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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/06/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
Giudice Dr.ssa Federica Cellitti
All'udienza del 21.06.2024 alle successive ore 15.20 nessuno è comparso
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che segue e di cui dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cellitti all'udienza del 21.06.2024 ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_5 Parte_6 dall'Avv. Nadia Patrizi giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione opponenti
E
(già denominata ) e per essa quale Controparte_1 CP_1 mandataria , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa in atti opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Signori Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 del 19.5.2022 con il quale si ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro 23.347,82 oltre interessi moratori da calcolarsi sul solo capitale di euro 2.948,18 e spese della procedura, in favore della Controparte_1
A fondamento della pretesa creditoria, la società Controparte_1 assumeva di essere creditrice della detta somma a seguito della esposizione debitoria maturata dalla società Controparte_3
, le cui obbligazioni erano state garantite dagli opponenti, in relazione al contratto di
[...] conto corrente n. 17198 stipulato con la IT SPA, la quale aveva ceduto pro soluto il credito alla attuale con atto del CP_1 Controparte_1
29.9.2018 (doc.n. 4 del monitorio).
Gli opponenti chiedevano in via preliminare sospendersi l'esecutività del decreto emesso e, nel merito, revocarsi il DI opposto, deducendo: 1) la società Elettromeccanica
IB e FO e GL Srl aveva stipulato con la DI spa il contratto di c/c n.
17198 nonché i contratti n. 401166286 e n. 401166647; 2) gli ultimi due contratti erano stati oggetto di perizia che aveva evidenziato una indebita percezione di elevati tassi di interesse in danno degli opponenti;
3) le contestazione venivano inoltrate alla DI e veniva attivata la mediazione con esito negativo;
4) l'DI non aveva agito con lealtà ed in buona fede durante le trattative per la formazione del contratto;
5) vi era responsabilità precontrattuale con conseguente diritto al risarcimento del “danno emergente “(come le spese sostenute) e “lucro cessante“ (come le occasioni di lavoro).
L'opposta si è costituita in giudizio, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, sostanzialmente deducendo: 1) l'atto di citazione era nulla per estrema genericità ed indeterminatezza del suo contenuto;
2) nessuna contestazione era stata mossa al conto n. 17198 unico contratto oggetto del monitorio;
3) il DI era stato richiesto da società diversa dalla DI spa alla quale andavano mosse le contestazioni relative al comportamento tenuto;
4) le perizie erano relative a due diversi conti correnti e. comunque, le contestazioni ad essi mosse in punto di anatocismo ed interessi usurari erano generiche e prive di riscontro probatorio;
5) la richiesta di risarcimento del danno era generica;
6) gli opponenti non avevano esplicitato il comportamento ascrivibile alla esponente asseritamente violativo del principio di correttezza e buona fede. Disposto il differimento della prima udienza ex art. 168 bis cpc, all'esito dell'udienza del 21.2.2023 il GI dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della Con provvisoria esecutività del rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del DI e concedeva alle parti il termine di 15 gg per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
esperita negativamente la mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, delegata alla sottoscritta ai sensi dell'art. 10 commi 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 116/2017 con decreto del Dr. Ferdinandi del
3.11.2023 la trattazione del presente procedimento, all'esito dell'udienza del 9.2.2024, rigettate le richieste di prova formulate dagli opponenti, il processo veniva differito all'udienza odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc, come termine alle parti per note conclusionali.
Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda, sollevata dalla banca: essa è infondata e, come tale, è da disattendere.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c., la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163", ossia "la determinazione della cosa oggetto della domanda", "ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo".
Tuttavia, la nullità della citazione ex art. 164, co. IV, c.p.c. si configura "solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda"... sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso...", dovendo procedersi alla "identificazione della "causa petendi" della domanda ... con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati..." (Cass. civ.,
n. 11751/2013).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che "la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza"
(Cass. Sez. U, 8077/2012).
Nel caso in esame, sebbene siano state dagli opponenti effettuate deduzioni generiche, risoltesi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario, tuttavia esse non sono tali da rendere assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. IV, c.p.c. Del resto, parte opposta è comunque riuscita a svolgere compiutamente e chiaramente le proprie difese nella stessa comparsa di costituzione e di risposta.
Il merito della controversia.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto.
È principio consolidato in giurisprudenza che quando è la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ad essa spetterà provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, e ciò in conformità al principio espresso dall'art. 2697 c.c. in tema, appunto, di onere probatorio producendo la documentazione e, in particolare, gli estratti conto comprovanti il credito azionato.
