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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/12/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 5.12.2025 e da parte resistente in data
4.12.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 635/2023 promossa da
con il patrocinio dell'avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca Controparte_1
CEI, IN AG, ND AU e ED IC
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
in data 22.09.23 depositava ricorso deducendo di essere dipendente della Parte_1
Asl n° 1 di Massa Carrara, oggi dal 10/06/2002 con Controparte_1
Per ruolo sanitario livello/categoria D fascia 4, profilo coll. prof. . Tecnico Radiologia, con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, per un totale di 36 settimanali, e di aver svolto il cosiddetto “Servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo
1 settimanale, rendendo effettivamente la prestazione lavorativa nei giorni di reperibilità attiva, si rivolgeva al Giudice del Lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia dichiarare che il riconoscimento di una giornata di riposo con addebito delle relative ore verso la parte ricorrente non costituisce forma di pagamento o di riconoscimento del dovuto riposo compensativo per l'attività di pronta disponibilità attiva prestata nella 7^ giornata (di norma nella domenica);
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a Controparte_2 pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alla precedente lettere A, e per il periodo dal 01/01/2009 al 31/05/2023, la somma di € €. 12.263,91 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre l'ulteriore interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2023 si costituiva in giudizio l'Asl eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 123/2022 emessa dal Tribunale di Massa tra le medesime parti: quanto al merito l'infondatezza delle richieste per mancanza totale di allegazione del danno e perché parzialmente coperta da intervenuta prescrizione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: preliminarmente, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità, almeno in parte qua, del ricorso proposto da controparte perché presentato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 123 del
2022 resa da questo Tribunale, avente ad oggetto i medesimi fatti costitutivi posti a base delle conclusioni di controparte nel presente ricorso;
- sempre, preliminarmente, disporre con propria Ordinanza per l'attivazione della procedura di cui all'art. 64 d. lgs. n. 165/2001; nel caso in cui sia già stata proposta per altri procedimenti analoghi pendenti avanti a questo stesso Tribunale su ricorso di altri dipendenti dell' resistente, disporre la CP_1 sospensione del procedimento o il suo congruo rinvio;
- in tesi, respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto o prescritto, vinte le spese ed i compensi;
2 - in ogni caso, in ipotesi, respingendo la richiesta di riconoscimento della retribuzione giornaliera per l'asserito mancato riposo quando esso sia stato effettivamente goduto, ancorché senza riduzione del debito orario;
- sempre in ogni caso in ipotesi, accogliendo l'eccezione di prescrizione per quanto ritenuto;
riducendo gli importi dovuti, considerando l'usura già liquidata per le giornate domenicali con la sentenza 123/2022 ed accogliendo le difese aziendali in merito alla limitazione del riconoscimento alle sole giornate di riposo domenicale ed al calcolo del riposo settimanale conteggiarsi in un periodo non superiore a 14 giorni;
in nessun caso per l'ipotesi di cui al caso B inscritto in ricorso e mai cumulando su alcuna voce interessi e rivalutazione
All'udienza del 24.7.2025 veniva dichiarata la nullità del ricorso e veniva richiesto a parte ricorrente di integrare l'atto introduttivo producendo nuovi conteggi e nuovi prospetti indicanti con precisione le date relative ai mancati riposi, ai falsi riposi e tenendo in debito conto l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente.
Successivamente dunque parte ricorrente, in data 1.10.2025, integrava l'atto introduttivo specificando le domande e depositando nuovi conteggi del danno a partire dall'anno 2019, ossia per le date non coperte dal giudicato della sentenza 123/2022 pronunciata in data
25.5.2022.
Con nota di replica depositata in data 13.11.2025 parte resistente presentava le proprie osservazioni in ordine ai nuovi conteggi, assumendo alcune errate indicazione delle giornate domenicali.
La causa veniva fissata, da ultimo, per discussione all'udienza del 11.12.2025.
La questione relativa all'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 123/2022 risulta superato dalla riduzione della domanda operata dallo stesso ricorrente con le note integrative depositate in data 1.10.2025 che è stata limitata al periodo successivo alla domanda formulata nel procedimento n. 504/2019.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulle disposizioni contrattuali inerenti la reperibilità attiva e passiva
L'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20.9.2001, comparto sanità recita:
3 “1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del
CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione
l'art. 40”.
L'art. 40 dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del
CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 comma 6 CCNL 2016 – 2018 dispone:
4 “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede:
“Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 sanità del 3.11.2022 prevede:
“Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale” (c.d. reperibilità passiva, ndr). In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48 disciplina il funzionamento della c.d. Banca delle ore:
“1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
5
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999”.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”.
Queste disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva sotto il profilo retributivo mentre il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla
Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi o in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
Nulla invece è specificatamente previsto in merito al riposo domenicale non goduto.
La Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav. – 18.3.2016, n. 5465), per quanto qui interessa, ha così statuito: “va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Contr
, il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a
6 percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa”.
2) circa il riposo domenicale, la normativa contrattuale e legale relativa, il riposo compensativo con o senza riduzione del debito orario
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 1.9.1995 del comparto sanità (che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di
7 articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato....”.
Dunque: ove per esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale il dipendente non possa fruire di riposo domenicale, è previsto il godimento di un riposo “sostitutivo” da fruirsi il prima possibile e di norma nella settimana successiva.
Il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 -attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro- all'art. 9, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni” (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n.
112/2008).
Nella contrattazione collettiva non è previsto alcunché relativamente alla situazione di cui si discute in cui il riposo non sia riconosciuto che è evidentemente una patologia del sistema: infatti la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione -e d'altra parte certamente una disposizione contrattuale mai potrebbe escludere o limitare il diritto al riposo settimanale o prevederne la monetizzazione.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva, va trattato come riposo domenicale, deve essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), e non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore).
E quindi nel caso di mancato riposo domenicale in ragione della reperibilità cd. attiva, oltre alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo ed all'indennità di reperibilità, entro la settimana successiva deve essere accordato, anche in assenza di richiesta del dipendente, un riposo settimanale retribuito, con riduzione del debito orario, senza decurtazioni del saldo orario risultante dai cartellini presenza (che darebbero luogo, prima
8 o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
E ciò in quanto, ove si disponesse diversamente non si farebbe che introdurre artatamente la stessa disciplina prevista per la c.d. reperibilità passiva.
Si aggiunga un'ulteriore considerazione: la concessione di un riposo compensativo discende direttamente dalla legge (v. art. 17, comma iv d.lgs. n. 66/2003) e un riposo non retribuito integra una sospensione delle reciproche obbligazioni, non valutabile come riposo compensativo del riposo domenicale non goduto.
3)il parere Aran
La Ausl, per sostenere la legittimità della concessione di un riposo compensativo senza riduzione di debito orario a fronte di un riposo domenicale non goduto in ragione della reperibilità c.d. attiva, ha invocato il parere reso nel gennaio 2025 che ha ribadito Tes_1 quello del 2023, secondo cui “in caso di chiamata ovverosia p.d. attiva (sia essa cadente in giorno festivo o in orario notturno) il comma 5 prevede espressamente che, in alternativa al pagamento dello straordinario, può pervenire dal dirigente la richiesta di recupero orario con corrispondente riduzione del debito orario in luogo del pagamento dello straordinario purché si sia assolto il debito orario nei termini ivi previsti. Qualora poi le ore di chiamata sospendano le 11 ore consecutive di riposo, il relativo recupero deve avvenire nelle modalità previste dal comma 8 dell'art. 27. Premesso quanto sopra, il comma 3 dispone espressamente che va comunque garantito il riposo settimanale. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3 e al principio della necessità del riposo settimanale sancito dall'art. 36 della costituzione, qualora il servizio di disponibilità passiva, cada nel giorno di riposo settimanale si dovrà riconoscere, anche senza la richiesta del dirigente, un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario altrimenti si configurerebbero due giorni di riposo settimanale anziché uno
(quello in cui è stato reperibile più il riposo compensativo con riduzione del debito orario). Ne consegue che nella settimana in cui utilizza il riposo compensativo conseguente alla giornata di reperibilità effettuata, il dipendente deve comunque garantire l'orario previsto per la settimana in corso, con opportuna articolazione della propria prestazione nei restanti giorni. Mentre, qualora nel giorno di riposo settimanale il dirigente abbia anche prestato pronta disponibilità attiva al dirigente spetta - oltre al recupero della giornata nei termini sopra descritti - per quelle sole ore, o il pagamento dello straordinario o il recupero orario a richiesta del dirigente come previsto al comma 5.”
