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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 536/2019
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra parte appellante assistita e difesa da avv. Parte_1 Parte_2 FATIGANTE PIETRO LUCA
Contro
IN QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA PER LA REGIONE CP_1 [...]
, parte appellata, Controparte_2 assistita e difesa da avv. CONSORTI ANDREA
OL FO, parte appellata – contumaci - CP_3
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 309/2018, Cron. n. 1398/2018, del 02.05.18, depositata in data 28.09.2018, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carrara, non notificata, resa nel giudizio recante R.G. n. 114/2008, per l'effetto: preliminarmente: concedere, ex artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività/esecuzione della sentenza impugnata, circa i capi provvisoriamente esecutivi, ricorrendone i gravi motivi.
- Accogliere le domande nei confronti dei convenuti sigg.ri RT AO e e, per l'effetto, CP_3 condannarli al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi dalla sig.ra Parte_1 e dalla in conseguenza del sinistro per cui è causa, che si quantificano misura per come Parte_2 concordata con il FGVS, quanto alla sig.ra in € 1.555,31, oltre al danno non Parte_1 patrimoniale, nella misura ritenuta giusta ed equa dal Giudicante, anche in via equitativa e, quanto alla
, per il danno occorso al veicolo Fiat Doblò tg. CC215NR in € 1745,00, già Parte_2 Parte_1 detratta la franchigia di legge per € 500,00 e l'importo dell'Iva, compreso il ristoro del fermo tecnico concordato in € 480,00, il tutto oltre agli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dal dì del fatto all'effettivo saldo se non liquidata in moneta attuale.
P a g . 1 | 6 Con vittoria delle spese e delle spettanze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa 4% ed Iva 22% come per legge.
- In virtù della chiamata in causa iussu iudicis del FGVS in persona dell'impresa designata per la Regione Toscana Fondiaria-Sai (ora in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 dichiarare se il medesimo sia o meno tenuto ex lege al risarcimento, in solido con i sigg.ri RT AO e , di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi dalla sig.ra e dalla CP_3 Parte_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa, che si quantificano nella misura per come Parte_2 concordata, quanto alla sig.ra in € 1.555,31, oltre al danno non patrimoniale, nella Parte_1 misura ritenuta giusta ed equa dal Giudicante, anche in via equitativa e, quanto alla Parte_2
, per il danno occorso al veicolo Fiat Doblò tg. CC215NR in € 1745,00, già detratta la franchigia
[...] di legge per € 500,00 e l'importo dell'Iva, compreso il ristoro del fermo tecnico concordato in € 480,00, il tutto oltre agli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dal dì del fatto all'effettivo saldo se non liquidata in moneta attuale e, in caso affermativo, per l'effetto condannare il medesimo FGVS al relativo pagamento.
Vinte, o in subordine compensate, le spese e le spettanze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa 4% ed Iva 22% come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (OGGI ) CP_1 CP_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo: 1a) In via pregiudiziale: dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. dall'evento interruttivo;
1b) Sempre in via pregiudiziale: respingere la domanda attrice per difetto del diritto di azione;
2) In via preliminare: estromettere dal giudizio l'esponente per essere stata la stessa evocata in causa ad istruttoria ormai compiuta;
3) In via principale: respingere la domanda di parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto o comunque non provata. 4) In ipotesi: liquidare i danni subiti dall'appellante secondo giustizia e risultanze di causa. 5) In caso di accoglimento dell'ipotesi: dichiarare i Signori AO RT e a rifondere alla CP_3 Controparte_5 quanto la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a parte appellante per qualsiasi titolo o ragione. Vinte le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e quale rappresentante legale della proponeva Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 309/2018 del gdp di Carrara che respingeva la domanda risarcitoria avanzata dalle appellanti nei confronti di (oggi , quale impresa Controparte_6 Parte_3 designata per la Regione Toscana alla gestione del , nonché Controparte_2 nei confronti di RT AO e , ED di , proprietaria del ciclomotore CP_3 Persona_1 tg. 3SB3W responsabile del sinistro avvenuto in data 6.6.2006.
La dinamica del sinistro era stata così ricostruita dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto. Il furgoncino Fiat Doblò tg. CC215NR, di proprietà di e condotto al momento Parte_2 del sinistro da , mentre percorreva via Covetta in direzione Sarzana - Massa, era stato Parte_1 urtato da ciclomotore che procedeva contromano in direzione opposta, aveva invaso l'altra corsia di marcia e il cui conducente, dopo l'urto, si era dato alla fuga a piedi, abbandonando il veicolo. Solo in esito agli accertamenti della Polizia Municipale di Carrara era stato appurato successivamente trattarsi del mezzo tg. 35B3W di proprietà di il guidatore non era stato identificato. Persona_1
Lamenta parte appellante:
- L'erroneità della pronuncia nella parte in cui il gdp ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del FGVS per la decorrenza del termine di prescrizione e per non avere le parti notificato alcuna richiesta scritta al Fondo di Garanzia;
- L'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il gdp ha respinto la domanda proposta nei confronti degli ED del responsabile civile – rimasti contumaci nel giudizio di primo grado - per mancanza di prova.
P a g . 2 | 6 Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, il difetto del diritto di azione dell'appellante; in CP_1 via preliminare, chiedendo l'estromissione dal giudizio, essendo stata chiamata in causa a istruttoria ormai compiuta;
nel merito resistendo alla domanda.
Rimanevano contumaci RT AO e (ED . CP_3 Per_1
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinnanzi alla quale il procedimento era riassunto (in esito al decesso del difensore di parte appellata) con ricorso depositato dall'appellante in data 8.2.2024.
Si costituiva eccependo l'estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine di Parte_3 riassunzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., insistendo altresì nelle già rassegnate conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20.12.2024, all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
La causa era rimessa in istruttoria con ordinanza del 23.4.25, disponendo procedersi a CTU medico legale.
Il 28.11.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
***
Deve essere respinta l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. sollevata da parte appellata. Il termine per la riassunzione del processo, interrotto in conseguenza della morte del difensore, decorre dal giorno in cui le parti ne hanno avuto conoscenza (Corte Cost. sent. n. 139/1967 e sent. n. 159/1971). È orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento "conoscenza legale", acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e che la predetta conoscenza deve avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti”(Cass. 15004/2024; Cass. 17944/2020).
Di conseguenza, a nulla rileva il materiale fotografico depositato dall'appellata, raffigurante pagine di quotidiani locali del 31.10.2020 che riportano la notizia della scomparsa dell'avvocato in Persona_2 quanto, come evidenziato, ciò che rileva non è la conoscenza fattuale dell'evento, ma quella legale. Nel caso in esame, il decesso del difensore è stato dichiarato in udienza con note scritte dell'appellante del 30.11.2023, di talché il termine per la riassunzione del processo interrottosi decorre da tale data. Ne consegue che il ricorso in riassunzione è tempestivo (8.2.2024).
L'eccezione di prescrizione è, del pari, infondata. Ai sensi dell'art. 2947 c. 3, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Nel caso in esame, la documenta 7 giorni di prognosi da referto del pronto Pt_1 soccorso (oltre a produrre svariati certificati del medico curante), astrattamente sussumibili nella fattispecie ex art. 590 c.p.. Nondimeno, non risulta sia stata sporta querela per le lesioni colpose lievi, di talché trova applicazione il termine prescrizionale ex art. 2947 c. 2 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3548 del 06/04/1998 “In tema di danno da fatto illecito, quando il fatto dannoso non sia punibile in sede penale per difetto di querela, non può ritenersi l'esistenza di un "fatto considerato dalla legge come reato" che, ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 cod. civ., rende estensibile all'azione civile la più lunga prescrizione penale, non essendo al riguardo ipotizzabile una fattispecie criminosa, con la conseguenza che all'azione risarcitoria vanno applicati i termini prescrizionali fissati dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ.”; si vedano anche Sez. U, Sentenza n. 5121 del 10/04/2002). Constano, tuttavia, dal fascicolo di primo grato, atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, con cui la ha chiesto al Fondo di Pt_1 Garanzia di essere risarcita sin dal 2006 (in particolare raccomandata del 21.9.2006, doc. 17 pag. 78 fasc. primo grado all. appellante e 7.2.2007 pag. 80).
L'appello deve trovare parziale accoglimento, con le precisazioni di cui nel prosieguo.
P a g . 3 | 6 In primo luogo, preso atto dell'intervento disposto iussu iudicis, non ne ricorrono, in realtà, i presupposti. Il FGVS, infatti, risarcisce – nella formulazione dell'epoca dell'art. 283 cod.ass.priv.- i danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi in cui “a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”. Nessuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie, essendo stato individuato il proprietario del veicolo danneggiante (RT AO e
[...]
