Art. 49.
I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell' articolo 116 del Codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
Quando per la ricusazione di piu' componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commisione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questo sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.
I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell' articolo 116 del Codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
Quando per la ricusazione di piu' componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commisione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questo sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.