CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
ZI MORENA, OR
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02H400824 IVA-ALIQUOTE 2009
- sul ricorso n. 93/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02H400825 IVA-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 17/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi Atti di riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di cassazione la società “ Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.a.s.” ed i soci Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado avverso l'Avviso di accertamento n.THF02H400824/14 Iva e Irap 2009 emesso dalla DP di Forlì e avverso l'Avviso di accertamento n.THF02H400825/14 Iva e Irap 2010. I due procedimenti, registrati al nr.92/24 e 94/24, nulla eccependo le parti, vengono trattati unitariamente attesa l'identità dei temi e dei motivi presentati a sostegno.
Preliminare alla trattazione nel merito della questione sottoposta al giudizio di questa Corte è una sintetica ricostruzione delle vicende processuali che conducevano all'odierna riassunzione.
La società “Ricorrente_1 sas” venne sottoposta ad attività di controllo relativo agli anni d'imposta 2009 e 2010, attività in esito alla quale, in data 20/03/2014, veniva notificato PVC nel quale si contestavano alla società, esercente attività di smaltimento e lavorazione di rottami metallici, costi indeducibili in quanto riconducibili ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per l'ammontare di € 1.525.870,00 ed un'IVA indetraibile di € 305.174,00 quanto all'anno 2009 e costi indeducibili in quanto riconducibili ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per l'ammontare di € 2.552.334,00 ed un'IVA indetraibile di € 510.466,80 nell'anno 2010
Sulla base delle stesse contestazioni, seppur in parte ridimensionate a seguito di produzioni documentali della parte, venivano emessi gli avvisi di accertamento specificati in epigrafe, sostanzialmente incentrati sulla contestazione di costi indeducibili in quanto documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
A seguito di distinti ricorsi presentati dalla società e dai due soci la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì pronunciava le sentenze nn. 210 (società), 211 (Ricorrente_1) e 212 (Nominativo_2) del 03/06/2015, accogliendo parzialmente le censure formulate dai ricorrenti: il recupero era confermato nella complessiva misura di € 317.501,08 (quali costi indeducibili, oltre all'IVA calcolata su tale imponibile) e conseguentemente veniva ridimensionata anche la contestazione relativa ai redditi di partecipazione. Proposto appello da entrambe le parti avverso le sentenze di primo grado con sentenza n. 1280/10/16 la
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, relativamente all'accertamento in capo alla società, annullava, in accoglimento dell'appello principale del contribuente, la ripresa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dichiarava legittimo, in accoglimento parziale dell'appello incidentale dell'Ufficio, il recupero dell'IVA pari a
€ 305.174,00 sull'importo imponibile di € 1.528.870,00 (ordinando il ricalcolo delle sanzioni), il tutto con compensazione delle spese.
Con la decisione di secondo grado l'intero complesso delle operazioni contestate veniva ridefinito quale ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, sicchè, trattandosi di sola IVA recuperata a tassazione venivano annullati gli accertamenti a carico dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_2. A questa decisione seguiva il ricorso per Cassazione della sola società, ricorso che la Corte definiva con ordinanza n. 23497/2023 con la quale rilevava preliminarmente “la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione dei soci” e per l'effetto, disponeva
“l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro…”.
Tanto premesso e verificata la tempestività degli atti di riassunzione proposti ora dalla società e dai soci
Ricorrente_1 e Nominativo_2 va ulteriormente precisato che, una volta intervenute le sentenze della Commissione Tributaria Regionale riguardanti gli accertamenti nei confronti dei due soci, sentenze divenute definitive, l'oggetto del presente procedimento deve ritenersi circoscritto alle contestazioni afferenti gli accertamenti emessi e notificati alla sola società, tema del giudizio che a seguito del rinvio disposto dalla
Suprema Corte nelle forme del cd rinvio “improprio” ex art. 383 co. 3 c.p.c. deve qui essere esaminato sulla base dei dati ed elementi presentati nell'originario ricorso.
Passando quindi ai motivi proposti dai ricorrenti, si contesta all'Agenzia delle Entrate la decisione di recuperare a tassazione, ai fini Irap e Iva, una maggiore base imponibile, scaturente dal mancato riconoscimento di costi definiti dall'ufficio non inerenti, sull'assunto della oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti una serie di fatture.
L'Ufficio infatti, con gli avvisi d'accertamento impugnati, facendo proprie le conclusioni di una verifica fiscale che ipotizzava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative a società di noleggio di mezzi pesanti necessari per la demolizione dei rottami metallici e disattendendo in gran parte quanto allegato dalla società nelle osservazioni alla verifica, contestava per il 2009 costi da fornitori per €1.223.150,00 (e relativa IVA per
€305.874,00) e per il 2010 costi da fornitori per €1.1456.000,00 (e relativa IVA per €510.466,80) individuando nelle società Società_2 srl e ET srl società inesistenti in quanto prive di mezzi, risorse e organizzazione tali da poter effettuare le operazioni oggetto di fatturazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene fatto integrale richiamo agli atti depositati nel procedimento instauratosi nel 2014 e in estrema sintesi, vengono nuovamente formulati i seguenti motivi:
1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del Dpr 600/73 e di conseguenza, carenza di motivazione, avendo l'ufficio genericamente sostenuto di aver applicato l'art. 39 comma 1 senza specificare a quale tipologia di accertamento si riferisse quello notificato
2. Carenza di motivazione, avendo l'ufficio basata la pretesa su mere presunzioni semplici pur riconoscendo nel PVC una corretta tenuta delle scritture contabili, errata contestazione di antieconomicità delle operazioni, mancanza di riferimento alle medie di settore, errore nella affermazione di mancanza di inerenza di costi
(noleggio dei macchinari) che in realtà erano strettamente necessari per l'attività svolta dalla società; sul punto vengono richiamate le produzioni documentali a sostegno della effettività e consistenza delle spese sostenute.
Si sostiene in particolare che l'ufficio avrebbe avanzato contestazioni prive di elementi atti a dimostrare la fittizietà delle fatture non risultando alcuna antieconomicità nella gestione aziendale, ma al contrario tutta una serie di elementi atti a provare l'esistenza dei servizi resi dai fornitori. Da qui l'erronea affermazione dell'inversione dell'onere probatorio, affatto giustificata.
3. Falsa applicazione dell'art.109 del Tuir e omesso contraddittorio preventivo da parte dell'ufficio, non avendo lo stesso spiegato per quale motivo non avesse considerato le memorie difensive nella fase endoprocedimentale.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati
Ritualmente costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso l'iter processuale che conduceva alla riassunzione del procedimento, ribadisce la validità dell'accertamento effettuato nei confronti della società “Ricorrente_1 s.a.s.”. In sostanza l'ufficio contesta le affermazioni di parte ricorrente e sostiene la legittimità della pretesa basata su presunzioni gravi precise e concordanti.
In particolare nelle controdeduzioni si sottolinea che le operazioni fatturate dalle due società fornitrici erano da valutare come soggettivamente inesistenti e che era altresì corretto considerare la percentuale media di utile del settore tratta dall'analisi e dal confronto tra l'utile dichiarato dalla società ricorrente e quello mediamente dichiarato, all'epoca, da decine di operatori dello stesso settore nella regione Emilia Romagna.
In questo l'Ufficio, lo si afferma in modo esplicito, assume di aderire alle conclusioni affermate dai giudici della Commissione tributaria Regionale di Bologna nei giudizi di secondo grado decisi con le sentenze nn.
1280, 1282 e 1283/10/2016 alle quali già aveva prestato acquiescenza.
Ancora, viene evidenziato che per fattispecie analoghe al presente giudizio (riguardanti cioè le medesime parti quali fornitori e clienti) in relazione ai successivi anni di imposta 2011 e 2012, la Corte di Cassazione
(le relative ordinanze sono allegate alle controdeduzioni) si è definitivamente pronunciata per la legittimità della pretesa nei confronti dei ricorrenti dando atto che l'inesistenza soggettiva delle operazioni verificate emerge dalla natura di cartiera della cedente (Società_2), dimostrata a sua volta dalla mancanza di mezzi e di dipendenti, quindi di una struttura idonea, e dal fatto che i mezzi noleggiati dalla Nominativo_2 risultavano al contempo noleggiati da altri clienti (ordinanze Cass. n. 4740/2020 e n. 6135/2020).
Nelle controdeduzioni l'Ufficio replica anche ai singoli motivi di ricorso già proposti dalla società nel 2014 e poi richiamati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e quindi sull'applicazione della procedura dell'art. 39, 1° comma, del D.P.R. n. 600/1973 con conseguente inversione dell'onere probatorio, avendo l'accertamento fornito un quadro indiziario idoneo a qualificare le operazioni contestate come inesistenti con conseguente onere della parte di dare prova della effettiva esistenza (anche sotto il profilo soggettivo) della prestazione fatturata. Ancora, per quanto specificamente riguarda la supposta inconsapevolezza della Nominativo_2 di avere intrattenuto rapporti commerciali con società cartiere, cioè prive di organizzazione d'impresa, mezzi e risorse umane, bensì create appositamente per fatturare operazioni inesistenti, sostiene l'Ufficio che parte ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione di una ignoranza incolpevole, con ciò intendendosi che non è sufficiente dichiararsi all'oscuro della reale condizione del soggetto che emette la fattura ma vi è un onere di dimostrare d' aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di restare coinvolto in una frode IVA .
Quanto alla contestata falsa applicazione dell'art. 109, del T.U.I.R., censura che riguarda l'accertamento nella parte relativa al recupero ai fini delle imposte dirette, nulla si dice nelle controdeduzioni avendo l'Ufficio aderito alle conclusioni della Commissione Tributaria Regionale.
