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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 30169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.08.2024 da
1) Parte_1
Nato a PU (BANGLADESH) il 17.07.1977
Cittadino: bengalese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina: bengalese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 26.04.2009 in Gopalganj (BANGLADESH), regolarmente trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano al N. 0523 – P.2 – Serie C – Anno
2021, in regime di separazione dei beni.
Senza figli.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.08.2024 il Sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Bangladesh in data 26.04.2009 (atto trascritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 0523, R. 07, parte II, serie C.1, anno 2021), dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
In data 10.02.2025 le parti depositavano atto congiunto con il quale chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- consentire che la sig.ra possa continuare ad abitare nella casa familiare Parte_2 fino al 20 ottobre 2025.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte depositate nei termini prescritti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Gopalganj (BANGLADESH), il 26.04.2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, Dott.ssa Chiara Delmonte
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.08.2024 da
1) Parte_1
Nato a PU (BANGLADESH) il 17.07.1977
Cittadino: bengalese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina: bengalese
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 26.04.2009 in Gopalganj (BANGLADESH), regolarmente trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano al N. 0523 – P.2 – Serie C – Anno
2021, in regime di separazione dei beni.
Senza figli.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.08.2024 il Sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Bangladesh in data 26.04.2009 (atto trascritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 0523, R. 07, parte II, serie C.1, anno 2021), dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
In data 10.02.2025 le parti depositavano atto congiunto con il quale chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- consentire che la sig.ra possa continuare ad abitare nella casa familiare Parte_2 fino al 20 ottobre 2025.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte depositate nei termini prescritti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Gopalganj (BANGLADESH), il 26.04.2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, Dott.ssa Chiara Delmonte
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG