Articolo 49 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
Articolo 48Articolo 50
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1 febbraio 1934
Art. 49.

I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell' articolo 116 del Codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di piu' componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commisione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questo sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934
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