L'Agenzia delle Entrate infine, richiamando per più versi le motivazioni dei giudici del secondo grado, peraltro coerenti con quanto cristallizzato nelle sentenze – definitive - n. 1282 e n. 1283 della stessa Commissione
Tributaria Regionale in merito ai redditi di partecipazione dei soci, conclude per il rigetto del ricorso con riferimento al recupero dell'IVA con conferma della contestazione alla società Nominativo_2 di aver utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti attesa la definizione delle “fornitrici” Società_2 RL , Società_2 RL e ET RL quali tipiche “cartiere”, ovvero soggetti che non svolgono alcuna attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, in esito all'udienza, sentite le parti ed esaminati gli atti e documenti prodotti nel corso del giudizio, ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado che il ricorso possa trovare parziale accoglimento per la parte relativa alle imposte sui redditi, con rigetto per il resto per quanto invece attiene al recupero dell'IVA.
Ci si trova al cospetto di una ipotesi di riassunzione del procedimento disposta dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 383 co. III c.p.c., ipotesi c.d. di rinvio “improprio” poiché l'annullamento del giudice di legittimità ha ricondotto il procedimento alla sua fase iniziale, e ciò diversamente da quanto avviene in ipotesi di rinvio
“prosecutorio”.
E tuttavia, come correttamente prospettato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni, con osservazione condivisa da questa Corte, non deve qui essere ignorato il dato dell'intervenuta definitiva conclusione di una parte delle controversie innescate dall'accertamento svolto nei confronti della società
Nominativo_2 e dei suoi soci, dal momento che è incontrovertibile il dato che l'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione ha investito unicamente gli accertamenti per le annualità 2009 e 2010 riferiti alla sola società
e non anche gli avvisi di accertamento notificati ai soci per i rispettivi redditi di partecipazione, annullati dalla
Commissione Tributaria Regionale con sentenze divenute definitive.
Oggetto delle valutazioni di questa corte sono quindi, ed esclusivamente, gli avvisi di accertamento n.
THF02H400824/14 Iva e Irap 2009 e n.THF02H400825/14 Iva e Irap 2010 emessi nei confronti della “ Ricorrente_1 s.a.s.”
Gli avvisi di accertamento impugnati, come già illustrato, furono emessi a seguito di una attività di verifica tradotta in PVC datato 20/3/2014, verifica le cui conclusioni venivano in parte ridimensionate, quantitativamente, sulla base delle osservazioni della società Nominativo_2 ma che nella sostanza, come riportato poi negli avvisi di accertamento qui impugnati, confermavano quanto riportato nel PVC definendo inesistenti i costi documentati da una serie di fatture emesse da alcune ditte fornitrici di mezzi impiegati dalla ricorrente nello svolgimento della propria attività.
In particolare, le operazioni inesistenti risultavano da fatture, registrate nella contabilità dalla ricorrente, emesse da soggetti che, come correttamente ricostruito dagli atti impugnati, presentavano le tipiche caratteristiche di società cartiere, precisamente le società Società_2 srl e ET srl.
Dagli accertamenti dell'Ufficio emerge infatti che quei fornitori non disponevano di mezzi, risorse e organizzazione tali da poter effettuare le operazioni oggetto di fatturazione: da qui l'inesistenza soggettiva cui consegue il recupero ai soli fini IVA sull'imponibile accertato per la sola società qui ricorrente.
Va preliminarmente respinta l'accezione di nullità degli accertamenti per mancata applicazione delle norme sul contraddittorio anticipato. Come risulta in modo indiscusso dagli atti di accertamento la parte oggi ricorrente venne posta in grado di replicare alle risultanze del P.V.C., tant'è che all'esito di tale fase gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ridimensionarono le iniziali contestazioni del citato P.V. C., riconoscendo l'esistenza di una serie di costi documentati dalla Nominativo_2.