9 Tuttavia, detto parere non può che essere coordinato con le disposizioni contenute nei
CCNL nonché con la giurisprudenza della Suprema Corte.
L'art. 28 del CCNL dell'area sanità triennio 2016 – 2018 al comma 3 prevede che il servizio di pronta disponibilità, limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, debba garantire il riposo settimanale.
Il comma 10 prevede: “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.……..”
L'art. 29 (riposo settimanale) ai primi tre commi dispone:
“
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.”
Dunque una lettura del parere ARAN coordinata alle disposizioni contrattuali sopra riportate, conduce all'interpretazione sulla base della quale, oltre al pagamento dello straordinario o al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, al dipendente spetta anche il recupero della giornata domenicale lavorata in regime di reperibilità attiva.
Né ritiene questo giudicante meriti accoglimento l'interpretazione proposta da parte resistente: innanzitutto perché il parere non è vincolante e soprattutto perché esso certamente non può porsi in contrasto con le norme di legge, la giurisprudenza della
Suprema Corte, nonché con le stesse disposizioni del CCNL.
Infatti, se per effetto del servizio di pronta disponibilità il dipendente lavorasse, per esempio, dieci domeniche all'anno e non gli venisse concesso, anche in difetto di domanda, il riposo compensativo senza riduzione del debito orario entro la settimana successiva, il predetto osserverebbe soltanto 42 riposi settimanali retribuiti e non 52.
10 Il ragionamento di parte resistente conduce all'effetto paradossale di equiparare chi la domenica ha lavorato con chi ha invece riposato;
al lavoratore che ha prestato il servizio di pronta disponibilità spetterebbe in più soltanto lo straordinario domenicale (oppure, in alternativa, un riposo con riduzione del debito orario nei tempi concordati in ragione delle esigenze tecnico-organizzative), mentre, nel caso di scelta del pagamento delle ore a titolo di straordinario, il lavoratore perderebbe, in termini assoluti, il riposo o potrebbe beneficiarne soltanto senza riduzione del debito orario e, quindi, lavorando di più nei giorni o nelle settimane successivi.
Non scalfisce il ragionamento sin qui svolto il rilievo operato da parte resistente che in concreto non venga operata alcuna riduzione dello stipendio perché lo stesso è calcolato su base mensilizzata in quanto il dipendente comunque avrebbe nei mesi a venire un saldo negativo di sì che, per evitare la decurtazione dello stipendio, dovrebbe recuperare lavorando oltre il debito orario settimanale, senza vedersi riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario;
riassumendo, il dipendente che ha lavorato la domenica dovrebbe scegliere tra straordinario e riposo compensativo con riduzione del debito orario.
Il che non è assolutamente condivisibile, spettando entrambi.
4) inadempimento contrattuale
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il
Servizio di Pronta Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché ciò avvenga nel perimetro consentito dalla legge prevista per i servizi di pubblica utilità (v. art. 9 D.lgs. n. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente
11 soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI - 25/08/2022, n. 25336) ha ribadito, tra l'altro, che: “…né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n.
