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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5236 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
elettivamente domiciliato in San Giorgio del Sannio (BN), via Dott. G. Parte_1
Boscaino s.n.c., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ricci, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/12/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2000/2024) e chiedendo al Tribunale, previa ammissione di nuova CTU medica, di accertare e dichiarare che è invalido civile al 74% oltre che portatore di handicap grave, con conseguente diritto alla corresponsione dei relativi ratei di pensione a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata tramite CTU;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
1 situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il periziando, ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti permanenti infermità: cirrosi epatica a genesi etilica in attuale fase di compenso emodinamico, esiti di recente frattura (da caduta accidentale) spalla dx, note di broncopatia cronica.
In ragione di tale complesso patologico, è da ritenersi invalido al 70% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92.
Sul piano medico-legale, il CTU ha, in particolare, evidenziato che il ricorrente, operaio edile attualmente inoccupato, è risultato affetto da “-cirrosi epatica a genesi etilica in attuale stato di compenso come evidenziato dalla visione degli ultimi accertamenti effettuati a luglio 2024
(transaminasi, quadro proteico, esame emocromocitometrico ed altri enzimi epatici nei limiti) ed attribuzione, per analogia, al codice tabellare 6424 e percentuale del 51%; -esiti di recente frattura spalla destra da caduta accidentale con ridotta mobilità di circa la metà ed attribuzione al codice tabellare 7208 e percentuale del 30% -broncopatia cronica in fumatore (la sola documentazione specialistica dopo il ricovero del 2020 risale al mese di marzo 2023 e sempre il pz ha riferito di non essere in terapia specifica), con attribuzione, per analogia al codice tabellare 6013 e percentuale dell'11%”. Ha, inoltre, dato atto che “Nella documentazione sanitaria è presente una certificazione cardiologica del dicembre 2023 nella quale viene fatta diagnosi di “cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo in classe funzionale N.Y.H.A. III: il pz ha riferito che i soli farmaci che assume, tra l'altro in maniera sporadica, sono antiinfiammatori per il dolore alla spalla, l'esame clinico ha evidenziato una conservata attività cardiaca (valori pressori nella norma, polso regolare e ritmico, non riferita dispnea) e pertanto si deve ritenere che la sospensione dell'uso di alcool abbia contribuito in maniera decisiva nel rientro entro i limiti di una sufficiente funzionalità dell'apparato cardio circolatorio”.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso per la conferma dell'esito della fase amministrativa.
Il ricorrente contesta la perizia in relazione all'inquadramento della cirrosi epatica nel codice tabellare
6424 anziché nel codice 6412, per cui è prevista una percentuale dal 71 all'80%; all'attribuzione alla
BPCO di una percentuale dell'11%, laddove la stessa avrebbe dovuto essere almeno del 20%
(massimo tabellare); alla mancata valutazione della cardiopatia ipertensiva.
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
2 dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le contestazioni sollevate nella presente fase rappresentano la pedissequa riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU, il quale ha ribadito come la patologia epatica sia in attuale fase di miglioramento e compenso, che l'esame clinico (dati obiettivi e saturazione O2) in paziente fumatore non ha messo in luce evidenti alterazioni e che la cardiopatia ipertensiva necessita sempre e comunque di un'adeguata terapia farmacologica con periodici controlli, mentre nel caso di specie l'esame obiettivo dell'apparato cardio-circolatorio non ha evidenziato segni di compromissione cardiaca e, soprattutto, lo stesso paziente ha riferito di non assumere alcun farmaco per l'ipertensione.
La consulenza tecnica di parte rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Per quanto concerne, poi, il mancato riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.
3, l. 104/92, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione rispetto alle conclusioni della perizia, la quale non può che essere confermata anche su questo punto.
Per tutte le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 30 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5236 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
elettivamente domiciliato in San Giorgio del Sannio (BN), via Dott. G. Parte_1
Boscaino s.n.c., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ricci, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/12/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2000/2024) e chiedendo al Tribunale, previa ammissione di nuova CTU medica, di accertare e dichiarare che è invalido civile al 74% oltre che portatore di handicap grave, con conseguente diritto alla corresponsione dei relativi ratei di pensione a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata tramite CTU;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
1 situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il periziando, ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti permanenti infermità: cirrosi epatica a genesi etilica in attuale fase di compenso emodinamico, esiti di recente frattura (da caduta accidentale) spalla dx, note di broncopatia cronica.
In ragione di tale complesso patologico, è da ritenersi invalido al 70% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92.
Sul piano medico-legale, il CTU ha, in particolare, evidenziato che il ricorrente, operaio edile attualmente inoccupato, è risultato affetto da “-cirrosi epatica a genesi etilica in attuale stato di compenso come evidenziato dalla visione degli ultimi accertamenti effettuati a luglio 2024
(transaminasi, quadro proteico, esame emocromocitometrico ed altri enzimi epatici nei limiti) ed attribuzione, per analogia, al codice tabellare 6424 e percentuale del 51%; -esiti di recente frattura spalla destra da caduta accidentale con ridotta mobilità di circa la metà ed attribuzione al codice tabellare 7208 e percentuale del 30% -broncopatia cronica in fumatore (la sola documentazione specialistica dopo il ricovero del 2020 risale al mese di marzo 2023 e sempre il pz ha riferito di non essere in terapia specifica), con attribuzione, per analogia al codice tabellare 6013 e percentuale dell'11%”. Ha, inoltre, dato atto che “Nella documentazione sanitaria è presente una certificazione cardiologica del dicembre 2023 nella quale viene fatta diagnosi di “cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo in classe funzionale N.Y.H.A. III: il pz ha riferito che i soli farmaci che assume, tra l'altro in maniera sporadica, sono antiinfiammatori per il dolore alla spalla, l'esame clinico ha evidenziato una conservata attività cardiaca (valori pressori nella norma, polso regolare e ritmico, non riferita dispnea) e pertanto si deve ritenere che la sospensione dell'uso di alcool abbia contribuito in maniera decisiva nel rientro entro i limiti di una sufficiente funzionalità dell'apparato cardio circolatorio”.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso per la conferma dell'esito della fase amministrativa.
Il ricorrente contesta la perizia in relazione all'inquadramento della cirrosi epatica nel codice tabellare
6424 anziché nel codice 6412, per cui è prevista una percentuale dal 71 all'80%; all'attribuzione alla
BPCO di una percentuale dell'11%, laddove la stessa avrebbe dovuto essere almeno del 20%
(massimo tabellare); alla mancata valutazione della cardiopatia ipertensiva.
Ebbene, le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
2 dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le contestazioni sollevate nella presente fase rappresentano la pedissequa riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU, il quale ha ribadito come la patologia epatica sia in attuale fase di miglioramento e compenso, che l'esame clinico (dati obiettivi e saturazione O2) in paziente fumatore non ha messo in luce evidenti alterazioni e che la cardiopatia ipertensiva necessita sempre e comunque di un'adeguata terapia farmacologica con periodici controlli, mentre nel caso di specie l'esame obiettivo dell'apparato cardio-circolatorio non ha evidenziato segni di compromissione cardiaca e, soprattutto, lo stesso paziente ha riferito di non assumere alcun farmaco per l'ipertensione.
La consulenza tecnica di parte rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015,
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Per quanto concerne, poi, il mancato riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.
3, l. 104/92, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione rispetto alle conclusioni della perizia, la quale non può che essere confermata anche su questo punto.
Per tutte le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 30 aprile 2025.
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