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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1486 /2024
Oggi 21/01/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. Parte_1
GRAMMATICO nonché della memoria di costituzione dell' CP_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1486/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rosario Grammatico ( Email_1
per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di
2 portatore d'handicap, previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dal giorno di presentazione della domanda o al momento di presentazione della domanda e/o di sottoposizione a visita.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va innanzi tutto rilevato che l'art. 3, comma 3, L. 104/92, interviene “Qualora la
compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.”
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che: “d. Stante la
documentazione sanitaria esaminata e gli attuali accertamenti medico-legali da noi espletati, il
complesso patologico diagnosticato, di cui è portatore il ricorrente - già “portatore di handicap ai
sensidell'art.3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”-, per il risvolto funzionale espresso non integra gli
estremi per il diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi
dell'art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.”
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “In definitiva, il
paziente, non presenta compromissioni fisiche o psicocognitive che inficiano permanentemente la
capacità deambulatoria e l'autonomia gestionale e, quindi, tali da richiedere la necessità di un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione e pertanto non si ravvedono le condizioni biologiche richieste dalla normativa di
legge utili per la concessione dello stato di handicap in situazione di gravità.”
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto,
illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza
3 del soggetto e i motivi per i quali tale autosufficienza non può ritenersi completamente esclusa nei profili essenziali dell'agire quotidiano.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Marsala, 21.1.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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