41891/2021; Cass. n. 41273/2021)”.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha statuito che si tratta di danno presunto (ex multis cfr. Cass. sentenza n. 33550/2018 con cui è stato ribadito
“…. che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...(Cass. SSUU 142/2013; Cass. 24563/2016, 16665/2015, 24180/2013)”.
Da questo punto di vista non ritiene questo giudicante accoglibile l'eccezione di parte resistente secondo la quale il danno sarebbe qui da escludersi in presenza di norme legittimanti il lavoro domenicale atteso che, perché tale ragionamento possa essere condiviso, è necessario che sia concesso un riposo compensativo o “sostitutivo”, retribuito, entro i limiti temporali inderogabilmente previsti dalla legge (oggi 14 giorni) e non che si addivenga alla definitiva soppressione del riposo settimanale.
Chi lavora in settori di pubblica utilità non può, sol per tale ragione, subire un sacrificio personale gravoso e protratto nel tempo senza compensazioni.
5)circa l'operare della prescrizione decennale e quinquennale
La prescrizione è certamente quinquennale nei casi in cui il riposo compensativo venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, cui conseguono, come già rilevato, la necessità di recuperare il saldo negativo con l'effettuazione di ulteriore straordinario non pagato o, in difetto, la decurtazione dello stipendio.
Diversamente in caso di perdita definitiva dei riposi settimanali si discute di risarcimento,
e dunque di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
12 Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto a partire da gennaio 2019 pertanto non è maturata alcuna prescrizione.
6) circa il risarcimento per definitiva perdita del riposo domenicale: quantum
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Possono essere utilizzati i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, previa decurtazione delle date infrasettimanali non coincidenti con la domenica.
Le date utili individuate, tra quelle indicate da parte ricorrente nelle note depositate in data
1.10.2025 e nell'allegato denominato “prospetto 1” sono quindi le seguenti:
17 marzo 2019, 14 aprile 2019, 1 settembre 2019, 19 luglio 2020, 9 agosto 2020, 25 maggio 2021, 8 agosto 2021, 30 gennaio 2022, 6 marzo 2022, 20 marzo 2022, 19 giugno
2022, 10 luglio 2022, 25 settembre 2022, 20 novembre 2022, 19 febbraio 2023 e 12 marzo 2023.
Le altre date indicate non possono essere prese in considerazione perché non ricadenti di domenica ma in giorni infrasettimanali.
Può quindi essere liquidato, applicando gli indici sopra indicati in via equitativa l'importo di € 1.782,04 per il predetto titolo (così calcolato 85,4+30% x14 + 87,60+30%x2).
7) circa i c.d. falsi riposi
Per quanto concerne il danno da falso riposo vengono prese le date indicate dal ricorrente nell'allegato denominato “prospetto”, con esclusione delle date non rinvenute nei cedolini presenza, ossia:
18 febbraio 2019, 13 maggio 2019, 18 giugno 2019 e 29 luglio 2019.
Le altre date indicate nel prospetto richiamato non risultano riposi compensativi con debito orario nei cartellini presenza depositati in atti.
13 Per tale titolo deve essere riconosciuto al ricorrente l'importo di € 341,60, ossia retribuzione giornaliera per numero dei falsi riposi (€. 85,40x4).
