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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Crisafi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.: – fax: Email_1
0965/1870350), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, (C.F./P. IV.A. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Maurizio Filiberto (p.e.c.: - fax: 090/6011912) Email_2 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio n. 36 presso lo studio dell'avv. Alessandra Legato;
- APPELLATA -
NONCHE'
CP_2
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1785/2018, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 10.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 1577/2013 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellata ha precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 0.0.2024, come appresso: “
[...] precisa le conclusioni riportandosi a quanto domandato, dedotto Controparte_1 difeso ed eccepito nella comparsa di costituzione.
Chiede l'integrale rigetto dell'appello svolto dal sig con condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento di spese ed onorari del giudizio d'appello.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<1. - Il sig conveniva in giudizio l la sig.r per ottenere Pt_1 CP_3 CP_2 il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il 24.4.2012 quando, attraversando a piedi la via Agamennone in Reggio Calabria, veniva investito dalla Fiat
Seicento tg. CL536ZM condotta dalla convenuta, la quale riconosceva immediatamente la sua responsabilità, sottoscrivendo la constatazione amichevole d'incidente. Deduceva l'attore di avere riportato lesioni pe rsonali date da trauma contusivo alla spalla sinistra, escoriazioni al labbro superiore e perdita di elementi dentari che avevano determinato ingenti spese per l'impianto dei nuovi elementi, che, peraltro, nel corso della vita avrebbero dovuto essere certamente rinnovati.
In conclusione, supportando la sua richiesta con una valutazione medica di parte che, oltre all'invalidità temporanea parziale, aveva quantificato in 10 punti percentuali i postumi invalidanti permanenti, avanzava domanda per complessivi €. 53.714,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Vittoria di spese e competenze.
La sig.ra restava contumace, mentre si costituiva la compagnia assicurativa CP_2 contestando che l'incidente fosse mai avvenuto, non essendo emersi, in fase di accertamento, elementi atti a confermare il sinistro, né c'era stato intervento delle autorità o dell'autombulanza.
In ogni caso ed in via subordinata, la compagnia deduceva un concorso di colpa a carico dell'attore che, evidentemente, nell'attraversare la strada di sera non aveva prestato la dovuta cautela.
1.1 - Istruito il giudizio a mezzo prova per testi e CTU medica ed avuta l'assenza della convenuta al deferito interrogatorio, la causa veniva rimessa, in ultimo, CP_2 all'udienza del 10.12.2018 per discussione orale ex art 281 sexies cpc e decisione contestuale.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
(…), definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
(CF. ) contro (già C.F._1 Controparte_1 ) (P.I , disattesa ogni contraria Controparte_4 P.IVA_2 CP_2 domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna l'attore al rimborso delle spese di causa in favore della convenuta compagnia assicurativa nella misura di €. 4.500,00, oltre iva e cap se dovuti.
2. Compensa interamente le spese di causa nei confronti della sig.r . CP_2
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate per anticipazione con decreto del 14.6.2016 in €. 350,00.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 07.06.2019, esponendo tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge (nello specifico dell'art. 2054 c.c.) nonché l'illogicità e la carenza assoluta di motivazione.
L'appellante contestava l'affermazione del Tribunale secondo cui la dinamica del sinistro sarebbe poco chiara, sostenendo, di contro, che i fatti di causa sarebbero stati descritti in maniera corretta ed inequivocabile nella premessa dell'atto di citazione e pacificamente confermati dall'unico testimone escusso nel corso dell'istruttoria, tra l'altro tempestivamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio sulle circostanze ivi specificatamente articolate.
A nulla varrebbe, poi, il fatto che il teste fosse cognato dell'attore, avendo ormai la
Suprema Corte superato, con orientamento univoco, il vecchio indirizzo giurisprudenziale che considerava tendenzialmente inattendibili le dichiarazioni rese da un testimone legato alla parte processuale da vincolo di parentela.
Tuttavia il Tribunale, formulando il giudizio di inattendibilità del teste senza chiarirne i motivi, avrebbe fatto sì che la sentenza impugnata fosse tacciabile di nullità per carenza o assenza di motivazione.
