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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5761/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9594/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Dimitri ha impugnato il capo della sentenza n. 9594/2025 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli nella causa promossa da essa appellante contro l'Agenzia delle Entrate IS e la Regione Campania nella pate relativa al regolamento delle spese.
I primi giudici avevano liquidato le spese, poste a carico della Regione, in euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'appellante ritiene non corretta la quantificazione sostenendo che:
la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e compenso di giudizio doveva avvenire nel rispetto delle tariffe professionali di cui al D.M. 10/03/2014, n.55, relative alle cause di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricomprese, per valore, nello scaglione fino ad €. 1.100,00, con l'applicazione delle maggiorazioni previste dallo stesso decreto, pari al 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (ex art. 4, comma 2) e sempre del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1 bis);
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in quanto l'importo liquidato è inferiore al minimo previsto dal dm 55/2014.
L'articolo 4 c. 1 del citato decreto prevede che “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Nella determinazione del compenso si deve tener conto che la controversia, che aveva ad oggetto la cartella di pagamento emessa per l'omesso pagamento della tassa auto di euro 304,41, non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stati rilevati vizi di notifica dei presupposti avvisi di accertamento.
Ad avviso di questo collegio il compenso andava determinato nel minimo. Non ricorrono le condizioni per applicare l'aumento previsto dal c. 2 del citato articolo 4, aumento che è facoltativo e che il collegio non ritiene applicabile in quanto la pluralità di controparti, due, non ha determinato un maggiore impegno che va ricondotto alla necessità di replicare a un maggior numero di eccezioni.
L'appellante ha chiesto l'aumento previsto dall'articolo 1 bis dell'articolo 4, a norma del quale “ il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
L'aumento non spetta.
Ed invero solo il ricorso era stato redatto con modalità che consentivano di navigare tra le pagine dell'atto cliccando sul numero della pagina sull'indice. Si tratta di una funzione di word di facile applicazione, che non è la tecnica informatica indicata nella norma citata la quale fa invece riferimento ad una funzione diversa, cioè alla possibilità di effettuare ricerche di testo nel documento. La norma, inoltre, richiede che questa tecnica informatica sia applicata anche ai documenti allegati, cosa che nella specie manca.
Pertanto l'appello va parzialmente accolto quantificando in euro 278,00 le spese di giudizio oltre le spese, la maggiorazione del 15%, Iva e Cpa.
L'accoglimento solo parziale dell'appello comporta la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello come da motivazione.
Spese di questo grado compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5761/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9594/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Dimitri ha impugnato il capo della sentenza n. 9594/2025 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli nella causa promossa da essa appellante contro l'Agenzia delle Entrate IS e la Regione Campania nella pate relativa al regolamento delle spese.
I primi giudici avevano liquidato le spese, poste a carico della Regione, in euro 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'appellante ritiene non corretta la quantificazione sostenendo che:
la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e compenso di giudizio doveva avvenire nel rispetto delle tariffe professionali di cui al D.M. 10/03/2014, n.55, relative alle cause di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ricomprese, per valore, nello scaglione fino ad €. 1.100,00, con l'applicazione delle maggiorazioni previste dallo stesso decreto, pari al 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (ex art. 4, comma 2) e sempre del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1 bis);
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in quanto l'importo liquidato è inferiore al minimo previsto dal dm 55/2014.
L'articolo 4 c. 1 del citato decreto prevede che “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Nella determinazione del compenso si deve tener conto che la controversia, che aveva ad oggetto la cartella di pagamento emessa per l'omesso pagamento della tassa auto di euro 304,41, non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stati rilevati vizi di notifica dei presupposti avvisi di accertamento.
Ad avviso di questo collegio il compenso andava determinato nel minimo. Non ricorrono le condizioni per applicare l'aumento previsto dal c. 2 del citato articolo 4, aumento che è facoltativo e che il collegio non ritiene applicabile in quanto la pluralità di controparti, due, non ha determinato un maggiore impegno che va ricondotto alla necessità di replicare a un maggior numero di eccezioni.
L'appellante ha chiesto l'aumento previsto dall'articolo 1 bis dell'articolo 4, a norma del quale “ il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
L'aumento non spetta.
Ed invero solo il ricorso era stato redatto con modalità che consentivano di navigare tra le pagine dell'atto cliccando sul numero della pagina sull'indice. Si tratta di una funzione di word di facile applicazione, che non è la tecnica informatica indicata nella norma citata la quale fa invece riferimento ad una funzione diversa, cioè alla possibilità di effettuare ricerche di testo nel documento. La norma, inoltre, richiede che questa tecnica informatica sia applicata anche ai documenti allegati, cosa che nella specie manca.
Pertanto l'appello va parzialmente accolto quantificando in euro 278,00 le spese di giudizio oltre le spese, la maggiorazione del 15%, Iva e Cpa.
L'accoglimento solo parziale dell'appello comporta la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello come da motivazione.
Spese di questo grado compensate.