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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 360/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 360 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
C.F. , con sede legale in Parte_1 C.F._1
Luco dei Marsi (AQ), via A. Torlonia n. 10, in persona del suo titolare , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano alla Via B. Croce n. 4
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.VA , titolare dell'omonima azienda Controparte_1 C.F._2 P.VA_1 agricola, corrente in Trasacco (AQ) alla Via Milano n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Alessia PARIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trasacco (AQ), alla Via Porta Castello n. 12
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore opponente non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.6.2024.
Il convenuto opposto, ha depositato le suddette note scritte, richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che si trascrivono: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: In via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per la mancanza o comunque l'assoluta incertezza dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge. In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 83/2021
(R.G. n. 1447/2020) reso dal Tribunale di Avezzano in data 17.02.2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione. Nel merito: rigettare l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2021
(R.G. n. 1447/2020), per l'effetto, condannare l'opponente Parte_2
[...
[...] [...]
, in persona del titolare Sig.r a pagare all'opposto la somma di
[...] Parte_1
€ 8.500,00 oltre interessi moratori, maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 D. L.vo 9 ottobre 2002 n.
231 e successive modifiche e integrazioni (con la maggiorazione di cui all'art. 62, comma 3, D.L. 1/2012) dalla scadenza del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio, a allegato di aver effettuato una Controparte_1 vendita a campo di radicchio in favore dell'acquirente, , per un Controparte_2 corrispettivo di € 8.500,00 giusta fattura n. 109 del 28.6.2020. Ha quindi, chiesto, stante il mancato adempimento del debitore nonostante reiterate richieste, pronunciarsi ingiunzione di pagamento per € 8.500,00 oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 con maggiorazione ex art. 62 D.L. 1/2012 dalla scadenza al saldo, oltre spese di lite.
B. In accoglimento del ricorso monitorio veniva pronunciato il decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 17.2.2021.
C. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 1.3.2021, con tempestivo atto di citazione notificato in data 18.3.2021 ed iscritto a ruolo in pari data, l'ingiunto proponeva opposizione deducendo, in sostanza, come il decreto ingiuntivo fosse stato illegittimamente emesso per difetto di certezza del credito;
come la fattura non costituisca idonea prova del diritto fatto valere nella fase a cognizione piena rimarcando poi come, in virtù della posizione di attore in senso sostanziale dell'opposto, l'onere della prova incomba su di lui;
contestando l'applicabilità degli artt. 4 e 5 D. Lvo 9 ottobre 2002 n. 231.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
D. Si è costituito in giudizio evidenziando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1 per essere la fattura regolarmente annotata nella contabilità di impresa e come l'opponente non abbia in alcun modo contestato i fatti costitutivi del diritto di credito cosicché la stessa opposizione si paleserebbe nulla. Ha, poi, rimarcato anche come gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 trovino applicazione proprio nelle transazioni commerciali tra aziende con la maggiorazione prevista dall'art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 per la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Ha, quindi, concluso in conformità.
1. In primo luogo occorre rilevare come mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un giudizio a cognizione piena in ordine alla domanda fatta valere con il ricorso monitorio, del che è da escludersi che l'opposizione medesima abbia natura impugnatoria: l'oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo bensì la fondatezza della pretesa dell'attore in senso sostanziale.
Tali principi sono stati di recente ribaditi “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis"
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927).
2 Ne discende come non avrebbe alcuna utilità una opposizione che sia limitata a dedurre la inesistenza delle condizioni per l'emissione del decreto senza che vi siano difese sul merito della domanda.
Nel caso di specie l'opposizione non si appalesa come nulla ex art. 164 c.p.c. – nullità che ove fondata su vizi delle editio actionis comporterebbe ordine di integrazione senza salvezza delle decadenze maturate anteriormente – ma piuttosto bisogna prendersi atto di come, a mezzo di essa, l'opponente non abbia contestato i fatti costitutivi del diritto dell'attore avendo evidenziato asseriti profili di illegittimità del decreto e in punto di prova riparto del relativo onere, contestando solamente in diritto l'applicabilità del D.Lgs. 231/2002.
2. Per quanto al punto che precede devono ritenersi provati i fatti costitutivi del credito, dunque la conclusione del rapporto contrattuale ed il corrispettivo dovuto.
L'art. 62 D.L. 1/2012 stabilisce che, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, tra i quali ultimi non rientra il caso di specie, il pagamento del corrispettivo debba effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Così, quindi, si prevede un meccanismo di ulteriore supplemento degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
Ne deriva come la domanda dell'attore sia fondata anche sotto tale profilo
3. L'opposizione deve essere, in conclusione rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto opposto ex art. 654 c.p.c.
4. Le spese di lite sono regolare secondo l'ordinario principi di soccombenza e alla liquidazione, effettuata in dispositivo, si perviene applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii secondo lo scaglione di riferimento, ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo ex art. 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 17.2.2021;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) CP_1 ed VA (22%).
Avezzano, 29 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 360 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
C.F. , con sede legale in Parte_1 C.F._1
Luco dei Marsi (AQ), via A. Torlonia n. 10, in persona del suo titolare , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Paolo DI GRAVIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano alla Via B. Croce n. 4
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.VA , titolare dell'omonima azienda Controparte_1 C.F._2 P.VA_1 agricola, corrente in Trasacco (AQ) alla Via Milano n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Alessia PARIS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trasacco (AQ), alla Via Porta Castello n. 12
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore opponente non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.6.2024.
Il convenuto opposto, ha depositato le suddette note scritte, richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, che si trascrivono: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: In via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per la mancanza o comunque l'assoluta incertezza dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia di legge. In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 83/2021
(R.G. n. 1447/2020) reso dal Tribunale di Avezzano in data 17.02.2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione. Nel merito: rigettare l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 83/2021
(R.G. n. 1447/2020), per l'effetto, condannare l'opponente Parte_2
[...
[...] [...]
, in persona del titolare Sig.r a pagare all'opposto la somma di
[...] Parte_1
€ 8.500,00 oltre interessi moratori, maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 D. L.vo 9 ottobre 2002 n.
231 e successive modifiche e integrazioni (con la maggiorazione di cui all'art. 62, comma 3, D.L. 1/2012) dalla scadenza del dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio, a allegato di aver effettuato una Controparte_1 vendita a campo di radicchio in favore dell'acquirente, , per un Controparte_2 corrispettivo di € 8.500,00 giusta fattura n. 109 del 28.6.2020. Ha quindi, chiesto, stante il mancato adempimento del debitore nonostante reiterate richieste, pronunciarsi ingiunzione di pagamento per € 8.500,00 oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 con maggiorazione ex art. 62 D.L. 1/2012 dalla scadenza al saldo, oltre spese di lite.
B. In accoglimento del ricorso monitorio veniva pronunciato il decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 17.2.2021.
C. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 1.3.2021, con tempestivo atto di citazione notificato in data 18.3.2021 ed iscritto a ruolo in pari data, l'ingiunto proponeva opposizione deducendo, in sostanza, come il decreto ingiuntivo fosse stato illegittimamente emesso per difetto di certezza del credito;
come la fattura non costituisca idonea prova del diritto fatto valere nella fase a cognizione piena rimarcando poi come, in virtù della posizione di attore in senso sostanziale dell'opposto, l'onere della prova incomba su di lui;
contestando l'applicabilità degli artt. 4 e 5 D. Lvo 9 ottobre 2002 n. 231.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
D. Si è costituito in giudizio evidenziando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1 per essere la fattura regolarmente annotata nella contabilità di impresa e come l'opponente non abbia in alcun modo contestato i fatti costitutivi del diritto di credito cosicché la stessa opposizione si paleserebbe nulla. Ha, poi, rimarcato anche come gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 trovino applicazione proprio nelle transazioni commerciali tra aziende con la maggiorazione prevista dall'art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 per la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Ha, quindi, concluso in conformità.
1. In primo luogo occorre rilevare come mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un giudizio a cognizione piena in ordine alla domanda fatta valere con il ricorso monitorio, del che è da escludersi che l'opposizione medesima abbia natura impugnatoria: l'oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo bensì la fondatezza della pretesa dell'attore in senso sostanziale.
Tali principi sono stati di recente ribaditi “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis"
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927).
2 Ne discende come non avrebbe alcuna utilità una opposizione che sia limitata a dedurre la inesistenza delle condizioni per l'emissione del decreto senza che vi siano difese sul merito della domanda.
Nel caso di specie l'opposizione non si appalesa come nulla ex art. 164 c.p.c. – nullità che ove fondata su vizi delle editio actionis comporterebbe ordine di integrazione senza salvezza delle decadenze maturate anteriormente – ma piuttosto bisogna prendersi atto di come, a mezzo di essa, l'opponente non abbia contestato i fatti costitutivi del diritto dell'attore avendo evidenziato asseriti profili di illegittimità del decreto e in punto di prova riparto del relativo onere, contestando solamente in diritto l'applicabilità del D.Lgs. 231/2002.
2. Per quanto al punto che precede devono ritenersi provati i fatti costitutivi del credito, dunque la conclusione del rapporto contrattuale ed il corrispettivo dovuto.
L'art. 62 D.L. 1/2012 stabilisce che, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, tra i quali ultimi non rientra il caso di specie, il pagamento del corrispettivo debba effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Così, quindi, si prevede un meccanismo di ulteriore supplemento degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
Ne deriva come la domanda dell'attore sia fondata anche sotto tale profilo
3. L'opposizione deve essere, in conclusione rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto opposto ex art. 654 c.p.c.
4. Le spese di lite sono regolare secondo l'ordinario principi di soccombenza e alla liquidazione, effettuata in dispositivo, si perviene applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii secondo lo scaglione di riferimento, ai valori minimi per tutte le fasi, stante la semplicità delle questioni e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo ex art. 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 83/2021 del 17.2.2021;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) CP_1 ed VA (22%).
Avezzano, 29 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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