Relativamente alle spese, infine, le stesse, liquidate come da dispositivo, secondo valore, attesa la parziale soccombenza, sono compensate per il 60% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)dichiara che , oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, Parte_1 aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo (con riduzione del debito orario), in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva);
2)dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita (definitiva) del riposo settimanale domenicale e per aver incrementato il debito orario nelle giornate destinate al riposo compensativo conseguente alla reperibilità domenicale;
3)liquida, in via equitativa, a tali titoli la complessiva somma di €. 2.123,64 oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4)liquida le spese di lite in €. 2.626,00 per competenze, €. 118,50 per esborsi, oltre accessori di Legge, disponendone la compensazione nella misura del 60% tra le parti e ponendo il restante 40% a carico del resistente.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 11 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 5.12.2025 e da parte resistente in data
4.12.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 635/2023 promossa da
con il patrocinio dell'avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca Controparte_1
CEI, IN AG, ND AU e ED IC
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
in data 22.09.23 depositava ricorso deducendo di essere dipendente della Parte_1
Asl n° 1 di Massa Carrara, oggi dal 10/06/2002 con Controparte_1
Per ruolo sanitario livello/categoria D fascia 4, profilo coll. prof. . Tecnico Radiologia, con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, per un totale di 36 settimanali, e di aver svolto il cosiddetto “Servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo
1 settimanale, rendendo effettivamente la prestazione lavorativa nei giorni di reperibilità attiva, si rivolgeva al Giudice del Lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia dichiarare che il riconoscimento di una giornata di riposo con addebito delle relative ore verso la parte ricorrente non costituisce forma di pagamento o di riconoscimento del dovuto riposo compensativo per l'attività di pronta disponibilità attiva prestata nella 7^ giornata (di norma nella domenica);
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a Controparte_2 pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alla precedente lettere A, e per il periodo dal 01/01/2009 al 31/05/2023, la somma di € €. 12.263,91 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre l'ulteriore interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2023 si costituiva in giudizio l'Asl eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 123/2022 emessa dal Tribunale di Massa tra le medesime parti: quanto al merito l'infondatezza delle richieste per mancanza totale di allegazione del danno e perché parzialmente coperta da intervenuta prescrizione.
Rassegnava le seguenti conclusioni: preliminarmente, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità, almeno in parte qua, del ricorso proposto da controparte perché presentato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 123 del
2022 resa da questo Tribunale, avente ad oggetto i medesimi fatti costitutivi posti a base delle conclusioni di controparte nel presente ricorso;
- sempre, preliminarmente, disporre con propria Ordinanza per l'attivazione della procedura di cui all'art. 64 d. lgs. n. 165/2001; nel caso in cui sia già stata proposta per altri procedimenti analoghi pendenti avanti a questo stesso Tribunale su ricorso di altri dipendenti dell' resistente, disporre la CP_1 sospensione del procedimento o il suo congruo rinvio;
- in tesi, respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto o prescritto, vinte le spese ed i compensi;
2 - in ogni caso, in ipotesi, respingendo la richiesta di riconoscimento della retribuzione giornaliera per l'asserito mancato riposo quando esso sia stato effettivamente goduto, ancorché senza riduzione del debito orario;
- sempre in ogni caso in ipotesi, accogliendo l'eccezione di prescrizione per quanto ritenuto;
riducendo gli importi dovuti, considerando l'usura già liquidata per le giornate domenicali con la sentenza 123/2022 ed accogliendo le difese aziendali in merito alla limitazione del riconoscimento alle sole giornate di riposo domenicale ed al calcolo del riposo settimanale conteggiarsi in un periodo non superiore a 14 giorni;
in nessun caso per l'ipotesi di cui al caso B inscritto in ricorso e mai cumulando su alcuna voce interessi e rivalutazione
All'udienza del 24.7.2025 veniva dichiarata la nullità del ricorso e veniva richiesto a parte ricorrente di integrare l'atto introduttivo producendo nuovi conteggi e nuovi prospetti indicanti con precisione le date relative ai mancati riposi, ai falsi riposi e tenendo in debito conto l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente.
Successivamente dunque parte ricorrente, in data 1.10.2025, integrava l'atto introduttivo specificando le domande e depositando nuovi conteggi del danno a partire dall'anno 2019, ossia per le date non coperte dal giudicato della sentenza 123/2022 pronunciata in data
25.5.2022.
Con nota di replica depositata in data 13.11.2025 parte resistente presentava le proprie osservazioni in ordine ai nuovi conteggi, assumendo alcune errate indicazione delle giornate domenicali.
La causa veniva fissata, da ultimo, per discussione all'udienza del 11.12.2025.
