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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] l'[...] ( ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett. dom.ta presso lo studio dell'Avv. Francesco Vinciguerra, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato VI il 01/01/1987 ( ) ed ivi residente in [...]
RESISTENTE -contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 28.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale Parte_1 da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 8.6.2011, in VI, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 2011, parte 2, Serie A, numero 31, ufficio 1, con il resistente, dall'unione con il quale è nato il figlio (n. a VI 29.3.2012); Per_1
che ha assunto come a causa di incomprensioni caratteriali i rapporti tra i coniugi si sono negli anni incrinati al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza dal che gli stessi vivono oramai, di fatto, separati;
che ha chiesto, pertanto, affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso di sé, con una regolamentazione del diritto di visita paterno che tenesse in considerazione gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, oltre alla previsione di un assegno mensile in capo al padre di euro 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio ed il rimborso del
50% delle spese straordinarie;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, all'udienza di comparizione dei coniugi, questi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata
[...] assegnata la casa familiare, e rimessi alla libera volontà delle parti e del minore i tempi di frequentazione dello stesso col padre ed, infine, è stato posto in capo all' , l'obbligo di Per_2 contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 200,00 al netto dell'assegno unico familiare, oltre a 50% delle spese straordinarie;
che, indi, acquisite le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, la causa, all'udienza del 28.5.2025 sostituita da note scritte, è stata trattenuta per la decisione che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata;
che può trovare conferma in questa definitiva sede quanto già opportunamente valutato in sede di pagina 2 di 4 assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in difetto di ulteriori elementi e dovendosi basare sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente;
che, va, pertanto, confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi di pregiudizio per derogare a tale preferenziale regime, con collocamento presso la madre, con la quale il minore ha sempre abitato e che rappresenta per lo stesso il principale punto di riferimento, presso la casa familiare che deve ritenersi alla stessa assegnata e prevedendo inoltre, che i tempi di frequentazione del minore restino rimessi alla libera volontà delle parti, così come è avvenuto in precedenza, oltre che del minore stesso, considerata anche l'età raggiunta, oggi tredicenne;
che, del pari, posto che la ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa 600,00 euro mensili lavorando come dipendente e di percepire l'assegno unico di euro 199,00 e che il marito, che lavora come bracciante agricolo, ha contribuito al mantenimento del figlio versando alla stessa circa 150,00-200,00 mensili fino al gennaio 2024, (ed in modo saltuario successivamente ai provvedimenti emessi in via provvisoria), si reputa congruo porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_2 del figlio con il versamento alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Per_1 Parte_1 di € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla sig.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali possono compensarsi tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data in data 8.6.2011, in VI, con atto trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 2011, parte 2, Serie A, numero 31;
Affida in maniera condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre;
Assegna a la casa familiare in cui abita con il figlio;
Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione del minore con il padre come in parte motiva.
Dispone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 tramite versamento a , entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di Parte_1 euro 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico familiare da percepirsi per intero dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 24.09.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] l'[...] ( ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elett. dom.ta presso lo studio dell'Avv. Francesco Vinciguerra, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato VI il 01/01/1987 ( ) ed ivi residente in [...]
RESISTENTE -contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 28.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale Parte_1 da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 8.6.2011, in VI, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 2011, parte 2, Serie A, numero 31, ufficio 1, con il resistente, dall'unione con il quale è nato il figlio (n. a VI 29.3.2012); Per_1
che ha assunto come a causa di incomprensioni caratteriali i rapporti tra i coniugi si sono negli anni incrinati al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza dal che gli stessi vivono oramai, di fatto, separati;
che ha chiesto, pertanto, affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso di sé, con una regolamentazione del diritto di visita paterno che tenesse in considerazione gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, oltre alla previsione di un assegno mensile in capo al padre di euro 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio ed il rimborso del
50% delle spese straordinarie;
che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, all'udienza di comparizione dei coniugi, questi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata
[...] assegnata la casa familiare, e rimessi alla libera volontà delle parti e del minore i tempi di frequentazione dello stesso col padre ed, infine, è stato posto in capo all' , l'obbligo di Per_2 contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 200,00 al netto dell'assegno unico familiare, oltre a 50% delle spese straordinarie;
che, indi, acquisite le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, la causa, all'udienza del 28.5.2025 sostituita da note scritte, è stata trattenuta per la decisione che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata;
che può trovare conferma in questa definitiva sede quanto già opportunamente valutato in sede di pagina 2 di 4 assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in difetto di ulteriori elementi e dovendosi basare sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente;
che, va, pertanto, confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi di pregiudizio per derogare a tale preferenziale regime, con collocamento presso la madre, con la quale il minore ha sempre abitato e che rappresenta per lo stesso il principale punto di riferimento, presso la casa familiare che deve ritenersi alla stessa assegnata e prevedendo inoltre, che i tempi di frequentazione del minore restino rimessi alla libera volontà delle parti, così come è avvenuto in precedenza, oltre che del minore stesso, considerata anche l'età raggiunta, oggi tredicenne;
che, del pari, posto che la ricorrente ha dichiarato di guadagnare circa 600,00 euro mensili lavorando come dipendente e di percepire l'assegno unico di euro 199,00 e che il marito, che lavora come bracciante agricolo, ha contribuito al mantenimento del figlio versando alla stessa circa 150,00-200,00 mensili fino al gennaio 2024, (ed in modo saltuario successivamente ai provvedimenti emessi in via provvisoria), si reputa congruo porre a carico dell' l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_2 del figlio con il versamento alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Per_1 Parte_1 di € 200,00 al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla sig.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali possono compensarsi tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data in data 8.6.2011, in VI, con atto trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VI dell'anno 2011, parte 2, Serie A, numero 31;
Affida in maniera condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre;
Assegna a la casa familiare in cui abita con il figlio;
Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione del minore con il padre come in parte motiva.
Dispone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 tramite versamento a , entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di Parte_1 euro 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico familiare da percepirsi per intero dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 24.09.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4