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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2465/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA CARRUBBA PAOLA;
E
, nato in [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LA CARRUBBA PAOLA;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
VIAGRANDE (CT) il 05/12/1998;
pagina 1 di 4 Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con provvedimento n. 931/2023 del 25/04/2023 del Tribunale di Catania;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: 1) ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento, tramite e-mail, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minorenne;
2) il figlio minorenne (nato a [...] il [...]) verrà Persona_1
affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale pertanto rimarrà assegnata la casa familiare sita Catania, via Trecastagni n. 16, di proprietà della stessa, con i mobili che l'arredano, affinché possa continuarvi ad abitare insieme ai figli;
3) le modalità di incontro del figlio con il padre potranno essere Per_1
concordate di volta in volta fra gli stessi, tenendo conto degli impegni - scolastici e non - del ragazzo e di quelli lavorativi del padre. In ogni caso, il genitore paterno terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, uno o due pomeriggi infrasettimanali da concordare fra i genitori di volta in volta;
sette giorni consecutivi durante le festività natalizie che comprendono, ad anni alterni, i giorni dal 23 al 30
Dicembre ed i giorni dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali che comprendono, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; infine, durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di Maggio. Del pari, nel suddetto pagina 2 di 4 periodo estivo, la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, e durante tale periodo i tempi di permanenza con il padre rimarranno sospesi. Infine, il sig. terrà con sé il figlio il giorno del Pt_2 Per_1
proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni, la mattina o il pomeriggio, del giorno del compleanno del figlio;
del pari, il genitore materno trascorrerà con il minore il giorno del suo compleanno e il giorno della festa della mamma;
resta inteso che, nei rispettivi tempi di permanenza con il minore ciascun genitore si organizzerà come riterrà più opportuno Per_1
sostenendo integralmente le eventuali relative spese. I suddetti tempi e modalità di incontro fra genitori e il figlio potranno essere concordemente modificati dai genitori e ciò sempre compatibilmente con le esigenze ed impegni sportivi, scolastici e ludici del figlio e degli impegni dei genitori stessi;
in ogni caso, resta ferma la disponibilità del genitore paterno a collaborare nella gestione del figlio
(ad es. accompagnandolo e prelevandolo a/da scuola, ecc.);
4) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento dei tre figli, di cui il figlio Per_1
minorenne e le figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 indipendenti, la complessiva somma mensile di € 900,00 (novecento euro), somma che dovrà essere corrisposta entro il cinque di ogni mese e che verrà annualmente aggiornata con l'applicazione degli indici ISTAT. Inoltre, il sig.
parteciperà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie inerenti i Pt_2
figli (spese straordinarie per la individuazione delle quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Catania del 25.7.2018);
5) i sigg.ri convengono espressamente che l'assegno Controparte_1
unico per i figli continuerà ad essere percepito, per intero, dalla madre sig.ra
; Parte_1
6) i sigg.ri , entrambi economicamente indipendenti, Controparte_1
rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile e dichiarano di aver già definito fra loro ogni pregressa pendenza economica ad eccezione di quanto pattuito al successivo punto;
pagina 3 di 4 7) il sig. riconosce di aver ricevuto dal coniuge nel mese di Luglio Pt_2
2022 la somma di €. 4.000,00 a titolo di prestito per l'acquisto della autovettura
Citroen C3 e, avendo versato sino ad oggi l'importo di €. 1.000,00, si impegna a restituire il restante importo di €. 3.000,00 entro 12 mesi a decorrere dal deposito del presente accordo, anche con pagamenti rateali;
8) con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i sigg.ri e manifestano sin d'ora il Parte_1 Parte_2
proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto propri e del figlio minore e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in Viagrande
(CT) il 05/12/1998 tra e Parte_1 [...]
alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Viagrande,
ATTO N. 51, PARTE 2, SERIE A, ANNO 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2465/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA CARRUBBA PAOLA;
E
, nato in [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LA CARRUBBA PAOLA;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
VIAGRANDE (CT) il 05/12/1998;
pagina 1 di 4 Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con provvedimento n. 931/2023 del 25/04/2023 del Tribunale di Catania;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: 1) ciascun coniuge potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento, tramite e-mail, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minorenne;
2) il figlio minorenne (nato a [...] il [...]) verrà Persona_1
affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale pertanto rimarrà assegnata la casa familiare sita Catania, via Trecastagni n. 16, di proprietà della stessa, con i mobili che l'arredano, affinché possa continuarvi ad abitare insieme ai figli;
3) le modalità di incontro del figlio con il padre potranno essere Per_1
concordate di volta in volta fra gli stessi, tenendo conto degli impegni - scolastici e non - del ragazzo e di quelli lavorativi del padre. In ogni caso, il genitore paterno terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a settimane alternate, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, uno o due pomeriggi infrasettimanali da concordare fra i genitori di volta in volta;
sette giorni consecutivi durante le festività natalizie che comprendono, ad anni alterni, i giorni dal 23 al 30
Dicembre ed i giorni dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali che comprendono, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; infine, durante il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di Maggio. Del pari, nel suddetto pagina 2 di 4 periodo estivo, la madre trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, e durante tale periodo i tempi di permanenza con il padre rimarranno sospesi. Infine, il sig. terrà con sé il figlio il giorno del Pt_2 Per_1
proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni, la mattina o il pomeriggio, del giorno del compleanno del figlio;
del pari, il genitore materno trascorrerà con il minore il giorno del suo compleanno e il giorno della festa della mamma;
resta inteso che, nei rispettivi tempi di permanenza con il minore ciascun genitore si organizzerà come riterrà più opportuno Per_1
sostenendo integralmente le eventuali relative spese. I suddetti tempi e modalità di incontro fra genitori e il figlio potranno essere concordemente modificati dai genitori e ciò sempre compatibilmente con le esigenze ed impegni sportivi, scolastici e ludici del figlio e degli impegni dei genitori stessi;
in ogni caso, resta ferma la disponibilità del genitore paterno a collaborare nella gestione del figlio
(ad es. accompagnandolo e prelevandolo a/da scuola, ecc.);
4) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento dei tre figli, di cui il figlio Per_1
minorenne e le figlie e maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 indipendenti, la complessiva somma mensile di € 900,00 (novecento euro), somma che dovrà essere corrisposta entro il cinque di ogni mese e che verrà annualmente aggiornata con l'applicazione degli indici ISTAT. Inoltre, il sig.
parteciperà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie inerenti i Pt_2
figli (spese straordinarie per la individuazione delle quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Catania del 25.7.2018);
5) i sigg.ri convengono espressamente che l'assegno Controparte_1
unico per i figli continuerà ad essere percepito, per intero, dalla madre sig.ra
; Parte_1
6) i sigg.ri , entrambi economicamente indipendenti, Controparte_1
rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile e dichiarano di aver già definito fra loro ogni pregressa pendenza economica ad eccezione di quanto pattuito al successivo punto;
pagina 3 di 4 7) il sig. riconosce di aver ricevuto dal coniuge nel mese di Luglio Pt_2
2022 la somma di €. 4.000,00 a titolo di prestito per l'acquisto della autovettura
Citroen C3 e, avendo versato sino ad oggi l'importo di €. 1.000,00, si impegna a restituire il restante importo di €. 3.000,00 entro 12 mesi a decorrere dal deposito del presente accordo, anche con pagamenti rateali;
8) con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i sigg.ri e manifestano sin d'ora il Parte_1 Parte_2
proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto propri e del figlio minore e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in Viagrande
(CT) il 05/12/1998 tra e Parte_1 [...]
alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Viagrande,
ATTO N. 51, PARTE 2, SERIE A, ANNO 1998).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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