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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri sez. Unica
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1480/2020
All'udienza dell' 11.03.25 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. GERASOLO VINCENZO dà Parte_1 atto di avere ottemperato all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_1 quale proprietaria del veicolo che ha ricevuto l'atto di integrazione nei termini previsti dal giudice. in ordine all'avviso di ricevimento della CAN relativa alla notifica nei confronti di
, ha prodotto comunicazione di del 12.11.2024 nella Parte_2 Parte_3 quale si dà atto che la Can è già stata inviata e prodotta e che non è previsto l'avviso di ricevimento. Si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note conclusionali depositate, insistendo per l'accoglimento della domanda . Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese da distrarsi;
per la parte convenuta, , l'Avv. Francesco Scruci Controparte_2
per delega degli Avv.ti COTRONEO ATTILIO e POLIMENI ANTONINO, il quale si riporta alle note conclusionali depositate e chiede il rigetto della domanda;
per la parte convenuta nessuno è presente;
Parte_2
Il Giudice preliminarmente dichiara la contumacia di regolarmente citata;
Controparte_1 visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Locri, lì 11.03.2025
Il GOP
Dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 1480/2020 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava in Parte_1
giudizio innanzi al tribunale di Locri, la compagnia di assicurazione Controparte_2
del veicolo sul quale viaggiava , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare l esclusiva respo n s abilità de l sig. Parte_2
conducente della W Golf) nella verificazione del l incidente stradale meglio descritto in parte motiva;
2) Conseguentemente accertare e dichiarare l' obbligo dell'
[...]
di provvedere alla liquidazione del risarcimento per tutti i danni e le Controparte_2 lesioni personali subite dal sig. , per conto dell'impresa di Parte_1
assicurazione del responsabile ci vile (W Golf tg. CY455TR, assicurata con Controparte_3
con polizza n. 1645190301652436160000000), ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese stesse ai sensi dell'art. 149 C.d.A; 3) Per l effetto condannare l'
[...]
i n persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Controparte_2
sig. , del risarcimento di tutt e le lesioni personali , danni Parte_1
patrimoniali presenti e futuri nessuno escluso, dallo stesso subiti a causa del sinistro de quo, che si indicano nella misura complessiva di € 36.782,62 somma derivante da €
10.319,32 per Danno Biologico e ITT;
ITT; € 2525.900,00 per danni patrimoniali presenti e futuri.900,00 per danni patrimoniali presenti e futuri;
€ 563,30 per spese per spese sanitarie, ovvero in ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione interessi e rivalutazione dal dì dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese,
2 competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: in data
15.12.2019, alle ore 13:30 circa, percorreva con direzione di marcia mare-monti, la C/da
Azzurria del Comune di Locri –S.P. 80 alla guida dell'autovettura W Polo tg. CP328AE, di proprietà del fratello ( ,ed assicurata per la rca con Parte_4 Controparte_4
polizza n. 440404745. Dopo l'intersezione con la C/da Argillà, l'autovettura
[...] condotta dall'attore veniva violentemente tamponata da tergo dall'autovettura W Golf tg.
CY455TR, di proprietà della sig.ra e condotta nella circostanza dal sig. Controparte_1
assicurata per la rca con la con polizza n. Parte_2 Controparte_5
1645190301652436160000000. Secondo la ricostruzione di parte attrice il conducente della Golf , non teneva la distanza di sicurezza prevista per legge e Parte_2 procedeva ad elevata velocita , tanto che l'autovettura Polo condotta dall'attore “subiva una rotazione di 180° trovando posizione di quiete sul margine destro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso il mare”. Interveniva sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Locri che redigeva relazione di servizio con annesso materiale fotografico con ricostruzione dell'incidente a seguito dell'assunzione di informazioni in loco. A CP_ seguito dell'occorso, l'autovettura di W veniva ricoverata a mezzo carroattrezzi presso la carrozzeria mentre l'attore riportava lesioni personali per le quali si Controparte_7 rendeva necessario l'immediato trasporto a mezzo Servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri.
