TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1302
TAR
Decreto cautelare 20 luglio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
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TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge - Carenza assoluta di potere del Comune di -OMISSIS- nell'ordinare lo sgombero dell'intero immobile

    Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto eventuali contestazioni sull'area acquisita dal Comune avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione della precedente ordinanza di sgombero, ove già viene intimato di rilasciare l'immobile, nella sua interezza, libero da persone o cose. Il provvedimento impugnato è atto meramente esecutivo e consequenziale di provvedimenti sanzionatori e acquisitivi divenuti ormai inoppugnabili.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della Legge 241/1990, per assenza della comunicazione di avvio del procedimento

    Irrilevante è l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in condivisione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sgombero, ponendosi quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, ha natura vincolata e, pertanto, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990. Non vi sono dubbi sull'inutilità dell'apporto partecipativo del ricorrente, che non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla determinazione assunta dall’Amministrazione che, come si è visto, era conseguenza logica indefettibile dell’intero iter repressivo degli abusi edilizi perpetrati sul terreno per cui è controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1302
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1302
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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