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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2025, n. 32667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32667 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14390/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro VOTO GIOVANNI, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, -intimati- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5597/2020 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere GI OL AC;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avvocato dello Stato GImario Rocchitta per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di IO OT, dell’intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché delle sottese 17 cartelle di pagamento ed un Civile Sent. Sez. 5 Num. 32667 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 di 7 avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, per non essere stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso ex art. 331 c.p.c. 1.1. Come si apprende dagli atti, IO OT ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché le sottese 17 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, avanti alla CTP di Napoli, nei confronti del solo Agente della Riscossione, che si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. 1.2. È intervenuta volontariamente in giudizio l’Agenzia delle entrate, e segnatamente la Direzione Provinciale II di Napoli e la Direzione provinciale di Avellino. 1.3. La Commissione provinciale ha, in esito, accolto parzialmente il ricorso del contribuente. 2. Ha quindi proposto appello l’Agenzia delle entrate, ad opera della Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso notificato anche ad Agenzia delle entrate – Riscossione e ad Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino. 2.1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di SA. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello, per non essere stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre con unico motivo l’Agenzia delle entrate. 4. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati. 3 di 7 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.с. 1.1. Deduce l’Amministrazione finanziaria che i giudici di appello hanno ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SA, pur essendo detta stata parte estranea al primo grado di giudizio, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità. 2. Va preliminarmente rilevato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360 (Cass. 21/01/2013, n. 1370; Cass. 06/10/2017, n. 23381). 3. Tanto chiarito, va ancora opportunamente premesso che, denunciandosi nella specie un "error in procedendo" per difetto dell'attività valutativa del giudice "a quo", la Corte deve decidere la questione mediante l'accesso diretto agli atti processuali, come indicati in ossequio al principio di specificità, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (ex multis Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971). 4 di 7 4. Assume l’Agenzia ricorrente che la Direzione Provinciale di SA avrebbe depositato l’atto di intervento volontario dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado. 4.1. In effetti, nella sentenza suddetta, integralmente riportata nel ricorso, la Direzione Provinciale di SA non è indicata come parte processuale e non si fa menzione alcuna del suo intervento in giudizio. 4.2. La conseguenza è che l’ordine di integrazione del contraddittorio era illegittimo e, a valle, è illegittima la pronunzia di inammissibilità che è scaturita dall’inosservanza di detto ordine, il quale siccome emesso in assenza delle condizioni di legge non doveva - e poteva non - essere rispettato (v. Cass. n. 35741/2022, Cass. n. 22032/2010, Cass. n. 20104/2009, Cass. n. 16803/2004 e Cass. n. 16145/2001). 4.3. Come consentito in forza della disciplina ratione temporis applicabile (il comma 6-bis dell’art. 14 d.lgs. 546/92, che dispone che «In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti» è stato introdotto dal D.Lgs. 220/23 e si applica ex art. 4 di detto decreto ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024), il ricorso contro l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle ben poteva essere promosso nei confronti solo dell’Agente di riscossione e spettava a costui chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo in caso contrario “delle conseguenze della lite”. Così dispone l’art. 39 del d.lgs. 112/99 ed è pacifico alla luce di tale previsione l’assenza nella specie di un litisconsorzio necessario originario. Si veda, ancora di recente, Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, che ha ribadito che «In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è 5 di 7 incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio». 4.4. Il litisconsorzio, trattandosi di cause dipendenti, può nascere per effetto della chiamata o intervento in giudizio dell’ente impositore, e a quel punto si impone l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. Ma, nella specie, l’intervento dell’ente impositore per la quale la Commissione tributaria regionale ha disposto l’integrazione del contraddittorio è da considerare tamquam non esset per la sua intempestività, cosa che impedisce di attribuire a tale ente la qualifica di parte processuale e di individuarlo quindi quale litisconsorte di causa inscindibile. 5. Ma, ancora più in radice, deve rilevarsi come l’Agenzia delle entrate fosse già costituita in giudizio ad opera di ben due articolazioni territoriali dell’Ente, così dovendosi escludere la necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima Agenzia, seppure rivolto ad altra articolazione territoriale. 5.1. A tale riguardo questa Corte ha più volte affermato che «le articolazioni dell'Agenzia delle entrate all'interno delle varie aree urbane sono espressione di una distribuzione delle competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui violazione, essendo essi privi d'efficacia in pregiudizio degli utenti, non comporta alcun vizio (Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 16436, e Cass., 25/09/2013, n. 22000, di recente 6 di 7 richiamate da Cass. 07/06/2025, n. 15191). Il formante giurisprudenziale, del resto, è nel senso che, per ogni Agenzia fiscale, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo che rimane sempre in capo all'Agenzia fiscale quale unitario soggetto di diritto. Infatti, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all'Agenzia fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica della Agenzia fiscale e non dell'Ufficio periferico presente in giudizio. Dunque, tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale (es. strutture e competenze;
