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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3624/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1660/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A. 444/2024) per la riforma della sentenza n.3264/2023 pronunciata il giorno 11/5/2023 dalla sezione terza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD701PF000052022 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016.
Si premette che il suddetto avviso è stato conseguente ad una verifica eseguita, ai sensi degli articoli 32 e
33 del DPR 600/1973. dalla Guardia di Finanza.
L'Ufficio accertatore, poi, ha, condividendo le conclusioni dei verificatori, applicato, l'art.39,comma1.
Lettere c e d, del DPR 600/1973; per tali ultime norme, l'ufficio procede alla rettifica della dichiarazione quando l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.33 ,desumendo l'esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi , precise e concordanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame, l'Ufficio, in base alle suddette disposizioni, ha determinato i ricavi conseguiti dal ricorrente, aggiungendo agli esiti delle indagini finanziarie ,esperite dai verificatori, compensi ulteriori, rilevati dal c.d. spesometro.
L'Ufficio stesso, poi, ha notificato al Ricorrente_1 l'invito di cui all'art.5 del decreto legislativo 218/1997 per dare corso al contraddittorio preventivo .
Il Ricorrente_1 non ha ,però ,partecipato allo stesso contraddittorio , adducendo di non avere ricevuto l'invito, trasmesso tramite pec;
il Ricorrente_1,inoltre, non ha attivato il procedimento di accertamento con adesione nè si è avvalso del ravvedimento operoso (per potere beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto del loro ammontare).
Il Ricorrente_1 ha , in primo grado, formulato le seguenti eccezioni che , secondo lui, hanno comportato invalidità dell'avviso suddetto:
1)approssimazione nella esecuzione della verifica , con erroneità dei risultati della stessa;
2)errata inclusione delle prestazioni del contribuente all'IVA ;
3)errata inclusione del reddito del contribuente all'IRAP. I Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso reputando generica e non documentata la difesa del contribuente che, a loro detta, non solo non avrebbe collaborato in alcun modo con l'Ufficio accertatore ma che si sarebbe limitato a difese non riscontrabili documentalmente.
Il Ricorrente_1 ha, con il presente appello, riproposto le stesse argomentazioni ,già sollevate in primo grado, soffermandosi in modo particolare, sulle suddette eccezioni di cui ai punti 2 e 3.
L'Agenzia ha nella propria difesa ,redatta per il presente grado, contestato ogni eccezione contenuta nel presente appello, dimostrando e rimarcando che il suo operato è stato conforme alla normativa citata e vigente in materia di accertamento.
Per quanto riguarda la richiesta di esenzione dall'IVA, prevista dall'art.10 del DPR 633/1972 (prestazioni sanitarie), eccepita dal contribuente, l'Ufficio ha precisato , prima di tutto, che le fatture emesse dal Ricorrente_1 non devono avere carattere di genericità.
L'art.21 ,lettera g, del citato DPR 633, stabilisce , infatti, che ogni fattura deve contenere la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi oggetto della prestazione;
la mancanza dei citati requisiti costituisce grave irregolarità(Cassaz.37209 del 29/11/2921);una fattura generica non è idonea a documentare l'operazione in essa riportata .
Poi, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA,essa deve essere valutata in relazione alle prestazioni , riconducibili alla diagnosi ed alla cura della persona e riguarda soggetti abilitati all'esercizio della professione medica.
Nel caso in esame, non solo dalle fatture, data la loro genericità, non si è rilevato l'esercizio di una professione sanitaria ma si è constatato che il contribuente ha svolto nell'anno in esame altre attività ricreative(codice 92.72.3)e ricerche nel campo delle biotecnologie (codice 72.11.00).
Infine, per quanto riguarda l'esclusione dall'IRAP, i verificatori hanno constato una struttura organizzata con precisione di attrezzata palestra;
in ogni caso, aggiunge l'Agenzia ,il contribuente , in occasione di precedenti adesioni, ha riconosciuto la debenza dell'IRAP.
Per quanto detto, è evidente che la sentenza di primo grado sia immune da censure e debba essere confermata con la reiezione del presente appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, dichiarando compensate tra le parti le spese del grado. Reggio Calabria, 3 novembre 2025 La Presidente
ET FA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 444/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3624/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF000052022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1660/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A. 444/2024) per la riforma della sentenza n.3264/2023 pronunciata il giorno 11/5/2023 dalla sezione terza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TD701PF000052022 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016.
