Decreto cautelare 20 luglio 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rinaldo Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 3 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa UE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con decreto del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2002, divenuto irrevocabile l’11 novembre 2004, veniva disposta la confisca in danno della sig.ra -OMISSIS- del seguente bene: “ Quota indivisa pari a 4/5 dell’intero di una casa di abitazione sita in -OMISSIS-, fraz. -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, realizzata sul suolo segnato nel N.C.T. di -OMISSIS-al Fg -OMISSIS- ” (oggi p.lle 2668 e 2669).
Con decreto di trasferimento n. 36807 del 24 novembre 2014, la predetta quota veniva trasferita dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità (ANBSC) al Comune di -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 14 del 28 gennaio 2014, il Comune di -OMISSIS-ingiungeva la demolizione delle seguenti opere abusive accertate sulla rimanente quota di 1/5 dell’immobile, di proprietà del sig. -OMISSIS-:
a) al primo piano, “ ampliamento delle dimensioni di m. 10,30 x 8,40 alto m. 3,10, costituito da quattro vani, un bagno ed un ripostiglio, completo di arredi, impiantistica, infissi e rifinito all’ultimo strato di intonaco ”;
b) al secondo piano, “ un vano di m. 4,40 x 4,95, alto m. 3,00 con copertura piana ed attiguo ad esso un vano delle dimensioni di m. 5,15 x 3,60, con copertura a tetto ad una falda alto m. 2,65 al colmo e m. 2,35 alla gronda ”.
Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, con provvedimento n. 306 del 1° novembre 2018, il Comune di -OMISSIS-dichiarava acquisito al proprio patrimonio anche la quota dell’immobile pari ad 1/5 di proprietà del sig. -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 259 del 16 agosto 2019, il Comune intimava al sig. -OMISSIS- di lasciare l’immobile libero da persone e cose.
Non facendo seguito lo sgombero, con ordinanza n. 130 del 3 maggio 2024, il Comune rinnovava l’ordine di rilascio dell’immobile.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE DEL COMUNE DI -OMISSIS-NELL’ORDINARE LO SGOMBERO DELL’INTERO IMMOBILE ;
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/1990, PER ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO .
Si costituisce in giudizio il Comune di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso d’inammissibilità del primo motivo di ricorso, all’udienza pubblica del 16 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
TT
Il ricorso è infondato.
Invero, il provvedimento impugnato, con cui è stato ordinato lo sgombero dell’immobile abusivo, è atto meramente esecutivo e consequenziale di provvedimenti sanzionatori e acquisitivi divenuti ormai inoppugnabili (T.A.R. Sicilia sez. II - -OMISSIS-, 7 marzo 2023, n. 709).
Inammissibile il primo motivo di doglianza in quanto eventuali contestazioni sull’area acquisita dal Comune avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione della precedente ordinanza di sgombero, ove già viene intimato di rilasciare l’immobile, nella sua interezza, libero da persone o cose.
Irrilevante è, poi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, lamentata dal ricorrente col secondo motivo di ricorso, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il provvedimento di sgombero, ponendosi quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi (TAR Sicilia, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 550), ha natura vincolata ed è, pertanto, soggetto alla disciplina di cui all’art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990 ...non vi sono dubbi sull’inutilità dell’apporto partecipativo del ricorrente, che non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla determinazione assunta dall’Amministrazione che, come si è visto, era conseguenza logica indefettibile dell’intero iter repressivo degli abusi edilizi perpetrati sul terreno per cui è controversia ” (TAR Palermo, Sez. II, 5 aprile 2023 n. 1149).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CC, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UE CC | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.