Orbene, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente
(Cass. civ. n. 2751/2002).
In particolare, a seguito del giudizio ordinario di cognizione, instauratosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'esame deve incentrarsi non già sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento monitorio bensì sul complesso delle acquisizioni processuali, al fine di stabilire se la domanda (proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale) sia adeguatamente provata. È, quindi, onere della parte intimante dimostrare, in maniera precisa e circostanziata, il diritto all'adempimento del debitore principale (e dei fideiussori), mediante l'allegazione non soltanto dei contratti di conto corrente ma anche di tutte le movimentazioni del rapporto. È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti ex art. 1832 c.c. si riferisce solo al profilo contabile e non anche all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto trasmesso dalla banca derivano, con la conseguenza che il debitore/correntista non perde il diritto di contestare (anche) il tasso applicato in concreto dall'istituto, adducendo l'invalidità delle clausole contrattuali che disciplinano sul punto il rapporto;
tale rilievo inoltre è senz'altro ammissibile anche da parte del fideiussore (cfr. Cass. Civ., 817/2016; Cass. Civ., 1978/1996).
La parte opposta, in sede monitoria, vedeva le proprie ragioni soddisfatte dall'emissione del decreto ingiuntivo n. 535/2022 ed ha allegato, al ricorso, i seguenti documenti: contratto n. 17198 (doc. 3), copia della cessione del credito (doc. 4), AR notifica cessione del credito e diffida con ricevuta di ritorno (doc. 5 e doc. 6) e copia estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 385/93 (doc. 7).
Con particolare riguardo all'allegato 7 - estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 385/93 – va evidenziato che esso è relativo ai rapporti nn. 401166286 con un saldo finale negativo di euro 23.347,82, n. 401166647 con un saldo finale negativo di euro
61,44 e n. 64961260 con un saldo finale negativo di euro 465,45.
In allegato alla comparsa, parte opposta ha inoltre prodotto, quali documenti, la visura camerale della e due procure notarili. Controparte_1
Ebbene, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è costante nel ritenere che “la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario è correttamente fornita in sede monitoria mediante la produzione dell'estratto conto ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993
e nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante allegazione degli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente durante il corso dell'intero rapporto” (Trib. Bari, 4.7.2012, n. 2413, Cass. n. 6705/2009). Per_1
Nel caso di specie, parte opposta ha correttamente prodotto in sede monitoria l'estratto conto certificato, tuttavia, in sede di opposizione, non ha allegato gli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente n. 17198 o la correlativa ricezione da parte del correntista dell'invio degli estratti conto.
La mancata produzione dei c/c scalari impedisce infatti di verificare se il tasso di interesse applicato, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca siano conformi alle pattuizioni contrattuali.
Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, dai quali non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che la documentazione allegata dalla parte opposta, non opportunamente integrata in questa sede con il deposito degli estratti conto, non va certamente ritenuta idonea a provare il credito azionato in monitorio.
E' vero che gli opponenti hanno mosso contestazioni del tutto generiche ma, di contro, l'opposta non ha allegato nessun estratto conto relativo al rapporto azionato nel monitorio, circostanza che non ha altresì consentito l'espletamento di C.T.U. contabile per la determinazione del quantum eventualmente dovuto dal correntista.
E' infatti evidente che in tale quadro, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, sia esplorativa costituendo essa un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
In conclusione, le richiamate risultanze istruttorie non hanno apportato alcun elemento utile e corroborante la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e la quantificazione della stessa.
La parte opposta non ha dunque provato il proprio credito con conseguente revoca del decreto opposto.
Parte opponente ha poi formulato domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta tenuta dalla banca DI nel corso del rapporto.
Nel presente giudizio di opposizione la parte opposta ha agito per il recupero del credito a lei ceduto dalla DI spa con contratto del 20.9.2018.
Parte opponente ha, tuttavia, omesso di provare il danno asseritamente subito sia sotto il profilo del danno-conseguenza, di natura patrimoniale, e del danno non patrimoniale non avendo provato, ma nemmeno chiesto di provare, di aver subito un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti va dunque rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso dal Tribunale di Frosinone in data
19.5.2022;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-spese compensate.
Così deciso in Frosinone udienza del 21.06.2024.