Si costituiva in giudizio la , la quale impugnava e Controparte_2 contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore conducente del veicolo intestato a proprio assicurato , e chiedeva il rigetto dell'azione con accoglimento delle seguenti conclusioni: “ RIGETTARE la domanda attrice siccome infondata in punto di fatto ed in punto di diritto;
Conseguentemente e per l'effetto, DICHIARARE che l' non è CP_2
tenuta a corrispondere alcun risarcimento come ex adverso preteso per le motivazioni e deduzioni avanti spiegate;
In via subordinata, DICHIARARE, per i motivi avanti esposti e ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., un concorso di colpa, da graduarsi in esito al giudizio, a carico del sig. e, per l'effetto, RIDURRE l'indennizzo eventualmente Parte_1
3 dovuto commisurandolo al grado di tenutezza risarcitoria;
RIDURRE, in via ancor più gradata e salvo gravame, la pretesa risarcitoria riconducendola in limiti di verità e giustizia;
CONDANNARE l' al pagamento in favore della convenuta Compagnia CP_8
Assicuratrice delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge ed al rimborso forfetario del 15% su imponibile, ex D.M. n° 55/14, come modificato e integrato dal D.M. n° 37/2018. ”
Con provvedimento della dr.ssa del 6.10.21 veniva disposta l'integrazione Per_1
del contradditorio nei confronti del conducente del veicolo investitore Parte_2
quale litisconsorte necessario.
Effettuata tale integrazione , il predetto non si costituiva;
concessi i Parte_2
termini ex art. 183 VI comma , venivano ammesse le richieste istruttorie delle parti.
Sentiti i testimoni, veniva quindi disposta consulenza tecnica di ufficio di tipo medico.
All'udienza del 4.7.2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte del procuratore di parte convenuta.
Depositata tempestivamente la riassunzione, si costituiva per la compagnia il nuovo difensore, quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024 per discussione e decisione, previa concessione del termine per note.
In tale udienza con ordinanza di questo giudice , subentrato sul ruolo alla dr.ssa in considerazione del tipo di azione, al termine della camera di consiglio, veniva Per_1 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo investitore.
Quindi la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.03.2025 per il prosieguo e per la decisione. Verificata la ritualità dell'atto di integrazione del contraddittorio e la mancata costituzione della proprietaria del mezzo , il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
In diritto
Nel merito
2.- La domanda proposta da volta al risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale subito nel sinistro per cui è causa , è fondata e va accolta nei termini di cui in motivazione .
4 Sulla base degli atti, trattasi di azione di risarcimento diretto ex art. 149 del D.Lgs. n.
209/2005 promossa dal danneggiato nei confronti della stessa Parte_1
compagnia di assicurazione del veicolo investito, ovvero Controparte_2
incombe in ogni caso sul danneggiato, in questo caso conducente non coincidente con il proprietario, l'onere probatorio in ordine al sinistro , alla dinamica dello stesso ed alle lesioni.
2.1- Deve ritenersi che sotto il profilo dell'an debeatur, risulta essere decisiva la relazione Carabinieri della stazione di Locri, intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti , i quali hanno raccolto le dichiarazioni dei due conducenti: il sig. ha Pt_2
CP_ confermato il tamponamento della;
il ha riferito di avere subito un forte Parte_1
urto nella parte posteriore della vettura. Dalla relazione sono risultate confermate: la rotazione di 180 ° del veicolo condotto dal l'abbattimento di un muretto Parte_1
formato da blocchi di cemento;
nonché a carico del soggetto investitore, la violazione del limite di velocità ed irrogazione di sanzione:” 141/ 3 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - nell'attraversamento dell'abitato non aveva moderato particolarmente la velocità -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n
236189138, con indicate le modalità per il pagamento.”
Alla relazione sono allegate fotografie dello stato dei luoghi e delle autovetture coinvolti e la ricostruzione grafica della dinamica del sinistro compatibile con quanto riportato dall'attore. I testi e ovvero i Carabinieri Testimone_1 Testimone_2
componenti la pattuglia intervenuta sul posto, hanno confermato la relazione e la dinamica dei fatti ivi rappresentata nonché le lesioni relative ai conducenti. La teste
[...]
, cognata del ha riferito: “mio cognato era alla guida di una Polo nera, Tes_3 Parte_1 anche l'auto che lo ha investito era nera era una Golf. I fatti sono avvenuti intorno alle
13,30; la Golf ha tamponato la Polo nella parte posteriore sinistra, con la parte anteriore destra della Golf stessa;
la Polo era già immessa sulla strada provinciale ed è stata tamponata”.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova in ordine al tamponamento , quindi alla condotta censurabile del convenuto Parte_2
5 2.2- Ciò posto in ordine alla condotta del convenuto, occorre verificare anche la condotta dell'attore in ordine alla tipologia ed entità delle lesioni da ritenersi causalmente riconducibili alla dinamica del sinistro. Sul punto occorre precisare:
a.- accertata la condotta colposa del conducente della Golf, ritiene questo Giudice che sulla base degli atti e delle emergenze probatorie complessivamente considerate , concausa delle lesioni riportate dal risulta essere il mancato uso Parte_1
della cintura di sicurezza.