La questione relativa all'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza 123/2022 risulta superato dalla riduzione della domanda operata dallo stesso ricorrente con le note integrative depositate in data 1.10.2025 che è stata limitata al periodo successivo alla domanda formulata nel procedimento n. 504/2019.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulle disposizioni contrattuali inerenti la reperibilità attiva e passiva
L'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20.9.2001, comparto sanità recita:
3 “1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del
CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione
l'art. 40”.
L'art. 40 dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del
CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 comma 6 CCNL 2016 – 2018 dispone:
4 “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede:
“Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 sanità del 3.11.2022 prevede:
“Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale” (c.d. reperibilità passiva, ndr). In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48 disciplina il funzionamento della c.d. Banca delle ore:
“1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
5
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999”.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”.
Queste disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva sotto il profilo retributivo mentre il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla
Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi o in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
Nulla invece è specificatamente previsto in merito al riposo domenicale non goduto.
La Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav. – 18.3.2016, n. 5465), per quanto qui interessa, ha così statuito: “va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Contr
, il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a
6 percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa”.
2) circa il riposo domenicale, la normativa contrattuale e legale relativa, il riposo compensativo con o senza riduzione del debito orario
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 1.9.1995 del comparto sanità (che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di
7 articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato....”.
Dunque: ove per esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale il dipendente non possa fruire di riposo domenicale, è previsto il godimento di un riposo “sostitutivo” da fruirsi il prima possibile e di norma nella settimana successiva.
Il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 -attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro- all'art. 9, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni” (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n.
112/2008).
Nella contrattazione collettiva non è previsto alcunché relativamente alla situazione di cui si discute in cui il riposo non sia riconosciuto che è evidentemente una patologia del sistema: infatti la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione -e d'altra parte certamente una disposizione contrattuale mai potrebbe escludere o limitare il diritto al riposo settimanale o prevederne la monetizzazione.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva, va trattato come riposo domenicale, deve essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), e non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore).
E quindi nel caso di mancato riposo domenicale in ragione della reperibilità cd. attiva, oltre alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo ed all'indennità di reperibilità, entro la settimana successiva deve essere accordato, anche in assenza di richiesta del dipendente, un riposo settimanale retribuito, con riduzione del debito orario, senza decurtazioni del saldo orario risultante dai cartellini presenza (che darebbero luogo, prima
8 o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
E ciò in quanto, ove si disponesse diversamente non si farebbe che introdurre artatamente la stessa disciplina prevista per la c.d. reperibilità passiva.
Si aggiunga un'ulteriore considerazione: la concessione di un riposo compensativo discende direttamente dalla legge (v. art. 17, comma iv d.lgs. n. 66/2003) e un riposo non retribuito integra una sospensione delle reciproche obbligazioni, non valutabile come riposo compensativo del riposo domenicale non goduto.
3)il parere Aran
La Ausl, per sostenere la legittimità della concessione di un riposo compensativo senza riduzione di debito orario a fronte di un riposo domenicale non goduto in ragione della reperibilità c.d. attiva, ha invocato il parere reso nel gennaio 2025 che ha ribadito Tes_1 quello del 2023, secondo cui “in caso di chiamata ovverosia p.d. attiva (sia essa cadente in giorno festivo o in orario notturno) il comma 5 prevede espressamente che, in alternativa al pagamento dello straordinario, può pervenire dal dirigente la richiesta di recupero orario con corrispondente riduzione del debito orario in luogo del pagamento dello straordinario purché si sia assolto il debito orario nei termini ivi previsti. Qualora poi le ore di chiamata sospendano le 11 ore consecutive di riposo, il relativo recupero deve avvenire nelle modalità previste dal comma 8 dell'art. 27. Premesso quanto sopra, il comma 3 dispone espressamente che va comunque garantito il riposo settimanale. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3 e al principio della necessità del riposo settimanale sancito dall'art. 36 della costituzione, qualora il servizio di disponibilità passiva, cada nel giorno di riposo settimanale si dovrà riconoscere, anche senza la richiesta del dirigente, un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario altrimenti si configurerebbero due giorni di riposo settimanale anziché uno
(quello in cui è stato reperibile più il riposo compensativo con riduzione del debito orario). Ne consegue che nella settimana in cui utilizza il riposo compensativo conseguente alla giornata di reperibilità effettuata, il dipendente deve comunque garantire l'orario previsto per la settimana in corso, con opportuna articolazione della propria prestazione nei restanti giorni. Mentre, qualora nel giorno di riposo settimanale il dirigente abbia anche prestato pronta disponibilità attiva al dirigente spetta - oltre al recupero della giornata nei termini sopra descritti - per quelle sole ore, o il pagamento dello straordinario o il recupero orario a richiesta del dirigente come previsto al comma 5.”
