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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2024, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 del R.G.A.C, rimessa al Collegio per la decisione il 19/12/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in via Arigni n. 91, presso lo studio dell'avv.
Giovanna Cavallaro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
E
, nato in [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/1/2024 la signora , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con il signor e di aver avuto da costui, il CP_1 PE 23/1/2020, i gemelli e ha riferito che a seguito dei problemi di salute PE2 riscontrati a quest'ultimo nel settembre 2021 l'ex compagno ha lasciato la casa famigliare, disinteressandosi del tutto alle esigenze morali e materiali del nucleo familiare. Ha dedotto, nel contempo, che a causa di un simile atteggiamento si è vista costretta ad assumere da sola le decisioni più significative riguardanti la vita dei minori e a provvedere a tutte le loro necessità morali e materiali. Sulla scorta di quanto precede PE ha chiesto, quindi, l'affidamento super esclusivo dei figli e;
la condanna PE2 del resistente al pagamento di un contributo da destinare alla prole di € 600,00 al mese rivalutabili;
e l'equa ripartizione tra i genitori dei relativi esborsi straordinari;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il signor è rimasto contumace. CP_1
***
All'udienza del 19/6/2024 la signora ha dichiarato di essere disoccupata, di Parte_1 percepire a titolo di assegno unico la somma mensile di € 813,00 (comprensiva della quota spettante al figlio , avuto da una precedente relazione) e l'indennità di PE3 frequenza dovuta al figlio pari a € 313,00 mensile, versata su un libretto a lui PE2 intestato, del quale ha chiesto l'autorizzazione a disporre. Con ordinanza PE adottata in pari data e sono stati affidati in via esclusiva alla ricorrente. PE2
E' stato attribuito alla madre, inoltre, l'intero ammontare dell'assegno unico dovuto per PE e . La signora è stata anche autorizzata a disporre in via PE2 Parte_1 esclusiva dell'indennità di frequenza attribuita al bambino nell'interesse di quello.
A seguito del licenziamento del signor dalla Caporali Costruzioni s.r.l., precedente CP_1 datore di lavoro dell'uomo, la ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione a procedere in via esecutiva verso l'ex compagno senza rispettare il termine di dieci giorni richiamato dall'art. 482 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo i termini della causa, il Collegio reputa che la domanda sia fondata. Occorre premettere, sulle questioni dibattute, che per giurisprudenza consolidata la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e consacrata a livello normativo nell'ambito dell'art. 337 quater c.c. per le ipotesi di assenza di matrimonio – può essere derogata solo qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass. 17/12/2009, n. 26587). Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento appaiono significative le considerazioni presenti nella sentenza della Corte di Cassazione 22/6/1999, n. 6312, per cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(in termini Cass. 4/11/2019, n. 28244). È noto, in tale ottica, che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (già Cass.
29/3/2012, n. 5108; cfr. Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che siffatti comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità dell'interessato “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (ancora Cass. 17/12/2009, n. 26587 già citata;
Cass. 2/12/2010, n. 24526 e Cass. 6/3/2019, n. 6535 sui figli nati fuori dal matrimonio).
Resta impregiudicato che i dissapori tipici dei procedimenti giudiziali in cui si contrappongono i genitori non assumono rilievo di per sé decisivo in tema di affidamento della prole, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in accertati e non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere insieme le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che, dunque, il conflitto pregiudichi in maniera intollerabile gli interessi della prole. La presunta noncuranza dei genitori per le esigenze morali e materiali dei figli, d'altra parte, va verificato di volta in volta nel caso concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti di entità lieve o giustificati da un'oggettiva impossibilità di badare alle necessità contingenti della prole.
***
Non vi è motivo di derogare a tali principi, coerenti con l'esigenza di tutela che pervade la disciplina positiva in tema di affidamento dei minori. In questa prospettiva si osserva che secondo i principi ordinari in materia di prova dell'adempimento sarebbe spettato al signor dimostrare di aver fatto fronte agli obblighi morali e materiali connessi alla CP_1 funzione genitoriale. Rimanendo contumace, il resistente è venuto meno a tale onere.
Alla luce del totale disinteresse del signor e dei rilevanti problemi di salute del CP_1 piccolo non è ipotizzabile d'altra parte, che i genitori possano assumere in PE2 maniera condivisa le scelte necessarie allo sviluppo psicofisico dei minori.