Accertato il tamponamento nonché le conseguenze sul tamponato, ovvero già sulla base della relazione dei Carabinieri Stazione di Locri: ““2) Conducente veicolo 'B'
MONTELEONE Lesioni accusate: DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL Parte_1
COLLO Medicato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale PRONTO SOCCORSO LOCRI ed in seguito rimandato con prognosi di 7 giorni s.c. referto n. 32747”, è evidente che le conseguenze alla parte superiore del tronco ed al collo, avrebbero potuto essere limitate dall'uso del presidio di sicurezza. Conseguenze confermate anche presso il P.O. di Locri ed in sede di CTU.
Nella sostanza è dato certo che l' procedesse a velocità sostenuta, come Pt_2
accertato dai Carabinieri che hanno elevato la multa nonché della teste , e che vi Tes_3
sia stato un impatto violento, tuttavia il mancato uso della cintura di sicurezza ha contribuito a determinare le conseguenze dannose subite dal Parte_1
Occorre precisare che era onere di parte attrice dimostrare l'uso della cintura di sicurezza , prova non fornita , atteso che ciò non emerge dalla relazione dei Carabinieri e la teste ha riferito: “ quando sono arrivata la cintura di sicurezza mi è apparsa Tes_3 slacciata forse per la botta”. Pertanto, espunto il profilo valutativo espresso dal teste, la cintura non era allacciata.
Di talché , in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c. deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato se non nella dinamica del sinistro da ascriversi alla condotta imprudente dell' , nell'evento dannoso e nelle lesioni Pt_2
causalmente ricollegabili al tamponamento nella misura del 20 %, avendo con la propria condotta contraria alle norme di sicurezza vigenti , contribuito al prodursi del danno.
3.- Tanto premesso in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del dicembre 2019, occorre premettere gli
6 elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta
“personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Attraverso i punti percentuali di cui alle tabelle vigenti pertanto, si ottiene una quantificazione adeguata e comprensiva anche di profili psicologici e relazionali , che possono essere frutto di una ulteriore liquidazione ove specificatamente provati (Cass
sentenza n. 901 del 17 gennaio 2018 ). Va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge o quale fattispecie di reato, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge (Cass. sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291; Cass. 19 ottobre 2015 n. 21087) .
7 Poiché l'art. 2059 c.c. è una norma di rinvio, esso deve essere completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c. dovendo riscontrarsi nella fattispecie concreta tutti gli elementi dell'illecito civile (e/o da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso di specie).
Nel caso di specie risulta esaustiva la CTU del dott. il quale, esaminata Per_2 la documentazione sanitaria disponibile agli atti , ha concluso: “per conseguenza del noto trauma riportato in data 15/10/2019 la patologia è responsabile dei sintomi riferiti e che il paziente ha riportato : “Trauma contusivo – distorsivo rachide cervicale con deficit funzionale, trauma contusivo spalla sx con lesione del sovraspinoso con deficit funzionale dell'articolazione scapolo – omerale, trauma contusivo ATM sx con lieve deficit funzionale”. Quindi ha condivisibilmente concluso per una piena compatibilità tra evento e lesioni e tra lesioni e menomazioni in relazione alle conseguenze alla rachide cervicale ed alla spalla evidenziando che “ Il trauma al rachide cervicale ha agito su un tratto di colonna già sofferente per la presenza di ernie discali multiple, peggiorando in modo serio la sintomatologia e il deficit funzionale” ed ha accertato una Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 5% (cinque per cento) della totale con una “
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 07 (sette);Invalidità temporanea parziale al
50% giorni 30 (trenta); Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 50 (cinquanta)”.
Ciò posto, anche alla luce della esaustiva risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, nulla può essere riconosciuto in ordine alle lamentate conseguenze sull'arcata dentaria, atteso che non è risultato provato il nesso causale tra l'impatto e le lesioni sia sotto il profilo documentale che temporale .
Il CTU, dott. , nel rispondere alle osservazioni di parte attrice ha Persona_3 accertato che: “…nel referto di Pronto Soccorso redatto dai Sanitari dell'Ospedale di
Locri, non vi era nessuna menzione di trauma all'arcata dentaria, né di mobilità e/o frattura completa della corona incisale di 12-11-21-22”, precisando in termini tecnici che: “un trauma, di tale entità e violenza, che avrebbe provocato le lesioni menzionate nella consulenza di parte del dott. , avrebbe certamente comportato un danno ai Persona_4 tessuti molli circostanti e adiacenti la zona anatomica interessata, danno anch'esso non menzionato nel referto del Pronto Soccorso”.