Quanto al merito delle contestazioni, l'analisi della documentazione allegata a sostegno delle conclusioni raggiunte dapprima nel P.V.C. e poi negli atti di accertamento impugnati consente di riscontrare nel caso in esame tutti gli elementi propri delle operazioni inesistenti sotto il profilo soggettivo. Detti elementi, diversamente da quanto affermano i ricorrenti, sono stati acquisiti e riportati negli atti dell'Ufficio il quale così ha correttamente assolto al proprio onere probatorio e consistono nei seguenti dati che, pur di natura indiziaria, complessivamente ed unitariamente valutati comportano il ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente, tenuto a dimostrare di non avere partecipato ad una frode
Ci si riferisce quindi ai seguenti indizi:
1) “l'identità dei nominativi dei soci/amministratori delle società Società_2 RL, ET RL e ET RL, che dimostra come la società contribuente non potesse che trattare i servizi sempre con le medesime persone fisiche o addirittura con un'unica persona fisica, identificata dall'Ufficio in un professionista di Rimini;
2) la genericità della descrizione delle prestazioni effettuate, senza distinzione dei materiali e delle ore di manodopera impiegati;
non sono identificati o identificabili i servizi resi per qualità e quantità in quanto non sono specificati i mezzi impiegati (gru, autocarri, macchine operatrici, attrezzature, etc…), le ore di lavoro,
i materiali movimentati;
3) la genericità degli impegni assunti con i contratti, stante la mancanza di data certa degli stessi, e alcune incongruenze nella successione cronologica tra i contratti e le prestazioni eseguite;
4) l'inesistenza di dipendenti della Società_2 e di una benché minima struttura aziendale utilizzabile per fornire quei servizi che avevano portato ad emettere fatture per importi ingenti;
5) l'assenza di contratti con la ET RL;
6) la contemporanea esistenza di contratti generici a forfait e di fornitura di servizi ulteriori specifici;
7) la contraddizione esistente tra la dichiarazione del contribuente di aver utilizzato proprio personale dipendente per prestazioni tecniche molto specifiche fatturate invece dalle fornitrici con la dicitura 'nolo a caldo' che implica anche la fornitura di personale
8) i costi relativi a prestazioni simili fatturate da altri operatori per importi più contenuti;
9) il costo di noleggio dell'autogru targa molto superiore al suo costo storico;
Nel solo anno 2009, le fatture ricevute dalla Società_2 RL per “noleggio a caldo autogru targa” hanno un importo totale di
€ 126.720,00 quando il valore di iscrizione contabile (costo storico di acquisto) dell'autogru Krupp 30/45 targa era di € 106.000,00.
10) l'errata imputazione a costo di € 23.150,00 tra gli acquisti anziché tra i beni strumentali da ammortizzare in più annualità” (annualità 2009).
Per altro verso, ad indirizzare la valutazione di questa Corte circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate valgono le informazioni desumibili dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, atti dai quali risulta che i cantieri nei quali la società operava avevano necessità di utilizzare macchinari da prendere a noleggio perché non posseduti dalla contribuente stessa e che nei Piani Operativi di Sicurezza relativi ai contratti di appalto conclusi dalla Nominativo_2 risultavano anche le macchine operatrici necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali
In sintesi, i numerosi indizi posti a base dell'accertamento dell'Ufficio sono, nel loro complesso, tali e tanti da costituire una presunzione grave, precisa e concordante della partecipazione del contribuente all'evasione perpetrata dai fornitori Società_2 RL, ET RL e ET RL, appartenenti, per le ragioni sopra elencate, alla stessa compagine sociale.
Si tratta di dati ed elementi che per numero e qualità non consentono di attribuire alla odierna parte ricorrente una condizione di ignoranza circa l'evasione fiscale perpetrata dai suddetti apparenti fornitori e si tratta anche di presunzioni idonee e sufficienti a ribaltare l'onere della prova sul contribuente, tenuto a dimostrare di non aver partecipato ad una frode, od almeno tenuto a dimostrare di non averne cognizione o comunque di non averne potuto avere consapevolezza applicando la normale diligenza che un'attività imprenditoriale richiede. Ritiene tuttavia la Corte che sul punto parte ricorrente non abbia fornito alcun concreto elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettiva attribuibilità alle società apparenti fornitrici delle prestazioni fatturate, seppur in un giudizio di compatibilità e coerenza delle stesse rispetto alle esigenze operative della Nominativo_2.
Uguale giudizio negativo investe l'onere in capo alla parte qui ricorrente di dimostrare la propria incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode IVA, unica condizione legittimante il diritto alla detrazione dell'imposta.
Secondo costanti arresti giurisprudenziali, infatti, il cessionario non solo deve essere inconsapevole della frode, ma deve aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di restarvi coinvolto, principi ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33620/2023 per cui: “se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l'onere di dimostrare che ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto”.
Da qui la valutazione conclusiva della validità dell'accertamento quale individuazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
La nozione di “fattura per operazione inesistente” si riferisce infatti non solo all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di “inesistenza soggettiva” che ricorre quando, pur risultando che i beni o il servizio reso siano entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa cui le fatture sono rilasciate, viene accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto non abbiano realmente fornito ovvero ricevuto la prestazione.
In tale ipotesi, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633/1972, art. 19, art. 21, comma 7, e art.26, comma 3, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta.
Infatti la falsa indicazione di almeno uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione, in realtà realizzata tra altri soggetti.
Da quanto fin qui esposto deriva il parziale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati con riferimento alla rideterminazione del reddito ai fini IRAP, valutazione quest'ultima alla quale accede anche l'ufficio nelle sue controdeduzioni.
