nel reato da parte del ricorrente, che emerge invece compiutamente descritto dall'analisi delle intercettazioni del 13.12.2012, puntualmente ripercorse dalla Corte d'Appello nei loro contenuti (cfr. pagg. 55 e ss.): AT si sente con il nipote D'LE NI, uno dei complici che poi viene arrestato in flagranza del reato dalla polizia intervenuta, e parla dell'obiettivo della rapina;
quindi lo stesso AT pianifica la spartizione del bottino secondo le consuete "regole" mafiose e riceve due familiari dell'esecutore materiale del reato (D'LE) subito dopo il suo arresto in flagranza.
4.5. Il quinto motivo di ricorso argomenta nullità della sentenza per inosservanza della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra il fatto di cui al capo C) e il reato associativo;
la motivazione d'appello sarebbe contraddittoria sul punto poiché gli stessi argomenti di prova della sussistenza del reato sono stati utilizzati, da un lato, per sostenere l'appartenenza mafiosa (capo A); dall'altro per escludere la continuazione tra le due contestazioni. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte di merito, per giungere a tale conclusione, ha valorizzato in maniera logica ed ampiamente argomentata il dato che la rapina fosse stata commessa fuori dal territorio gestito dal clan OF, a riprova del fatto che si trattava di un episodio non inserito nella programmazione criminosa della cosca mafiosa di appartenenza;
la soluzione alternativa proposta è apodittica ed il ruolo di "garante" per la tutela degli 26 AUB esecutori materiali riferibile a AT non sposta il fuoco della verifica: il reato non può essere considerato espressione della ideazione criminale della cosca di S. RI di Gesù che si muove in una rigida logica di spartizione mafiosa dei territori.
4.6. Il sesto ed il settimo motivo deducono nullità della sentenza in relazione alla incertezza assoluta sulla effettiva e concreta contestazione della aggravante del reato di rapina di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e contestano la configurabilità dell'aggravante attribuita al capo C. Entrambi i motivi sono inammissibili perché, da un lato, proposti per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità, sicchè violano il principio devolutivo;
dall'altro, manifestamente infondati e formulati in fatto. Quanto alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. è evidente sia che essa si riferisca alla circostanza che il reato sia stato commesso da più persone riunite, sia che la motivazione dei giudici di merito sia stata adeguatamente sviluppata sul punto, analizzando il concorso di ognuno ed il contributo di ciascuno alla condotta criminale. Del resto, anche per il reato di rapina, così come per quello di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. 6, n. 50064 del 16/9/2015, Barba, Rv. 265657; Sez. U, n. 21837 del 29/3/2012, Alberti, Rv. 232518), fatto del tutto pacifico nel caso di specie, in cui sono stati arrestati in flagranza i due autori materiali della rapina concertata dal gruppo di complici guidati dal AT.
4.8. L'ottavo motivo di ricorso argomenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo C). Il difensore lamenta che non sia stata data risposta nella sentenza allo specifico motivo d'appello riferito alla eccessiva dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una sanzione che in concreto si è attestata sulla media edittale. Il motivo è manifestamente infondato: la motivazione della Corte d'Appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena è adeguata agli standard di sufficienza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiamano, infatti, le plurime condanne a carico di tutti gli imputati, l'assenza di elementi di giudizio di segno positivo, la genericità delle ragioni di meritevolezza del beneficio proposte. Inoltre, deve rammentarsi che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena 27 ев equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 6, n. 36245 del 20/6/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, SQli, Rv. 258356); ciò perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni anche molto sintetiche (e non è il caso di specie in cui la motivazione è stata anche piuttosto articolata, da parte di entrambi i giudici del merito: cfr., a ribadire il suddetto principio, di recente, Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 che ha riaffermato, altresì, la necessità di una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).
4.9. Un ulteriore motivo di ricorso (il nono) è dedicato alla errata determinazione del reato più grave da porre a base del calcolo per la continuazione, effettuato tra il reato associativo oggetto della sentenza passata in giudicato e il reato associativo per cui è in corso l'odierno processo: sarebbe stato erroneamente considerato più grave quest'ultimo, laddove, invece, il più grave delitto associativo sarebbe quello contestato nella sentenza già oggetto di definitiva condanna, in ragione del ben più ampio lasso temporale di contestazione della partecipazione mafiosa (fino al 2004) rispetto al tempo di partecipazione desumibile per la contestazione più recente (che a giudizio della difesa riguarderebbe solo gli anni 2012 2013). Inoltre, nel presente processo, non sono state ritenute le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., a differenza che nel processo già definitivamente chiuso. La prospettazione difensiva è infondata: la valutazione sulla maggiore gravità del reato in giudizio rispetto a quello giudicato è congrua e configurata tenuto conto della superiore durata temporale del vincolo associativo (dal 2004 alla data della contestazione, ricavandolo dalla netta partecipazione delineatasi negli anni di indagine 2012-2013). Inoltre, quanto alla questione relativa alla insussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., nel caso sottoposto al Collegio, esse sono state mal contestate, ma non escluse nel merito. Anzi la Corte prende posizione sulla sussistenza delle armi, in motivazione, ritenendola senza dubbio accertata per la associazione mafiosa in esame, e ciò influisce sulla complessiva valutazione di gravità del fatto che i giudici di secondo grado, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità motivazionale, hanno valutato e comparato con il precedente reato associativo.