Nessun peso giuridico avrebbe poi avuto l'eventuale interrogatorio formale della convenuta in solido, la cui mancata comparizione a renderlo non CP_2 avrebbe comunque inficiato in alcun modo le genuine dichiarazioni del teste . Tes_1
Con la seconda censura si stigmatizzava la sentenza impugnata sotto l'aspetto della presunta inconferenza del decisum con quanto stabilito dalla C.T.U. - che aveva ritenuto compatibile con la dinamica narrata il trauma subito dall'attore alla spalla sinistra - essendosi il Giudice di prime cure basato unicamente sulle considerazioni effettuate dalla difesa avversaria piuttosto che su proprie motivate convinzioni.
Il terzo punto di critica atteneva al ritenuto errore motivazionale del provvedimento impugnato allorquando quest'ultimo afferma che, quanto al danno odontoiatrico, non vi fosse corrispondenza tra quanto riportato nel referto medico del P.S. redatto nell'immediatezza del sinistro e quanto invece accertato dalla C.T.U., che, di contro, corrisponderebbero perfettamente.
Chiedeva pertanto, previa integrazione e/o rinnovazione della C.T.U. medico legale, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.11.2019 l' la quale Controparte_1 resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, né CP_2 compariva.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_2 regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
La trattazione dei motivi di appello avverrà congiuntamente per mera comodità espositiva, stante anche la loro intima connessione e concatenazione logico -giuridica.
E' ius receptum il principio per il quale “Onus probandi incumbit ei qui dicit”, ovvero chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 c.c..
Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an debeatur, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
In altre parole, la prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e dimostrazione dell'entità del risarcimento richiesto. Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l'evento di danno e il danno conseguente.
Una volta accertato il nesso di causalità, si può procedere a verificare la quantificazione patrimoniale e/o non patrimoniale del danno patito.
Nell fattispecie, si ritiene che l'an debeatur sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Orbene, a prescindere dal fatto che nell'allegato modello C.A.I. non è riportato il nominativo di alcun teste (anche se all'epoca dei fatti non era necessario indicarne le generalità, così come poi avrebbe provveduto ad introdurne l'obbligo la L. 4 agosto
2017 n. 124), il racconto reso da sulla dinamica Testimone_2 dell'incidente desta infatti delle perplessità anche in seno a questo Collegio.
Così di seguito vengono riportate le dichiarazioni del predetto teste rese davanti al
Tribunale in data 04.03.2015: “…posso rispondere sui fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente. Ricordo che era una sera di aprile del 2012, non ricordo il giorno, ed io mi trovavo con l'attore e stavamo percorrendo a piedi la discesa di piazza Carmine, non ricordo il nome della via. Io ero più indietro rispetto all'attore. Ad un tratto mentre stavamo attraversando la strada, non ricordo se ci fossero le strisce pedonali né se noi fossimo sulle strisce pedonali, l'attore è stato investito da un'autovettura, una Fiat 600, ed è caduto a terra. Non ricordo con precisione il punto dell'autovettura in cui è avvenuto l'impatto, credo che fosse la parte destra. Quando mi sono avvicinato per soccorrere l'attore ho visto che quest'ultimo sanguinava dalla bocca e lamentava dolori alla spalla, non ricordo se destra o sinistra. Ricordo che la conducente dell'autovettura si è fermata per soccorrere l'attore. Io con la mia autovettura l'ho trasportato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti".
A d.r. dell'avv. Filiberto: "la Fiat 600 era di colore carta da zucchero;
la conducente dell'autovettura credo potesse avere un'età compresa tra i trenta ed i quaranta anni;
non pioveva al momento del sinistro".”.
Ed invero i numerosi non ricordo che costellano qua e là le dichiarazioni r ese dal
(ovvero quanto al nome della via teatro del sinistro, all'esistenza o meno delle Tes_1 strisce pedonali, alla parte dell'autovettura che avrebbe investito l'attore, alla spalla che sarebbe rimasta contusa nel sinistro), cui fanno da contraltare c ircostanze specifiche ricordate con dovizia di particolari (tipo di autovettura, colore della macchina, età approssimativa della conducente) rendono inattendibile il racconto fornito dal citato teste.
