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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7441/2025 RG
Tribunale di PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7441 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BERTOLI ANGELA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BRESCIANI MARCO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso del 17.07.2025 e ribadite nelle note scritte depositate il 31.07.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Abano Terme (PD) il
19.02.1995, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cervarese Santa Croce al N. 2, Parte
II, S. B, anno 1995
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
l'obbligo di versare a favore della stessa figlia maggiorenne, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 percento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di PA.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque contributo per il loro personale mantenimento, dando atto che, già in sede di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica-patrimoniale e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario il 19/02/1995 in Abano terme (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese Santa Croce (PD), n. 2, Parte II,
Serie B, anno 1995.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.06.1997, e Persona_2 [...]
, il 22.01.2002 in Abano Terme (PD). Per_3
Nel giudizio di separazione i coniugi adivano il Tribunale di PA e la separazione è stata omologata il 10.03.2020
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 19/02/1995 in Abano Terme
[...] Controparte_1
(PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese
Santa Croce (PD), n. 2, Parte II, Serie B, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con i punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7441 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BERTOLI ANGELA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BRESCIANI MARCO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso del 17.07.2025 e ribadite nelle note scritte depositate il 31.07.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Abano Terme (PD) il
19.02.1995, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cervarese Santa Croce al N. 2, Parte
II, S. B, anno 1995
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
l'obbligo di versare a favore della stessa figlia maggiorenne, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 percento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di PA.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque contributo per il loro personale mantenimento, dando atto che, già in sede di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica-patrimoniale e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto
[...]
matrimonio concordatario il 19/02/1995 in Abano terme (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese Santa Croce (PD), n. 2, Parte II,
Serie B, anno 1995.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 28.06.1997, e Persona_2 [...]
, il 22.01.2002 in Abano Terme (PD). Per_3
Nel giudizio di separazione i coniugi adivano il Tribunale di PA e la separazione è stata omologata il 10.03.2020
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e contratto il 19/02/1995 in Abano Terme
[...] Controparte_1
(PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese
Santa Croce (PD), n. 2, Parte II, Serie B, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con i punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti