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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1680/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5754/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1785 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1654/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Paternò emetteva avviso di accertamento n. 1785/2020 per il recupero di euro 2.486,00 a titolo di Imu – anno di imposta 2015 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'atto in assenza di appalto tra il Comune di Paternò e la società Società_1 S.r.l., nonché il difetto di delega da parte del funzionario competente;
il difetto della notificazione dell'atto; l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva;
ed infine, l'esenzione dall'imposta su terreni agricoli. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Paternò, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5754 depositata in data 7 settembre 2023, ritenendo fondate le risultanze emerse dall'incrocio informatico tra la dichiarazione presentata dalla contribuente e i dati forniti dagli Enti coinvolti, rigettava il ricorso della contribuente dichiarando l'irripetibilità delle spese a fronte della contumacia del Comune.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra EL RI reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero,
l'esenzione dall'Imu sui terreni agricoli è riconosciuta sulla base della sussistenza di due requisiti cogenti: dal punto di vista soggettivo, l'essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e, dal punto di vista oggettivo, espletare la concreta conduzione agricola del terreno per cui si invoca l'esenzione. Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che la contribuente sia in possesso del solo il requisito soggettivo previsto dal D.lgs. n.99/2004 e non, invece, del requisito oggettivo ricorrente nella disciplina di cui al comma 13 dell'art. 1 della L.
n.208/2015, alla lettera del quale si riconosce l'esenzione per i terreni “posseduti e condotti”.
Difatti, come ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità prevalente, da ultimo confermata con l'ordinanza n. 17775/2018, “… perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell'articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992 – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni […]” (cfr. ordinanza n. 12422/2017).
Detto in altri termini, la conduzione diretta del fondo va provata, potendo ben accadere, come nel caso di specie, che un soggetto pur in possesso della qualifica di IAP non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete. Infine, la bontà dell'esclusione dell'esenzione trova conferma nel mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 12-ter dell'art. 13 del D.l. n.201/2001, quale unico strumento che avrebbe permesso al Comune di venire a conoscenza di modificazioni condizionanti l'imposta pretesa. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1680/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5754/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 07/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1785 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1654/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Paternò emetteva avviso di accertamento n. 1785/2020 per il recupero di euro 2.486,00 a titolo di Imu – anno di imposta 2015 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'atto in assenza di appalto tra il Comune di Paternò e la società Società_1 S.r.l., nonché il difetto di delega da parte del funzionario competente;
il difetto della notificazione dell'atto; l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva;
ed infine, l'esenzione dall'imposta su terreni agricoli. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Paternò, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 5754 depositata in data 7 settembre 2023, ritenendo fondate le risultanze emerse dall'incrocio informatico tra la dichiarazione presentata dalla contribuente e i dati forniti dagli Enti coinvolti, rigettava il ricorso della contribuente dichiarando l'irripetibilità delle spese a fronte della contumacia del Comune.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra EL RI reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero,
l'esenzione dall'Imu sui terreni agricoli è riconosciuta sulla base della sussistenza di due requisiti cogenti: dal punto di vista soggettivo, l'essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e, dal punto di vista oggettivo, espletare la concreta conduzione agricola del terreno per cui si invoca l'esenzione. Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che la contribuente sia in possesso del solo il requisito soggettivo previsto dal D.lgs. n.99/2004 e non, invece, del requisito oggettivo ricorrente nella disciplina di cui al comma 13 dell'art. 1 della L.
n.208/2015, alla lettera del quale si riconosce l'esenzione per i terreni “posseduti e condotti”.
Difatti, come ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità prevalente, da ultimo confermata con l'ordinanza n. 17775/2018, “… perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell'articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992 – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni […]” (cfr. ordinanza n. 12422/2017).
Detto in altri termini, la conduzione diretta del fondo va provata, potendo ben accadere, come nel caso di specie, che un soggetto pur in possesso della qualifica di IAP non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete. Infine, la bontà dell'esclusione dell'esenzione trova conferma nel mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 12-ter dell'art. 13 del D.l. n.201/2001, quale unico strumento che avrebbe permesso al Comune di venire a conoscenza di modificazioni condizionanti l'imposta pretesa. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro 1.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.