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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 527/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra società unipersonale (c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38 e, per essa, la mandataria in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_2 in Strada Statale Levante n. 14, a sua volta rappresentata da Pt_1 [...] con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea Parte_3 nn. 6/a e 6/b, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Fanesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, presso lo studio dell'Avv. Alessio
Orsini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Maroni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
1 appellato e appellante incidentale
Oggetto: rapporti bancari in c/c – rapporti fideiussori – liberazione del fideiussore, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da nei confronti di in qualità di Parte_4 Controparte_1 mandataria di a sua volta mandataria di al fine di sentir Parte_2 Parte_1 revocare l'ingiunzione per il pagamento della somma di €.81.033,42 emessa nei suoi confronti nella qualità di fideiussione unitamente a e , di Parte_5 Parte_6 cui all'atto costitutivo di garanzia in data 27.11.1987, rinnovato nel 1995, con ad oggetto le obbligazioni restitutorie assunte dalla fallita Società Adriatica Distribuzione S.r.l. e derivanti da un c/c aperto nel 2006 -con un saldo passivo ingiunto di €.841,87- e un finanziamento sottoscritto nel 2010 -con un residuo ingiunto di €.80.196,55- adducendo parte opponente la carenza di legittimazione ad agire in capo alla creditrice cessionaria ex art. 58 TUB, la falsità delle firme apposte sulla fideiussione prodotta in copia e la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., ravvisato l'avvenuto trasferimento del credito in capo a ritenuta la genuinità delle sottoscrizioni apposte sull'atto Parte_1 fideiussorio, rigettata altresì l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto fondata l'eccepita liberazione del fideiussore in relazione alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo di €.70.000 stipulato in data 14.05.2010, stante il divieto di rinuncia preventiva ex art. 1956 c.c. intervenuto con la L. n. 2157/1992, rigettate infine le eccezioni di liberazione ex art. 1957 c.c. e di incompetenza territoriale per asserita violazione del foro del consumatore, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, ha condannato parte opponente al pagamento dell'importo di €.841,87 oltre interessi al tasso ingiunto quale saldo debitorio del conto corrente ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello società Parte_1 unipersonale e, per essa, la mandataria a sua volta rappresentata da Parte_2 [...]
chiedendone la riforma per aver erroneamente ritenuto che la Parte_3 banca fosse a conoscenza dello stato di difficoltà economica in cui versava la società
2 garantita e, comunque, ha ugualmente deciso di concederle un mutuo di €.70.000 in data
14.05.2010, omettendo di informare il fideiussore con conseguente liberazione dello stesso ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché per aver escluso che l'atto di fideiussione possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
il giudice ha errato anche per aver revocato il d.i., sebbene lo stesso sia stato emesso anche nei confronti di , che Parte_5 non lo ha mai impugnato e di , che lo ha opposto con autonomo giudizio Parte_6 definitosi con il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del d.i. opposto, nonché per aver compensato le spese di lite sul presupposto della “molteplicità e complessità delle eccezioni sollevate dall'opponente, di cui una sola fondata”.
Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico Parte_4 le motivazioni oggetto del gravame, ritenendo l'inammissibilità del primo motivo, poiché non critica il percorso logico della sentenza che fa riferimento agli “indizi gravi, precisi e concordanti” da cui ritenere che la banca abbia fatto ricorso alla concessione abusiva del credito a danno del fideiussore in presenza dello stato di insolvenza della società, inoltre l'appellante non spiega il motivo per cui non debba applicarsi il disposto dell'art. 1956 c.c., risalendo il finanziamento al 2010 ed essendo il garante uscito dalla società già in data
3.05.1996, a nulla rilevando la circostanza che la fideiussione sarebbe stata confermata con atto del 1995; è da ritenersi inammissibile il motivo che non conclude che, in caso di qualificazione della mera fideiussione quale contratto autonomo, non debba applicarsi l'art. 1956 c.c., comunque infondato anche nel merito in quanto, in mancanza della clausola di rinuncia a proporre eccezioni inerenti al rapporto principale, non è da ritenersi sufficiente la presenza della sola clausola “a semplice richiesta scritta” ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia;
la sentenza ha fatto riferimento alla sola posizione del e non anche a quella degli altri ingiunti che non sono stati parti del Pt_4 processo;
correttamente è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto l'opposta è da ritenersi soccombente rispetto ad una revoca del decreto ingiuntivo quasi integrale. In caso di accoglimento dei motivi di gravame, ha ribadito in via incidentale subordinata le già espresse considerazioni sul disconoscimento di firma e tardiva produzione degli originali, nonché sulla qualifica di consumatore del garante e sulla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
Con appello incidentale ha eccepito la carenza di titolarità del diritto in capo alla società cessionaria, dovendo ritenersi la inidoneità del documento alternativo alla Gazzetta