8 Occorre inoltre rilevare che la visita odontoiatrica, richiamata dall'attore “viene effettuata a distanza di tre mesi dal trauma” e la presenza di lesioni nella zona della bocca viene riferito solo dalla teste che, tuttavia, dice di un mero sanguinamento;
Tes_3
nulla viene riscontrato dai Carabinieri intervenuti a distanza di pochi minuti né rilevato, come detto, presso l'Ospedale dai sanitari. Deve pertanto condividersi quanto ritenuto dal
CTU “Sicuramente tali lesioni – menomazioni sono da riferire ad altri eventi e non al trauma subito, inoltre le summenzionate lesioni sono incompatibili con la dinamica dell'evento e con l'uso delle cinture di sicurezza”.
4.1- Sulla base di quanto accertato ed in applicazione dei sistemi tabellari vigenti
(tabelle Milano) al momento della liquidazione ed in base all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni (DLGS 209-2005) al , deve essere riconosciuto a titolo Parte_1
di risarcimento del danno per lesioni micropermanenti cagionato da sinistro stradale quanto di seguito quantificato sulla base dei dati accertati e con l'utilizzazione dei sistemi di calcolo disponibili: per danno biologico permanente € 5.619,00; per invalidità temporanea € 4.011,88 , in totale : € 9.630,88.
Ai predetti importi si ritiene di non potere applicare alcun ulteriore aumento ai fini della personalizzazione del danno , atteso che non sono emerse particolari patologie conseguenti ai fatti. Pertanto in mancanza di terapie particolari per un periodo apprezzabile o diagnosi specifica, non è possibile individuare anche in via equitativa, un incremento ulteriore che deve essere motivato dal giudice, ove non risulti compreso nel danno biologico . Non si ritiene altresì di dovere riconoscere alcun incremento a titolo di danno morale, atteso che pur trattandosi di danno riconosciuto come autonomo rispetto al danno biologico e consistente nel “patema d'animo” subito dal danneggiato, in considerazione di tutti i superiori elementi nonché del fatto che il non ha avuto alcun periodo di Parte_1
invalidità temporanea assoluta , non appare in alcun modo provata una particolare sofferenza in dipendenza del sinistro da avere inciso sul soggetto.
4.2- Tanto accertato in applicazione dei principi nomativi e giurisprudenziali vigenti deve ritenersi deve essere condannata al pagamento della Controparte_2
somma complessiva di € 9.630,88, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, con compensazione nella misura del 20 % del totale del danno biologico risarcibile atteso il concorso di colpa del danneggiato ut
9 supra evidenziato in relazione alle lesioni subite , detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue e pari ad € 563,30.
5-assorbite le altre questioni.
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza parziale e pertanto in p.l.r.p.t. deve essere condannata al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 con compensazione nella misura del 20% atteso l'accoglimento parziale della domanda. Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Vincenzo Gerasolo , costituitosi nel settembre 2021 quindi dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, limitatamente al 50 % del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria ed in toto per la fase decisionale, essendo parte attrice difesa da altro difensore nella fase precedente, oltre spese gen, iva e cpa come per legge. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per i fatti per cui è causa ex art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, nei Parte_1
confronti di in p.l.r.p.t nei termini di seguito, per le ragioni di Controparte_2
cui alla parte motiva;
2.- previo accertamento del concorso di colpa dell'attore, accerta e dichiara il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessive € 9.630,88 determinata come in parte motiva , oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, con compensazione nella misura del 20 %
10 del totale del danno biologico risarcibile, atteso il concorso di colpa del danneggiato e detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue pari ad € 563,30.
3.- per lo effetto condanna in p.l.r.p.t., al pagamento della Controparte_2 somma di € 9.630,88, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, da compensarsi nella misura del 20 % del totale del danno biologico atteso il concorso di colpa del danneggiato e detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue pari ad € 563,30;
4.-rigettate le altre domande proposte;
5.-condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze di giudizio , valori medi, determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa , come segue: fase di studio della controversia: € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: €
1.701,00 in totale € 5.077,00 con compensazione nella misura del 20% atteso l'accoglimento parziale della domanda. Gli onorari e spese devono essere distratti in favore dell'Avv. Vincenzo Gerasolo , costituitosi nel settembre 2021 quindi dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, limitatamente al 50 % del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria ed in toto per la fase decisionale, essendo parte attrice difesa da altro difensore nella fase precedente, oltre spese gen, iva e cpa come per legge. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
Così deciso in Locrì, 11.03.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
11
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 1480/2020
All'udienza dell' 11.03.25 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. GERASOLO VINCENZO dà Parte_1 atto di avere ottemperato all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_1 quale proprietaria del veicolo che ha ricevuto l'atto di integrazione nei termini previsti dal giudice. in ordine all'avviso di ricevimento della CAN relativa alla notifica nei confronti di
, ha prodotto comunicazione di del 12.11.2024 nella Parte_2 Parte_3 quale si dà atto che la Can è già stata inviata e prodotta e che non è previsto l'avviso di ricevimento. Si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note conclusionali depositate, insistendo per l'accoglimento della domanda . Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese da distrarsi;
per la parte convenuta, , l'Avv. Francesco Scruci Controparte_2
per delega degli Avv.ti COTRONEO ATTILIO e POLIMENI ANTONINO, il quale si riporta alle note conclusionali depositate e chiede il rigetto della domanda;
per la parte convenuta nessuno è presente;
Parte_2
Il Giudice preliminarmente dichiara la contumacia di regolarmente citata;
Controparte_1 visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Locri, lì 11.03.2025
Il GOP
Dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 1480/2020 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiamava in Parte_1
giudizio innanzi al tribunale di Locri, la compagnia di assicurazione Controparte_2
del veicolo sul quale viaggiava , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) Accertare e dichiarare l esclusiva respo n s abilità de l sig. Parte_2
conducente della W Golf) nella verificazione del l incidente stradale meglio descritto in parte motiva;
2) Conseguentemente accertare e dichiarare l' obbligo dell'
[...]