A ciò va aggiunto anche che massime di comune esperienza insegnano che determinate cause sortiscono particolari effetti che, nella fattispecie, non si ravvisano. La dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore e pedissequamente confermata dal testimone non convince questo Giudice.
Desta invero perplessità che il non abbia riportato lesioni alle Parte_1 gambe (dove si suppone che sia stato colpito inizialmente per poi subire la consequenziale caduta sull'asfalto) e che, nel cadere presumibilmente con il volto a terra, non siano state riportate lesioni a carico del naso o della fronte, maggiormente esposte in caso di urto contro una superficie rigida, subendo unicamente una escoriazione sul labbro ed una parziale rottura degli incisivi e dei canini superiori.
La sola compatibilità della lesione alla spalla sinistra con la caduta a terra, come avrebbe accertato la C.T.U., non vale ad ammantare di oggettività il nesso di causalità tra il presunto urto subito dall'autovettura FIAT 600, di proprietà e condotta da con i danni rivendicati dal essendo più che CP_2 Parte_1 probabile che la caduta possa essere dovuta a qualche altra causa all'infuori del sinistro.
Tali importanti rilievi, unitamente a quelli effettuati dal primo Giudice nel provvedimento oggi impugnato, che, ovviamente, vengono tutti condivisi da questo
Collegio ed ai quali si rimanda per mere ragioni di brevità, certificano senza alcun dubbio la mancata prova dell'an debeatur, ovvero l'impossibilità di ricondurre i pretesi danni subiti dall'attore al sinistro per cui è causa.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 40.257,11), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 4.996,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. Controparte_1
1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2 stante la sua contumacia.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle par ti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
[... [...]
con atto di citazione notificato in data 07.06.2019, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di CP_2
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Crisafi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.: – fax: Email_1
0965/1870350), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, (C.F./P. IV.A. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Maurizio Filiberto (p.e.c.: - fax: 090/6011912) Email_2 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio n. 36 presso lo studio dell'avv. Alessandra Legato;
- APPELLATA -
NONCHE'
CP_2
APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1785/2018, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 10.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 1577/2013 R.G.
CONCLUSIONI In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, solo parte appellata ha precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 0.0.2024, come appresso: “
[...] precisa le conclusioni riportandosi a quanto domandato, dedotto Controparte_1 difeso ed eccepito nella comparsa di costituzione.
Chiede l'integrale rigetto dell'appello svolto dal sig con condanna di Parte_1 quest'ultimo al pagamento di spese ed onorari del giudizio d'appello.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<1. - Il sig conveniva in giudizio l la sig.r per ottenere Pt_1 CP_3 CP_2 il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il 24.4.2012 quando, attraversando a piedi la via Agamennone in Reggio Calabria, veniva investito dalla Fiat
Seicento tg. CL536ZM condotta dalla convenuta, la quale riconosceva immediatamente la sua responsabilità, sottoscrivendo la constatazione amichevole d'incidente. Deduceva l'attore di avere riportato lesioni pe rsonali date da trauma contusivo alla spalla sinistra, escoriazioni al labbro superiore e perdita di elementi dentari che avevano determinato ingenti spese per l'impianto dei nuovi elementi, che, peraltro, nel corso della vita avrebbero dovuto essere certamente rinnovati.
In conclusione, supportando la sua richiesta con una valutazione medica di parte che, oltre all'invalidità temporanea parziale, aveva quantificato in 10 punti percentuali i postumi invalidanti permanenti, avanzava domanda per complessivi €. 53.714,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. Vittoria di spese e competenze.
La sig.ra restava contumace, mentre si costituiva la compagnia assicurativa CP_2 contestando che l'incidente fosse mai avvenuto, non essendo emersi, in fase di accertamento, elementi atti a confermare il sinistro, né c'era stato intervento delle autorità o dell'autombulanza.
