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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di S. Maria C.V., Prima Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2204/2024 Ruolo Generale, rimessa alla decisione del Collegio
e avente ad oggetto: mutamento di sesso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AMATO MARIA, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Controparte_1
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: il procuratore conclude riportandosi a tutte le proprie richieste.
Per il Pubblico Ministero sede: conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
1
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, deduceva Parte_1 che, pur risultando anagraficamente di sesso maschile, si era sin dall'infanzia identificato nel sesso opposto, sentendo di appartenere al genere femminile.
Avendo intrapreso un percorso di transizione da uomo a donna e avvertendo la necessità di adeguare l'aspetto esterno del proprio corpo al suo vissuto interno sentendosi pronto a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzato in tal senso in forza dell'art. 31 D.lgs. 150/2011 e della legge 164/82.
Contestualmente, chiedeva altresì la rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a ). Pt_1 Per_1
Sentito liberamente il ricorrente ed acquisita relazione medico-legale di tipo psicologico, all'udienza cartolare del 17.09.2024, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio previa trasmissione degli atti al p.m. per le sue determinazioni.
Va, in primo luogo, rilevato che parte attrice ha dichiarato di non essere sposato e di non avere figli, depositando a tal fine certificato di stato civile libero.
Quanto alla domanda volta ad ottenere, sin da ora, la rettifica del sesso e del nome, giova in via preliminare procedere ad una ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
La legge 164 del 1982, all'art. 3, prevede “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”, e analoga disposizione è contenuta nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011, in forza del quale “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
A fronte del dettato normativo, parte della giurisprudenza di merito ha escluso la possibilità di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona, ritenendo che la mera eventualità dell'adeguamento concerne le sole ipotesi in cui i soggetti si siano sottoposti in data antecedente (magari all'estero) all'intervento, o non necessitano dello stesso (cfr.,
2 in tal senso, Tribunale di Potenza, sentenza del 20.02.2015, Tribunale di Vercelli, sentenza del 27.11.2014).
Tale orientamento invoca, in particolare, a sostegno della propria tesi, la lettera dell'art. 1 della legge 164 del 1982, in forza del quale “La rettificazione di cui all'articolo
454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, la mancata differenziazione -da parte del legislatore- tra caratteri sessuali primari e secondari, nonché l'opinabilità della qualificazione di questi ultimi.
Altro orientamento giurisprudenziale di merito, invece, evidenziava che -in caso di transessualismo accertato- “il trattamento medico chirurgico previsto dalla legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita” (cfr. Tribunale di Roma sentenza dell'11.03.2011,
Tribunale di Rovereto sentenza del 3.05.2013).
La Suprema Corte è intervenuta sul punto, mostrando di aderire al secondo orientamento e chiarendo che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. civ. sentenza n. 15138 del
20.07.2015).
3 Deve, infine, registrarsi il recente intervento della Corte Costituzionale che – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della l.
164/1982- ha dichiarato la questione non fondata, evidenziando che la citata disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della Cedu).
La Corte Costituzionale, in particolare, ha richiamato un proprio precedente
(sentenza n. 161 del 1985) nel quale si chiariva che la legge n. 164 del 1982 accoglie
«un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata
è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Secondo il Giudice delle Leggi, “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive".
4 In definitiva, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizza la modificazione, interpretata alla luce dei diritti della persona, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali (Corte Costituzionale, sentenza 221 del 21.10-5.11.2015).
Alla luce di tale impostazione, che il Tribunale condivide e fa propria, deve rilevarsi come nel caso di specie sussistano – anche a prescindere dall'intervento chirurgico per il quale è stata richiesta autorizzazione – i presupposti per la concessione della rettificazione del sesso e del nome.
Invero, la documentazione medica prodotta induce a ritenere che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, nella relazione psicologica resa dalla dott.ssa si legge che Per_2
la condizione clinica di parte ricorrente è caratterizzata da disforia di genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale.
La relazione, in definitiva, evidenzia – quale unico elemento di disagio del ricorrente – la presenza di caratteri sessuali maschili che contrastano con la completa definizione di sé in quanto donna.
Dagli atti di causa, è emersa in modo chiaro la consapevolezza del carattere radicale ed univoco del percorso intrapreso e la ferma convinzione di procedere a tutte le attività necessarie per conseguire una più serena accettazione di sé.
A ciò si aggiunga che, dagli atti di causa, emerge la presenza di una più chiara e accettata appartenenza al genere femminile, manifestatasi con abiti femminili, capelli lunghi, senza barba, con lo smalto.
A fronte di tali risultanze, deve essere pertanto accolta anche la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, deve essere ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con assunzione da parte di del nome “ ”. Pt_1 Per_1
Per quanto concerne la domanda di autorizzazione dell'intervento chirurgico richiesto, occorre evidenziare quanto segue.
5 L'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150 del 2011 stabilisce che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento
è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Di recente, la Corte Costituzionale (sentenza n. 143 del 03.23.07.2024) è intervenuta e ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso".
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover rimettere la causa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione circa gli effetti di siffatta pronuncia sulla domanda proposta, essendo la stessa intervenuta in corso di giudizio.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciandosi nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'ufficiale dello stato civile di
BENEVENTO (BN) di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
, nel senso che l'indicazione sesso “maschile” deve essere
[...] corretta in sesso “femminile” e che il nome ” deve essere Pt_1 corretto in “ ”; Per_1
b) rimette, per il prosieguo, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
c) spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio Il Giudice relatore dott.ssa Luigia Franzese
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