di provvedere alla liquidazione del risarcimento per tutti i danni e le Controparte_2 lesioni personali subite dal sig. , per conto dell'impresa di Parte_1
assicurazione del responsabile ci vile (W Golf tg. CY455TR, assicurata con Controparte_3
con polizza n. 1645190301652436160000000), ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese stesse ai sensi dell'art. 149 C.d.A; 3) Per l effetto condannare l'
[...]
i n persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Controparte_2
sig. , del risarcimento di tutt e le lesioni personali , danni Parte_1
patrimoniali presenti e futuri nessuno escluso, dallo stesso subiti a causa del sinistro de quo, che si indicano nella misura complessiva di € 36.782,62 somma derivante da €
10.319,32 per Danno Biologico e ITT;
ITT; € 2525.900,00 per danni patrimoniali presenti e futuri.900,00 per danni patrimoniali presenti e futuri;
€ 563,30 per spese per spese sanitarie, ovvero in ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione interessi e rivalutazione dal dì dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese,
2 competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: in data
15.12.2019, alle ore 13:30 circa, percorreva con direzione di marcia mare-monti, la C/da
Azzurria del Comune di Locri –S.P. 80 alla guida dell'autovettura W Polo tg. CP328AE, di proprietà del fratello ( ,ed assicurata per la rca con Parte_4 Controparte_4
polizza n. 440404745. Dopo l'intersezione con la C/da Argillà, l'autovettura
[...] condotta dall'attore veniva violentemente tamponata da tergo dall'autovettura W Golf tg.
CY455TR, di proprietà della sig.ra e condotta nella circostanza dal sig. Controparte_1
assicurata per la rca con la con polizza n. Parte_2 Controparte_5
1645190301652436160000000. Secondo la ricostruzione di parte attrice il conducente della Golf , non teneva la distanza di sicurezza prevista per legge e Parte_2 procedeva ad elevata velocita , tanto che l'autovettura Polo condotta dall'attore “subiva una rotazione di 180° trovando posizione di quiete sul margine destro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso il mare”. Interveniva sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Locri che redigeva relazione di servizio con annesso materiale fotografico con ricostruzione dell'incidente a seguito dell'assunzione di informazioni in loco. A CP_ seguito dell'occorso, l'autovettura di W veniva ricoverata a mezzo carroattrezzi presso la carrozzeria mentre l'attore riportava lesioni personali per le quali si Controparte_7 rendeva necessario l'immediato trasporto a mezzo Servizio 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri.
Si costituiva in giudizio la , la quale impugnava e Controparte_2 contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore conducente del veicolo intestato a proprio assicurato , e chiedeva il rigetto dell'azione con accoglimento delle seguenti conclusioni: “ RIGETTARE la domanda attrice siccome infondata in punto di fatto ed in punto di diritto;
Conseguentemente e per l'effetto, DICHIARARE che l' non è CP_2
tenuta a corrispondere alcun risarcimento come ex adverso preteso per le motivazioni e deduzioni avanti spiegate;
In via subordinata, DICHIARARE, per i motivi avanti esposti e ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., un concorso di colpa, da graduarsi in esito al giudizio, a carico del sig. e, per l'effetto, RIDURRE l'indennizzo eventualmente Parte_1
3 dovuto commisurandolo al grado di tenutezza risarcitoria;
RIDURRE, in via ancor più gradata e salvo gravame, la pretesa risarcitoria riconducendola in limiti di verità e giustizia;
CONDANNARE l' al pagamento in favore della convenuta Compagnia CP_8
Assicuratrice delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge ed al rimborso forfetario del 15% su imponibile, ex D.M. n° 55/14, come modificato e integrato dal D.M. n° 37/2018. ”
Con provvedimento della dr.ssa del 6.10.21 veniva disposta l'integrazione Per_1
del contradditorio nei confronti del conducente del veicolo investitore Parte_2
quale litisconsorte necessario.