A fronte di un simile quadro, nell'interesse dei bambini deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre, autorizzata ad adottare da sola tutte decisioni riguardanti la prole, comprese quelle concernenti la salute, la scelta di residenza, domicilio o dimora, l'educazione e l'istruzione.
*** PE Risponde a questo stesso interesse che e per quanto possibile, conservino PE2 un significativo rapporto affettivo con il padre. L'atteggiamento di disinteresse del signor non consente allo stato di prevedere turni di visita prestabiliti in favore del CP_1 resistente. Quest'ultimo, pertanto, potrà vedere i figli ogni volta che ne avrà la possibilità, previo accordo con la signora su giorni e orari. Parte_1
***
L'età (appena trentacinquenne) e l'attitudine del signor a procurarsi CP_1 occasioni lavorative, confermata dall'instaurazione del rapporto di lavoro di cui si è detto, giustificano la condanna del resistente al versamento di un contributo per le esigenze ordinarie di ciascuno dei figli di € 250,00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat.
Restano suddivise in egual misura tra i genitori i relativi esborsi straordinari. Viste le precedenti statuizioni in tema di collocazione dei figli, vanno attribuiti in via esclusiva PE alla signora gli assegni unici spettanti a e e l'indennità di Parte_1 PE2 frequenza riconosciuta a quest'ultimo.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 in € 3.000,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, €
800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 56/2024 del R.G.A.C., respinta ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
➢ affida in via super esclusiva a i figli e , Parte_1 Persona_4 Persona_5 con collocazione preferenziale assieme alla madre e facoltà per il padre di frequentarli secondo i turni individuati in motivazione;
➢ dispone che versi a , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese, un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario dei figli e Persona_4
, da imputare in misura della metà a ciascuno dei minori;
Persona_5
➢ ripartisce in egual misura tra e le spese straordinarie Parte_1 CP_1 inerenti ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ attribuisce in via esclusiva a gli assegni destinati al nucleo familiare Parte_1 dovuti in relazione ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ autorizza a disporre dell'indennità di frequenza spettante al figlio Parte_1 per soddisfare le esigenze del minore;
Persona_4
➢ condanna al pagamento in favore in favore di degli CP_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 1.418,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
Cassino, 19/12/2014
il Presidente est
Virgilio Notari
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 del R.G.A.C, rimessa al Collegio per la decisione il 19/12/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in via Arigni n. 91, presso lo studio dell'avv.
Giovanna Cavallaro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
E
, nato in [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/1/2024 la signora , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con il signor e di aver avuto da costui, il CP_1 PE 23/1/2020, i gemelli e ha riferito che a seguito dei problemi di salute PE2 riscontrati a quest'ultimo nel settembre 2021 l'ex compagno ha lasciato la casa famigliare, disinteressandosi del tutto alle esigenze morali e materiali del nucleo familiare. Ha dedotto, nel contempo, che a causa di un simile atteggiamento si è vista costretta ad assumere da sola le decisioni più significative riguardanti la vita dei minori e a provvedere a tutte le loro necessità morali e materiali. Sulla scorta di quanto precede PE ha chiesto, quindi, l'affidamento super esclusivo dei figli e;
la condanna PE2 del resistente al pagamento di un contributo da destinare alla prole di € 600,00 al mese rivalutabili;
e l'equa ripartizione tra i genitori dei relativi esborsi straordinari;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Il signor è rimasto contumace. CP_1
***
All'udienza del 19/6/2024 la signora ha dichiarato di essere disoccupata, di Parte_1 percepire a titolo di assegno unico la somma mensile di € 813,00 (comprensiva della quota spettante al figlio , avuto da una precedente relazione) e l'indennità di PE3 frequenza dovuta al figlio pari a € 313,00 mensile, versata su un libretto a lui PE2 intestato, del quale ha chiesto l'autorizzazione a disporre. Con ordinanza PE adottata in pari data e sono stati affidati in via esclusiva alla ricorrente. PE2
E' stato attribuito alla madre, inoltre, l'intero ammontare dell'assegno unico dovuto per PE e . La signora è stata anche autorizzata a disporre in via PE2 Parte_1 esclusiva dell'indennità di frequenza attribuita al bambino nell'interesse di quello.