Il Giudice
Federica Cellitti
SEZIONE CIVILE
Giudice Dr.ssa Federica Cellitti
All'udienza del 21.06.2024 alle successive ore 15.20 nessuno è comparso
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che segue e di cui dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cellitti all'udienza del 21.06.2024 ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2449 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_5 Parte_6 dall'Avv. Nadia Patrizi giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione opponenti
E
(già denominata ) e per essa quale Controparte_1 CP_1 mandataria , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa in atti opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Signori Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 535/2022 del 19.5.2022 con il quale si ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro 23.347,82 oltre interessi moratori da calcolarsi sul solo capitale di euro 2.948,18 e spese della procedura, in favore della Controparte_1
A fondamento della pretesa creditoria, la società Controparte_1 assumeva di essere creditrice della detta somma a seguito della esposizione debitoria maturata dalla società Controparte_3
, le cui obbligazioni erano state garantite dagli opponenti, in relazione al contratto di
[...] conto corrente n. 17198 stipulato con la IT SPA, la quale aveva ceduto pro soluto il credito alla attuale con atto del CP_1 Controparte_1
29.9.2018 (doc.n. 4 del monitorio).
Gli opponenti chiedevano in via preliminare sospendersi l'esecutività del decreto emesso e, nel merito, revocarsi il DI opposto, deducendo: 1) la società Elettromeccanica
IB e FO e GL Srl aveva stipulato con la DI spa il contratto di c/c n.
17198 nonché i contratti n. 401166286 e n. 401166647; 2) gli ultimi due contratti erano stati oggetto di perizia che aveva evidenziato una indebita percezione di elevati tassi di interesse in danno degli opponenti;
3) le contestazione venivano inoltrate alla DI e veniva attivata la mediazione con esito negativo;
4) l'DI non aveva agito con lealtà ed in buona fede durante le trattative per la formazione del contratto;
5) vi era responsabilità precontrattuale con conseguente diritto al risarcimento del “danno emergente “(come le spese sostenute) e “lucro cessante“ (come le occasioni di lavoro).
L'opposta si è costituita in giudizio, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, sostanzialmente deducendo: 1) l'atto di citazione era nulla per estrema genericità ed indeterminatezza del suo contenuto;
2) nessuna contestazione era stata mossa al conto n. 17198 unico contratto oggetto del monitorio;
3) il DI era stato richiesto da società diversa dalla DI spa alla quale andavano mosse le contestazioni relative al comportamento tenuto;
4) le perizie erano relative a due diversi conti correnti e. comunque, le contestazioni ad essi mosse in punto di anatocismo ed interessi usurari erano generiche e prive di riscontro probatorio;
5) la richiesta di risarcimento del danno era generica;
6) gli opponenti non avevano esplicitato il comportamento ascrivibile alla esponente asseritamente violativo del principio di correttezza e buona fede. Disposto il differimento della prima udienza ex art. 168 bis cpc, all'esito dell'udienza del 21.2.2023 il GI dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della Con provvisoria esecutività del rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del DI e concedeva alle parti il termine di 15 gg per la presentazione della domanda di avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
esperita negativamente la mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, delegata alla sottoscritta ai sensi dell'art. 10 commi 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 116/2017 con decreto del Dr. Ferdinandi del
3.11.2023 la trattazione del presente procedimento, all'esito dell'udienza del 9.2.2024, rigettate le richieste di prova formulate dagli opponenti, il processo veniva differito all'udienza odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc, come termine alle parti per note conclusionali.
Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda, sollevata dalla banca: essa è infondata e, come tale, è da disattendere.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c., la citazione è nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163", ossia "la determinazione della cosa oggetto della domanda", "ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo".
Tuttavia, la nullità della citazione ex art. 164, co. IV, c.p.c. si configura "solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda"... sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso...", dovendo procedersi alla "identificazione della "causa petendi" della domanda ... con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati..." (Cass. civ.,
n. 11751/2013).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che "la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza"
(Cass. Sez. U, 8077/2012).
Nel caso in esame, sebbene siano state dagli opponenti effettuate deduzioni generiche, risoltesi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario, tuttavia esse non sono tali da rendere assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. IV, c.p.c. Del resto, parte opposta è comunque riuscita a svolgere compiutamente e chiaramente le proprie difese nella stessa comparsa di costituzione e di risposta.
Il merito della controversia.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto.
È principio consolidato in giurisprudenza che quando è la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ad essa spetterà provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, e ciò in conformità al principio espresso dall'art. 2697 c.c. in tema, appunto, di onere probatorio producendo la documentazione e, in particolare, gli estratti conto comprovanti il credito azionato.
Orbene, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente
(Cass. civ. n. 2751/2002).
In particolare, a seguito del giudizio ordinario di cognizione, instauratosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'esame deve incentrarsi non già sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento monitorio bensì sul complesso delle acquisizioni processuali, al fine di stabilire se la domanda (proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale) sia adeguatamente provata. È, quindi, onere della parte intimante dimostrare, in maniera precisa e circostanziata, il diritto all'adempimento del debitore principale (e dei fideiussori), mediante l'allegazione non soltanto dei contratti di conto corrente ma anche di tutte le movimentazioni del rapporto. È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti ex art. 1832 c.c. si riferisce solo al profilo contabile e non anche all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto trasmesso dalla banca derivano, con la conseguenza che il debitore/correntista non perde il diritto di contestare (anche) il tasso applicato in concreto dall'istituto, adducendo l'invalidità delle clausole contrattuali che disciplinano sul punto il rapporto;
tale rilievo inoltre è senz'altro ammissibile anche da parte del fideiussore (cfr. Cass. Civ., 817/2016; Cass. Civ., 1978/1996).
La parte opposta, in sede monitoria, vedeva le proprie ragioni soddisfatte dall'emissione del decreto ingiuntivo n. 535/2022 ed ha allegato, al ricorso, i seguenti documenti: contratto n. 17198 (doc. 3), copia della cessione del credito (doc. 4), AR notifica cessione del credito e diffida con ricevuta di ritorno (doc. 5 e doc. 6) e copia estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 385/93 (doc. 7).
Con particolare riguardo all'allegato 7 - estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 385/93 – va evidenziato che esso è relativo ai rapporti nn. 401166286 con un saldo finale negativo di euro 23.347,82, n. 401166647 con un saldo finale negativo di euro
61,44 e n. 64961260 con un saldo finale negativo di euro 465,45.
In allegato alla comparsa, parte opposta ha inoltre prodotto, quali documenti, la visura camerale della e due procure notarili. Controparte_1
Ebbene, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è costante nel ritenere che “la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario è correttamente fornita in sede monitoria mediante la produzione dell'estratto conto ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993
e nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante allegazione degli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente durante il corso dell'intero rapporto” (Trib. Bari, 4.7.2012, n. 2413, Cass. n. 6705/2009). Per_1
Nel caso di specie, parte opposta ha correttamente prodotto in sede monitoria l'estratto conto certificato, tuttavia, in sede di opposizione, non ha allegato gli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente n. 17198 o la correlativa ricezione da parte del correntista dell'invio degli estratti conto.
La mancata produzione dei c/c scalari impedisce infatti di verificare se il tasso di interesse applicato, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca siano conformi alle pattuizioni contrattuali.
Alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, dai quali non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che la documentazione allegata dalla parte opposta, non opportunamente integrata in questa sede con il deposito degli estratti conto, non va certamente ritenuta idonea a provare il credito azionato in monitorio.
E' vero che gli opponenti hanno mosso contestazioni del tutto generiche ma, di contro, l'opposta non ha allegato nessun estratto conto relativo al rapporto azionato nel monitorio, circostanza che non ha altresì consentito l'espletamento di C.T.U. contabile per la determinazione del quantum eventualmente dovuto dal correntista.
E' infatti evidente che in tale quadro, la CTU contabile, richiesta dagli opponenti, sia esplorativa costituendo essa un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
In conclusione, le richiamate risultanze istruttorie non hanno apportato alcun elemento utile e corroborante la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e la quantificazione della stessa.
La parte opposta non ha dunque provato il proprio credito con conseguente revoca del decreto opposto.
Parte opponente ha poi formulato domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta tenuta dalla banca DI nel corso del rapporto.
Nel presente giudizio di opposizione la parte opposta ha agito per il recupero del credito a lei ceduto dalla DI spa con contratto del 20.9.2018.
Parte opponente ha, tuttavia, omesso di provare il danno asseritamente subito sia sotto il profilo del danno-conseguenza, di natura patrimoniale, e del danno non patrimoniale non avendo provato, ma nemmeno chiesto di provare, di aver subito un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
La domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti va dunque rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2022 emesso dal Tribunale di Frosinone in data
19.5.2022;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-spese compensate.
Così deciso in Frosinone udienza del 21.06.2024.
Il Giudice
Federica Cellitti