Effettuata tale integrazione , il predetto non si costituiva;
concessi i Parte_2
termini ex art. 183 VI comma , venivano ammesse le richieste istruttorie delle parti.
Sentiti i testimoni, veniva quindi disposta consulenza tecnica di ufficio di tipo medico.
All'udienza del 4.7.2023 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio a causa della morte del procuratore di parte convenuta.
Depositata tempestivamente la riassunzione, si costituiva per la compagnia il nuovo difensore, quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024 per discussione e decisione, previa concessione del termine per note.
In tale udienza con ordinanza di questo giudice , subentrato sul ruolo alla dr.ssa in considerazione del tipo di azione, al termine della camera di consiglio, veniva Per_1 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo investitore.
Quindi la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.03.2025 per il prosieguo e per la decisione. Verificata la ritualità dell'atto di integrazione del contraddittorio e la mancata costituzione della proprietaria del mezzo , il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
In diritto
Nel merito
2.- La domanda proposta da volta al risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale subito nel sinistro per cui è causa , è fondata e va accolta nei termini di cui in motivazione .
4 Sulla base degli atti, trattasi di azione di risarcimento diretto ex art. 149 del D.Lgs. n.
209/2005 promossa dal danneggiato nei confronti della stessa Parte_1
compagnia di assicurazione del veicolo investito, ovvero Controparte_2
incombe in ogni caso sul danneggiato, in questo caso conducente non coincidente con il proprietario, l'onere probatorio in ordine al sinistro , alla dinamica dello stesso ed alle lesioni.
2.1- Deve ritenersi che sotto il profilo dell'an debeatur, risulta essere decisiva la relazione Carabinieri della stazione di Locri, intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti , i quali hanno raccolto le dichiarazioni dei due conducenti: il sig. ha Pt_2
CP_ confermato il tamponamento della;
il ha riferito di avere subito un forte Parte_1
urto nella parte posteriore della vettura. Dalla relazione sono risultate confermate: la rotazione di 180 ° del veicolo condotto dal l'abbattimento di un muretto Parte_1
formato da blocchi di cemento;
nonché a carico del soggetto investitore, la violazione del limite di velocità ed irrogazione di sanzione:” 141/ 3 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - nell'attraversamento dell'abitato non aveva moderato particolarmente la velocità -, alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione;
giusto quanto disposto dall'art. 201 del medesimo D.L.vo con V.D.C. n
236189138, con indicate le modalità per il pagamento.”
Alla relazione sono allegate fotografie dello stato dei luoghi e delle autovetture coinvolti e la ricostruzione grafica della dinamica del sinistro compatibile con quanto riportato dall'attore. I testi e ovvero i Carabinieri Testimone_1 Testimone_2
componenti la pattuglia intervenuta sul posto, hanno confermato la relazione e la dinamica dei fatti ivi rappresentata nonché le lesioni relative ai conducenti. La teste
[...]
, cognata del ha riferito: “mio cognato era alla guida di una Polo nera, Tes_3 Parte_1 anche l'auto che lo ha investito era nera era una Golf. I fatti sono avvenuti intorno alle
13,30; la Golf ha tamponato la Polo nella parte posteriore sinistra, con la parte anteriore destra della Golf stessa;
la Polo era già immessa sulla strada provinciale ed è stata tamponata”.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova in ordine al tamponamento , quindi alla condotta censurabile del convenuto Parte_2
5 2.2- Ciò posto in ordine alla condotta del convenuto, occorre verificare anche la condotta dell'attore in ordine alla tipologia ed entità delle lesioni da ritenersi causalmente riconducibili alla dinamica del sinistro. Sul punto occorre precisare:
a.- accertata la condotta colposa del conducente della Golf, ritiene questo Giudice che sulla base degli atti e delle emergenze probatorie complessivamente considerate , concausa delle lesioni riportate dal risulta essere il mancato uso Parte_1
della cintura di sicurezza.
