Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1937/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1937/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Trinitapoli alla via Imbriani n. 25, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Lamacchia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Verona al vicolo San Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPP0STA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.02.2017, Parte_1
, costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
[...]
n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente
- Seconda Sezione civile -
opposizione avverso il d.i. n. 2380/2016 notificatogli in data 12.01.2017, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa difesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. limitatamente all'importo di cui al contratto di finanziamento n. 15188338019, istruito il processo mediante l'espletamento della consulenza contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex artt. 281 sexies e 127- ter cod. proc. civ..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma complessiva di €
8.806,59, a titolo di residuo insoluto dei contratti di finanziamento di cui ai doc. 2 e 6 della produzione monitoria.
L'opponente ha censurato la carenza di prova scritta per non avere l'opposta depositato gli estratti conto certificati ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993.
La censura è manifestamente infondata perché nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n.
13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta altresì depositato nel caso in esame.
Inoltre, l'opponente ha anche eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'erronea determinazione del TAEG.
Entrambe le eccezioni, tuttavia, risultano formulate in maniera estremamente generica e risultano anche prive di riscontri probatori.
Quanto alla capitalizzazione, l'opponente ha solo affermato che nel regolamento negoziale non è stato previsto nulla circa la capitalizzazione
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- Seconda Sezione civile -
ma non ha provato che la capitalizzazione sia stata effettivamente applicata dalla banca.
Con riferimento al TAEG, non ha indicato la differenza tra il TAEG indicato in contratto e l'ammontare corretto.
Tutte le censure relative al contratto rispetto al quale è stata concessa la provvisoria esecuzione risultano, dunque, infondate.
Sicché, alla luce della prova del contratto in atti e dell'omessa prova, a carico del debitore, di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad egli non imputabile, la domanda avanzata da parte opposta in merito a tale contratto deve essere accolta.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 13824204, l'opponente ha eccepito l'usura.
L'eccezione è stata correttamente formulata e, di conseguenza, è stata disposta CTU contabile.
La relazione in atti, a firma del dott. , i cui approdi sono Persona_1 pienamente condivisibili siccome logici e tecnicamente coerenti, ha rilevato il superamento del tasso di usura ed ha quindi concluso che l'opponente è tenuto a restituire, in favore dell'opposta, la sola somma dovuta in linea capitale, senza interessi, in ossequio con quanto disposto dall'art. 1815, comma secondo, cod. civ..
Ne deriva, quindi, che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, di € 4.555,93 a titolo di capitale con riferimento al contratto n. 13824204 ed € 3.753,50 con riferimento al contratto n. 15188338019, per un tot. di € 8.309,43, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Al parziale accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2
D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i
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parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte opposta, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2380/2016 e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 8.309,43, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
b) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite pari all'importo di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
c) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169 d.p.r. 115/02 in data 21.3.2019, definitivamente a carico di parte opposta.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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