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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 36306/2022
Verbale udienza del 21 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Floriana Alessandrini in sostituzione dell'avv
LL la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Per parte resistente il Procuratore dello Stato la quale deposita Persona_1 originale notifica atto di contestazione si riporta agli atti e chiede la decisione
Per la pratica forense i dottori Federica Marani RI Conti Papuzza e Flavio Marini
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36306 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difesa dall' avv.to Ermanno LL Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi via Gioberti n 11 giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA (C.F.
) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n 70/2021 emessa il 5 novembre 2021 e notificata il 23 novembre 2021 con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha ingiunto all'opponente, quale candidato per le elezioni Comunali di Fondi del 20/21 settembre 2020, di pagare la somma di euro 5.164,60 per violazione dell'art 21 DPR 445/2000 come richiamato dall'art 13 comma
6 legge 6 luglio 2012 n 96 .
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva di non aver ricevuto l'atto di contestazione del 12 maggio 2021; evidenziava nel merito il difetto di motivazione e l'infondatezza dell'illecito contestato con conseguente annullabilità della ordinanza opposta.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso per avere il Collegio legittimamente ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente e produceva copia della notifica dell'atto di contestazione.
La preliminare eccezione di difetto di notifica dedotta dal ricorrente appare dirimente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Amministrazione procedente, si riscontra la presenza dell'avviso, recante l'avvenuto deposito presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., da dare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno effettivamente spedita, ma che non risulta ricevuta dal destinatario. Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della
Corte Costituzionale, della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr. anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10).
Si rileva, pertanto, che in mancanza della prova dell'avvenuta rituale notifica della diffida,
presupposto del provvedimento di irrogazione della sanzione, debba ritenersi applicabile, sotto un profilo sostanziale, l'art. 14 della L. 689/81 al caso di specie, che prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto (Cass. civile sez. 14/10/95, n. 10753).
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'impugnato provvedimento, costituisce infatti vizio procedurale dell'ordinato e sequenziale progredire delle notificazioni degli atti,
destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del medesimo soggetto e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa, la cui interruzione comporta l'illegittimità della successiva intimazione di pagamento e la sua conseguente nullità.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
16412 del 25 luglio 2007 (in Diritto & Giustizia 2007), nella quale letteralmente viene sancito il seguente principio di diritto "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e
specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto
di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ".
La notificazione della diffida prescritta dall'art. 15, comma 8, della legge 515/93, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. g), è pertanto affetta nullità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della diffida al momento in cui il Collegio
opposto ha irrogato la sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede 1) dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 luglio 2025
Il Giudice
TI ID
II sezione civile
Nrg 36306/2022
Verbale udienza del 21 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Floriana Alessandrini in sostituzione dell'avv
LL la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Per parte resistente il Procuratore dello Stato la quale deposita Persona_1 originale notifica atto di contestazione si riporta agli atti e chiede la decisione
Per la pratica forense i dottori Federica Marani RI Conti Papuzza e Flavio Marini
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36306 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difesa dall' avv.to Ermanno LL Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi via Gioberti n 11 giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA (C.F.
) in persona del Presidente della Corte D'Appello di Roma pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n 12
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n 70/2021 emessa il 5 novembre 2021 e notificata il 23 novembre 2021 con la quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha ingiunto all'opponente, quale candidato per le elezioni Comunali di Fondi del 20/21 settembre 2020, di pagare la somma di euro 5.164,60 per violazione dell'art 21 DPR 445/2000 come richiamato dall'art 13 comma
6 legge 6 luglio 2012 n 96 .
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva di non aver ricevuto l'atto di contestazione del 12 maggio 2021; evidenziava nel merito il difetto di motivazione e l'infondatezza dell'illecito contestato con conseguente annullabilità della ordinanza opposta.
Costituitasi la resistente chiedeva il rigetto del ricorso per avere il Collegio legittimamente ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente e produceva copia della notifica dell'atto di contestazione.
La preliminare eccezione di difetto di notifica dedotta dal ricorrente appare dirimente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Amministrazione procedente, si riscontra la presenza dell'avviso, recante l'avvenuto deposito presso la casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., da dare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno effettivamente spedita, ma che non risulta ricevuta dal destinatario. Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n. 3/2010 della
Corte Costituzionale, della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr. anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10).
Si rileva, pertanto, che in mancanza della prova dell'avvenuta rituale notifica della diffida,
presupposto del provvedimento di irrogazione della sanzione, debba ritenersi applicabile, sotto un profilo sostanziale, l'art. 14 della L. 689/81 al caso di specie, che prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto (Cass. civile sez. 14/10/95, n. 10753).
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'impugnato provvedimento, costituisce infatti vizio procedurale dell'ordinato e sequenziale progredire delle notificazioni degli atti,
destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del medesimo soggetto e a rendere possibile per quest'ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa, la cui interruzione comporta l'illegittimità della successiva intimazione di pagamento e la sua conseguente nullità.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
16412 del 25 luglio 2007 (in Diritto & Giustizia 2007), nella quale letteralmente viene sancito il seguente principio di diritto "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e
specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto
di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ".
La notificazione della diffida prescritta dall'art. 15, comma 8, della legge 515/93, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. g), è pertanto affetta nullità.
L'opposizione deve essere quindi accolta, ritenendo peraltro assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Le spese processuali devono essere compensate, in considerazione dell'apparente regolarità della notificazione della diffida al momento in cui il Collegio
opposto ha irrogato la sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede 1) dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 luglio 2025
Il Giudice
TI ID