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Articolo 3 della Legge 4 marzo 1991, n. 67
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Legge 4 marzo 1991, n. 67
Articolo 3 della Legge 4 marzo 1991, n. 67
Versione
6 marzo 1991
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 marzo 1991
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