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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
Gianluca Fiorella Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 15556/2024, avente ad oggetto impugnazione del riconoscimento di figlio, pendente tra
), in persona della Parte_1 C.F._1 tutrice provvisoria avv. Maria Viviana Garrisi, in proprio,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._2 avv. Roberto Tarantino,
-parte convenuta-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. 1556/2024.
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- La tutrice provvisoria di ha adito Parte_1 questo Tribunale riferendo di essere stata nominata curatrice speciale nell'ambito di un procedimento apertosi presso il Tribunale per i Minorenni per il collocamento della neonata nella comunità La Nostra Famiglia, per via delle crisi di astinenza e delle tracce di cocaina rinvenute sin dopo la nascita nelle sue urine.
Ha allegato che, come emerso dalla relazione della comunità ospitante, la neonata presenta tratti morfologici di presumibile etnia mista, caucasica ed africana (carnagione scura, occhi neri, capelli neri ricci e lanosi), non riscontrabili in nessuno dei due genitori.
Ha esposto, inoltre, che con provvedimento del 17/01/2024, il
Tribunale per i Minorenni ha dichiarato decaduta la madre e sospeso il presunto padre dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'affidamento etero-familiare ad una coppia da individuarsi e nominando la curatrice speciale tutrice provvisoria della minore.
Con provvedimento del 06/02/2025, la Presidente del Tribunale per i
Minorenni ha autorizzato la tutrice ad agire in giudizio per l'impugnazione del riconoscimento effettuato da e ad assumere la difesa Parte_2 della minore, avendo la qualità di avvocata.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento della non veridicità del riconoscimento della minore effettuato da Parte_1 Parte_2
con conseguente rimozione dello status filiationis. Con vittoria di
[...] spese e compensi di lite (ricorso depositato il 06/03/2024).
1.2.- Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione il giudice delegato ha disposto la comunicazione degli atti al P.M. per il suo intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio, riferendo di essere Parte_2 sempre stato convinto della sua paternità ma convenendo sulla necessità di effettuare gli accertamenti tesi a svelare la verità in merito ad essa.
2 R.G. 1556/2024.
Ha concluso domandando ogni più opportuno accertamento per scoprire se è o meno sua figlia biologica. Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di lite (comparsa depositata il 15/07/2024).
1.4.- non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.5.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti e della consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico.
1.6.- All'udienza del 24/01/2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ciascuna ai propri scritti e chiedendo che sia rimosso lo status filiationis. Il P.M. nulla ha opposto (parere del 04/04/2024).
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di _1
, la quale, nonostante la regolarità della notifica degli atti
[...] introduttivi, non ha inteso costituirsi in giudizio.
3.- La domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è fondata.
3.1.- Ai sensi dell'art. 264 c.c. l'impugnazione del riconoscimento può essere proposta, nel caso di figlio minore infraquattordicenne, anche dal curatore speciale all'uopo nominato.
3.2.- Dalle indagini peritali svolte è emerso che tra e Parte_2 la minore sussistono sette incompatibilità genetiche su Parte_1 quattordici e si osserva un valore di likelihood ratio pari a zero, con probabilità di paternità ugualmente pari a zero.
Pertanto, raggiunta la prova per cui è impossibile che Parte_1 sia figlia biologica di , il riconoscimento da questi Parte_2 effettuato al momento della nascita difetta di veridicità.
3.3.- Il Collegio, inoltre, ritiene che la rimozione dello status filiationis risponda all'interesse della minore e ciò sia avuto riguardo alla sostanziale adesione del presunto genitore all'impugnativa sia alla luce del già pendente procedimento per l'affidamento etero-familiare, che
3 R.G. 1556/2024.
verosimilmente donerà alla minore l'opportunità di crescere in un nucleo familiare più confacente alla sua serenità psico-fisica rispetto a quello originario.
4.- Spese e competenze del giudizio possono essere integralmente compensate alla luce del complessivo comportamento processuale delle parti.
4.1.- Inoltre, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 1556/2024 R.G., introdotto con ricorso da nei confronti di Parte_1
e , con l'intervento del P.M., disattesa Parte_2 Controparte_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA che il riconoscimento effettuato da Parte_2
(Nardò, 08/10/1994) di (Galatina, Parte_1
30/01/2023) quale sua figlia difetta di veridicità e, per l'effetto,
DICHIARA che il primo non è padre biologico della seconda;
3) DISPONE che la presente sentenza, dopo passata in giudicato, sia comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 48
d.P.R. 396/2000;
4) PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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