Ufficiale, in quanto privo di attendibilità e conformità ed, inoltre, la descrizione dei crediti oggetto di cessione, oltre ad essere generica, è risultata sovrapponibile con almeno un'altra cessione effettuata dalla stessa banca appellata in favore di dovendo CP_2
3 considerarsi anche la mera funzione di pubblicità notizia della G.U. e non di prova dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, attesa la necessità di deposito del contratto di cessione a causa della inidoneità della sedicente dichiarazione della cedente e della “schermata sito internet”, in mancanza altresì di produzione della iscrizione alla CC.I.AA del contratto di cessione e di dimostrazione dell'iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia; con il secondo motivo di appello incidentale si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento della somma di €.841,87 per carenza probatoria del credito del saldo di conto corrente, non avendo la banca provveduto al deposito di alcun estratto conto, ma del solo certificato ex art. 50 del TUB riferito ad un saldaconto e non ad un estratto conto, dunque inidoneo a consentire un pieno controllo sul quantum; con il terzo motivo ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, anziché la totale condanna della banca ingiungente, qualora si consideri che l'accoglimento dell'opposizione ha comportato la sostanziale revoca integrale del decreto ingiuntivo emesso per la somma di €.81.033,42, residuando l'irrisorio importo di €.841,87.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudicante ha liberato il garante ex art. 1956 c.c. ritenendo provata la conoscenza, da parte della banca, dello stato di difficoltà economica in cui si è trovata la società garantita, in occasione della concessione del mutuo di €.70.000, avvenuta in data
14.05.2010, fondando la decisione sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti forniti dall'opponente ma non indicati in sentenza, senza considerare che la banca si è assunta il rischio non irragionevole nel concedere il suddetto mutuo “da destinare a smaltimento esposizioni”, nulla potendo far presagire, in quel momento, che tre anni dopo la società sarebbe stata dichiarata fallita (precisamente in data 28.02.2013), atteso che prima della sottoscrizione del mutuo i dati di bilancio al 31.12.2009 mostravano rilevanti entità di poste attive e di ricavi e considerato anche che la revoca dei fidi e la posizione a sofferenza è stata comunicata alla correntista e ai fideiussori solamente in data
24.01.2013.
L'appellante puntualizza, inoltre, che la fideiussione sottoscritta il 27.11.1987 prevedeva espressamente una deroga alla disciplina di cui all'art. 1956 c.c. contenuta nella lett. e)
4 dell'atto costitutivo il quale, con comunicazione inviata in data 10.08.1995, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, è stato integralmente confermato dal garante.
La doglianza è infondata.
Reputa il Collegio come dall'esame del materiale probatorio in atti sia evidente che alla data di stipula del mutuo le condizioni patrimoniali della società fossero peggiorate in entità tale da rendere molto più difficoltoso il soddisfacimento del credito e che la concessione del finanziamento ulteriore sia avvenuta senza che la banca abbia richiesto la speciale autorizzazione al fideiussore il quale all'epoca della sottoscrizione del Pt_4 finanziamento era ormai estraneo alla compagine societaria e alle sue dinamiche, a seguito di uscita dalla società come da contratto di cessione delle quote sociali in data 3.05.1996, ai sensi dell'art. 1956 c.c. ratione temporis applicabile.
L'assunto si evince da una serie di circostanze di fatto, le quali hanno costituito, da parte del fideiussore, oggetto di puntuale produzione documentale, nei seguenti termini: - che il bilancio della società garantita si era chiuso al 31.12.2009 con una perdita di €.147.315, a fronte degli utili dell'importo di €.15.690 conseguiti nell'anno precedente, tanto che essa non è riuscita a rimborsare nessuna delle rate del mutuo e che a distanza di neppure tre anni
è fallita;
- che nel file contenente il contratto di mutuo, all'ultima pagina, risulta allegato in calce il verbale di assemblea della società tenuta in data 10.05.2010, in cui il Presidente del
CdA prospetta ai consiglieri la necessità di accendere il mutuo “per la chiusura immediata degli affidamenti e scoperture ad oggi in essere in seguito al quale la MPS garantisce la non segnalazione della sofferenza alle banche dati”.
Le suelencate circostanze, come già correttamente rilevate dal primo giudice, non sono state affatto oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte della difesa della banca, che sul punto si è limitata a trascrivere pedissequamente le clausole del contratto di fideiussione, contenenti “le pattuizioni liberamente e volontariamente sottoscritte dal Sig. che sono di per sé già paralizzanti per la presente opposizione”, conseguendone Pt_4 la liberazione di dal debito sorto per effetto della stipulazione del Parte_4 contratto di mutuo in controversia.
In particolare, la clausola e) secondo cui “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore”, anche a voler prescindere dalla disciplina del terzo comma aggiunto dall'art. 10
L. n. 154/1992 secondo cui “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad
5 avvalersi della liberazione”, è da ritenersi nulla a causa della condotta della banca integrante un'abusiva concessione del credito, poiché in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità: “In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato
l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11979 del 16 maggio 2013), in quanto sempre secondo il Supremo Consesso
“Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956
c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa” (Cass. ordinanza n. 18578 del 30 giugno 2023; Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019; Cass n.
7587/2001).
