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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7590/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Settore Gest Tasse Automobilistiche 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031001692000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031001692000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 1.173,44.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva l'avvenuta notifica, in data 21.2.2022, dell'atto presupposto relativo all'anno di imposta 2019, e la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva e di non essere in grado di controdedurre in ordine all'eccepita prescrizione trattandosi di questione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il ricorrente, in ordine alla pretesa creditoria relativa all'anno 2019, ha eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti ed, a fronte della suddetta contestazione, la Regione Calabria ha prodotto l'avviso di ricevimento della notifica del 21.2.2022.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024. Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa relativa al periodo di imposta 2021.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7590/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Settore Gest Tasse Automobilistiche 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031001692000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031001692000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 1.173,44.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva l'avvenuta notifica, in data 21.2.2022, dell'atto presupposto relativo all'anno di imposta 2019, e la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva e di non essere in grado di controdedurre in ordine all'eccepita prescrizione trattandosi di questione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il ricorrente, in ordine alla pretesa creditoria relativa all'anno 2019, ha eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti ed, a fronte della suddetta contestazione, la Regione Calabria ha prodotto l'avviso di ricevimento della notifica del 21.2.2022.
In ordine all'anno di imposta 2021 la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024. Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa relativa al periodo di imposta 2021.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio