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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 692 2024 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO Pt_1
MANLIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. BASILE VINCENZO), avente ad Pt_1 oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che la parte resistente è affetta da un complesso di patologie implicanti una invalidità pari al 100%, trovandosi altresì nelle condizioni necessarie a giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento ed essendo portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92, e ciò senza soluzione di continuità con decorrenza dalla data di originario riconoscimento (e, pertanto, con decorrenza dalla data della sospensione disposta dall' , 6 febbraio 2023); Pt_1 che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte della parte interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha confermato le valutazioni del c.t.u. designato in sede di a.t.p.o., accertando che si trova nelle CP_1 condizioni di cui sopra;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che il presente giudizio, implicante il rigetto della pretesa attrice, non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di Pt_1 un qualche beneficio assistenziale, consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che l'assistibile è affetto da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta dalla data di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a totale carico dell' ; Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che nata a Ragusa in [...] 1° gennaio 1973, è CP_1 soggetto invalido nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o in stato tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, risultando altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992 a decorrere dal 6 febbraio 2023; condanna l' a rifondere al procuratore di parte resistente le spese Pt_1 processuali, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come Pt_1 da separato decreto. Ragusa, 27/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 692 2024 R.G., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO Pt_1
MANLIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. BASILE VINCENZO), avente ad Pt_1 oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che la parte resistente è affetta da un complesso di patologie implicanti una invalidità pari al 100%, trovandosi altresì nelle condizioni necessarie a giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento ed essendo portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92, e ciò senza soluzione di continuità con decorrenza dalla data di originario riconoscimento (e, pertanto, con decorrenza dalla data della sospensione disposta dall' , 6 febbraio 2023); Pt_1 che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte della parte interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha confermato le valutazioni del c.t.u. designato in sede di a.t.p.o., accertando che si trova nelle CP_1 condizioni di cui sopra;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che il presente giudizio, implicante il rigetto della pretesa attrice, non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di Pt_1 un qualche beneficio assistenziale, consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che l'assistibile è affetto da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta dalla data di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a totale carico dell' ; Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che nata a Ragusa in [...] 1° gennaio 1973, è CP_1 soggetto invalido nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o in stato tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, risultando altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/1992 a decorrere dal 6 febbraio 2023; condanna l' a rifondere al procuratore di parte resistente le spese Pt_1 processuali, in esse comprese quelle relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come Pt_1 da separato decreto. Ragusa, 27/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)