In virtù delle superiori considerazioni e alla luce della manifestata condotta della banca, posta in essere in regime di violazione dei canoni della buona fede e di concessione abusiva del credito, è da ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello concernente la liberazione del garante per effetto della mancata comunicazione ex art. 1956 c.c., nonostante il rinnovato impegno fideiussorio sottoscritto in data 10.08.1995 di adeguamento dell'importo massimo garantito, con rinvio alle clausole precedentemente approvate, qualora si consideri l'imprudenza nell'erogazione del finanziamento a favore di un'impresa in stato di dissesto, pur essendo la banca venuta a conoscenza di tale situazione di crisi dalla lettura del bilancio chiuso nell'esercizio precedente la concessione del mutuo: questa Corte territoriale condivide, quindi, la statuizione del primo giudice che ne ha fatto conseguire la liberazione di dal debito sorto per effetto della stipulazione Parte_4 del mutuo suddetto.
Con il terzo motivo la banca appellante si duole dell'erronea qualificazione in sentenza dell'atto costitutivo come fideiussione, anziché quale contratto autonomo di garanzia, per il ripetuto utilizzo del termine “fideiussore” e “fideiussione” e poiché la clausola g) non escluderebbe la facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni, nell'assunto che il giudice
6 di prime cure non abbia valutato la mancanza del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale per la presenza in contratto della clausola “a semplice richiesta scritta”.
La censura non coglie nel segno.
A parere del Collegio occorre preliminarmente accertare se la garanzia prestata dal fideiussore, a prescindere dalla terminologia utilizzata dalle parti, abbia natura autonoma tale da precludere al garante la facoltà di sollevare eccezioni in merito alla nullità del rapporto principale in capo alla società garantita, per carenza dell'elemento di accessorietà, nell'assunto che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, anche quanto all'applicazione dell'art. 1957 c.c. con relativa deroga contenuta nella clausola f) della fideiussione, possa ritenersi elemento sufficiente a fondare la costituzione di una garanzia autonoma.
Reputa, a tal proposito, il Collegio che nel caso controverso non sussistano i presupposti del contratto autonomo, in quanto la clausola in esame, a tenore della quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, le obbligazioni garantite, non
è di per sé idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale.
La clausola in esame non prevede, in effetti, una esplicita ed inequivoca rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito: essa costituisce, quindi, solo una deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., che “può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici” (cfr. Cass. sent. n. 13078 del
21.05.2008), dovendosi inoltre considerare che la Suprema Corte ha ritenuto l'assenza d'incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l'onere imposto al creditore dal richiamato art. 1957 c.c. (cfr. sentenza n. 5598 del 28.02.2020); ed inoltre, anche la previsione di cui al successivo comma 2 della citata clausola, inerente alla propagazione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è espressione a conferma della mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante.
Né la rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni riguardanti il rapporto garantito può essere individuata nella clausola h) riguardante la rinuncia ad opporre eccezioni, che si riferisce al solo momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale, senza nulla prevedere in relazione al rapporto garantito, essendo tale rinuncia limitata al momento del recesso, così potendosi applicare il principio
7 giurisprudenziale secondo cui è configurabile il contratto autonomo di garanzia solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l'obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni, in quanto solo siffatta combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ed infatti, la sola presenza della dicitura di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e similari non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. Civ.
SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). Ed ancora, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta, occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa.
Ciò che consente di identificare la reale natura del contratto di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale (v., ex multis, Cass.
n. 4717/2019; Cass. n. 15091/2021), sicché, oltre a considerare la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, ai fini della indagine circa la natura della garanzia, occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (cfr. Cass., SS.UU. n.
3947/2010; Cass. n. 4717/2019).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è quindi decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica
8 fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (così Cassazione civile, sez. III, sent. 17 giugno 2013, n. 15108).
Il Collegio reputa infondato anche il quarto motivo di appello sulla “revoca tout court” del decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti degli altri garanti, e Parte_5 [...]
, atteso che il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta dal solo Parte_6
e, pertanto, il giudice dell'opposizione è chiamato a decidere solo sui Parte_4 motivi da questo proposti a prescindere dai motivi delle eventuali opposizioni degli altri fideiussori e dal loro epilogo, in mancanza di un'istanza di riunione dei procedimenti che non risulta essere stata mai formulata. Ad ogni buon conto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente revocato nei soli confronti dell'opponente , unica parte del Parte_4 presente giudizio.
La banca appellante non può, infine, dolersi del governo delle spese di lite di cui il primo giudice ha disposto la compensazione, nonostante la revoca del decreto di €.81.033,4 e la condanna al pagamento della somma di appena €.841,87.
Passando all'esame dei motivi di appello incidentale, con il primo di essi parte appellata critica preliminarmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione, in capo a quale cessionaria dei crediti ceduti in blocco da Parte_1 CP_3
dell'omessa dimostrazione della sussistenza della titolarità del credito controverso, e
[...] dunque, della propria legittimazione ad agire in giudizio, adducendo a sostegno del motivo l'inattendibilità dell'asserito documento alternativo alla Gazzetta Ufficiale contrassegnato con il n. 11) del fascicolo monitorio, la genericità della descrizione dei crediti oggetto di cessione, nonché la sovrapponibilità con altra e diversa cessione, dovendo considerarsi anche la mera funzione di pubblicità notizia della G.U. e non di prova dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, attesa la necessità di deposito del contratto di cessione a causa della inidoneità della sedicente dichiarazione della cedente e della “schermata sito internet”, in mancanza altresì di produzione della iscrizione alla CC.I.AA del contratto di cessione e di dimostrazione dell'iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva, innanzitutto, l'ammissibilità dell'eccezione, pur se tardivamente sollevata, in ragione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
a tenore del quale “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto
9 controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. sent. SU n. 2951 del 16.02.2016;
Cass. ord. n. 30545 del 20.12.2017; Cass. sent. n. 3765 del 12.02.2021).