Al parziale accoglimento dei ricorsi qui unitariamente valutati segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie i ricorsi riuniti per la parte relativa alle imposte sui redditi e conferma gli accertamenti con riferimento ai recuperi dell'IVA. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
ZI MORENA, OR
PARADISI STEFANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02H400824 IVA-ALIQUOTE 2009
- sul ricorso n. 93/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF02H400825 IVA-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 17/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi Atti di riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di cassazione la società “ Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.a.s.” ed i soci Ricorrente_1 e Nominativo_2 hanno proposto ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado avverso l'Avviso di accertamento n.THF02H400824/14 Iva e Irap 2009 emesso dalla DP di Forlì e avverso l'Avviso di accertamento n.THF02H400825/14 Iva e Irap 2010. I due procedimenti, registrati al nr.92/24 e 94/24, nulla eccependo le parti, vengono trattati unitariamente attesa l'identità dei temi e dei motivi presentati a sostegno.
Preliminare alla trattazione nel merito della questione sottoposta al giudizio di questa Corte è una sintetica ricostruzione delle vicende processuali che conducevano all'odierna riassunzione.
La società “Ricorrente_1 sas” venne sottoposta ad attività di controllo relativo agli anni d'imposta 2009 e 2010, attività in esito alla quale, in data 20/03/2014, veniva notificato PVC nel quale si contestavano alla società, esercente attività di smaltimento e lavorazione di rottami metallici, costi indeducibili in quanto riconducibili ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per l'ammontare di € 1.525.870,00 ed un'IVA indetraibile di € 305.174,00 quanto all'anno 2009 e costi indeducibili in quanto riconducibili ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per l'ammontare di € 2.552.334,00 ed un'IVA indetraibile di € 510.466,80 nell'anno 2010
Sulla base delle stesse contestazioni, seppur in parte ridimensionate a seguito di produzioni documentali della parte, venivano emessi gli avvisi di accertamento specificati in epigrafe, sostanzialmente incentrati sulla contestazione di costi indeducibili in quanto documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
A seguito di distinti ricorsi presentati dalla società e dai due soci la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì pronunciava le sentenze nn. 210 (società), 211 (Ricorrente_1) e 212 (Nominativo_2) del 03/06/2015, accogliendo parzialmente le censure formulate dai ricorrenti: il recupero era confermato nella complessiva misura di € 317.501,08 (quali costi indeducibili, oltre all'IVA calcolata su tale imponibile) e conseguentemente veniva ridimensionata anche la contestazione relativa ai redditi di partecipazione. Proposto appello da entrambe le parti avverso le sentenze di primo grado con sentenza n. 1280/10/16 la
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, relativamente all'accertamento in capo alla società, annullava, in accoglimento dell'appello principale del contribuente, la ripresa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dichiarava legittimo, in accoglimento parziale dell'appello incidentale dell'Ufficio, il recupero dell'IVA pari a
€ 305.174,00 sull'importo imponibile di € 1.528.870,00 (ordinando il ricalcolo delle sanzioni), il tutto con compensazione delle spese.
Con la decisione di secondo grado l'intero complesso delle operazioni contestate veniva ridefinito quale ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, sicchè, trattandosi di sola IVA recuperata a tassazione venivano annullati gli accertamenti a carico dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_2. A questa decisione seguiva il ricorso per Cassazione della sola società, ricorso che la Corte definiva con ordinanza n. 23497/2023 con la quale rilevava preliminarmente “la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione dei soci” e per l'effetto, disponeva
“l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro…”.
Tanto premesso e verificata la tempestività degli atti di riassunzione proposti ora dalla società e dai soci
Ricorrente_1 e Nominativo_2 va ulteriormente precisato che, una volta intervenute le sentenze della Commissione Tributaria Regionale riguardanti gli accertamenti nei confronti dei due soci, sentenze divenute definitive, l'oggetto del presente procedimento deve ritenersi circoscritto alle contestazioni afferenti gli accertamenti emessi e notificati alla sola società, tema del giudizio che a seguito del rinvio disposto dalla
Suprema Corte nelle forme del cd rinvio “improprio” ex art. 383 co. 3 c.p.c. deve qui essere esaminato sulla base dei dati ed elementi presentati nell'originario ricorso.
Passando quindi ai motivi proposti dai ricorrenti, si contesta all'Agenzia delle Entrate la decisione di recuperare a tassazione, ai fini Irap e Iva, una maggiore base imponibile, scaturente dal mancato riconoscimento di costi definiti dall'ufficio non inerenti, sull'assunto della oggettiva inesistenza delle operazioni sottostanti una serie di fatture.