Accertato il tamponamento nonché le conseguenze sul tamponato, ovvero già sulla base della relazione dei Carabinieri Stazione di Locri: ““2) Conducente veicolo 'B'
MONTELEONE Lesioni accusate: DISTORSIONE E DISTRAZIONE DEL Parte_1
COLLO Medicato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale PRONTO SOCCORSO LOCRI ed in seguito rimandato con prognosi di 7 giorni s.c. referto n. 32747”, è evidente che le conseguenze alla parte superiore del tronco ed al collo, avrebbero potuto essere limitate dall'uso del presidio di sicurezza. Conseguenze confermate anche presso il P.O. di Locri ed in sede di CTU.
Nella sostanza è dato certo che l' procedesse a velocità sostenuta, come Pt_2
accertato dai Carabinieri che hanno elevato la multa nonché della teste , e che vi Tes_3
sia stato un impatto violento, tuttavia il mancato uso della cintura di sicurezza ha contribuito a determinare le conseguenze dannose subite dal Parte_1
Occorre precisare che era onere di parte attrice dimostrare l'uso della cintura di sicurezza , prova non fornita , atteso che ciò non emerge dalla relazione dei Carabinieri e la teste ha riferito: “ quando sono arrivata la cintura di sicurezza mi è apparsa Tes_3 slacciata forse per la botta”. Pertanto, espunto il profilo valutativo espresso dal teste, la cintura non era allacciata.
Di talché , in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c. deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato se non nella dinamica del sinistro da ascriversi alla condotta imprudente dell' , nell'evento dannoso e nelle lesioni Pt_2
causalmente ricollegabili al tamponamento nella misura del 20 %, avendo con la propria condotta contraria alle norme di sicurezza vigenti , contribuito al prodursi del danno.
3.- Tanto premesso in ordine all'an debeatur , per quel che riguarda la quantificazione del danno dipendente dai fatti del dicembre 2019, occorre premettere gli
6 elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta
“personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Attraverso i punti percentuali di cui alle tabelle vigenti pertanto, si ottiene una quantificazione adeguata e comprensiva anche di profili psicologici e relazionali , che possono essere frutto di una ulteriore liquidazione ove specificatamente provati (Cass
sentenza n. 901 del 17 gennaio 2018 ). Va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge o quale fattispecie di reato, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge (Cass. sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291; Cass. 19 ottobre 2015 n. 21087) .
7 Poiché l'art. 2059 c.c. è una norma di rinvio, esso deve essere completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c. dovendo riscontrarsi nella fattispecie concreta tutti gli elementi dell'illecito civile (e/o da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso di specie).
Nel caso di specie risulta esaustiva la CTU del dott. il quale, esaminata Per_2 la documentazione sanitaria disponibile agli atti , ha concluso: “per conseguenza del noto trauma riportato in data 15/10/2019 la patologia è responsabile dei sintomi riferiti e che il paziente ha riportato : “Trauma contusivo – distorsivo rachide cervicale con deficit funzionale, trauma contusivo spalla sx con lesione del sovraspinoso con deficit funzionale dell'articolazione scapolo – omerale, trauma contusivo ATM sx con lieve deficit funzionale”. Quindi ha condivisibilmente concluso per una piena compatibilità tra evento e lesioni e tra lesioni e menomazioni in relazione alle conseguenze alla rachide cervicale ed alla spalla evidenziando che “ Il trauma al rachide cervicale ha agito su un tratto di colonna già sofferente per la presenza di ernie discali multiple, peggiorando in modo serio la sintomatologia e il deficit funzionale” ed ha accertato una Invalidità permanente da valutarsi come danno biologico pari al 5% (cinque per cento) della totale con una “
Invalidità temporanea parziale al 75% giorni 07 (sette);Invalidità temporanea parziale al
50% giorni 30 (trenta); Invalidità temporanea parziale al 25% giorni 50 (cinquanta)”.
Ciò posto, anche alla luce della esaustiva risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, nulla può essere riconosciuto in ordine alle lamentate conseguenze sull'arcata dentaria, atteso che non è risultato provato il nesso causale tra l'impatto e le lesioni sia sotto il profilo documentale che temporale .
Il CTU, dott. , nel rispondere alle osservazioni di parte attrice ha Persona_3 accertato che: “…nel referto di Pronto Soccorso redatto dai Sanitari dell'Ospedale di
Locri, non vi era nessuna menzione di trauma all'arcata dentaria, né di mobilità e/o frattura completa della corona incisale di 12-11-21-22”, precisando in termini tecnici che: “un trauma, di tale entità e violenza, che avrebbe provocato le lesioni menzionate nella consulenza di parte del dott. , avrebbe certamente comportato un danno ai Persona_4 tessuti molli circostanti e adiacenti la zona anatomica interessata, danno anch'esso non menzionato nel referto del Pronto Soccorso”.