Si osserva, inoltre, come nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellato non abbia svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent.
2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitato a contestare la pretesa azionata nei suoi confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto.
Acclarata l'ammissibilità della suddetta eccezione per la sua rilevabilità d'ufficio, anche per involgere questioni attinenti a profili di nullità dei rapporti da cui hanno origine i crediti ingiunti, va osservato come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”
(cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n.
575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto
10 della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione
o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n.
10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.,
i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di
11 quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa l'intestata Corte territoriale come la predetta pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte.
Pertanto, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, in continuità con il consolidato indirizzo di questa
Corte territoriale, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5857): ed infatti, nel caso in esame l'appellato, nella sua qualità di fideiussore della società debitrice ceduta, ha eccepito la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dal garante della società ceduta poi fallita, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società cessionaria odierna appellante, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è medio tempore divenuta titolare per effetto dell'atto di cessione.
12 Con il secondo motivo di appello incidentale parte appellata chiede la parziale riforma della pronuncia impugnata per non aver esteso la liberazione del garante al debito ingiunto nell'ammontare di €.841,87 a titolo di saldo del conto corrente acceso nell'anno 2006, in mancanza di contestazioni specifiche e tempestive da parte dell'opponente, senza avere il giudicante considerato che nell'atto di opposizione “si contesta la esistenza e veridicità dei saldi richiesti in pagamento, sia rispetto al conto corrente e sia rispetto al mutuo” (cfr. pag. 15) e che la banca ingiungente non aveva depositato nessun estratto conto quale documento probatorio a sostegno.
La doglianza non è condivisibile.
Osserva il Collegio che, dall'esame del materiale probatorio, risultano depositati a corredo della domanda monitoria il contratto di apertura di c/c ordinario in data 3.01.2006, debitamente timbrato e sottoscritto da entrambe le parti e non in contestazione quanto alla sua esistenza e contenuto, nonché l'estratto salda conto ex art. 50 TUB, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, tuttavia sufficiente nella sola fase monitoria ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio richiesto dall'art. 634 c.p.c., mentre nella successiva fase oppositiva, in applicazione delle consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta alla banca creditrice fornire la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n. 14640/2018;
Cass. n. 15148/2018; Cass. n. 34812/2021).
Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (si veda, da ultimo, Cass. 16 maggio 2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale può peraltro avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente/convenuto, del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata, essendo onere dell'opponente/convenuto quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, in quanto dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, Ordinanza n.
20597 del 27 giugno 2022).
13 Ebbene, nel caso di specie l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica in merito alla “esistenza e veridicità dei saldi richiesti in pagamento” e, pertanto, il difetto di specificità la rende del tutto inidonea a contrastare il contenuto del saldaconto prodotto dalla banca, come già correttamente stabilito anche dal primo giudice.
Né è condivisibile l'affermazione secondo cui l'opponente sarebbe stato impossibilitato a formulare una specifica contestazione per mancato deposito degli estratti conto da parte della banca, in quanto pur non avendoli ricevuti per non essere il correntista, ben avrebbe potuto richiederli ex art. 119 TUB, essendo a ciò legittimato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il fideiussore -e non solo il correntista- ha diritto di richiedere alla banca gli estratti conto ex art. 119, TUB atteso che il generico riferimento del comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale (v. Corte di Cassazione, sentenza n.
24181 del 30.10.2020).
Invero, meritevole di accoglimento è da ritenersi l'ultimo motivo attinente al regolamento delle spese di lite, considerato che la pronuncia di primo grado ha comportato la sostanziale revoca del decreto ingiuntivo emesso per la somma di €.81.033,42 residuando l'irrisorio importo di €.841,87: pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la
Corte condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale e dell'accoglimento di uno solo dei tre motivi dell'appello incidentale, compensa le spese di lite del grado nell'ammontare di 1/3 e condanna la banca appellante al pagamento dei restanti 2/3.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante principale (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n.
2753).
P.Q.M.
14 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_7 sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da società unipersonale e, Parte_1 per essa, la mandataria a sua volta rappresentata da Parte_2 [...]
Parte_3
- In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €.14.103 (di cui €.
2.552 per studio controversia, €.
1.628 per fase introduttiva, €.
5.670 per fase istruttoria ed €.
4.253 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Conferma nel resto;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Compensa le spese di lite del grado nell'ammontare di 1/3 e condanna la banca appellante al pagamento dei restanti 2/3, liquidandole in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Autorizza la distrazione delle spese di lite in favore degli Avv.ti Alessio Orsini e Francesco
Maroni, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 527/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra società unipersonale (c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38 e, per essa, la mandataria in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_2 in Strada Statale Levante n. 14, a sua volta rappresentata da Pt_1 [...] con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea Parte_3 nn. 6/a e 6/b, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Fanesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, presso lo studio dell'Avv. Alessio
Orsini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Maroni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
1 appellato e appellante incidentale
Oggetto: rapporti bancari in c/c – rapporti fideiussori – liberazione del fideiussore, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da nei confronti di in qualità di Parte_4 Controparte_1 mandataria di a sua volta mandataria di al fine di sentir Parte_2 Parte_1 revocare l'ingiunzione per il pagamento della somma di €.81.033,42 emessa nei suoi confronti nella qualità di fideiussione unitamente a e , di Parte_5 Parte_6 cui all'atto costitutivo di garanzia in data 27.11.1987, rinnovato nel 1995, con ad oggetto le obbligazioni restitutorie assunte dalla fallita Società Adriatica Distribuzione S.r.l. e derivanti da un c/c aperto nel 2006 -con un saldo passivo ingiunto di €.841,87- e un finanziamento sottoscritto nel 2010 -con un residuo ingiunto di €.80.196,55- adducendo parte opponente la carenza di legittimazione ad agire in capo alla creditrice cessionaria ex art. 58 TUB, la falsità delle firme apposte sulla fideiussione prodotta in copia e la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., ravvisato l'avvenuto trasferimento del credito in capo a ritenuta la genuinità delle sottoscrizioni apposte sull'atto Parte_1 fideiussorio, rigettata altresì l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto fondata l'eccepita liberazione del fideiussore in relazione alle sole obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo di €.70.000 stipulato in data 14.05.2010, stante il divieto di rinuncia preventiva ex art. 1956 c.c. intervenuto con la L. n. 2157/1992, rigettate infine le eccezioni di liberazione ex art. 1957 c.c. e di incompetenza territoriale per asserita violazione del foro del consumatore, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, ha condannato parte opponente al pagamento dell'importo di €.841,87 oltre interessi al tasso ingiunto quale saldo debitorio del conto corrente ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello società Parte_1 unipersonale e, per essa, la mandataria a sua volta rappresentata da Parte_2 [...]
chiedendone la riforma per aver erroneamente ritenuto che la Parte_3 banca fosse a conoscenza dello stato di difficoltà economica in cui versava la società
2 garantita e, comunque, ha ugualmente deciso di concederle un mutuo di €.70.000 in data
14.05.2010, omettendo di informare il fideiussore con conseguente liberazione dello stesso ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché per aver escluso che l'atto di fideiussione possa essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
il giudice ha errato anche per aver revocato il d.i., sebbene lo stesso sia stato emesso anche nei confronti di , che Parte_5 non lo ha mai impugnato e di , che lo ha opposto con autonomo giudizio Parte_6 definitosi con il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del d.i. opposto, nonché per aver compensato le spese di lite sul presupposto della “molteplicità e complessità delle eccezioni sollevate dall'opponente, di cui una sola fondata”.
Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico Parte_4 le motivazioni oggetto del gravame, ritenendo l'inammissibilità del primo motivo, poiché non critica il percorso logico della sentenza che fa riferimento agli “indizi gravi, precisi e concordanti” da cui ritenere che la banca abbia fatto ricorso alla concessione abusiva del credito a danno del fideiussore in presenza dello stato di insolvenza della società, inoltre l'appellante non spiega il motivo per cui non debba applicarsi il disposto dell'art. 1956 c.c., risalendo il finanziamento al 2010 ed essendo il garante uscito dalla società già in data
3.05.1996, a nulla rilevando la circostanza che la fideiussione sarebbe stata confermata con atto del 1995; è da ritenersi inammissibile il motivo che non conclude che, in caso di qualificazione della mera fideiussione quale contratto autonomo, non debba applicarsi l'art. 1956 c.c., comunque infondato anche nel merito in quanto, in mancanza della clausola di rinuncia a proporre eccezioni inerenti al rapporto principale, non è da ritenersi sufficiente la presenza della sola clausola “a semplice richiesta scritta” ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia;
la sentenza ha fatto riferimento alla sola posizione del e non anche a quella degli altri ingiunti che non sono stati parti del Pt_4 processo;
correttamente è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto l'opposta è da ritenersi soccombente rispetto ad una revoca del decreto ingiuntivo quasi integrale. In caso di accoglimento dei motivi di gravame, ha ribadito in via incidentale subordinata le già espresse considerazioni sul disconoscimento di firma e tardiva produzione degli originali, nonché sulla qualifica di consumatore del garante e sulla decadenza dal diritto di agire per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
Con appello incidentale ha eccepito la carenza di titolarità del diritto in capo alla società cessionaria, dovendo ritenersi la inidoneità del documento alternativo alla Gazzetta