L'Ufficio infatti, con gli avvisi d'accertamento impugnati, facendo proprie le conclusioni di una verifica fiscale che ipotizzava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative a società di noleggio di mezzi pesanti necessari per la demolizione dei rottami metallici e disattendendo in gran parte quanto allegato dalla società nelle osservazioni alla verifica, contestava per il 2009 costi da fornitori per €1.223.150,00 (e relativa IVA per
€305.874,00) e per il 2010 costi da fornitori per €1.1456.000,00 (e relativa IVA per €510.466,80) individuando nelle società Società_2 srl e ET srl società inesistenti in quanto prive di mezzi, risorse e organizzazione tali da poter effettuare le operazioni oggetto di fatturazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene fatto integrale richiamo agli atti depositati nel procedimento instauratosi nel 2014 e in estrema sintesi, vengono nuovamente formulati i seguenti motivi:
1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del Dpr 600/73 e di conseguenza, carenza di motivazione, avendo l'ufficio genericamente sostenuto di aver applicato l'art. 39 comma 1 senza specificare a quale tipologia di accertamento si riferisse quello notificato
2. Carenza di motivazione, avendo l'ufficio basata la pretesa su mere presunzioni semplici pur riconoscendo nel PVC una corretta tenuta delle scritture contabili, errata contestazione di antieconomicità delle operazioni, mancanza di riferimento alle medie di settore, errore nella affermazione di mancanza di inerenza di costi
(noleggio dei macchinari) che in realtà erano strettamente necessari per l'attività svolta dalla società; sul punto vengono richiamate le produzioni documentali a sostegno della effettività e consistenza delle spese sostenute.
Si sostiene in particolare che l'ufficio avrebbe avanzato contestazioni prive di elementi atti a dimostrare la fittizietà delle fatture non risultando alcuna antieconomicità nella gestione aziendale, ma al contrario tutta una serie di elementi atti a provare l'esistenza dei servizi resi dai fornitori. Da qui l'erronea affermazione dell'inversione dell'onere probatorio, affatto giustificata.
3. Falsa applicazione dell'art.109 del Tuir e omesso contraddittorio preventivo da parte dell'ufficio, non avendo lo stesso spiegato per quale motivo non avesse considerato le memorie difensive nella fase endoprocedimentale.
Conclude quindi parte ricorrente chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati
Ritualmente costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso l'iter processuale che conduceva alla riassunzione del procedimento, ribadisce la validità dell'accertamento effettuato nei confronti della società “Ricorrente_1 s.a.s.”. In sostanza l'ufficio contesta le affermazioni di parte ricorrente e sostiene la legittimità della pretesa basata su presunzioni gravi precise e concordanti.
In particolare nelle controdeduzioni si sottolinea che le operazioni fatturate dalle due società fornitrici erano da valutare come soggettivamente inesistenti e che era altresì corretto considerare la percentuale media di utile del settore tratta dall'analisi e dal confronto tra l'utile dichiarato dalla società ricorrente e quello mediamente dichiarato, all'epoca, da decine di operatori dello stesso settore nella regione Emilia Romagna.
In questo l'Ufficio, lo si afferma in modo esplicito, assume di aderire alle conclusioni affermate dai giudici della Commissione tributaria Regionale di Bologna nei giudizi di secondo grado decisi con le sentenze nn.
1280, 1282 e 1283/10/2016 alle quali già aveva prestato acquiescenza.
Ancora, viene evidenziato che per fattispecie analoghe al presente giudizio (riguardanti cioè le medesime parti quali fornitori e clienti) in relazione ai successivi anni di imposta 2011 e 2012, la Corte di Cassazione
(le relative ordinanze sono allegate alle controdeduzioni) si è definitivamente pronunciata per la legittimità della pretesa nei confronti dei ricorrenti dando atto che l'inesistenza soggettiva delle operazioni verificate emerge dalla natura di cartiera della cedente (Società_2), dimostrata a sua volta dalla mancanza di mezzi e di dipendenti, quindi di una struttura idonea, e dal fatto che i mezzi noleggiati dalla Nominativo_2 risultavano al contempo noleggiati da altri clienti (ordinanze Cass. n. 4740/2020 e n. 6135/2020).
Nelle controdeduzioni l'Ufficio replica anche ai singoli motivi di ricorso già proposti dalla società nel 2014 e poi richiamati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e quindi sull'applicazione della procedura dell'art. 39, 1° comma, del D.P.R. n. 600/1973 con conseguente inversione dell'onere probatorio, avendo l'accertamento fornito un quadro indiziario idoneo a qualificare le operazioni contestate come inesistenti con conseguente onere della parte di dare prova della effettiva esistenza (anche sotto il profilo soggettivo) della prestazione fatturata. Ancora, per quanto specificamente riguarda la supposta inconsapevolezza della Nominativo_2 di avere intrattenuto rapporti commerciali con società cartiere, cioè prive di organizzazione d'impresa, mezzi e risorse umane, bensì create appositamente per fatturare operazioni inesistenti, sostiene l'Ufficio che parte ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione di una ignoranza incolpevole, con ciò intendendosi che non è sufficiente dichiararsi all'oscuro della reale condizione del soggetto che emette la fattura ma vi è un onere di dimostrare d' aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di restare coinvolto in una frode IVA .
Quanto alla contestata falsa applicazione dell'art. 109, del T.U.I.R., censura che riguarda l'accertamento nella parte relativa al recupero ai fini delle imposte dirette, nulla si dice nelle controdeduzioni avendo l'Ufficio aderito alle conclusioni della Commissione Tributaria Regionale.