9 Tuttavia, detto parere non può che essere coordinato con le disposizioni contenute nei
CCNL nonché con la giurisprudenza della Suprema Corte.
L'art. 28 del CCNL dell'area sanità triennio 2016 – 2018 al comma 3 prevede che il servizio di pronta disponibilità, limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, debba garantire il riposo settimanale.
Il comma 10 prevede: “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.……..”
L'art. 29 (riposo settimanale) ai primi tre commi dispone:
“
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.”
Dunque una lettura del parere ARAN coordinata alle disposizioni contrattuali sopra riportate, conduce all'interpretazione sulla base della quale, oltre al pagamento dello straordinario o al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, al dipendente spetta anche il recupero della giornata domenicale lavorata in regime di reperibilità attiva.
Né ritiene questo giudicante meriti accoglimento l'interpretazione proposta da parte resistente: innanzitutto perché il parere non è vincolante e soprattutto perché esso certamente non può porsi in contrasto con le norme di legge, la giurisprudenza della
Suprema Corte, nonché con le stesse disposizioni del CCNL.
Infatti, se per effetto del servizio di pronta disponibilità il dipendente lavorasse, per esempio, dieci domeniche all'anno e non gli venisse concesso, anche in difetto di domanda, il riposo compensativo senza riduzione del debito orario entro la settimana successiva, il predetto osserverebbe soltanto 42 riposi settimanali retribuiti e non 52.
10 Il ragionamento di parte resistente conduce all'effetto paradossale di equiparare chi la domenica ha lavorato con chi ha invece riposato;
al lavoratore che ha prestato il servizio di pronta disponibilità spetterebbe in più soltanto lo straordinario domenicale (oppure, in alternativa, un riposo con riduzione del debito orario nei tempi concordati in ragione delle esigenze tecnico-organizzative), mentre, nel caso di scelta del pagamento delle ore a titolo di straordinario, il lavoratore perderebbe, in termini assoluti, il riposo o potrebbe beneficiarne soltanto senza riduzione del debito orario e, quindi, lavorando di più nei giorni o nelle settimane successivi.
Non scalfisce il ragionamento sin qui svolto il rilievo operato da parte resistente che in concreto non venga operata alcuna riduzione dello stipendio perché lo stesso è calcolato su base mensilizzata in quanto il dipendente comunque avrebbe nei mesi a venire un saldo negativo di sì che, per evitare la decurtazione dello stipendio, dovrebbe recuperare lavorando oltre il debito orario settimanale, senza vedersi riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario;
riassumendo, il dipendente che ha lavorato la domenica dovrebbe scegliere tra straordinario e riposo compensativo con riduzione del debito orario.
Il che non è assolutamente condivisibile, spettando entrambi.
4) inadempimento contrattuale
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il
Servizio di Pronta Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché ciò avvenga nel perimetro consentito dalla legge prevista per i servizi di pubblica utilità (v. art. 9 D.lgs. n. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente
11 soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI - 25/08/2022, n. 25336) ha ribadito, tra l'altro, che: “…né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n.