A seguito del licenziamento del signor dalla Caporali Costruzioni s.r.l., precedente CP_1 datore di lavoro dell'uomo, la ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione a procedere in via esecutiva verso l'ex compagno senza rispettare il termine di dieci giorni richiamato dall'art. 482 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo i termini della causa, il Collegio reputa che la domanda sia fondata. Occorre premettere, sulle questioni dibattute, che per giurisprudenza consolidata la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e consacrata a livello normativo nell'ambito dell'art. 337 quater c.c. per le ipotesi di assenza di matrimonio – può essere derogata solo qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass. 17/12/2009, n. 26587). Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento appaiono significative le considerazioni presenti nella sentenza della Corte di Cassazione 22/6/1999, n. 6312, per cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”
(in termini Cass. 4/11/2019, n. 28244). È noto, in tale ottica, che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (già Cass.
29/3/2012, n. 5108; cfr. Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che siffatti comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità dell'interessato “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (ancora Cass. 17/12/2009, n. 26587 già citata;
Cass. 2/12/2010, n. 24526 e Cass. 6/3/2019, n. 6535 sui figli nati fuori dal matrimonio).
Resta impregiudicato che i dissapori tipici dei procedimenti giudiziali in cui si contrappongono i genitori non assumono rilievo di per sé decisivo in tema di affidamento della prole, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore.
Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in accertati e non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere insieme le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che, dunque, il conflitto pregiudichi in maniera intollerabile gli interessi della prole. La presunta noncuranza dei genitori per le esigenze morali e materiali dei figli, d'altra parte, va verificato di volta in volta nel caso concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti di entità lieve o giustificati da un'oggettiva impossibilità di badare alle necessità contingenti della prole.
***
Non vi è motivo di derogare a tali principi, coerenti con l'esigenza di tutela che pervade la disciplina positiva in tema di affidamento dei minori. In questa prospettiva si osserva che secondo i principi ordinari in materia di prova dell'adempimento sarebbe spettato al signor dimostrare di aver fatto fronte agli obblighi morali e materiali connessi alla CP_1 funzione genitoriale. Rimanendo contumace, il resistente è venuto meno a tale onere.
Alla luce del totale disinteresse del signor e dei rilevanti problemi di salute del CP_1 piccolo non è ipotizzabile d'altra parte, che i genitori possano assumere in PE2 maniera condivisa le scelte necessarie allo sviluppo psicofisico dei minori.
A fronte di un simile quadro, nell'interesse dei bambini deve essere disposto l'affidamento super esclusivo alla madre, autorizzata ad adottare da sola tutte decisioni riguardanti la prole, comprese quelle concernenti la salute, la scelta di residenza, domicilio o dimora, l'educazione e l'istruzione.
*** PE Risponde a questo stesso interesse che e per quanto possibile, conservino PE2 un significativo rapporto affettivo con il padre. L'atteggiamento di disinteresse del signor non consente allo stato di prevedere turni di visita prestabiliti in favore del CP_1 resistente. Quest'ultimo, pertanto, potrà vedere i figli ogni volta che ne avrà la possibilità, previo accordo con la signora su giorni e orari. Parte_1
***
L'età (appena trentacinquenne) e l'attitudine del signor a procurarsi CP_1 occasioni lavorative, confermata dall'instaurazione del rapporto di lavoro di cui si è detto, giustificano la condanna del resistente al versamento di un contributo per le esigenze ordinarie di ciascuno dei figli di € 250,00 al mese rivalutabili secondo gli indici Istat.
Restano suddivise in egual misura tra i genitori i relativi esborsi straordinari. Viste le precedenti statuizioni in tema di collocazione dei figli, vanno attribuiti in via esclusiva PE alla signora gli assegni unici spettanti a e e l'indennità di Parte_1 PE2 frequenza riconosciuta a quest'ultimo.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 in € 3.000,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, €
800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 56/2024 del R.G.A.C., respinta ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
➢ affida in via super esclusiva a i figli e , Parte_1 Persona_4 Persona_5 con collocazione preferenziale assieme alla madre e facoltà per il padre di frequentarli secondo i turni individuati in motivazione;
➢ dispone che versi a , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese, un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario dei figli e Persona_4
, da imputare in misura della metà a ciascuno dei minori;
Persona_5
➢ ripartisce in egual misura tra e le spese straordinarie Parte_1 CP_1 inerenti ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ attribuisce in via esclusiva a gli assegni destinati al nucleo familiare Parte_1 dovuti in relazione ai figli e;
Persona_4 Persona_5
➢ autorizza a disporre dell'indennità di frequenza spettante al figlio Parte_1 per soddisfare le esigenze del minore;
Persona_4
➢ condanna al pagamento in favore in favore di degli CP_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 1.418,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
Cassino, 19/12/2014
il Presidente est
Virgilio Notari