Si premette che il suddetto avviso è stato conseguente ad una verifica eseguita, ai sensi degli articoli 32 e
33 del DPR 600/1973. dalla Guardia di Finanza.
L'Ufficio accertatore, poi, ha, condividendo le conclusioni dei verificatori, applicato, l'art.39,comma1.
Lettere c e d, del DPR 600/1973; per tali ultime norme, l'ufficio procede alla rettifica della dichiarazione quando l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.33 ,desumendo l'esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi , precise e concordanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame, l'Ufficio, in base alle suddette disposizioni, ha determinato i ricavi conseguiti dal ricorrente, aggiungendo agli esiti delle indagini finanziarie ,esperite dai verificatori, compensi ulteriori, rilevati dal c.d. spesometro.
L'Ufficio stesso, poi, ha notificato al Ricorrente_1 l'invito di cui all'art.5 del decreto legislativo 218/1997 per dare corso al contraddittorio preventivo .
Il Ricorrente_1 non ha ,però ,partecipato allo stesso contraddittorio , adducendo di non avere ricevuto l'invito, trasmesso tramite pec;
il Ricorrente_1,inoltre, non ha attivato il procedimento di accertamento con adesione nè si è avvalso del ravvedimento operoso (per potere beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto del loro ammontare).
Il Ricorrente_1 ha , in primo grado, formulato le seguenti eccezioni che , secondo lui, hanno comportato invalidità dell'avviso suddetto:
1)approssimazione nella esecuzione della verifica , con erroneità dei risultati della stessa;
2)errata inclusione delle prestazioni del contribuente all'IVA ;
3)errata inclusione del reddito del contribuente all'IRAP. I Giudici di primo grado hanno respinto il ricorso reputando generica e non documentata la difesa del contribuente che, a loro detta, non solo non avrebbe collaborato in alcun modo con l'Ufficio accertatore ma che si sarebbe limitato a difese non riscontrabili documentalmente.
Il Ricorrente_1 ha, con il presente appello, riproposto le stesse argomentazioni ,già sollevate in primo grado, soffermandosi in modo particolare, sulle suddette eccezioni di cui ai punti 2 e 3.
L'Agenzia ha nella propria difesa ,redatta per il presente grado, contestato ogni eccezione contenuta nel presente appello, dimostrando e rimarcando che il suo operato è stato conforme alla normativa citata e vigente in materia di accertamento.
Per quanto riguarda la richiesta di esenzione dall'IVA, prevista dall'art.10 del DPR 633/1972 (prestazioni sanitarie), eccepita dal contribuente, l'Ufficio ha precisato , prima di tutto, che le fatture emesse dal Ricorrente_1 non devono avere carattere di genericità.
L'art.21 ,lettera g, del citato DPR 633, stabilisce , infatti, che ogni fattura deve contenere la natura, la qualità e la quantità dei beni o dei servizi oggetto della prestazione;
la mancanza dei citati requisiti costituisce grave irregolarità(Cassaz.37209 del 29/11/2921);una fattura generica non è idonea a documentare l'operazione in essa riportata .
Poi, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA,essa deve essere valutata in relazione alle prestazioni , riconducibili alla diagnosi ed alla cura della persona e riguarda soggetti abilitati all'esercizio della professione medica.
Nel caso in esame, non solo dalle fatture, data la loro genericità, non si è rilevato l'esercizio di una professione sanitaria ma si è constatato che il contribuente ha svolto nell'anno in esame altre attività ricreative(codice 92.72.3)e ricerche nel campo delle biotecnologie (codice 72.11.00).
Infine, per quanto riguarda l'esclusione dall'IRAP, i verificatori hanno constato una struttura organizzata con precisione di attrezzata palestra;
in ogni caso, aggiunge l'Agenzia ,il contribuente , in occasione di precedenti adesioni, ha riconosciuto la debenza dell'IRAP.
Per quanto detto, è evidente che la sentenza di primo grado sia immune da censure e debba essere confermata con la reiezione del presente appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, dichiarando compensate tra le parti le spese del grado. Reggio Calabria, 3 novembre 2025 La Presidente
ET FA