4.10. L'ultimo motivo deduce illegalità della pena sotto due profili. Il primo profilo, invero non ben chiarito nel ricorso, afferma che l'aumento per la continuazione con la sentenza passata in giudicato a carico del ricorrente sarebbe stato 28 лив realizzato utilizzando erroneamente come parametro base la pena già inflitta in primo grado per i reati di cui ai capi A e B avvinti dalla continuazione (ritenuto erroneo, come detto, il riferimento del ricorso alla estorsione) dimenticando l'esclusione del reato di cui al capo B in sede di appello. Il secondo profilo attiene al fatto che la pena sarebbe stata determinata erroneamente applicando la diminuzione per il rito prima dell'aumento per la continuazione. Ebbene, il primo profilo è infondato. La Corte d'Appello ha ben applicato l'aumento relativo al reato passato in giudicato rispetto alla pena base inflitta dal primo giudice per il reato di cui al capo A, più grave rispetto a quello inizialmente ritenuto in continuazione di cui al capo B, valutando detto aumento per giungere alla misura di anni 7 e mesi 4 di reclusione (dunque già escludendo l'aumento di otto mesi per il reato di cui al capo B che la stessa Corte d'Appello ha ritenuto non procedibile). Quanto all'erroneo calcolo della pena, il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti, anche utilizzando il criterio di calcolo invero corretto indicato dal ricorrente, in cui la diminuzione per il rito segue e non precede l'aumento per la continuazione (cfr. Sez. 1, n. 3101 del 29/5/1993, El Bakali, Rv. 195960; Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692; vedi anche, da ultimo, Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547), il risultato finale di determinazione della pena non muta, giungendo in ogni caso alla misura di anni dieci e mesi quattro di reclusione (cui è stata aggiunta la quota di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 666,66 di multa per effetto del cumulo materiale con il reato di tentata rapina aggravata).
4.11. Il ricorso, pertanto, nel suo complesso, deve essere rigettato.
5. Ricorso BO (avv. Speciale). Il ricorrente lamenta solo difetto di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Come già si è avuto modo di chiarire, la Corte d'Appello, ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. ha richiamato, infatti, le plurime condanne a carico di tutti gli imputati, l'assenza di elementi di giudizio di segno positivo, la genericità delle ragioni di meritevolezza del beneficio proposte. Le considerazioni svolte dal giudice di secondo grado rispondono alle indicazioni interpretative univoche fornite sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, si è condivisibilmente affermato, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche, che la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante 29 ещё rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 8052 del 6/4/1990, Spiteri, Rv. 184544). Ed ancora,costituisce principio consolidato configurare come giudizio di fatto quello che il giudice del merito esprime in relazione alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente insindacabilità della motivazione relativa in sede di legittimità, tranne che nel caso di sua contraddittorietà, purchè si richiamino anche sinteticamente gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione di dette attenuanti generiche (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 che ha considerato sufficiente, ai fini dell'esclusione, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 6, n. 34364 del 13/6/2010, Giovane, Rv. 248244; cfr. anche Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214570).
6. Ricorso AB e ER (avv. Piscitello). I ricorrenti, entrambi condannati per il reato di concorso nel reato di cui tentata rapina aggravata, hanno depositato il proprio atto di impugnazione il giorno 8.5.2017 e, pertanto, fuori termine, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, e comma 2, lett. c, prima parte, cod. proc. pen., alla luce del tempestivo deposito della sentenza impugnata, in data 26.1.2018, emessa ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. il 16.11.2017. Ed infatti, dalle annotazioni della cancelleria in calce alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo si legge che essa viene indicata come "irrevocabile" il 2.4.2018 nei confronti di AB EN e ER EP, per mancata proposizione del ricorso d parte loro;
corrispondentemente, con successiva annotazione in calce, si dà atto che il ricorso è stato depositato nell'interesse dei suddetti imputati in data 8.5.2018 ed esso viene indicato come "fuori termine". In ogni caso, il ricorso risulta genericamente proposto, formulato senza alcun riferimento specifico agli elementi di prova selezionati dalla sentenza impugnata a carico dei ricorrenti, e completamente rivolto ad ottenere una diversa valutazione di tale compendio probatorio da parte del Collegio, richiesta sottratta al sindacato di legittimità (come noto e già richiamato in precedenti passaggi, ai quali ci si riporta anche per i richiami giurisprudenziali). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
7. In relazione ai ricorrenti BO NI, ER EP e AB EN, le impugnazioni dei quali vanno dichiarate inammissibili, deve, altresì, disporsi, ai sensi 30 ев dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna non soltanto (come per gli altri ricorrenti soccombenti, i ricorsi dei quali devono essere rigettati) al pagamento delle spese processuali ma anche ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000) al versamento da parte di ciascuno, a - favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OF AL per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Rigetta i ricorsi di DA CO, AT EP e OF NI, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AB EN, ER EP e BO NI, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 marzo 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Carlo Zaza Mahlole ran cer CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 G!W 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ILFUNZION dott.ssa Ma On 31