ED della e non emergendo che lo stesso fosse privo di assicurazione (in proposito, CP_3 Per_1 risultano, unicamente, la missiva inviata dal legale dell'appellante a nella quale si richiede se il CP_7 ciclomotore targato 3SB3W telaio numero 0408803 risultasse assicurato per la r.c.a. con una qualsiasi compagnia, alla quale risponde segnalando che la comunicazione deve essere inoltrata a CP_7 [...]
ente al quale non è stata indirizzata alcuna richiesta;
oltre Controparte_8 alla missiva ai proprietari del veicolo, in cui si richiede di fornire indicazioni sulla compagnia assicuratrice del mezzo, rimasta priva di riscontro) né, tantomeno, che sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario (fatto, questo, neppure allegato dalla parte odierna appellante).
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, pacifica la ricostruzione del sinistro, non sono stati prodotti Part documenti in forza dei quali sia provato il danno al mezzo dell'appellante (è in atti solo la fattura di autocarrozzeria numero 9 del 2006 del 22 agosto 2006 per complessivi € 2.118,48, non Pt_4 quietanzata, e rispetto alla quale non risulta alcun pagamento). Conseguentemente, una CTU sul punto Part risulterebbe meramente esplorativa e, pertanto, la domanda proposta da di deve Parte_2 essere respinta.
Quanto al danno biologico lamentato da in proprio, il referto del pronto soccorso reca sette giorni Pt_1 di prognosi. Da CTU medico legale, risultano, poi:
- inabilità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 7;
- inabilità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 15;
- nabilità temporanea biologica parziale al 25%: giorni 15.
Infine, deve evidenziarsi che la documentazione inerente alle spese mediche in atti (fattura dott. ell'11 luglio 2006 per complessivi € 42; fattura numero 76 del 25 luglio 2006 del dott. CP_9 Per_3 empre per € 42; fattura numero 56 dott. del 27 giugno 2006 per complessivi
[...] Persona_3
€ 42; fattura numero 52 del 13 giugno 2006 dott. per € 42, tutte non quietanzate e Persona_3 sguarnite di documentazione probante il pagamento) non è tale da dimostrare l'effettivo esborso.
Tanto premesso, il danno non patrimoniale nei confronti della deve essere liquidato in € 926,98, Pt_1 somma da devalutarsi al momento del sinistro (6.6.2006). Trattandosi di debito di valore, lo stesso è soggetto ad automatica rivalutazione. Il debito di valore, dunque, non è liquido e si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione. Nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi compensativi, in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, da ritenersi, nel caso in esame, pari al saggio legale, per uniformità di trattamento con casi analoghi.
Oltre a tale somma spettano interessi in misura legale dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P a g . 4 | 6 Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte), con la precisazione che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023): per il giudizio di primo grado:
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 68,00
Fase decisionale, valore medio: € 142,00
Compenso tabellare (valori medi) € 346,00
Totale variazioni in diminuzione - € 173,00
Compenso totale € 173,00
per il giudizio di appello:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
Totale variazioni in diminuzione - € 331,00
Compenso totale € 331,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P a g . 5 | 6 Deve peraltro precisarsi che, seppur le appellanti siano soccombenti rispetto a la chiamata in Parte_3 causa della stessa è stata disposta per ordine del giudice, al di fuori delle ipotesi di legge, di talché le spese di lite sostenute dalla compagnia non possono gravare sulla parte appellante, in applicazione del generale principio di causalità.
Devono, pertanto, dichiararsi integralmente compensate le spese tra le parti rispetto al in Parte_3 entrambi i gradi di giudizio;
i contumaci RT AO e devono essere, invece, condannati CP_3 alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti di in proprio, Parte_1Part oltre alle spese di CTU;
infine, quanto a la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13).
P.Q.M.
IL GIUDICE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di IN QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA PER LA
[...] CP_1 Par REGIONE ALLA GESTIONE DEL FONDO ARANZIA CP_2 Controparte_2
, OL FO, vverso la sentenza del g.d.p. di Carrara n. 309/2018,
[...] CP_3 ogni diversa istanza, domanda, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
In parziale riforma della sentenza n. 309/2018 emessa dal gdp di Carrara, ND FO OL e in solido al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di CP_3 Pt_1
, liquidato in € 926,98, somma da devalutarsi al momento del sinistro, oltre interessi legali sulla
[...] somma anno per anno rivalutata dal sinistro fino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
ND FO OL e in solido alla rifusione nei confronti di CP_3 Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 173,00 per il primo grado ed € 331,00
[...] per l'appello, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
PONE definitivamente a carico di FO OL e le spese di CTU;
CP_3
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite rispetto a (oggi CP_1 [...]
), quale impresa designata per la Regione Toscana alla gestione del Controparte_5 [...]
. Controparte_2
Così deciso in Massa, in data 1/12/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 6 | 6