In ogni caso ed in via subordinata, la compagnia deduceva un concorso di colpa a carico dell'attore che, evidentemente, nell'attraversare la strada di sera non aveva prestato la dovuta cautela.
1.1 - Istruito il giudizio a mezzo prova per testi e CTU medica ed avuta l'assenza della convenuta al deferito interrogatorio, la causa veniva rimessa, in ultimo, CP_2 all'udienza del 10.12.2018 per discussione orale ex art 281 sexies cpc e decisione contestuale.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica,
(…), definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
(CF. ) contro (già C.F._1 Controparte_1 ) (P.I , disattesa ogni contraria Controparte_4 P.IVA_2 CP_2 domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna l'attore al rimborso delle spese di causa in favore della convenuta compagnia assicurativa nella misura di €. 4.500,00, oltre iva e cap se dovuti.
2. Compensa interamente le spese di causa nei confronti della sig.r . CP_2
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate per anticipazione con decreto del 14.6.2016 in €. 350,00.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 07.06.2019, esponendo tre motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge (nello specifico dell'art. 2054 c.c.) nonché l'illogicità e la carenza assoluta di motivazione.
L'appellante contestava l'affermazione del Tribunale secondo cui la dinamica del sinistro sarebbe poco chiara, sostenendo, di contro, che i fatti di causa sarebbero stati descritti in maniera corretta ed inequivocabile nella premessa dell'atto di citazione e pacificamente confermati dall'unico testimone escusso nel corso dell'istruttoria, tra l'altro tempestivamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio sulle circostanze ivi specificatamente articolate.
A nulla varrebbe, poi, il fatto che il teste fosse cognato dell'attore, avendo ormai la
Suprema Corte superato, con orientamento univoco, il vecchio indirizzo giurisprudenziale che considerava tendenzialmente inattendibili le dichiarazioni rese da un testimone legato alla parte processuale da vincolo di parentela.
Tuttavia il Tribunale, formulando il giudizio di inattendibilità del teste senza chiarirne i motivi, avrebbe fatto sì che la sentenza impugnata fosse tacciabile di nullità per carenza o assenza di motivazione.
Nessun peso giuridico avrebbe poi avuto l'eventuale interrogatorio formale della convenuta in solido, la cui mancata comparizione a renderlo non CP_2 avrebbe comunque inficiato in alcun modo le genuine dichiarazioni del teste . Tes_1
Con la seconda censura si stigmatizzava la sentenza impugnata sotto l'aspetto della presunta inconferenza del decisum con quanto stabilito dalla C.T.U. - che aveva ritenuto compatibile con la dinamica narrata il trauma subito dall'attore alla spalla sinistra - essendosi il Giudice di prime cure basato unicamente sulle considerazioni effettuate dalla difesa avversaria piuttosto che su proprie motivate convinzioni.
Il terzo punto di critica atteneva al ritenuto errore motivazionale del provvedimento impugnato allorquando quest'ultimo afferma che, quanto al danno odontoiatrico, non vi fosse corrispondenza tra quanto riportato nel referto medico del P.S. redatto nell'immediatezza del sinistro e quanto invece accertato dalla C.T.U., che, di contro, corrisponderebbero perfettamente.
Chiedeva pertanto, previa integrazione e/o rinnovazione della C.T.U. medico legale, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna degli appellati al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.11.2019 l' la quale Controparte_1 resisteva all'appello chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, né CP_2 compariva.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_2 regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
La trattazione dei motivi di appello avverrà congiuntamente per mera comodità espositiva, stante anche la loro intima connessione e concatenazione logico -giuridica.
E' ius receptum il principio per il quale “Onus probandi incumbit ei qui dicit”, ovvero chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 c.c..
Tale principio trova specifica applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an debeatur, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
In altre parole, la prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e dimostrazione dell'entità del risarcimento richiesto. Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l'evento di danno e il danno conseguente.
Una volta accertato il nesso di causalità, si può procedere a verificare la quantificazione patrimoniale e/o non patrimoniale del danno patito.