Ufficiale, in quanto privo di attendibilità e conformità ed, inoltre, la descrizione dei crediti oggetto di cessione, oltre ad essere generica, è risultata sovrapponibile con almeno un'altra cessione effettuata dalla stessa banca appellata in favore di dovendo CP_2
3 considerarsi anche la mera funzione di pubblicità notizia della G.U. e non di prova dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, attesa la necessità di deposito del contratto di cessione a causa della inidoneità della sedicente dichiarazione della cedente e della “schermata sito internet”, in mancanza altresì di produzione della iscrizione alla CC.I.AA del contratto di cessione e di dimostrazione dell'iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia; con il secondo motivo di appello incidentale si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento della somma di €.841,87 per carenza probatoria del credito del saldo di conto corrente, non avendo la banca provveduto al deposito di alcun estratto conto, ma del solo certificato ex art. 50 del TUB riferito ad un saldaconto e non ad un estratto conto, dunque inidoneo a consentire un pieno controllo sul quantum; con il terzo motivo ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, anziché la totale condanna della banca ingiungente, qualora si consideri che l'accoglimento dell'opposizione ha comportato la sostanziale revoca integrale del decreto ingiuntivo emesso per la somma di €.81.033,42, residuando l'irrisorio importo di €.841,87.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudicante ha liberato il garante ex art. 1956 c.c. ritenendo provata la conoscenza, da parte della banca, dello stato di difficoltà economica in cui si è trovata la società garantita, in occasione della concessione del mutuo di €.70.000, avvenuta in data
14.05.2010, fondando la decisione sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti forniti dall'opponente ma non indicati in sentenza, senza considerare che la banca si è assunta il rischio non irragionevole nel concedere il suddetto mutuo “da destinare a smaltimento esposizioni”, nulla potendo far presagire, in quel momento, che tre anni dopo la società sarebbe stata dichiarata fallita (precisamente in data 28.02.2013), atteso che prima della sottoscrizione del mutuo i dati di bilancio al 31.12.2009 mostravano rilevanti entità di poste attive e di ricavi e considerato anche che la revoca dei fidi e la posizione a sofferenza è stata comunicata alla correntista e ai fideiussori solamente in data
24.01.2013.
L'appellante puntualizza, inoltre, che la fideiussione sottoscritta il 27.11.1987 prevedeva espressamente una deroga alla disciplina di cui all'art. 1956 c.c. contenuta nella lett. e)
4 dell'atto costitutivo il quale, con comunicazione inviata in data 10.08.1995, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, è stato integralmente confermato dal garante.
La doglianza è infondata.
Reputa il Collegio come dall'esame del materiale probatorio in atti sia evidente che alla data di stipula del mutuo le condizioni patrimoniali della società fossero peggiorate in entità tale da rendere molto più difficoltoso il soddisfacimento del credito e che la concessione del finanziamento ulteriore sia avvenuta senza che la banca abbia richiesto la speciale autorizzazione al fideiussore il quale all'epoca della sottoscrizione del Pt_4 finanziamento era ormai estraneo alla compagine societaria e alle sue dinamiche, a seguito di uscita dalla società come da contratto di cessione delle quote sociali in data 3.05.1996, ai sensi dell'art. 1956 c.c. ratione temporis applicabile.
L'assunto si evince da una serie di circostanze di fatto, le quali hanno costituito, da parte del fideiussore, oggetto di puntuale produzione documentale, nei seguenti termini: - che il bilancio della società garantita si era chiuso al 31.12.2009 con una perdita di €.147.315, a fronte degli utili dell'importo di €.15.690 conseguiti nell'anno precedente, tanto che essa non è riuscita a rimborsare nessuna delle rate del mutuo e che a distanza di neppure tre anni
è fallita;
- che nel file contenente il contratto di mutuo, all'ultima pagina, risulta allegato in calce il verbale di assemblea della società tenuta in data 10.05.2010, in cui il Presidente del
CdA prospetta ai consiglieri la necessità di accendere il mutuo “per la chiusura immediata degli affidamenti e scoperture ad oggi in essere in seguito al quale la MPS garantisce la non segnalazione della sofferenza alle banche dati”.
Le suelencate circostanze, come già correttamente rilevate dal primo giudice, non sono state affatto oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte della difesa della banca, che sul punto si è limitata a trascrivere pedissequamente le clausole del contratto di fideiussione, contenenti “le pattuizioni liberamente e volontariamente sottoscritte dal Sig. che sono di per sé già paralizzanti per la presente opposizione”, conseguendone Pt_4 la liberazione di dal debito sorto per effetto della stipulazione del Parte_4 contratto di mutuo in controversia.
In particolare, la clausola e) secondo cui “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, la quale è dispensata dal chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore”, anche a voler prescindere dalla disciplina del terzo comma aggiunto dall'art. 10
L. n. 154/1992 secondo cui “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad
5 avvalersi della liberazione”, è da ritenersi nulla a causa della condotta della banca integrante un'abusiva concessione del credito, poiché in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, come da costante orientamento giurisprudenziale di legittimità: “In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato
l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11979 del 16 maggio 2013), in quanto sempre secondo il Supremo Consesso
“Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956
c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa” (Cass. ordinanza n. 18578 del 30 giugno 2023; Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019; Cass n.
7587/2001).
In virtù delle superiori considerazioni e alla luce della manifestata condotta della banca, posta in essere in regime di violazione dei canoni della buona fede e di concessione abusiva del credito, è da ritenersi infondato anche il secondo motivo di appello concernente la liberazione del garante per effetto della mancata comunicazione ex art. 1956 c.c., nonostante il rinnovato impegno fideiussorio sottoscritto in data 10.08.1995 di adeguamento dell'importo massimo garantito, con rinvio alle clausole precedentemente approvate, qualora si consideri l'imprudenza nell'erogazione del finanziamento a favore di un'impresa in stato di dissesto, pur essendo la banca venuta a conoscenza di tale situazione di crisi dalla lettura del bilancio chiuso nell'esercizio precedente la concessione del mutuo: questa Corte territoriale condivide, quindi, la statuizione del primo giudice che ne ha fatto conseguire la liberazione di dal debito sorto per effetto della stipulazione Parte_4 del mutuo suddetto.
Con il terzo motivo la banca appellante si duole dell'erronea qualificazione in sentenza dell'atto costitutivo come fideiussione, anziché quale contratto autonomo di garanzia, per il ripetuto utilizzo del termine “fideiussore” e “fideiussione” e poiché la clausola g) non escluderebbe la facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni, nell'assunto che il giudice
6 di prime cure non abbia valutato la mancanza del carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale per la presenza in contratto della clausola “a semplice richiesta scritta”.
La censura non coglie nel segno.
A parere del Collegio occorre preliminarmente accertare se la garanzia prestata dal fideiussore, a prescindere dalla terminologia utilizzata dalle parti, abbia natura autonoma tale da precludere al garante la facoltà di sollevare eccezioni in merito alla nullità del rapporto principale in capo alla società garantita, per carenza dell'elemento di accessorietà, nell'assunto che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, anche quanto all'applicazione dell'art. 1957 c.c. con relativa deroga contenuta nella clausola f) della fideiussione, possa ritenersi elemento sufficiente a fondare la costituzione di una garanzia autonoma.
Reputa, a tal proposito, il Collegio che nel caso controverso non sussistano i presupposti del contratto autonomo, in quanto la clausola in esame, a tenore della quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, le obbligazioni garantite, non
è di per sé idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale.
La clausola in esame non prevede, in effetti, una esplicita ed inequivoca rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito: essa costituisce, quindi, solo una deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., che “può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici” (cfr. Cass. sent. n. 13078 del
21.05.2008), dovendosi inoltre considerare che la Suprema Corte ha ritenuto l'assenza d'incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l'onere imposto al creditore dal richiamato art. 1957 c.c. (cfr. sentenza n. 5598 del 28.02.2020); ed inoltre, anche la previsione di cui al successivo comma 2 della citata clausola, inerente alla propagazione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è espressione a conferma della mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante.
Né la rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni riguardanti il rapporto garantito può essere individuata nella clausola h) riguardante la rinuncia ad opporre eccezioni, che si riferisce al solo momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale, senza nulla prevedere in relazione al rapporto garantito, essendo tale rinuncia limitata al momento del recesso, così potendosi applicare il principio
7 giurisprudenziale secondo cui è configurabile il contratto autonomo di garanzia solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l'obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni, in quanto solo siffatta combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ed infatti, la sola presenza della dicitura di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e similari non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. Civ.
SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). Ed ancora, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta, occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa.
Ciò che consente di identificare la reale natura del contratto di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale (v., ex multis, Cass.
n. 4717/2019; Cass. n. 15091/2021), sicché, oltre a considerare la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, ai fini della indagine circa la natura della garanzia, occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (cfr. Cass., SS.UU. n.
3947/2010; Cass. n. 4717/2019).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è quindi decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica
8 fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (così Cassazione civile, sez. III, sent. 17 giugno 2013, n. 15108).
Il Collegio reputa infondato anche il quarto motivo di appello sulla “revoca tout court” del decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti degli altri garanti, e Parte_5 [...]
, atteso che il presente giudizio ha origine dall'opposizione proposta dal solo Parte_6
e, pertanto, il giudice dell'opposizione è chiamato a decidere solo sui Parte_4 motivi da questo proposti a prescindere dai motivi delle eventuali opposizioni degli altri fideiussori e dal loro epilogo, in mancanza di un'istanza di riunione dei procedimenti che non risulta essere stata mai formulata. Ad ogni buon conto, il decreto ingiuntivo è stato correttamente revocato nei soli confronti dell'opponente , unica parte del Parte_4 presente giudizio.
La banca appellante non può, infine, dolersi del governo delle spese di lite di cui il primo giudice ha disposto la compensazione, nonostante la revoca del decreto di €.81.033,4 e la condanna al pagamento della somma di appena €.841,87.
Passando all'esame dei motivi di appello incidentale, con il primo di essi parte appellata critica preliminarmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione, in capo a quale cessionaria dei crediti ceduti in blocco da Parte_1 CP_3
dell'omessa dimostrazione della sussistenza della titolarità del credito controverso, e
[...] dunque, della propria legittimazione ad agire in giudizio, adducendo a sostegno del motivo l'inattendibilità dell'asserito documento alternativo alla Gazzetta Ufficiale contrassegnato con il n. 11) del fascicolo monitorio, la genericità della descrizione dei crediti oggetto di cessione, nonché la sovrapponibilità con altra e diversa cessione, dovendo considerarsi anche la mera funzione di pubblicità notizia della G.U. e non di prova dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, attesa la necessità di deposito del contratto di cessione a causa della inidoneità della sedicente dichiarazione della cedente e della “schermata sito internet”, in mancanza altresì di produzione della iscrizione alla CC.I.AA del contratto di cessione e di dimostrazione dell'iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva, innanzitutto, l'ammissibilità dell'eccezione, pur se tardivamente sollevata, in ragione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
a tenore del quale “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto
9 controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. sent. SU n. 2951 del 16.02.2016;
Cass. ord. n. 30545 del 20.12.2017; Cass. sent. n. 3765 del 12.02.2021).