L'Agenzia delle Entrate infine, richiamando per più versi le motivazioni dei giudici del secondo grado, peraltro coerenti con quanto cristallizzato nelle sentenze – definitive - n. 1282 e n. 1283 della stessa Commissione
Tributaria Regionale in merito ai redditi di partecipazione dei soci, conclude per il rigetto del ricorso con riferimento al recupero dell'IVA con conferma della contestazione alla società Nominativo_2 di aver utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti attesa la definizione delle “fornitrici” Società_2 RL , Società_2 RL e ET RL quali tipiche “cartiere”, ovvero soggetti che non svolgono alcuna attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, in esito all'udienza, sentite le parti ed esaminati gli atti e documenti prodotti nel corso del giudizio, ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado che il ricorso possa trovare parziale accoglimento per la parte relativa alle imposte sui redditi, con rigetto per il resto per quanto invece attiene al recupero dell'IVA.
Ci si trova al cospetto di una ipotesi di riassunzione del procedimento disposta dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 383 co. III c.p.c., ipotesi c.d. di rinvio “improprio” poiché l'annullamento del giudice di legittimità ha ricondotto il procedimento alla sua fase iniziale, e ciò diversamente da quanto avviene in ipotesi di rinvio
“prosecutorio”.
E tuttavia, come correttamente prospettato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni, con osservazione condivisa da questa Corte, non deve qui essere ignorato il dato dell'intervenuta definitiva conclusione di una parte delle controversie innescate dall'accertamento svolto nei confronti della società
Nominativo_2 e dei suoi soci, dal momento che è incontrovertibile il dato che l'annullamento deciso dalla Corte di Cassazione ha investito unicamente gli accertamenti per le annualità 2009 e 2010 riferiti alla sola società
e non anche gli avvisi di accertamento notificati ai soci per i rispettivi redditi di partecipazione, annullati dalla
Commissione Tributaria Regionale con sentenze divenute definitive.
Oggetto delle valutazioni di questa corte sono quindi, ed esclusivamente, gli avvisi di accertamento n.
THF02H400824/14 Iva e Irap 2009 e n.THF02H400825/14 Iva e Irap 2010 emessi nei confronti della “ Ricorrente_1 s.a.s.”
Gli avvisi di accertamento impugnati, come già illustrato, furono emessi a seguito di una attività di verifica tradotta in PVC datato 20/3/2014, verifica le cui conclusioni venivano in parte ridimensionate, quantitativamente, sulla base delle osservazioni della società Nominativo_2 ma che nella sostanza, come riportato poi negli avvisi di accertamento qui impugnati, confermavano quanto riportato nel PVC definendo inesistenti i costi documentati da una serie di fatture emesse da alcune ditte fornitrici di mezzi impiegati dalla ricorrente nello svolgimento della propria attività.
In particolare, le operazioni inesistenti risultavano da fatture, registrate nella contabilità dalla ricorrente, emesse da soggetti che, come correttamente ricostruito dagli atti impugnati, presentavano le tipiche caratteristiche di società cartiere, precisamente le società Società_2 srl e ET srl.
Dagli accertamenti dell'Ufficio emerge infatti che quei fornitori non disponevano di mezzi, risorse e organizzazione tali da poter effettuare le operazioni oggetto di fatturazione: da qui l'inesistenza soggettiva cui consegue il recupero ai soli fini IVA sull'imponibile accertato per la sola società qui ricorrente.
Va preliminarmente respinta l'accezione di nullità degli accertamenti per mancata applicazione delle norme sul contraddittorio anticipato. Come risulta in modo indiscusso dagli atti di accertamento la parte oggi ricorrente venne posta in grado di replicare alle risultanze del P.V.C., tant'è che all'esito di tale fase gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ridimensionarono le iniziali contestazioni del citato P.V. C., riconoscendo l'esistenza di una serie di costi documentati dalla Nominativo_2.