41891/2021; Cass. n. 41273/2021)”.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha statuito che si tratta di danno presunto (ex multis cfr. Cass. sentenza n. 33550/2018 con cui è stato ribadito
“…. che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...(Cass. SSUU 142/2013; Cass. 24563/2016, 16665/2015, 24180/2013)”.
Da questo punto di vista non ritiene questo giudicante accoglibile l'eccezione di parte resistente secondo la quale il danno sarebbe qui da escludersi in presenza di norme legittimanti il lavoro domenicale atteso che, perché tale ragionamento possa essere condiviso, è necessario che sia concesso un riposo compensativo o “sostitutivo”, retribuito, entro i limiti temporali inderogabilmente previsti dalla legge (oggi 14 giorni) e non che si addivenga alla definitiva soppressione del riposo settimanale.
Chi lavora in settori di pubblica utilità non può, sol per tale ragione, subire un sacrificio personale gravoso e protratto nel tempo senza compensazioni.
5)circa l'operare della prescrizione decennale e quinquennale
La prescrizione è certamente quinquennale nei casi in cui il riposo compensativo venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, cui conseguono, come già rilevato, la necessità di recuperare il saldo negativo con l'effettuazione di ulteriore straordinario non pagato o, in difetto, la decurtazione dello stipendio.
Diversamente in caso di perdita definitiva dei riposi settimanali si discute di risarcimento,
e dunque di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
12 Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha rivendicato il proprio diritto a partire da gennaio 2019 pertanto non è maturata alcuna prescrizione.
6) circa il risarcimento per definitiva perdita del riposo domenicale: quantum
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Possono essere utilizzati i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, previa decurtazione delle date infrasettimanali non coincidenti con la domenica.
Le date utili individuate, tra quelle indicate da parte ricorrente nelle note depositate in data
1.10.2025 e nell'allegato denominato “prospetto 1” sono quindi le seguenti:
17 marzo 2019, 14 aprile 2019, 1 settembre 2019, 19 luglio 2020, 9 agosto 2020, 25 maggio 2021, 8 agosto 2021, 30 gennaio 2022, 6 marzo 2022, 20 marzo 2022, 19 giugno
2022, 10 luglio 2022, 25 settembre 2022, 20 novembre 2022, 19 febbraio 2023 e 12 marzo 2023.
Le altre date indicate non possono essere prese in considerazione perché non ricadenti di domenica ma in giorni infrasettimanali.
Può quindi essere liquidato, applicando gli indici sopra indicati in via equitativa l'importo di € 1.782,04 per il predetto titolo (così calcolato 85,4+30% x14 + 87,60+30%x2).
7) circa i c.d. falsi riposi
Per quanto concerne il danno da falso riposo vengono prese le date indicate dal ricorrente nell'allegato denominato “prospetto”, con esclusione delle date non rinvenute nei cedolini presenza, ossia:
18 febbraio 2019, 13 maggio 2019, 18 giugno 2019 e 29 luglio 2019.
Le altre date indicate nel prospetto richiamato non risultano riposi compensativi con debito orario nei cartellini presenza depositati in atti.
13 Per tale titolo deve essere riconosciuto al ricorrente l'importo di € 341,60, ossia retribuzione giornaliera per numero dei falsi riposi (€. 85,40x4).
Relativamente alle spese, infine, le stesse, liquidate come da dispositivo, secondo valore, attesa la parziale soccombenza, sono compensate per il 60% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1)dichiara che , oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, Parte_1 aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo (con riduzione del debito orario), in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva);
2)dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita (definitiva) del riposo settimanale domenicale e per aver incrementato il debito orario nelle giornate destinate al riposo compensativo conseguente alla reperibilità domenicale;
3)liquida, in via equitativa, a tali titoli la complessiva somma di €. 2.123,64 oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4)liquida le spese di lite in €. 2.626,00 per competenze, €. 118,50 per esborsi, oltre accessori di Legge, disponendone la compensazione nella misura del 60% tra le parti e ponendo il restante 40% a carico del resistente.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 11 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
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