Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4418 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra (cod. fisc. , elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, Viale Parioli n. 91, presso lo studio dell'avv. Guido Roma
(cod. fisc. , che lo rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_2 cura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Roma, Lungotevere Prati n. 22, presso lo studio dell'avv. Si- mone Colantonio (cod. fisc. che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per procura su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “-accertare e dichiarare il grave inadempimento con- Parte_1 trattuale in cui è incorso il Sig. nei confronti di Controparte_1 [...] non avendo provveduto alla sua liberazione tramite il pagamento Pt_1 del debito nei confronti degli istituti bancari e/o non avendo provveduto alla sostituzione e/o manleva o surroga del medesimo in relazione alla sua qua- lità di fideiussore e condannarlo al pagamento delle somme già evidenziate in atti verso le banche creditrici;
- in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e condannare CP_2 alla refusione dei danni patiti dall' attore nella sua qualità di fideiussore
[...] commisurando il danno in maniera pari alle garanzie prestate ovvero all'esborso degli importi oggetto di garanzia o, diversamente, secondo quanto ritenuto di Giustizia ex artt.1226 c.c. e 2056 c.c. confermare per l'effetto le gravi inadempienze lui ascrivibili confermando ogni provvedi- mento reso ante causam;
- accertato e verificato il grave inadempimento, obbligare e condannare il Sig. amministratore della stess Controparte_1 Parte_2
a liberare il fideiussore entro un tempo determinato mediante
[...] apposita scrittura privata (“subentro” o manleva) da parte di CP_2 nelle fideiussioni rilasciate da secondo l'impegno as-
[...] Parte_1 sunto;
- accertare e confermare la piena validità ed efficacia della domanda svolta a suo tempo come corroborata dalle precedenti statuizioni di questo Tribunale oltre che assolutamente determinata circa il quantum, respingere ogni av- versa domanda”; per “(…) Nel merito: rigettare in toto il gravame proposto Controparte_1 all'appellante per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in- tegralmente la sentenza impugnata.
Il tutto, con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali ed ac- cessori come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 28.6.2016 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma suo padre, chie- Controparte_1 dendo che venisse accertato, in via principale, il grave inadempimento di quest'ultimo agli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti e, conse- guentemente, che venisse condannato al pagamento delle somme che sa- rebbero risultate in corso di giudizio e, in via subordinata, condannato al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella sua qualità di fideiussore,
2 commisurato all'importo delle garanzie prestate ovvero all'esborso della somma garantita, con conferma del sequestro conservativo disposto ante causam. A sostegno delle domande proposte l'attore ha allegato che:
- sino al mese di gennaio 2014 le parti sono state titolari del capitale della RA Ing. RL s.p.a. e, precisamente: il 49% delle azioni erano di proprietà di il 39% delle azioni erano in proprietà di Parte_1 [...]
e il 10% delle azioni erano in usufrutto a Persona_1 Controparte_1 che rivestiva, altresì, la carica di amministratore della società;
- in qualità di socio l'attore ha rilasciato fideiussioni bancarie a garanzia delle obbligazioni della società suddetta (poi trasformata nella
[...]
) nei confronti di diverse banche per rilevanti im- Controparte_3 porti;
- in conseguenza di dissidi insorti all'interno della compagine sociale le parti sono addivenute a un accordo che prevedeva, tra l'altro, la cessione dell'in- tera partecipazione societaria dell'attore a il quale, a sua Controparte_1 volta, si è impegnato a subentrare come garante o manlevare CP_4 dalle fideiussioni bancarie da quest'ultimo rilasciate in favore della
[...] [...]
; Parte_3
- si è reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti, Controparte_1 esponendo così l'attore a un'obbligazione nei confronti delle banche supe- riore ad € 1.500.000,00;
- poiché la garanzia patrimoniale di è risultata gravemente Controparte_1 compromessa dal fallimento della Parte_4 dichiarato dal Tribunale di Roma in data 16.12.2015, ha Parte_1 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma un sequestro conservativo, intro- ducendo così nei trenta giorni la causa di merito (il giudizio di primo grado).
A fondamento delle proprie pretese l'attore ha invocato l'istituto del rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c. e – come si è detto – ha dedotto l'inadem- pimento contrattuale di Controparte_1
Si è costituito nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.1.2017, il convenuto, il quale ha dedotto: (i) l'infon- datezza della domanda attorea per errata qualificazione giuridica della fatti- specie;
(ii) l'improcedibilità della domanda per intervenuta rinuncia da parte dell'attore a far valere nei confronti di ogni pretesa Controparte_1
3 creditoria;
(iii) l'infondatezza della domanda per nullità o inefficacia della scrittura privata del 30.1.2014; (iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria perché indeterminata e non provata. In particolare, l'allora convenuto ha evi- denziato che:
- al tempo in cui i soci hanno rilasciato le fideiussioni nei confronti di alcune banche la RA Ing. RL s.p.a. attraversava un periodo florido e prospero dovuto all'esercizio dell'attività edilizia nel campo dei pubblici ap- palti, specialmente nel campo delle ristrutturazioni di importanti edifici sto- rico-monumentali (tra i quali, i Mercati Traianei, Palazzo Braschi, la Per_2 raria cittadina del il restauro e il consolidamento dell'Anfi- CP_5 teatro Flavio, Villa Torlonia, i Musei Capitolini, il Teatro di Marcello, ed altri);
- a seguito della crisi mondiale dell'edilizia, che ha segnato il progressivo declino, dovuto principalmente alle gravi limitazioni nell'acquisizione di nuovi appalti e alla sempre più insufficiente carenza di liquidità causata dal mancato pagamento dei crediti maturati per i lavori eseguiti, nonché in con- seguenza delle perdite sino ad allora maturate, la RA Ing. RL s.p.a. è stata costretta, nel 2013, a ridurre il capitale sociale da € 3.000.000,00 ad € 705.000,00, per poi, nel 2015, mutare la forma giuri- dica da e quindi in data 16.12.2015 è stata posta in liquida- Controparte_6 zione, per essere infine, dopo l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma;
- nel corso del 2014, prima ancora che il dissesto societario si rendesse manifesto, l'attore, già procuratore speciale della RA Ing. RL s.p.a. dal 2005 e pienamente al corrente delle vicissitudini finanziarie della società, volendosi cautelare dai rischi derivanti dalla titolarità delle quote e dalle garanzie prestate, ha sottoscritto con il padre una Controparte_1 scrittura privata nella quale si prevedeva, tra l'altro, la cessione a questi dell'intera partecipazione azionaria di dietro impegno, da Parte_1 patre di quest'ultimo, di subentrare o manlevare il figlio dalle garanzie pre- state in favore dei vari istituti di credito;
- contestualmente, a fronte di detto accordo, con dichiarazione unilaterale del 10.2.2014, si è impegnato nei confronti del convenuto Parte_1 che non avrebbe promosso nei suoi confronti alcuna pretesa, rinunciando
4 preventivamente a ogni azione connessa con la scrittura privata sottoscritta in pari data con il padre.
Il convenuto ha dedotto che, alla luce dell'impegno assunto da CP_4 con la suddetta dichiarazione di non azionare i diritti nascenti dalle
[...] obbligazioni assunte da la cessione di quote sarebbe Persona_3 avvenuta per donazione (e, quindi, senza alcun corrispettivo); e che lo schema negoziale posto in essere dalle parti denuncia come avesse il solo scopo di liberare l'attore dal peso delle obbligazioni connesse alla propria partecipazione societaria, inducendo le banche a svincolarlo dalle fideius- sioni bancarie prestate in favore della pur es- Parte_4 sendo ben consapevole che la società non avrebbe mai potuto rientrare dei debiti ed essere quindi liberato dalle fideiussioni, e che tantomeno lo avrebbe potuto liberare il padre, non essendo il patrimonio dello stesso già all'epoca capiente.
Con la memoria ex art.183, co. 6, n. 1), c.p.c. parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertato e verificato il grave inadempimento, e non lo spirito di mera liberalità cui più volte si riporta controparte, obbligare e condannare il Sig. illo tempore amministratore della Controparte_1 stessa a liberare il fideiussore entro un Parte_5 tempo determinato mediante apposita scrittura privata ('subentro' o man- leva) da parte di nelle fideiussioni rilasciate da Controparte_1 [...] secondo l'impegno assunto”. Pt_1
Con sentenza n. 9687/2020 del 6.7.2020 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attore, ha revo- cato il sequestro conservativo disposto ai danni di con Controparte_1 ordinanza del 1°.
6.2016 e ha condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in misura pari alla metà.
Con atto di citazione, notificato a messo p.e.c. in data 5.9.2020,
[...] ha tempestivamente proposto appello avverso la suddetta deci- Pt_1 sione, svolgendo i motivi riportati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
5 2. censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale Controparte_7 di Roma non avrebbe accertato, e tantomeno dichiarato, l'inadempimento di nonostante parte attrice avesse chiesto, con le conclusioni Controparte_1 rassegnate, che venisse espressamente dichiarato il suo inadempimento. In particolare, l'appellante deduce che, a prescindere dalla qualificazione – er- rata, secondo parte appellante – dell'accordo stipulato tra le parti data dal giudice di prime cure, vi sarebbe stato in ogni caso l'inadempimento di
[...] allo stesso, non avendo peraltro il convenuto contestato di CP_8 essere inadempiente, ma avendo semmai dedotto l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo sottoscritto in data 10.2.2014 con e che, per- Parte_1 tanto, la sentenza di primo grado sarebbe viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c., vale a dire per omessa pronuncia.
L'appello non merita accoglimento.
2.1. deduce che lo avrebbe dovuto te- Parte_1 Controparte_1 nere indenne dalle fideiussioni nel tempo prestate dall'attore alle banche a garanzia delle obbligazioni della RA Ing. RL s.p.a. (poi divenuta
, e quindi che il convenuto doveva essere con- Parte_4 dannato a manlevarlo, ovvero, a procurare al medesimo la rinuncia dei cre- ditori. E specifica, al riguardo, che l'azione svolta in primo grado non era volta a conseguire che la società obbligata principale pagasse ad
[...] il debito garantito, ma aveva la finalità “1) che i pagasse Pt_1 Parte_6 spontaneamente gli Istituti di credito, in modo da evitare il pagamento del fideiussore, ovvero 2) che il convenuto, accordandosi in una delle forme pos- sibili con gli istituti creditori procurasse ad la rinuncia, da Parte_1 parte del creditore medesimo, alla garanzia o la manleva ed il pagamento diretto al creditore delle fideiussioni. Di certo con un unico risultato: la libe- razione di da ogni obbligazione per effetto di un accordo Parte_1 interno”.
Quanto al danno, oggetto di censura con il quarto motivo di appello, parte appellante deduce di averlo già sufficientemente provato e documentato nel corso del giudizio di primo grado, la cui liquidazione sarebbe stata richiesta in via equitativa. Aggiunge, inoltre, che “il G.I. ha errato in parte contraddi- cendosi nella misura in cui da una parte ha ritenuto e dichiarato il danno, in
6 re ipsa, dall'altro ha assunto che l'attore abbia omesso ogni prova del danno”.
2.2. Il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che CP_4
con la domanda introduttiva del giudizio, non abbia agito per la con-
[...] danna di al rilievo ex art. 1953 c.c. dalle fideiussioni dal Controparte_1 medesimo prestate a garanzia dei crediti della Parte_4
, dichiarata fallita, nei confronti delle banche per effetto
[...] dell'obbligo in tal senso assunto nei suoi confronti dal convenuto con l'ac- cordo intercorso tra loro in data 10.2.2014.
In particolare, il giudice di primo grado, interpretando il contenuto di tale accordo intercorso tra le parti, lo ha ricondotto piuttosto alla fattispecie della fideiussione alla fideiussione (o al fideiussore o di regresso), distinta dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approbazione) di cui all'art. 1940 c.c. Come ha osservato il Tribunale di Roma, tale conclusione trova conferma anche sul rilievo per cui le banche in favore delle quali aveva prestato Parte_1 garanzia personale non hanno partecipato all'accordo intervenuto tra le odierne parti.
Dall'accordo in data 10.2.2014 discendeva l'obbligo di Controparte_1 di manlevare l'attore dalle conseguenze per lui pregiudizievoli derivanti dall'escussione delle garanzie da parte delle banche, non anche un'automa- tica sostituzione di ad in mancanza di Controparte_1 Parte_1 accordo in tale senso con i creditori garantiti, i quali – si ripete – non hanno partecipato all'accordo e non hanno aderito allo stesso.
Così qualificata la domanda proposta dall'attore, il giudice di primo grado l'ha conseguentemente – e condivisibilmente – ritenuta infondata. Come ha ritenuto il giudice monocratico del Tribunale di Roma, “Nella fideiussione alla fideiussione (o fideiussione del regresso), il fideiussore si obbliga nei con- fronti di colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale (Cass. civ. n. 13943 del 13/12/1999)”, laddove nel caso in esame non allega e prova di avere pagato per obbligazioni assunte Parte_1 nei confronti delle banche garantite dallo stesso dalla fallita
[...]
. Parte_4
7 In mancanza, nel caso in esame non sussiste il dedotto inadempimento di che l'odierno appellante deduce il giudice di prime cure Controparte_1 non avrebbe erroneamente accertato e dichiarato, e invero neanche si pone un problema di risarcimento del danno conseguente a una condotta inadem- piente dell'originario convenuto.
3. Parte appellante deduce, inoltre, di avere sufficientemente provato e do- cumentato, nel corso del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno richiesto, deducendo altresì di averne chiesto la relativa liquidazione in via equitativa. E che, pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe errato, contraddi- cendosi, nella parte in cui avrebbe ritenuto il danno in re ipsa e, al tempo stesso, rigettato la domanda per mancanza di prova.
3.1. ha espressamente domandato, nell'introdurre il giudi- Parte_1 zio di primo grado, la condanna di “al pagamento delle Controparte_1 somme che saranno evidenziate nel corso del giudizio” e, in via subordinata,
“alla refusione dei danni patiti dal ricorrente nella sua qualità di fideiussore commisurando il danno in maniera pari alle garanzie prestate ovvero all'esborso della somma garantita”. Con la comparsa conclusionale è stato quantificato il danno di cui ha domandato la liquidazione in € 1.595,750,00, pari all'importo complessivo delle fideiussioni. Nel presente giudizio di gra- vame, parte appellante chiede che il danno, ritenuto provato, venga liquidato in via equitativa.
Alla luce di quanto sopra ritenuto, nel caso in esame non assume rilevanza tanto che parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, non abbia provato i rapporti dai quali pretendeva di essere garantito, nonché di depo- sitare in giudizio i contratti di fideiussione e quantificare l'esatto ammontare del presunto debito, per esempio producendo le ammissioni al passivo del dei crediti vantati Parte_7 parte delle banche garantite. Fermo restando che il danno dedotto non possa essere ritenuto pari sic et simpliciter all'ammontare massimo della garanzia prestata, potendo essere l'esposizione della società fallita nei confronti delle banche inferiore a quello, in ogni caso il danno da inadempimento presup- pone questo e, in presenza di un azione di regresso da parte del fideiussore (nel caso di specie, nei confronti di colui che ha prestato fideiussione nei suoi confronti, vale a dire il padre), il danno non è costituito da quanto lo stesso
8 ha dovuto pagare e neanche può essere ontologicamente quanto è esposto a pagare nei confronti della banche creditrici della società fallita garantita.
3.2. Con riguardo, poi, al danno conseguente ai dedotti effetti pregiudizievoli della trascrizione del nominativo di nel SIC della Crif s.p.a. Parte_1
o nella Centrale Rischi, è assorbente rilevare come l'odierno appellante non abbia provato che tali iscrizioni siano avvenute per non avere adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della banche per le obbligazioni della
[...]
, non avendo Parte_3 Controparte_9
le stesse in adempimento della fideiussione prestata nei confronti
[...] dell'attore in data 10.2.2014, e quindi la sussistenza di un nesso di causalità tra questo e la domanda risarcitoria proposta con riguardo anche alla segna- lazione dello stesso nelle banche dati.
Una volta ricostruito l'accordo intervenuto tra le odierne parti come una fi- deiussione (da parte di al fideiussore ( , Controparte_1 Parte_1
e quindi ritenuto che l'odierno appellante rimane comunque obbligato nei confronti degli istituto di credito garantiti, è di tutta evidenza come le iscri- zioni avvenute per essere garante di una società, peraltro fallita, per l'importo complessivo indicato non può essere posto in relazione causale con una con- dotta inadempiente dell'odierno appellato, peraltro neanche allegata avuto riguardo all'effettiva obbligazione assunta da quest'ultimo con la sottoscri- zione della scrittura privata in data 10.2.2014.
Resta assorbita, allora, ogni considerazione in ordine a quanto – pure cor- rettamente, peraltro – ritenuto dal giudice di primo grado con riguardo “al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrap- posizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risar- cimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata alle- gazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972/2008)”, e quindi alla conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure secondo cui “Nella specie, a prescin- dere dalla configurabilità della condotta inadempiente del convenuto, non vi è prova dell'attualità del danno patrimoniale di cui si duol Parte_1 in mancanza di tempestiva allegazione e prova del pagamento, da parte
9 dell'attore, di somme a titolo di garanzia a seguito della escussione delle garanzie da lui prestate per le obbligazioni assunte dall Controparte_10
verso le banche”.
[...]
Nel caso di specie neanche è possibile ritenere che abbia Controparte_1 arrecato al figlio un danno derivante dalla necessità di mantenere Pt_1 indisponibile nel patrimonio dello stesso fideiussore per l'adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21.4.1965, n. 699, in Foro it., 1965, I, 2090 e in Gius., 1965, I, 1339; Trib. Roma 22.7.1994, in Gius, 1994, fasc. 17), qualora si consideri che – come si è detto sopra – l'obbli- gazione dell'odierno appellante nei confronti delle banche sussisteva già, ed anzi era il presupposto, dell'obbligazione assunta dall'appellato nei confronti del primo. In altri termini, la necessità di mantenere nel proprio patrimonio una somma tale a fare fronte alle obbligazioni della Parte_4
nei confronti delle banche garantite non consegue ad un
[...] non provato inadempimento di quanto piuttosto all'avere Controparte_1 assunto tali obbligazioni di garanzia prima ed a prescindere Parte_1 dal successivo impegno del padre di tenerlo indenne da quanto fosse stato chiamato a pagare in esecuzione delle stesse.
4. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 9687/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 6.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Simone Colantonio, dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
9687/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 6.7.2020; 10 condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Simone Colantonio, dichiaratosene antistatario;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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