Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 754
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Regione Calabria ha prodotto l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto presupposto relativo all'anno 2019, datato 21.2.2022, rendendo la contestazione infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione in quanto ha accolto la pretesa della Regione Calabria per l'anno 2019.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che per l'annualità 2021, precedente all'entrata in vigore della L. 56/2023, persistesse l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha accolto il ricorso per l'anno 2021 annullando l'atto impugnato, ma non ha esplicitamente motivato sulla prescrizione, concentrandosi sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 754
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 754
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo