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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE DI - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11708 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Cristina Serotti presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. FERRETTI PIERLUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 , nato a [...], il [...] e Parte_1 nata a [...], il [...], premettendo: CP_1 di aver contratto matrimonio a Napoli, il 16/09/2000; che dal matrimonio erano nati due figli: , nata il [...], e nato il Per_1 Per_2
09/08/2007; che tra le parti era intervenuta separazione in forza della sentenza n. 1233 del 10/04/2013; che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido alla madre, il calendario dei tempi di frequentazione del padre con i figli e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un
1 assegno di mantenimento per i figli di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 200,00; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori con domicilio Per_2 permanete presso la madre in Napoli in via Provinciale di Puglia n. 230, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé un fine settimana al mese anche con pernottamento presso la casa paterna, tenuto conto della distanza tra Napoli e Prato, luogo di residenza del padre e degli impegni lavorativi di quest'ultimo nonché di quelli scolastici e di svago del figlio, stante la sua imminente maggiore età.
2) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di Per_2
€400,00 mensile, somma che sarà versata alla signora a mezzo di pagamento CP_1 diretto da parte del datore di lavoro Trenitalia spa, a decorrere dal deposito della sentenza a mezzo di bonifico bancario all'IBAN [...]. L'assegno mensile di euro
400,00 sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat dal deposito della sentenza.
La figlia , maggiorenne di anni 24, è autonoma economicamente in quanto svolge Per_1 attività lavorativa nel settore dei pubblici esercizi.
3) Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per
Il figlio Per_2
Per spese di carattere straordinario si intendono a titolo esemplificativo:
a)spese mediche sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
2 b) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
-libri di testo;
- eventuali abbonamenti relativi a mezzi di trasporto pubblico;
- gite scolastiche senza pernottamento;
c) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: -tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
-tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
-corsi di specializzazione e master;
-gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero o lezioni private;
-alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
- spese per la patente;
spese di mantenimento, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corso di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; - viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
-soggiorno estivo di studio, sportivo stage sportivi;
-spese per l'acquisto di mezzi di locomozione Si precisa ulteriormente Le eventuali future nuove attività dei figli dovranno, invece, essere concordate tra i coniugi.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg. dalla richiesta.
I documenti delle spese straordinarie riguardanti i figli dovranno essere messi a disposizione dell'altro genitore così da poter utilizzare il documento per deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi della percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. intestati a nome del minore così che i genitori possano portare dette spese in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto non disciplinato i ricorrenti fanno espresso riferimento alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare adottato dal Tribunale di Napoli il 07.03.2018, che entrambi dichiarano di conoscere e approvare e del quale si scambiano copia firmata.
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni assegno a titolo di loro mantenimento.
5) I coniugi concedono reciproco consenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto personale o di un documento valido per l'espatrio dei figli minori. Per quanto occorrer possa si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla legge.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Il Collegio, inoltre, precisa che poiché il figlio (09/08/2007), nelle more del presente Per_2 giudizio, è divenuto maggiorenne, nulla dispone in ordine all'affido e ai tempi di frequentazione del padre con il figlio.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
16/09/2000 (atto n. 185, parte II, S. A, SEZ. U, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025.
Il Presidente est.
LE DI
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