successione, soppressione, accorpamento o scissione, redistribuzione territoriale) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l'attività difensiva all'Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti (Cass. n. n. 16436/2009, cit.; Cass. n. 22000/2013, cit.; Cass. nn. 5634, 5635, 5636 e 5637 del 2015; v., di recente, nel medesimo senso Cass. n. 15436 del 03/06/2024). 6. Il motivo è, per quanto esposto, fondato. 6.1. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato 7 di 7 esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 19/11/2025. Il Consigliere est. GI OL AC Il Presidente CI NO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avvocato dello Stato GImario Rocchitta per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di IO OT, dell’intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché delle sottese 17 cartelle di pagamento ed un Civile Sent. Sez. 5 Num. 32667 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 di 7 avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, per non essere stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso ex art. 331 c.p.c. 1.1. Come si apprende dagli atti, IO OT ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché le sottese 17 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, avanti alla CTP di Napoli, nei confronti del solo Agente della Riscossione, che si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. 1.2. È intervenuta volontariamente in giudizio l’Agenzia delle entrate, e segnatamente la Direzione Provinciale II di Napoli e la Direzione provinciale di Avellino. 1.3. La Commissione provinciale ha, in esito, accolto parzialmente il ricorso del contribuente. 2. Ha quindi proposto appello l’Agenzia delle entrate, ad opera della Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso notificato anche ad Agenzia delle entrate – Riscossione e ad Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino. 2.1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di SA. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello, per non essere stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre con unico motivo l’Agenzia delle entrate. 4. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati. 3 di 7 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.с. 1.1. Deduce l’Amministrazione finanziaria che i giudici di appello hanno ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SA, pur essendo detta stata parte estranea al primo grado di giudizio, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità. 2. Va preliminarmente rilevato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360 (Cass. 21/01/2013, n. 1370; Cass. 06/10/2017, n. 23381). 3. Tanto chiarito, va ancora opportunamente premesso che, denunciandosi nella specie un "error in procedendo" per difetto dell'attività valutativa del giudice "a quo", la Corte deve decidere la questione mediante l'accesso diretto agli atti processuali, come indicati in ossequio al principio di specificità, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (ex multis Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971). 4 di 7 4. Assume l’Agenzia ricorrente che la Direzione Provinciale di SA avrebbe depositato l’atto di intervento volontario dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado. 4.1. In effetti, nella sentenza suddetta, integralmente riportata nel ricorso, la Direzione Provinciale di SA non è indicata come parte processuale e non si fa menzione alcuna del suo intervento in giudizio. 4.2. La conseguenza è che l’ordine di integrazione del contraddittorio era illegittimo e, a valle, è illegittima la pronunzia di inammissibilità che è scaturita dall’inosservanza di detto ordine, il quale siccome emesso in assenza delle condizioni di legge non doveva - e poteva non - essere rispettato (v. Cass. n. 35741/2022, Cass. n. 22032/2010, Cass. n. 20104/2009, Cass. n. 16803/2004 e Cass. n. 16145/2001). 4.3. Come consentito in forza della disciplina ratione temporis applicabile (il comma 6-bis dell’art. 14 d.lgs. 546/92, che dispone che «In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti» è stato introdotto dal D.Lgs. 220/23 e si applica ex art. 4 di detto decreto ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024), il ricorso contro l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle ben poteva essere promosso nei confronti solo dell’Agente di riscossione e spettava a costui chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo in caso contrario “delle conseguenze della lite”. Così dispone l’art. 39 del d.lgs. 112/99 ed è pacifico alla luce di tale previsione l’assenza nella specie di un litisconsorzio necessario originario. Si veda, ancora di recente, Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, che ha ribadito che «In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è 5 di 7 incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio». 4.4. Il litisconsorzio, trattandosi di cause dipendenti, può nascere per effetto della chiamata o intervento in giudizio dell’ente impositore, e a quel punto si impone l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. Ma, nella specie, l’intervento dell’ente impositore per la quale la Commissione tributaria regionale ha disposto l’integrazione del contraddittorio è da considerare tamquam non esset per la sua intempestività, cosa che impedisce di attribuire a tale ente la qualifica di parte processuale e di individuarlo quindi quale litisconsorte di causa inscindibile. 5. Ma, ancora più in radice, deve rilevarsi come l’Agenzia delle entrate fosse già costituita in giudizio ad opera di ben due articolazioni territoriali dell’Ente, così dovendosi escludere la necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima Agenzia, seppure rivolto ad altra articolazione territoriale. 5.1. A tale riguardo questa Corte ha più volte affermato che «le articolazioni dell'Agenzia delle entrate all'interno delle varie aree urbane sono espressione di una distribuzione delle competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui violazione, essendo essi privi d'efficacia in pregiudizio degli utenti, non comporta alcun vizio (Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 16436, e Cass., 25/09/2013, n. 22000, di recente 6 di 7 richiamate da Cass. 07/06/2025, n. 15191). Il formante giurisprudenziale, del resto, è nel senso che, per ogni Agenzia fiscale, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo che rimane sempre in capo all'Agenzia fiscale quale unitario soggetto di diritto. Infatti, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all'Agenzia fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica della Agenzia fiscale e non dell'Ufficio periferico presente in giudizio. Dunque, tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale (es. strutture e competenze;
successione, soppressione, accorpamento o scissione, redistribuzione territoriale) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l'attività difensiva all'Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti (Cass. n. n. 16436/2009, cit.; Cass. n. 22000/2013, cit.; Cass. nn. 5634, 5635, 5636 e 5637 del 2015; v., di recente, nel medesimo senso Cass. n. 15436 del 03/06/2024). 6. Il motivo è, per quanto esposto, fondato. 6.1. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato 7 di 7 esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 19/11/2025. Il Consigliere est. GI OL AC Il Presidente CI NO