Quanto al merito delle contestazioni, l'analisi della documentazione allegata a sostegno delle conclusioni raggiunte dapprima nel P.V.C. e poi negli atti di accertamento impugnati consente di riscontrare nel caso in esame tutti gli elementi propri delle operazioni inesistenti sotto il profilo soggettivo. Detti elementi, diversamente da quanto affermano i ricorrenti, sono stati acquisiti e riportati negli atti dell'Ufficio il quale così ha correttamente assolto al proprio onere probatorio e consistono nei seguenti dati che, pur di natura indiziaria, complessivamente ed unitariamente valutati comportano il ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente, tenuto a dimostrare di non avere partecipato ad una frode
Ci si riferisce quindi ai seguenti indizi:
1) “l'identità dei nominativi dei soci/amministratori delle società Società_2 RL, ET RL e ET RL, che dimostra come la società contribuente non potesse che trattare i servizi sempre con le medesime persone fisiche o addirittura con un'unica persona fisica, identificata dall'Ufficio in un professionista di Rimini;
2) la genericità della descrizione delle prestazioni effettuate, senza distinzione dei materiali e delle ore di manodopera impiegati;
non sono identificati o identificabili i servizi resi per qualità e quantità in quanto non sono specificati i mezzi impiegati (gru, autocarri, macchine operatrici, attrezzature, etc…), le ore di lavoro,
i materiali movimentati;
3) la genericità degli impegni assunti con i contratti, stante la mancanza di data certa degli stessi, e alcune incongruenze nella successione cronologica tra i contratti e le prestazioni eseguite;
4) l'inesistenza di dipendenti della Società_2 e di una benché minima struttura aziendale utilizzabile per fornire quei servizi che avevano portato ad emettere fatture per importi ingenti;
5) l'assenza di contratti con la ET RL;
6) la contemporanea esistenza di contratti generici a forfait e di fornitura di servizi ulteriori specifici;
7) la contraddizione esistente tra la dichiarazione del contribuente di aver utilizzato proprio personale dipendente per prestazioni tecniche molto specifiche fatturate invece dalle fornitrici con la dicitura 'nolo a caldo' che implica anche la fornitura di personale
8) i costi relativi a prestazioni simili fatturate da altri operatori per importi più contenuti;
9) il costo di noleggio dell'autogru targa molto superiore al suo costo storico;
Nel solo anno 2009, le fatture ricevute dalla Società_2 RL per “noleggio a caldo autogru targa” hanno un importo totale di
€ 126.720,00 quando il valore di iscrizione contabile (costo storico di acquisto) dell'autogru Krupp 30/45 targa era di € 106.000,00.
10) l'errata imputazione a costo di € 23.150,00 tra gli acquisti anziché tra i beni strumentali da ammortizzare in più annualità” (annualità 2009).
Per altro verso, ad indirizzare la valutazione di questa Corte circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate valgono le informazioni desumibili dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, atti dai quali risulta che i cantieri nei quali la società operava avevano necessità di utilizzare macchinari da prendere a noleggio perché non posseduti dalla contribuente stessa e che nei Piani Operativi di Sicurezza relativi ai contratti di appalto conclusi dalla Nominativo_2 risultavano anche le macchine operatrici necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali
In sintesi, i numerosi indizi posti a base dell'accertamento dell'Ufficio sono, nel loro complesso, tali e tanti da costituire una presunzione grave, precisa e concordante della partecipazione del contribuente all'evasione perpetrata dai fornitori Società_2 RL, ET RL e ET RL, appartenenti, per le ragioni sopra elencate, alla stessa compagine sociale.
Si tratta di dati ed elementi che per numero e qualità non consentono di attribuire alla odierna parte ricorrente una condizione di ignoranza circa l'evasione fiscale perpetrata dai suddetti apparenti fornitori e si tratta anche di presunzioni idonee e sufficienti a ribaltare l'onere della prova sul contribuente, tenuto a dimostrare di non aver partecipato ad una frode, od almeno tenuto a dimostrare di non averne cognizione o comunque di non averne potuto avere consapevolezza applicando la normale diligenza che un'attività imprenditoriale richiede. Ritiene tuttavia la Corte che sul punto parte ricorrente non abbia fornito alcun concreto elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettiva attribuibilità alle società apparenti fornitrici delle prestazioni fatturate, seppur in un giudizio di compatibilità e coerenza delle stesse rispetto alle esigenze operative della Nominativo_2.
Uguale giudizio negativo investe l'onere in capo alla parte qui ricorrente di dimostrare la propria incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode IVA, unica condizione legittimante il diritto alla detrazione dell'imposta.
Secondo costanti arresti giurisprudenziali, infatti, il cessionario non solo deve essere inconsapevole della frode, ma deve aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di restarvi coinvolto, principi ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33620/2023 per cui: “se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche in via indiziaria, che una società ha realizzato operazioni che devono ritenersi inesistenti dal punto di vista soggettivo, grava sulla società stessa l'onere di dimostrare che ha agito senza avere la consapevolezza di partecipare a una evasione fiscale e di aver operato con la massima accortezza esigibile da un operatore economico accorto”.
Da qui la valutazione conclusiva della validità dell'accertamento quale individuazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
La nozione di “fattura per operazione inesistente” si riferisce infatti non solo all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di “inesistenza soggettiva” che ricorre quando, pur risultando che i beni o il servizio reso siano entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa cui le fatture sono rilasciate, viene accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto non abbiano realmente fornito ovvero ricevuto la prestazione.
In tale ipotesi, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633/1972, art. 19, art. 21, comma 7, e art.26, comma 3, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta.
Infatti la falsa indicazione di almeno uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione, in realtà realizzata tra altri soggetti.
Da quanto fin qui esposto deriva il parziale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati con riferimento alla rideterminazione del reddito ai fini IRAP, valutazione quest'ultima alla quale accede anche l'ufficio nelle sue controdeduzioni.
Al parziale accoglimento dei ricorsi qui unitariamente valutati segue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie i ricorsi riuniti per la parte relativa alle imposte sui redditi e conferma gli accertamenti con riferimento ai recuperi dell'IVA. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.