Si osserva, inoltre, come nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellato non abbia svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent.
2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitato a contestare la pretesa azionata nei suoi confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto.
Acclarata l'ammissibilità della suddetta eccezione per la sua rilevabilità d'ufficio, anche per involgere questioni attinenti a profili di nullità dei rapporti da cui hanno origine i crediti ingiunti, va osservato come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”
(cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n.
575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto
10 della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione
o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n.
10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.,
i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di
11 quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa l'intestata Corte territoriale come la predetta pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte.
Pertanto, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, in continuità con il consolidato indirizzo di questa
Corte territoriale, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5857): ed infatti, nel caso in esame l'appellato, nella sua qualità di fideiussore della società debitrice ceduta, ha eccepito la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dal garante della società ceduta poi fallita, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società cessionaria odierna appellante, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è medio tempore divenuta titolare per effetto dell'atto di cessione.
12 Con il secondo motivo di appello incidentale parte appellata chiede la parziale riforma della pronuncia impugnata per non aver esteso la liberazione del garante al debito ingiunto nell'ammontare di €.841,87 a titolo di saldo del conto corrente acceso nell'anno 2006, in mancanza di contestazioni specifiche e tempestive da parte dell'opponente, senza avere il giudicante considerato che nell'atto di opposizione “si contesta la esistenza e veridicità dei saldi richiesti in pagamento, sia rispetto al conto corrente e sia rispetto al mutuo” (cfr. pag. 15) e che la banca ingiungente non aveva depositato nessun estratto conto quale documento probatorio a sostegno.
La doglianza non è condivisibile.
Osserva il Collegio che, dall'esame del materiale probatorio, risultano depositati a corredo della domanda monitoria il contratto di apertura di c/c ordinario in data 3.01.2006, debitamente timbrato e sottoscritto da entrambe le parti e non in contestazione quanto alla sua esistenza e contenuto, nonché l'estratto salda conto ex art. 50 TUB, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, tuttavia sufficiente nella sola fase monitoria ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio richiesto dall'art. 634 c.p.c., mentre nella successiva fase oppositiva, in applicazione delle consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta alla banca creditrice fornire la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n. 14640/2018;
Cass. n. 15148/2018; Cass. n. 34812/2021).
Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (si veda, da ultimo, Cass. 16 maggio 2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale può peraltro avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente/convenuto, del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata, essendo onere dell'opponente/convenuto quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, in quanto dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, Ordinanza n.
20597 del 27 giugno 2022).
13 Ebbene, nel caso di specie l'opponente si è limitato ad una contestazione estremamente generica in merito alla “esistenza e veridicità dei saldi richiesti in pagamento” e, pertanto, il difetto di specificità la rende del tutto inidonea a contrastare il contenuto del saldaconto prodotto dalla banca, come già correttamente stabilito anche dal primo giudice.
Né è condivisibile l'affermazione secondo cui l'opponente sarebbe stato impossibilitato a formulare una specifica contestazione per mancato deposito degli estratti conto da parte della banca, in quanto pur non avendoli ricevuti per non essere il correntista, ben avrebbe potuto richiederli ex art. 119 TUB, essendo a ciò legittimato. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il fideiussore -e non solo il correntista- ha diritto di richiedere alla banca gli estratti conto ex art. 119, TUB atteso che il generico riferimento del comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale (v. Corte di Cassazione, sentenza n.
24181 del 30.10.2020).
Invero, meritevole di accoglimento è da ritenersi l'ultimo motivo attinente al regolamento delle spese di lite, considerato che la pronuncia di primo grado ha comportato la sostanziale revoca del decreto ingiuntivo emesso per la somma di €.81.033,42 residuando l'irrisorio importo di €.841,87: pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la
Corte condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale e dell'accoglimento di uno solo dei tre motivi dell'appello incidentale, compensa le spese di lite del grado nell'ammontare di 1/3 e condanna la banca appellante al pagamento dei restanti 2/3.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante principale (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n.
2753).
P.Q.M.
14 La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_7 sentenza n. 307/2022 del 19.04.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da società unipersonale e, Parte_1 per essa, la mandataria a sua volta rappresentata da Parte_2 [...]
Parte_3
- In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €.14.103 (di cui €.
2.552 per studio controversia, €.
1.628 per fase introduttiva, €.
5.670 per fase istruttoria ed €.
4.253 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Conferma nel resto;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Compensa le spese di lite del grado nell'ammontare di 1/3 e condanna la banca appellante al pagamento dei restanti 2/3, liquidandole in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Autorizza la distrazione delle spese di lite in favore degli Avv.ti Alessio Orsini e Francesco
Maroni, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
15