8 Occorre inoltre rilevare che la visita odontoiatrica, richiamata dall'attore “viene effettuata a distanza di tre mesi dal trauma” e la presenza di lesioni nella zona della bocca viene riferito solo dalla teste che, tuttavia, dice di un mero sanguinamento;
Tes_3
nulla viene riscontrato dai Carabinieri intervenuti a distanza di pochi minuti né rilevato, come detto, presso l'Ospedale dai sanitari. Deve pertanto condividersi quanto ritenuto dal
CTU “Sicuramente tali lesioni – menomazioni sono da riferire ad altri eventi e non al trauma subito, inoltre le summenzionate lesioni sono incompatibili con la dinamica dell'evento e con l'uso delle cinture di sicurezza”.
4.1- Sulla base di quanto accertato ed in applicazione dei sistemi tabellari vigenti
(tabelle Milano) al momento della liquidazione ed in base all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni (DLGS 209-2005) al , deve essere riconosciuto a titolo Parte_1
di risarcimento del danno per lesioni micropermanenti cagionato da sinistro stradale quanto di seguito quantificato sulla base dei dati accertati e con l'utilizzazione dei sistemi di calcolo disponibili: per danno biologico permanente € 5.619,00; per invalidità temporanea € 4.011,88 , in totale : € 9.630,88.
Ai predetti importi si ritiene di non potere applicare alcun ulteriore aumento ai fini della personalizzazione del danno , atteso che non sono emerse particolari patologie conseguenti ai fatti. Pertanto in mancanza di terapie particolari per un periodo apprezzabile o diagnosi specifica, non è possibile individuare anche in via equitativa, un incremento ulteriore che deve essere motivato dal giudice, ove non risulti compreso nel danno biologico . Non si ritiene altresì di dovere riconoscere alcun incremento a titolo di danno morale, atteso che pur trattandosi di danno riconosciuto come autonomo rispetto al danno biologico e consistente nel “patema d'animo” subito dal danneggiato, in considerazione di tutti i superiori elementi nonché del fatto che il non ha avuto alcun periodo di Parte_1
invalidità temporanea assoluta , non appare in alcun modo provata una particolare sofferenza in dipendenza del sinistro da avere inciso sul soggetto.
4.2- Tanto accertato in applicazione dei principi nomativi e giurisprudenziali vigenti deve ritenersi deve essere condannata al pagamento della Controparte_2
somma complessiva di € 9.630,88, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, con compensazione nella misura del 20 % del totale del danno biologico risarcibile atteso il concorso di colpa del danneggiato ut
9 supra evidenziato in relazione alle lesioni subite , detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue e pari ad € 563,30.
5-assorbite le altre questioni.
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza parziale e pertanto in p.l.r.p.t. deve essere condannata al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 in totale € 5.077,00 con compensazione nella misura del 20% atteso l'accoglimento parziale della domanda. Gli onorari e spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Vincenzo Gerasolo , costituitosi nel settembre 2021 quindi dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, limitatamente al 50 % del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria ed in toto per la fase decisionale, essendo parte attrice difesa da altro difensore nella fase precedente, oltre spese gen, iva e cpa come per legge. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per i fatti per cui è causa ex art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, nei Parte_1
confronti di in p.l.r.p.t nei termini di seguito, per le ragioni di Controparte_2
cui alla parte motiva;
2.- previo accertamento del concorso di colpa dell'attore, accerta e dichiara il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessive € 9.630,88 determinata come in parte motiva , oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, con compensazione nella misura del 20 %
10 del totale del danno biologico risarcibile, atteso il concorso di colpa del danneggiato e detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue pari ad € 563,30.
3.- per lo effetto condanna in p.l.r.p.t., al pagamento della Controparte_2 somma di € 9.630,88, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata fino al soddisfo, da compensarsi nella misura del 20 % del totale del danno biologico atteso il concorso di colpa del danneggiato e detratto l'acconto versato , oltre le spese mediche ritenute congrue pari ad € 563,30;
4.-rigettate le altre domande proposte;
5.-condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze di giudizio , valori medi, determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa , come segue: fase di studio della controversia: € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale: €
1.701,00 in totale € 5.077,00 con compensazione nella misura del 20% atteso l'accoglimento parziale della domanda. Gli onorari e spese devono essere distratti in favore dell'Avv. Vincenzo Gerasolo , costituitosi nel settembre 2021 quindi dopo il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, limitatamente al 50 % del compenso per la fase di trattazione ed istruttoria ed in toto per la fase decisionale, essendo parte attrice difesa da altro difensore nella fase precedente, oltre spese gen, iva e cpa come per legge. .
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e definitivamente poste a carico di parte convenuta .
Così deciso in Locrì, 11.03.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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