CASS
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2222 Anno 2025 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 30/01/2025 pugnata, che la società in base alla Convenzione sottoscritta ha as- sunto la qualifica di “soggetto obbligato al pagamento dell’accisa” ed è stata delegata espressamente a liquidare direttamente i tributi nei con- fronti dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, come correttamente affer- mato già dal giudice di prime cure, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il fornitore dell’energia e l’Amministrazione finan- ziaria e il pagamento a terzi non libera la debitrice dall’assolvimento dell’obbligazione tributaria. 7.3. Pertanto, bene ha fatto il giudice di secondo grado, come già quello di prime cure, a non estendere il contraddittorio ad Enel Energia spa, fornitrice dell’energia alla contribuente, allorquando questa operava come consumatore finale, e nessuna duplicazione dell’imposta sussi- ste. 8. Il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con riferimento all’aspetto sanzionatorio, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma primo, d.lgs. n. 472/1997. 9. Il motivo è inammissibile. Secondo la ricorrente, ai fini delle sanzioni, la denunziata violazione di legge sarebbe consistita nell’aver ritenuto sussistente il requisito sog- gettivo della colpevolezza in relazione ad una violazione - l’omesso pa- gamento del diritto di licenza - mai compiuta dalla contribuente. Dun- que, secondo la società il provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato alla contribuente non contesterebbe alla contribuente l’omesso pagamento del diritto di licenza bensì il mancato versamento delle accise. Tale prospettazione impinge nel conforme accertamento contrario compiuto sia della CTR sia del giudice di primo grado, secondo cui la contestazione riguardava anche l’omesso pagamento del diritto di li- cenza (cfr. p.4 sentenza impugnata). Inoltre, il mezzo è anche privo di specificità in quanto non riproduce il provvedimento di irrogazione sanzioni per dimostrare il fatto contrario. La petizione di principio è infine smentita dalla sintesi dell’atto com- piuta alle pagg.13 e ss. del controricorso da cui si desume che la con- testazione anche ai fini delle sanzioni era estesa anche al diritto di li- cenza, dovuto dalla società in quanto officina di energia elettrica auto- rizzata. 10. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso in data 10 ottobre 2024
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso in data 10 ottobre 2024