Nell fattispecie, si ritiene che l'an debeatur sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Orbene, a prescindere dal fatto che nell'allegato modello C.A.I. non è riportato il nominativo di alcun teste (anche se all'epoca dei fatti non era necessario indicarne le generalità, così come poi avrebbe provveduto ad introdurne l'obbligo la L. 4 agosto
2017 n. 124), il racconto reso da sulla dinamica Testimone_2 dell'incidente desta infatti delle perplessità anche in seno a questo Collegio.
Così di seguito vengono riportate le dichiarazioni del predetto teste rese davanti al
Tribunale in data 04.03.2015: “…posso rispondere sui fatti di causa in quanto ho assistito all'incidente. Ricordo che era una sera di aprile del 2012, non ricordo il giorno, ed io mi trovavo con l'attore e stavamo percorrendo a piedi la discesa di piazza Carmine, non ricordo il nome della via. Io ero più indietro rispetto all'attore. Ad un tratto mentre stavamo attraversando la strada, non ricordo se ci fossero le strisce pedonali né se noi fossimo sulle strisce pedonali, l'attore è stato investito da un'autovettura, una Fiat 600, ed è caduto a terra. Non ricordo con precisione il punto dell'autovettura in cui è avvenuto l'impatto, credo che fosse la parte destra. Quando mi sono avvicinato per soccorrere l'attore ho visto che quest'ultimo sanguinava dalla bocca e lamentava dolori alla spalla, non ricordo se destra o sinistra. Ricordo che la conducente dell'autovettura si è fermata per soccorrere l'attore. Io con la mia autovettura l'ho trasportato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti".
A d.r. dell'avv. Filiberto: "la Fiat 600 era di colore carta da zucchero;
la conducente dell'autovettura credo potesse avere un'età compresa tra i trenta ed i quaranta anni;
non pioveva al momento del sinistro".”.
Ed invero i numerosi non ricordo che costellano qua e là le dichiarazioni r ese dal
(ovvero quanto al nome della via teatro del sinistro, all'esistenza o meno delle Tes_1 strisce pedonali, alla parte dell'autovettura che avrebbe investito l'attore, alla spalla che sarebbe rimasta contusa nel sinistro), cui fanno da contraltare c ircostanze specifiche ricordate con dovizia di particolari (tipo di autovettura, colore della macchina, età approssimativa della conducente) rendono inattendibile il racconto fornito dal citato teste.
A ciò va aggiunto anche che massime di comune esperienza insegnano che determinate cause sortiscono particolari effetti che, nella fattispecie, non si ravvisano. La dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore e pedissequamente confermata dal testimone non convince questo Giudice.
Desta invero perplessità che il non abbia riportato lesioni alle Parte_1 gambe (dove si suppone che sia stato colpito inizialmente per poi subire la consequenziale caduta sull'asfalto) e che, nel cadere presumibilmente con il volto a terra, non siano state riportate lesioni a carico del naso o della fronte, maggiormente esposte in caso di urto contro una superficie rigida, subendo unicamente una escoriazione sul labbro ed una parziale rottura degli incisivi e dei canini superiori.
La sola compatibilità della lesione alla spalla sinistra con la caduta a terra, come avrebbe accertato la C.T.U., non vale ad ammantare di oggettività il nesso di causalità tra il presunto urto subito dall'autovettura FIAT 600, di proprietà e condotta da con i danni rivendicati dal essendo più che CP_2 Parte_1 probabile che la caduta possa essere dovuta a qualche altra causa all'infuori del sinistro.
Tali importanti rilievi, unitamente a quelli effettuati dal primo Giudice nel provvedimento oggi impugnato, che, ovviamente, vengono tutti condivisi da questo
Collegio ed ai quali si rimanda per mere ragioni di brevità, certificano senza alcun dubbio la mancata prova dell'an debeatur, ovvero l'impossibilità di ricondurre i pretesi danni subiti dall'attore al sinistro per cui è causa.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 40.257,11), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 4.996,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. Controparte_1
1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2 stante la sua contumacia.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle par ti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
[... [...]
con atto di citazione notificato in data 07.06.2019, disattesa ogni contraria
[...] domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di CP_2
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)