Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3638/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.08.2024 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. ZANELLATI FEDERICA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Giotto 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca Susella, in data 08/06/2008, (atto n.4, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Con riferimento alla figlia di età minore, Persona_1
a) Affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Godiasco - Salice Terme, Via Falcone 5, dove la minore manterrà la residenza con iscrizione nello stato di famiglia della madre.
b) Le Parti concordano che le decisioni di maggior interesse ed importanza riguardanti la figlia minore dovranno essere concordate tra i genitori, mentre le decisioni afferenti la sfera ordinaria
c) Il padre potrà terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio con rientro Per_ presso la madre la domenica sera, prima di cena. Nei periodi non scolastici il rientro di presso la residenza potrà avvenire anche dopo cena.
d) Il IG. terrà inoltre con sè la figlia nella giornata di giovedì (o altra diversa che Parte_2 dovesse essere concordata tra le parti) prelevandola da scuola, accompagnandola agli allenamenti di nuoto e riportandola presso la residenza subito dopo cena e comunque entro le ore 22.
e) Sono fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, tenuto contro delle eIGenze e volontà della ragazza, in ragione dell'età e degli eventuali impegni di ciascun genitore.
f) In caso di malattia, la figlia resterà presso la madre fino a guarigione con facoltà del padre di farle visita in orari preventivamente concordati. Per_ g) Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno 10 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari. Per_ h) Nel corso delle vacanze natalizie, trascorrerà la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro alternando ogni anno. Il restante periodo compreso tra il 26.12 e il rientro scolastico verrà ripartito equamente tra i genitori, che trascorreranno con la figlia il Per_ giorno di Capodanno ad anni alterni. Per il 2024 le Parti hanno concordato che trascorrerà con il padre il giorno 24.12 e con la madre il periodo tra il 25.12 e l'1.01.2025, allorquando il padre preleverà la figlia dalla casa di residenza non prima delle ore 16,00 per trascorrere con lei le restanti vacanze scolastiche.
i) Nel corso delle vacanze trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando Persona_2 Per_ Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il 2025 le Parti hanno concordato che trascorrerà con il padre il primo periodo.
j) Il IG. si impegna a versare un contributo per il mantenimento della figlia di Parte_2
€ 250/mese – a decorrere dal mese di agosto 2024 - da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese successivo (per n. 12 mesi all'anno) con bonifico sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra . Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in base all'indice Istat Parte_1
(I^ rivalutazione agosto 2025).
k) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Ai fini dell'individuazione delle voci di spese e delle modalità di concertazione delle stesse le Parti
pag. 2 di 5 concordano di far riferimento al Protocollo n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, che dichiarano di aver attentamente esaminato e compreso. Il padre provvederà ad anticipare le spese straordinarie come sopra individuate, con obbligo di conguaglio e rimborso a fine mese tenendo conto delle spese che eventualmente e per praticità anticiperà la IGnora . Parte_1
l) Le Parti concordano che l'assegno unico e universale in favore della figlia verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
m) Ciascun genitore autorizza sin d'ora l'altro all'espatrio, prestando il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti anche della figlia minore, con obbligo reciproco di preventiva informazione per ogni vacanza o viaggio (di qualsiasi durata) in località estera e garanzia di reperibilità telefonica e contatto con la figlia.
Con riferimento al rapporto tra i coniugi:
a) La casa coniugale sita in Godiasco – Salice Terme (PV) Via Falcone 5 di proprietà del padre della IG.ra , con tutto l'arredamento ivi contenuto, rimane a questa assegnata. Il IG. Parte_1 avrà facoltà di permanenza nell'abitazione fino al 31 luglio 2024, termine da Parte_2 considerarsi essenziale e perentorio, data entro la quale il IG. dovrà provvedere Parte_2 asportare i propri beni ed effetti personali.
b) L'autovettura modello BMW X4 targata FJ 204 KN acquistata in regime di comunione dei beni ed intesta al IG. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo. Parte_2
c) Le Parti provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n 204 acceso presso
Banca Intesa a Godiasco Salice Terme la cui giacenza al momento della chiusura verrà interamente assegnata alla IG.ra . Parte_1
d) Le Parti dichiarano di rinunciare a richiedere all'altro un contributo per il proprio personale mantenimento in quanto ciascuno di essi è - e si dichiara - indipendente economicamente e in grado di lavorare per produrre reddito”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Rocca Susella il giorno 08/06/2008, con atto trascritto presso i Parte_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
pag. 4 di 5 • omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 29.11.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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